Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 maggio 2024, iscritta al n. 1163 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Loc. La Cura di Vetralla (VT), alla Via Cassia n. 126, presso lo studio dell'Avv. Paolo Delle Monache che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Valentina Micheli per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] – Paraiba, in Brasile, il 26 dicembre 1984, c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Perugia (PG), alla Via Mario C.F._2
Angeloni n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giorgia Ricci che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 13 maggio 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 11 maggio 2019 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Viterbo, parte I, n. 23).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia , a Persona_1
Torino (TO) il 24 giugno 2013; che sono separati per effetto della sentenza n.
135/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo e pubblicata in data 13 giugno
2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“A) Affidamento Della Figlia Minore. La figlia minore, , viene affidata ad Per_1
entrambi i genitori secondo le disposi-zioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione della madre, sita in Viterbo,
Viale Trieste n. 85; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulla stessa in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano, altresì, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
B) Modalità di permanenza dei figli con il padre e con i nonni paterni e materni.
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Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia: a) per due giorni a settimana che, salvo diversi accordi, vengono indicati nelle giornate del martedì e del giovedì, con pernotto, prelevando la minore dall'uscita di scuola, alle ore 16:00 ed ivi riaccompagnandola la mattina seguente. Qualsiasi variazione
(dovuta ad imprevisti lavorativi e/o di salute dell'uno o dell'altro genitore) a detta modalità - dei giorni ed orari indicati - dovrà essere segnalata all'altro genitore con congruo anticipo e, in ogni caso, quanto mento meno entro le 24 ore per dar modo e tempo all'altro di organizzarsi in modo diverso da quanto convenuto e/o effettuare, compatibilmente alle esigenze della minore, le dovute variazioni;
b) a week-end alternati: dall'uscita di scuola del venerdì, alle ore 16:00, al lunedì mattina quando la figlia verrà riaccompagnata a scuola ovvero, nel periodo estivo, presso il centro estivo oppure l'abitazione materna, salvo diversi accordi ed in ogni caso compatibilmente alle esigenze della minore. Qualsiasi variazione a detta turnazione dovrà essere segnalata all'altro genitore con congruo anticipo e, in ogni caso, quantomeno entro le 48 ore;
c) durante le festività natalizie la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio. L'alternanza in questione inizierà, dall'anno in corso, dal padre;
d) Durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà con il padre, alternativamente dal giovedì, dalle 17:00, alla domenica di Pasqua alle 19.00, ovvero dalla domenica di Pasqua dalle 19:00 al martedì alle 19:00. L'alternanza in questione inizierà, dall'anno in corso, dal padre;
e) la figlia trascorrerà, con ciascun genitore, il giorno del compleanno di questi;
f) il giorno del compleanno della minore verrà festeggiato con un genitore per il pranzo e con l'altro per la cena ad anni alterni, fatta salva l'eventuale esplicita richiesta della stessa minore di trascorrerlo con entrambi i genitori;
g) la figlia trascorrerà con il padre ad anni alterni, il 25 Aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre ovvero l'8 dicembre, secondo l'accordo tra le parti;
h) in ordine alle vacanze estive, il signor
, fatta salva l'alternanza dei fine settimana, avrà la facoltà di trascorrere Pt_1
insieme alla figlia due settimane, anche non consecutive, comprese tra i mesi di
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giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore potrà, in ogni caso, stabilire anche una terza settimana da trascorrere con la figlia, compatibilmente alle proprie esigenze di lavoro e della minore. Qualsiasi imprevisto alle date reciprocamente e precedentemente comunicatesi, dovrà essere previamente reciprocamente comunicato, così come ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo della località di vacanza ove ciascuno di loro porterà la minore. Le parti convengono che, in caso di eventuali missioni che dovesse svolgere il Sig. , nel periodo di assenza del padre – in quanto impegnato in Pt_1
dette missioni – la figlia minore sarà collocata stabilmente presso la madre con possibilità, per i nonni paterni, di esercizio del diritto di visita ed anche eventuale pernottamento della stessa nipote presso l'abitazione del padre, previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze della stessa minore;
per quanto riguarda i nonni materni (residenti in [...], a Gualdo Tadino (PG), e gravemente malati, le parti convengono che il sig. si impegna a coadiuvare la sig.ra Pt_1 Pt_2
qualora la stessa debba lasciare allo stesso la minore in caso di urgenti ed improvvise necessità di salute dei propri genitori, al fine di dover partire e raggiungerli - non potendo, dette urgenti necessità - essere previamente programmate. Durante i periodi di permanenza della minore presso il domicilio dei rispettivi genitori, entrambi si impegnano a far svolgere alla stessa i compiti scolastici assegnati per il giorno seguente, nonché ad accompagnare la minore alle attività extrascolastiche e ludiche.
C) Mantenimento della figlia minore, spese straordinarie, assegno unico e reciproca rinuncia dei ricorrenti all'assegno di mantenimento. a) Le parti convengono che il sig si obblighi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, al versamento della Pt_1
somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento ordinario della minore, mediante bonifico sul conto corrente IBAN [...], tenuto conto, annualmente, dell'aggiornamento Istat, oltre al 50%, per ciascun genitore, delle spese straordinarie. In ogni caso per un maggiore inquadramento e
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comprensione, per i coniugi, dell'indicazione di dette spese e della loro differenziazione si rinvia al “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori del tribunale di Viterbo del11.09.2018” che qui si intende riportato integralmente. Il genitore che avrà anticipato per intero la spesa straordinaria previamente concordata avrà diritto, entro e non oltre 15 giorni dall'inoltro della comunicazione di effettuato pagamento con relativa ricevuta, di ricevere dall'altro il rimborso di competenza. Nessun rimborso verrà, invece, riconosciuto al genitore che abbia deciso ed effettuato autonomamente la spesa senza averla previamente concordata con l'altro, salvo il caso di urgenza e/o di necessità e/o gravità e comunque per tutte quelle spese che non devono essere preventivamente concertate. In tali ultime ipotesi la spesa sostenuta dovrà essere documentata e verrà immediatamente rimborsata al genitore che l'ha sostenuta per la quota di spettanza;
b) l'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia verrà interamente riscosso al 100% dalla Sig.ra e il sig. si Pt_2 Pt_1
impegna, a tal uopo, a fornire alla stessa tutta la documentazione occorrente;
le parti espressamente pattuiscono che eventuali missioni in Italia ovvero all'estero che svolgerà il Sig. ovvero un eventuale aumento del reddito dello Parte_1
stesso determinato da ore di lavoro straordinario, non darà diritto alla Sig.r Pt_2
di chiedere la modifica delle pattuizioni ivi statuite. Gli accordi patrimoniali in oggetto, infatti, sono elementi funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale, integrando attribuzioni dirette a conseguire l'obiettivo, da entrambi perseguito e voluto, di armonizzare ed ottimizzare l'assetto complessivo delle loro situazioni economico-patrimoniali, conseguenti al divorzio e di assicurare quindi certezze patrimoniali.
D) Definizione delle questioni economiche e patrimoniali. I ricorrenti danno atto che con l'adempimento delle obbligazioni assunte in questa sede dovrà intendersi definitivamente regolata tra i medesimi ogni questione economica e patrimoniale, dichiarando per l'effetto, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione. Le parti si danno anche reciproco consenso al ri-
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lascio del passaporto per la minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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