Versione
31 ottobre 2001
31 ottobre 2001
Art. 5. 1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, e' vietata la competizione di barche veloci a motore.