Articolo 5 della Legge 11 ottobre 2001, n. 391
Articolo 4Articolo 6
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31 ottobre 2001
Art. 5. 1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, e' vietata la competizione di barche veloci a motore.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2001