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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2638 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(NO ZI (RM) 19/04/1973, C.F. Parte_1 C.F._1
e
AR (RM) 31/10/1972, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ANTONIA CHIEPPA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ariccia il 15/09/2007 Parte_1 Parte_2
(atto n. 40, parte 2, serie A, anno 2007); dall'unione sono nate due figlie, il Per_1
5.2.20007 e il 12.2.2011. Per_2
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1) I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e vivranno Parte_1 Pt_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale essendo di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata Pt_3 alla stessa con quanto in essa contenuto;
il signor se ne è già spontaneamente Pt_2 allontanato previo accordo con la sig.ra Parte_1
3) Le figlie e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime di Per_1 Per_2 affido condiviso, con collocazione e residenza privilegiata presso la madre. I genitori
- 1 - assumeranno assieme le decisioni di maggiore interesse riguardo la sua istruzione, educazione e salute.
4) Il padre terrà con sè le figlie due giorni a settimana martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 23.00, precisando che essendo la figlia , maggiorenne, potrà vedere il padre Per_1 quando vorrà, anche in base ai propri impegni scolastici ed extra scolastici e comunque un weekend a settimane alterne, dalle ore 16,oo del venerdi sino alle ore 22.00 della domenica.
5) Le ragazze trascorreranno le vacanze natalizie metà con la madre e metà il padre, alternando di anno in anno 23/12-30/12 e 31/12-06/01 nonché le vacanze di Pasqua metà con la madre e metà il padre, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Ciascuna delle ulteriori festività del calendario, non menzionate nei punti precedenti, saranno alternate di anno in anno o eventualmente concordate fra i genitori.
Durante le vacanze estive si proseguirà lo schema di visite settimanale di cui sopra ed altresì le ragazze trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno 14 giorni di vacanza consecutivi. La divisione dei giorni nell'arco delle vacanze estive andrà concordata fra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui i genitori necessitassero di uno stesso periodo di ferie verrà applicata l'alternanza secondo le ferie fruite nell'anno/i precedente/i. I genitori potranno concordare per iscritto ulteriori periodi di vacanza da trascorrere con le figlie e . Per_1 Per_2
Il genitore in vacanza con i figli dovrà rendere noto all'altro l'indirizzo di recapito.
Le disposizioni relative alle visite potranno all'occorrenza essere modificate dai genitori consensualmente con accordo scritto.
6) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per le figlie e la somma di Pt_2 Per_1 Per_2
€ 250,00 mensili per ogni figlio, entro il 15 di ogni mese a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, e rilascia il consenso all'incasso del 100% dell'assegno unico in favore della mamma.
Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Velletri approvato il 17 dicembre 2014.
10) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, di comune accordo riconoscono che con l'adempimento degli obblighi reciprocamente assunti e di cui ai precedenti punti avranno regolato i loro rapporti economici derivanti dalla loro separazione personale senza avere più nulla a pretendere in relazione a tale fase. Le parti sono altresì consapevoli che un eventuale futuro mutamento delle condizioni economiche di ciascun coniuge, se tale da
- 2 - incidere sull'equilibrio economico delle presenti condizioni, sarà motivo di revisione delle condizioni stesse.
11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore . Per_2
Comparse personalmente all'udienza del 24/11/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia per la sua annotazione.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
CA ER
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2638 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(NO ZI (RM) 19/04/1973, C.F. Parte_1 C.F._1
e
AR (RM) 31/10/1972, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ANTONIA CHIEPPA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ariccia il 15/09/2007 Parte_1 Parte_2
(atto n. 40, parte 2, serie A, anno 2007); dall'unione sono nate due figlie, il Per_1
5.2.20007 e il 12.2.2011. Per_2
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1) I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e vivranno Parte_1 Pt_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale essendo di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata Pt_3 alla stessa con quanto in essa contenuto;
il signor se ne è già spontaneamente Pt_2 allontanato previo accordo con la sig.ra Parte_1
3) Le figlie e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime di Per_1 Per_2 affido condiviso, con collocazione e residenza privilegiata presso la madre. I genitori
- 1 - assumeranno assieme le decisioni di maggiore interesse riguardo la sua istruzione, educazione e salute.
4) Il padre terrà con sè le figlie due giorni a settimana martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 23.00, precisando che essendo la figlia , maggiorenne, potrà vedere il padre Per_1 quando vorrà, anche in base ai propri impegni scolastici ed extra scolastici e comunque un weekend a settimane alterne, dalle ore 16,oo del venerdi sino alle ore 22.00 della domenica.
5) Le ragazze trascorreranno le vacanze natalizie metà con la madre e metà il padre, alternando di anno in anno 23/12-30/12 e 31/12-06/01 nonché le vacanze di Pasqua metà con la madre e metà il padre, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Ciascuna delle ulteriori festività del calendario, non menzionate nei punti precedenti, saranno alternate di anno in anno o eventualmente concordate fra i genitori.
Durante le vacanze estive si proseguirà lo schema di visite settimanale di cui sopra ed altresì le ragazze trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno 14 giorni di vacanza consecutivi. La divisione dei giorni nell'arco delle vacanze estive andrà concordata fra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui i genitori necessitassero di uno stesso periodo di ferie verrà applicata l'alternanza secondo le ferie fruite nell'anno/i precedente/i. I genitori potranno concordare per iscritto ulteriori periodi di vacanza da trascorrere con le figlie e . Per_1 Per_2
Il genitore in vacanza con i figli dovrà rendere noto all'altro l'indirizzo di recapito.
Le disposizioni relative alle visite potranno all'occorrenza essere modificate dai genitori consensualmente con accordo scritto.
6) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per le figlie e la somma di Pt_2 Per_1 Per_2
€ 250,00 mensili per ogni figlio, entro il 15 di ogni mese a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, e rilascia il consenso all'incasso del 100% dell'assegno unico in favore della mamma.
Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Velletri approvato il 17 dicembre 2014.
10) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, di comune accordo riconoscono che con l'adempimento degli obblighi reciprocamente assunti e di cui ai precedenti punti avranno regolato i loro rapporti economici derivanti dalla loro separazione personale senza avere più nulla a pretendere in relazione a tale fase. Le parti sono altresì consapevoli che un eventuale futuro mutamento delle condizioni economiche di ciascun coniuge, se tale da
- 2 - incidere sull'equilibrio economico delle presenti condizioni, sarà motivo di revisione delle condizioni stesse.
11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore . Per_2
Comparse personalmente all'udienza del 24/11/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia per la sua annotazione.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
CA ER
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