CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/09/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore dott. Oswald Leitner Consigliere Oggetto:
scioglimento ha pronunciato la seguente del matrimonio SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 116/2024 R.G.
promossa
da
, (c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
19.04.1970 a Castelrotto (BZ), residente in 39040 Ortisei (BZ),
Sacun Str. 92, rappresentata e difesa, in base alla procura allegata, dall'avv. Christoph Senoner (c.f.
), con domicilio eletto presso il suo studio C.F._2
in 39100 Bolzano (BZ), viale Stazione 5, indirizzo PEC:
Email_1
appellante in via principale e appellata in via incidentale
contro
nato a [...] il giorno 11 maggio Controparte_1
1 1973, residente in [...], Codice Fiscale: , CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso giusta mandato di data 31 marzo 2021,
in atti del fascicolo di primo grado, dal procuratore domiciliatario Avv. Alessandro Osler, iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Bolzano, Codice Fiscale: - CodiceFiscale_4
Partita I.V.A.: con studio legale in Bolzano, Via P.IVA_1
Cesare Battisti n. 12, indirizzo P.E.C.
Email_2
appellato in via principale ed appellante in via incidentale
con l'intervento del Procuratore Generale
intervenuto
Oggetto: appello avverso la sentenza di divorzio giudiziale pronunciata dal Tribunale di Bolzano nr. 726/2024
di data 31.5.2024, pubblicata in data 8.7.2024, nel procedimento n. 2074/2021 R.G. Tribunale di
Bolzano
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte appellante conclude come in atto di appello con richiesta dei termini ex art. 190 cpc.
Il Procuratore di parte appellata si richiama interamente alle eccezioni, deduzioni, produzioni, domande anche in via
2 incidentale formulate nella comparsa di costituzione di data
30.04.2025.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.
In atto di appello di data 10 febbraio 2025:
„Möge dieses ehrenwerte Oberlandesgericht Trient,
Außenabteilung Bozen, unter Abweisung jeglicher gegenteiligen
Anträge und und in Abänderung des hier CP_2
angefochtenen Urteils des Landesgerichts Bozen Nr. 726/2024
vom 20.09.2024, veröffentlicht am 08.07.2024:
1. feststellen und erklären, dass die Holzlege, grundbücherlich
Con identifiziert als m.A. 4 der 2067, K.G. St. Ulrich, ein Zuberhör
zur ehemaligen Familienwohnung in St. Ulrich (BZ), Sacunstraße,
(m.A. 3 der B.p. 1331 in E.Zl. 863/II) darstellt und Frau
UB die im Eigentum des Antragsstellers stehende
ehemalige Familienwohnung in St. Ulrich (BZ), Sacunstraße,
(m.A. 3 der B.p. 1331 in E.Zl. 863/II) samt Inventar, Parkplätzen
und der Holzlege (m.A. 1 und 4 der Bp. 2067 K.G. St. Ulrich) zur
alleinigen Nutzung im Sinne von Art. 337 sexies ZGB, bis zur
wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Sohnes SS BE
zuweisen; und soweit zweckdienlich dem Grundbuchsführer die
entsprechende Anmerkung anordnen;
2. Herr SS wird verpflichtet bis zur wirtschaftlichen
Unabhängigkeit des gemeinsamen Sohnes BE einen
monatlichen Unterhaltsbeitrag in Höhe von € 500,00.- (oder jener
höheren oder niedrigeren die das Gericht für rechtens CP_4
3 erachten sollte) zu zahlen, wobei dieser Betrag laut ASTAT
Angaben der Provinz Bozen, mit erster Aufwertung im Februar
2026, wertgesichert und innerhalb des 5. eines jeden Monats auf
das von Frau UB mitgeteilte Konto überwiesen
wird;
3. Herr SS angehalten, im Ausmaß von 70% zur Per_1
Bezahlung aller notwendigen, außerordentlichen Spesen
medizinischer (inbegriffen z.B. Brillen, Zahnarzt usw.) sowie
schulischer Natur, d.h. Ausgaben für Aus- und Weiterbildung,
beizutragen, welche innerhalb des 10. Controparte_5
abgerechnet ; CP_6
4. Herr SS wird verpflichtet zum Lebensunterhalt von Frau
UB i.S.v. Art. 5 G. 898/1970 mit einem monatlichen
Beitrag in Höhe von € 500,00.-(oder jener höheren oder
niedrigeren die das Gericht für rechtens erachten sollte) CP_4
beizutragen. Der Betrag wird mittels Dauerauftrag innerhalb des
5. eines jeden Monats auf das von Frau UB
mitgeteilte Konto überwiesen und jährlich im März dem vom
ASTAT ermittelten Verbraucherindex für die Provinz Bozen
angepasst, mit Basis Februar 2025, erste Aufwertung Februar
2026;
5. in jedem Fall, Herrn SS zur Erstattung der Kosten beider
Verfahrensinstanzen, nebst 15% allgemeiner Spesen,
Fürsorgebeiträge und MwSt., sowie allfälliger Folgekosten an
Frau UB zu verurteilen“.
4 In comparsa di costituzione con appello incidentale di data 30
aprile 2025:
“chiede che la Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di
Bolzano, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e
deduzione della controparte disattesa e rigettata, voglia
accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale: rigettare integralmente le domande proposte
nell'interesse dell'appellante in via principale e di cui ai numeri
1), 2), 3), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione d'appello di
data 10 febbraio 2025 introduttivo del presente giudizio di
gravame;
- in via concorrente: in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Bolzano di data 31 maggio 2024, n. 726/2024, e
pubblicata in data 8 luglio 2024 - relativamente al solo punto n. 7
del suo dispositivo - ed in accoglimento del motivo di appello
incidentale proposto nell'interesse dell'appellato in via principale,
esonerare dal versamento di un assegno Controparte_1
divorzile in favore della appellante in via principale, per
inesistenza del correlato obbligo stante l'insussistenza dei
relativi presupposti di fatto e di diritto ed a riconferma di quanto
previsto già dalla sentenza di separazione del Tribunale di
Bolzano n. 725/2018;
- in via ulteriormente concorrente: confermare per il resto la
sentenza del Tribunale di Bolzano di data 31 maggio 2024, n.
726/2024, relativamente a tutti gli altri punti (n. 1, n.
2. n. 3, n.
5 4, n. 5 e n. 6 del suo dispositivo) non espressamente impugnati
con la presente comparsa di costituzione e risposta con
proposizione di appello incidentale;
- in ogni caso con condanna dell'appellante in via principale al
pagamento integrale delle spese e delle competenze dei giudizi di
primo e di secondo grado, oltre a spese forfetarie, C.P.A. e I.V.A.
come per legge”.
In atto di intervento della Procura Generale di data 7 maggio
2025:
“voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza n. 726/2024
del 31.5.2024 del Tribunale di Bolzano”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 31.5.2024 il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, dopo che con sentenza non definitiva di data 7.4.2022 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e ha assegnato la casa
[...] Parte_1
coniugale, comprensiva di due parcheggi, ma non di 1/3 della
“Holzlege”, alla signora ha affidato il figlio Parte_1
minorenne BE, nato il [...], alla signora ha posto a carico del sig. un Parte_1 CP_1
contributo di mantenimento mensile a favore del figlio di Euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed ha riconosciuto a favore della signora un assegno Parte_1
divorzile di Euro 150,00 mensili, con integrale compensazione
6 delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di data 10.2.2025, Parte_1
censurando in particolare i punti 3, 4 e 7 della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 817 c.c., quanto alla mancata assegnazione a suo favore della “Holzlege”, tavolarmente identificata quale p.m. 4
della p.ed. 2067 in P.T. 2456/II c.c. St. Ulrich, in quanto non ritenuta pertinenza dell'abitazione. Al riguardo ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegnazione della casa familiare si estende anche alle pertinenze,
affermando che nel caso specifico vi erano i presupposti oggettivo e soggettivo per considerare la predetta “Holzlege”
pertinenza della casa familiare, posto che sia i posti macchina che la predetta Holzlege erano separati dall'abitazione familiare soltanto da una strada privata ed erano collegati funzionalmente alla stessa e anche nel contratto di donazione di data 3.4.2018, con cui il sig. aveva donato la Controparte_7
Holzlege ai suoi tre figli per 1/3 ciascuno, il fratello del sig.
aveva chiesto le agevolazioni fiscali, Controparte_1
dichiarando che la sua quota della Holzlege era appunto destinata a pertinenza della sua abitazione.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito travisamento dei fatti in relazione alla determinazione del contributo di
7 mantenimento per il figlio BE e alla ripartizione delle spese straordinarie tra le parti. A tale riguardo ha richiamato le disposizioni degli artt. 315 e seguenti, nonché dell'art. 337 ter c.c., che stabiliscono le modalità di determinazione del contributo di mantenimento a carico dei genitori ed ha esposto che il contributo di mantenimento mensile di 300,00 Euro
corrispondeva allo stesso importo che era stato determinato in sede di separazione nel 2017, quando il figlio aveva 8 anni,
benché nel frattempo egli fosse cresciuto e le sue esigenze economiche fossero aumentate e benché il reddito dell'appellato fosse superiore a quello percepito nell'anno 2017. Il Tribunale,
inoltre, si era limitato a tenere conto degli accordi economici che i genitori avevano raggiunto in sede di separazione, ma di cui ciascuno di essi aveva il diritto di chiedere la revisione e non aveva considerato, nello stabilire l'entità dell'assegno e nel prevedere la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, i criteri per la determinazione dell'assegno previsti dall'art. 337 ter c.c., che giustificavano l'imposizione a carico dell'appellato di un assegno di 500,00 Euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito il travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione dell'assegno divorzile a favore della signora
A tale riguardo ha esposto che l'appellato era Parte_1
titolare di un reddito netto mensile di Euro 2.300,00 ed era
8 proprietario di un'ampia abitazione comprensiva di parcheggi e
Holzlege, mentre l'appellante non aveva alcun patrimonio immobiliare o altri risparmi. Il contributo di mantenimento era stato fissato nella misura di 150,00 Euro mensili senza particolare motivazione, in violazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza, che impongono di tenere conto dello squilibrio patrimoniale tra i coniugi e del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto. Nella fattispecie il matrimonio aveva avuto una durata di 23 anni e l'appellante era nata nel 1970. Appena
due anni dopo il matrimonio era nato il primo figlio e successivamente altri due figli e l'appellante, durante il matrimonio, si era dedicata prevalentemente alla conduzione della vita familiare, lavorando solo per brevi periodi, ciò in accordo con l'appellato, che aveva invece potuto lavorare in via continuativa, accumulando anni contributivi e previdenziali.
L'appellante, inoltre, considerata la sua età e la sua formazione scolastica aspecifica (scuola media), aveva scarse prospettive di inserimento nel mondo del lavoro e avrebbe potuto eventualmente assumere soltanto un lavoro part-time,
dovendosi comunque occupare del figlio minore. Infine per l'odierna appellata, anche soltanto in considerazione del fatto che dal matrimonio erano nati tre figli, era stato impossibile per
9 almeno alcuni anni dedicarsi ad un'attività lavorativa continuativa. Una volta accertato che l'appellante era priva di occupazione doveva trarsi la conseguenza della mancanza per essa, ai fini della componente assistenziale dell'assegno di divorzio, di adeguati mezzi di sostentamento.
Con comparsa di costituzione e risposta con proposizione di appello incidentale di data 30.4.2025 si è costituito in giudizio contestando le deduzioni e richieste Controparte_1
avversarie e formulando le conclusioni sopra trascritte.
In relazione al primo motivo di impugnazione avversario,
l'appellato ha dedotto che l'appellante non aveva argomentato e dimostrato alcunché in punto di effettive modalità di utilizzo della legnaia e non aveva indicato per quale ragione tale locale sarebbe da considerare una pertinenza della ex casa familiare.
Non era pertanto dato comprendere in che modo la legnaia arrecasse un'utilità all'appartamento della casa familiare assegnato alla né le ragioni per cui si doveva Parte_1
considerare sussistente una volontaria e permanente destinazione della comproprietà di una quota della legnaia al servizio dell'abitazione oggetto di assegnazione. Ha aggiunto che erano irrilevanti le dichiarazioni rese in atto notarile da in punto richiesta di agevolazioni fiscali, Persona_2
posto che non si trattava di dichiarazioni rese dall'odierno appellato . CP_1
Riguardo al secondo motivo di impugnazione avversario,
10 l'appellato ha esposto che la decisione del Tribunale era corretta, posto che controparte riconnetteva la necessità di aumentare il contributo di mantenimento per il figlio ad un automatismo avulso dalla realtà rappresentata dagli effettivi bisogni del beneficiario. Di fatto non vi erano mutate esigenze economiche del minorenne e doveva essere considerata anche la portata economica connessa alla disposta assegnazione in favore della della casa familiare e dei Parte_1
parcheggi riconosciuti come ad essa pertinenziali.
In relazione al terzo motivo di impugnazione avversario e al riconoscimento a favore dell'appellante di un assegno divorzile,
l'appellato ha censurato innanzitutto il fatto che il Tribunale
avesse individuato un notevole squilibrio tra i patrimoni delle parti e lo avesse messo in relazione alle comuni scelte nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, posto che l'appellato era proprietario della casa familiare CP_1
non per averla acquistata con beni personali, ma per averla ricevuta in donazione dai genitori e non era proprietario di altri immobili. Ha poi esposto che l'appellante aveva dedotto quale fatto costitutivo del preteso diritto al conseguimento di un assegno divorzile non una condizione di non autosufficienza economica, ma il fatto di avere fornito un contributo,
principalmente con la riferita rinuncia all'inserimento nel mondo del lavoro, nella realizzazione della vita familiare e che il
Tribunale aveva ritenuto il sussistere di ragioni compensativo-
11 perequative tali da legittimare il riconoscimento dell'assegno divorzile, in particolare tenuto conto delle aspettative professionali che la deduceva di avere Parte_1
sacrificato. Ciò posto, l'appellato ha eccepito che nella fattispecie non sussistevano condizioni significative di squilibrio economico tra le parti, posto che le rispettive condizioni economiche erano sostanzialmente equivalenti. Ha aggiunto che l'appellante non era impossibilitata a procurarsi per ragioni oggettive adeguati e stabili redditi ed essa non risultava neppure avere sacrificato proprie aspettative professionali o reddituali in ragione dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. In
realtà l'appellante, sia prima della separazione che successivamente, aveva sempre lavorato in modo continuativo,
principalmente quale ausiliaria esterna di strutture alberghiere in Val Gardena nonché fiduciaria dell'Azienda di Soggiorno di
Ortisei, in qualità di babysitter e di “ , come Persona_3
risultava anche dalla deposizione resa da . Testimone_1
Pertanto l'appellato ha concluso che l'appellante non aveva dimostrato che nel periodo di convivenza fosse lei stessa ad occuparsi prevalentemente degli affari domestici e della cura dei figli, né che nel predetto periodo fosse stata realmente operata da parte dei coniugi una scelta in questo senso, né che la scelta dedotta come occorsa avesse effettivamente comportato sacrifici per le aspettative professionali, nonché pregiudizi reddituali per
12 la richiedente il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La Procura Generale è intervenuta nel procedimento con atto di data 7 maggio 2025, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e osservando che nel disporre l'assegnazione della casa familiare, comprensiva delle relative pertinenze, così come individuate nell'ordinanza del 22.5.23 del Giudice delegato dalla
Presidente del Tribunale, alla madre e nel prevedere il contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio nella misura di € 300 mensili, così come nella suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie necessarie, si era tenuto adeguatamente conto dell'interesse e delle esigenze del minore ed anche in concreto della situazione economica delle parti quale risultante allo stato degli atti,
nonché della rispettiva capacità reddituale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Per quanto attiene al motivo di impugnazione relativo alla mancata assegnazione a favore di parte appellante di una quota della legnaia, tavolarmente identificata quale 1/3 della p.m. 4
della p.ed. 2067 in P.T. 2456/II c.c. Ortisei, si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado, che ha rigettato la richiesta in considerazione del fatto che non vi sarebbe stata prova delle concrete modalità di utilizzo del locale e neppure della sua funzione pertinenziale rispetto all'abitazione familiare,
non sia condivisibile. Per quanto attiene all'utilizzo del predetto locale, parte appellante ha credibilmente affermato che esso era
13 destinato al deposito di svariati oggetti di proprietà del nucleo familiare e tale circostanza si desume altresì dal tenore della nota inviata da parte appellata a parte appellante in data
23.11.2020, con cui veniva proposta a quest'ultima appunto la locazione anche di tale bene, con l'avvertimento che in mancanza di accettazione della proposta i beni ivi collocati dall'appellata sarebbero stati rimossi e rottamati. Da un tanto si può ragionevolmente ritenere che tale locale era stato utilizzato dalle parti quale pertinenza del bene principale, rappresentato dall'abitazione famigliare, tenuto conto anche della contiguità
dello stesso rispetto all'abitazione e del fatto che esso si trova praticamente adiacente ai posti auto, i quali pacificamente sono stati ritenuti pertinenza dell'abitazione familiare e sono stati assegnati a parte appellante unitamente all'assegnazione dell'abitazione famigliare. Sul punto la sentenza di primo grado merita pertanto riforma, con conseguente assegnazione a favore di parte appellante anche della quota di un terzo della legnaia di proprietà di controparte.
2) Relativamente alla richiesta di rideterminazione in aumento del contributo di mantenimento per il figlio BE, la Corte
osserva che da un lato non sono state effettivamente indicate particolari circostanze dimostrative di un mutamento delle esigenze economiche del figlio, dall'altro lato vi è tuttavia un pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'aumento delle esigenze economiche del figlio non ha bisogno di specifica
14 dimostrazione, essendo notoriamente legato alla crescita.
Peraltro, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento a carico del padre, occorre anche tenere conto della situazione economica-patrimoniale delle parti, che risulta essere stata compiutamente accertata con la sentenza di primo grado e dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, che attualmente sono previsti per ogni secondo fine settimana.
Tenuto conto del complesso dei predetti elementi e considerato che il reddito di parte appellata ammonta a circa 2.300,00 Euro
netti, si ritiene che il contributo di mantenimento, che alla data di febbraio 2025 ammontava, per effetto della rivalutazione, ad
Euro 359,70, possa essere leggermente ritoccato nella misura da ritenersi congrua di 400,00 Euro mensili, con decorrenza da febbraio 2025 e con la rivalutazione già prevista dalla sentenza di primo grado, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno dei genitori,
non essendo giustificato, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale delle parti, prevedere un concorso di parte appellata al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%, così come richiesto da parte appellante.
3) Per quanto attiene al punto controverso in ordine al riconoscimento e alla determinazione dell'ammontare di un assegno divorzile a favore di parte appellante, si ritiene che le reciproche richieste delle parti – rispettivamente di aumento e di disconoscimento del predetto assegno – siano entrambe
15 infondate e non meritino accoglimento, dovendo sul punto essere confermata la decisione del giudice di primo grado.
A tale proposito il Tribunale ha condivisibilmente riconosciuto a parte appellante un assegno divorzile con finalità perequativa,
tenendo conto del fatto che essa per lunghi periodi nel corso del rapporto di coniugio si era dedicata agli interessi della famiglia,
occupandosi dei figli e rinunciando in tal modo ad esercitare la propria attività lavorativa, con conseguenze dal punto di vista contributivo e pensionistico. Sul punto basti osservare che la coppia ha avuto tre figli e che l'appellante può vantare soltanto otto anni contributivi utili a fini pensionistici. La Suprema
Corte ha affermato al riguardo il condivisibile principio secondo cui, quando ricorre la precondizione di una rilevante disparità
della situazione economico-patrimoniale, l'assegno divorzile può
essere riconosciuto a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria)
esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi (Cass. ordinanza 19.2.2024, n. 4328). Nella
fattispecie si ritiene che sussista la precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra i coniugi, in considerazione del fatto che l'appellato è titolare della casa famigliare, comprensiva di due posti macchina e di
1/3 di legnaia e percepisce un reddito netto mensile di circa
2.300,00 Euro, laddove l'appellante non è titolare di nessun
16 bene immobile o di risparmi e percepisce un reddito stimato dal
Tribunale nella misura di 1.500,00 Euro mensili. Per quanto riguarda invece la sussistenza della circostanza della conduzione univoca della vita familiare, essa si desume dal fatto che la coppia ha avuto tre figli, l'appellato ha sempre esercitato attività lavorativa, mentre l'appellante ha lavorato in modo discontinuo, maturando esclusivamente otto anni contributivi validi a fini pensionistici. Per quanto attiene invece alla determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile,
pertanto spettante a parte appellante, non è giustificata la domanda di aumento dell'importo stabilito dal Tribunale, in primo luogo perché il contributo di parte appellante alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dei coniugi non è stato particolarmente incisivo: al riguardo si osserva infatti che l'abitazione familiare, come risulta dagli atti,
in particolare dal relativo contratto di compravendita, è stata acquistata circa 8 mesi dopo il matrimonio con beni personali dell'appellato e l'appellante non ha dimostrato che nel corso della vita coniugale vi sia stata la formazione di un ulteriore patrimonio comune o personale, cosicché il contributo dell'appellante consiste sostanzialmente nel fatto di avere consentito all'appellato di maturare anni lavorativi validi a fini retributivi e pensionistici. In secondo luogo è necessario considerare, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile,
anche l'avvenuta assegnazione della casa familiare e relative
17 pertinenze a favore dell'appellante, dovendosi applicare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo cui:
“a prescindere dalla indiscussa funzione di conservare l'habitat
familiare dei figli suddetti, non può negarsi che la decisione
riguardante l'assegnazione della casa familiare ha dei riflessi
economici, sia se il bene appartiene ad entrambi i coniugi sia che
appartenga a terzi (come nella specie, in cui il corrispondente
immobile viene riferito essere di proprietà dei genitori della D.L. e
da essi concesso in comodato gratuito alla figlia), perché
consente al genitore collocatario di evitare le spese per reperire
una nuova abitazione, che, invece, deve essere ricercata dall'altro
genitore, che non può godere del bene anche ove ne sia
comproprietario. Pertanto, nell'adottare le statuizioni conseguenti
al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della
casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole
e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico,
indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di
apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato
assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il
godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà
dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile
anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre
della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio
economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno
dovuto (cfr. Cass. n. 27599 del 2022, dettato in materia di
18 separazione ma agevolmente applicabile, per evidente identità di
ratio, anche in ambito divorzile) (Cass. 28.3.2023, n. 8764). Per i motivi esposti e tenuto conto del fatto che l'assegnazione della casa familiare consente a parte appellante il risparmio di un apprezzabile importo, che essa avrebbe altrimenti dovuto spendere a titolo di locazione, appare adeguata la quantificazione dell'assegno divorzile operata dal giudice di primo grado nella misura di 150,00 Euro mensili.
La sentenza appellata deve essere pertanto parzialmente riformata nel senso sopra specificato e confermata per il resto.
La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata
dispone
l'assegnazione in uso esclusivo a Parte_1
anche della quota di locale legnaia tavolarmente identificata in
1/3 della p.m. 4, p.ed. 2067 P.T. 2456/II c.c. Ortisei, di proprietà di Controparte_1
ridetermina
il contributo di mantenimento per il figlio BE a carico di in Euro 400,00 mensili a decorrere da Controparte_1
febbraio 2025, ferma restando la rivalutazione dell'importo
19 come prevista nella sentenza di primo grado;
rigetta
le ulteriori domande proposte dalle parti e conferma per il resto la sentenza impugnata;
dispone
la compensazione tra le parti delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Bolzano, così deciso in data 11.9.2025
La Presidente dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore dott. Michele Paparella
Il Funzionario Giudiziario
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore dott. Oswald Leitner Consigliere Oggetto:
scioglimento ha pronunciato la seguente del matrimonio SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 116/2024 R.G.
promossa
da
, (c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
19.04.1970 a Castelrotto (BZ), residente in 39040 Ortisei (BZ),
Sacun Str. 92, rappresentata e difesa, in base alla procura allegata, dall'avv. Christoph Senoner (c.f.
), con domicilio eletto presso il suo studio C.F._2
in 39100 Bolzano (BZ), viale Stazione 5, indirizzo PEC:
Email_1
appellante in via principale e appellata in via incidentale
contro
nato a [...] il giorno 11 maggio Controparte_1
1 1973, residente in [...], Codice Fiscale: , CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso giusta mandato di data 31 marzo 2021,
in atti del fascicolo di primo grado, dal procuratore domiciliatario Avv. Alessandro Osler, iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Bolzano, Codice Fiscale: - CodiceFiscale_4
Partita I.V.A.: con studio legale in Bolzano, Via P.IVA_1
Cesare Battisti n. 12, indirizzo P.E.C.
Email_2
appellato in via principale ed appellante in via incidentale
con l'intervento del Procuratore Generale
intervenuto
Oggetto: appello avverso la sentenza di divorzio giudiziale pronunciata dal Tribunale di Bolzano nr. 726/2024
di data 31.5.2024, pubblicata in data 8.7.2024, nel procedimento n. 2074/2021 R.G. Tribunale di
Bolzano
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte appellante conclude come in atto di appello con richiesta dei termini ex art. 190 cpc.
Il Procuratore di parte appellata si richiama interamente alle eccezioni, deduzioni, produzioni, domande anche in via
2 incidentale formulate nella comparsa di costituzione di data
30.04.2025.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.
In atto di appello di data 10 febbraio 2025:
„Möge dieses ehrenwerte Oberlandesgericht Trient,
Außenabteilung Bozen, unter Abweisung jeglicher gegenteiligen
Anträge und und in Abänderung des hier CP_2
angefochtenen Urteils des Landesgerichts Bozen Nr. 726/2024
vom 20.09.2024, veröffentlicht am 08.07.2024:
1. feststellen und erklären, dass die Holzlege, grundbücherlich
Con identifiziert als m.A. 4 der 2067, K.G. St. Ulrich, ein Zuberhör
zur ehemaligen Familienwohnung in St. Ulrich (BZ), Sacunstraße,
(m.A. 3 der B.p. 1331 in E.Zl. 863/II) darstellt und Frau
UB die im Eigentum des Antragsstellers stehende
ehemalige Familienwohnung in St. Ulrich (BZ), Sacunstraße,
(m.A. 3 der B.p. 1331 in E.Zl. 863/II) samt Inventar, Parkplätzen
und der Holzlege (m.A. 1 und 4 der Bp. 2067 K.G. St. Ulrich) zur
alleinigen Nutzung im Sinne von Art. 337 sexies ZGB, bis zur
wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Sohnes SS BE
zuweisen; und soweit zweckdienlich dem Grundbuchsführer die
entsprechende Anmerkung anordnen;
2. Herr SS wird verpflichtet bis zur wirtschaftlichen
Unabhängigkeit des gemeinsamen Sohnes BE einen
monatlichen Unterhaltsbeitrag in Höhe von € 500,00.- (oder jener
höheren oder niedrigeren die das Gericht für rechtens CP_4
3 erachten sollte) zu zahlen, wobei dieser Betrag laut ASTAT
Angaben der Provinz Bozen, mit erster Aufwertung im Februar
2026, wertgesichert und innerhalb des 5. eines jeden Monats auf
das von Frau UB mitgeteilte Konto überwiesen
wird;
3. Herr SS angehalten, im Ausmaß von 70% zur Per_1
Bezahlung aller notwendigen, außerordentlichen Spesen
medizinischer (inbegriffen z.B. Brillen, Zahnarzt usw.) sowie
schulischer Natur, d.h. Ausgaben für Aus- und Weiterbildung,
beizutragen, welche innerhalb des 10. Controparte_5
abgerechnet ; CP_6
4. Herr SS wird verpflichtet zum Lebensunterhalt von Frau
UB i.S.v. Art. 5 G. 898/1970 mit einem monatlichen
Beitrag in Höhe von € 500,00.-(oder jener höheren oder
niedrigeren die das Gericht für rechtens erachten sollte) CP_4
beizutragen. Der Betrag wird mittels Dauerauftrag innerhalb des
5. eines jeden Monats auf das von Frau UB
mitgeteilte Konto überwiesen und jährlich im März dem vom
ASTAT ermittelten Verbraucherindex für die Provinz Bozen
angepasst, mit Basis Februar 2025, erste Aufwertung Februar
2026;
5. in jedem Fall, Herrn SS zur Erstattung der Kosten beider
Verfahrensinstanzen, nebst 15% allgemeiner Spesen,
Fürsorgebeiträge und MwSt., sowie allfälliger Folgekosten an
Frau UB zu verurteilen“.
4 In comparsa di costituzione con appello incidentale di data 30
aprile 2025:
“chiede che la Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di
Bolzano, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e
deduzione della controparte disattesa e rigettata, voglia
accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale: rigettare integralmente le domande proposte
nell'interesse dell'appellante in via principale e di cui ai numeri
1), 2), 3), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione d'appello di
data 10 febbraio 2025 introduttivo del presente giudizio di
gravame;
- in via concorrente: in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Bolzano di data 31 maggio 2024, n. 726/2024, e
pubblicata in data 8 luglio 2024 - relativamente al solo punto n. 7
del suo dispositivo - ed in accoglimento del motivo di appello
incidentale proposto nell'interesse dell'appellato in via principale,
esonerare dal versamento di un assegno Controparte_1
divorzile in favore della appellante in via principale, per
inesistenza del correlato obbligo stante l'insussistenza dei
relativi presupposti di fatto e di diritto ed a riconferma di quanto
previsto già dalla sentenza di separazione del Tribunale di
Bolzano n. 725/2018;
- in via ulteriormente concorrente: confermare per il resto la
sentenza del Tribunale di Bolzano di data 31 maggio 2024, n.
726/2024, relativamente a tutti gli altri punti (n. 1, n.
2. n. 3, n.
5 4, n. 5 e n. 6 del suo dispositivo) non espressamente impugnati
con la presente comparsa di costituzione e risposta con
proposizione di appello incidentale;
- in ogni caso con condanna dell'appellante in via principale al
pagamento integrale delle spese e delle competenze dei giudizi di
primo e di secondo grado, oltre a spese forfetarie, C.P.A. e I.V.A.
come per legge”.
In atto di intervento della Procura Generale di data 7 maggio
2025:
“voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza n. 726/2024
del 31.5.2024 del Tribunale di Bolzano”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 31.5.2024 il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, dopo che con sentenza non definitiva di data 7.4.2022 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e ha assegnato la casa
[...] Parte_1
coniugale, comprensiva di due parcheggi, ma non di 1/3 della
“Holzlege”, alla signora ha affidato il figlio Parte_1
minorenne BE, nato il [...], alla signora ha posto a carico del sig. un Parte_1 CP_1
contributo di mantenimento mensile a favore del figlio di Euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed ha riconosciuto a favore della signora un assegno Parte_1
divorzile di Euro 150,00 mensili, con integrale compensazione
6 delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di data 10.2.2025, Parte_1
censurando in particolare i punti 3, 4 e 7 della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 817 c.c., quanto alla mancata assegnazione a suo favore della “Holzlege”, tavolarmente identificata quale p.m. 4
della p.ed. 2067 in P.T. 2456/II c.c. St. Ulrich, in quanto non ritenuta pertinenza dell'abitazione. Al riguardo ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegnazione della casa familiare si estende anche alle pertinenze,
affermando che nel caso specifico vi erano i presupposti oggettivo e soggettivo per considerare la predetta “Holzlege”
pertinenza della casa familiare, posto che sia i posti macchina che la predetta Holzlege erano separati dall'abitazione familiare soltanto da una strada privata ed erano collegati funzionalmente alla stessa e anche nel contratto di donazione di data 3.4.2018, con cui il sig. aveva donato la Controparte_7
Holzlege ai suoi tre figli per 1/3 ciascuno, il fratello del sig.
aveva chiesto le agevolazioni fiscali, Controparte_1
dichiarando che la sua quota della Holzlege era appunto destinata a pertinenza della sua abitazione.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito travisamento dei fatti in relazione alla determinazione del contributo di
7 mantenimento per il figlio BE e alla ripartizione delle spese straordinarie tra le parti. A tale riguardo ha richiamato le disposizioni degli artt. 315 e seguenti, nonché dell'art. 337 ter c.c., che stabiliscono le modalità di determinazione del contributo di mantenimento a carico dei genitori ed ha esposto che il contributo di mantenimento mensile di 300,00 Euro
corrispondeva allo stesso importo che era stato determinato in sede di separazione nel 2017, quando il figlio aveva 8 anni,
benché nel frattempo egli fosse cresciuto e le sue esigenze economiche fossero aumentate e benché il reddito dell'appellato fosse superiore a quello percepito nell'anno 2017. Il Tribunale,
inoltre, si era limitato a tenere conto degli accordi economici che i genitori avevano raggiunto in sede di separazione, ma di cui ciascuno di essi aveva il diritto di chiedere la revisione e non aveva considerato, nello stabilire l'entità dell'assegno e nel prevedere la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, i criteri per la determinazione dell'assegno previsti dall'art. 337 ter c.c., che giustificavano l'imposizione a carico dell'appellato di un assegno di 500,00 Euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito il travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione dell'assegno divorzile a favore della signora
A tale riguardo ha esposto che l'appellato era Parte_1
titolare di un reddito netto mensile di Euro 2.300,00 ed era
8 proprietario di un'ampia abitazione comprensiva di parcheggi e
Holzlege, mentre l'appellante non aveva alcun patrimonio immobiliare o altri risparmi. Il contributo di mantenimento era stato fissato nella misura di 150,00 Euro mensili senza particolare motivazione, in violazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza, che impongono di tenere conto dello squilibrio patrimoniale tra i coniugi e del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto. Nella fattispecie il matrimonio aveva avuto una durata di 23 anni e l'appellante era nata nel 1970. Appena
due anni dopo il matrimonio era nato il primo figlio e successivamente altri due figli e l'appellante, durante il matrimonio, si era dedicata prevalentemente alla conduzione della vita familiare, lavorando solo per brevi periodi, ciò in accordo con l'appellato, che aveva invece potuto lavorare in via continuativa, accumulando anni contributivi e previdenziali.
L'appellante, inoltre, considerata la sua età e la sua formazione scolastica aspecifica (scuola media), aveva scarse prospettive di inserimento nel mondo del lavoro e avrebbe potuto eventualmente assumere soltanto un lavoro part-time,
dovendosi comunque occupare del figlio minore. Infine per l'odierna appellata, anche soltanto in considerazione del fatto che dal matrimonio erano nati tre figli, era stato impossibile per
9 almeno alcuni anni dedicarsi ad un'attività lavorativa continuativa. Una volta accertato che l'appellante era priva di occupazione doveva trarsi la conseguenza della mancanza per essa, ai fini della componente assistenziale dell'assegno di divorzio, di adeguati mezzi di sostentamento.
Con comparsa di costituzione e risposta con proposizione di appello incidentale di data 30.4.2025 si è costituito in giudizio contestando le deduzioni e richieste Controparte_1
avversarie e formulando le conclusioni sopra trascritte.
In relazione al primo motivo di impugnazione avversario,
l'appellato ha dedotto che l'appellante non aveva argomentato e dimostrato alcunché in punto di effettive modalità di utilizzo della legnaia e non aveva indicato per quale ragione tale locale sarebbe da considerare una pertinenza della ex casa familiare.
Non era pertanto dato comprendere in che modo la legnaia arrecasse un'utilità all'appartamento della casa familiare assegnato alla né le ragioni per cui si doveva Parte_1
considerare sussistente una volontaria e permanente destinazione della comproprietà di una quota della legnaia al servizio dell'abitazione oggetto di assegnazione. Ha aggiunto che erano irrilevanti le dichiarazioni rese in atto notarile da in punto richiesta di agevolazioni fiscali, Persona_2
posto che non si trattava di dichiarazioni rese dall'odierno appellato . CP_1
Riguardo al secondo motivo di impugnazione avversario,
10 l'appellato ha esposto che la decisione del Tribunale era corretta, posto che controparte riconnetteva la necessità di aumentare il contributo di mantenimento per il figlio ad un automatismo avulso dalla realtà rappresentata dagli effettivi bisogni del beneficiario. Di fatto non vi erano mutate esigenze economiche del minorenne e doveva essere considerata anche la portata economica connessa alla disposta assegnazione in favore della della casa familiare e dei Parte_1
parcheggi riconosciuti come ad essa pertinenziali.
In relazione al terzo motivo di impugnazione avversario e al riconoscimento a favore dell'appellante di un assegno divorzile,
l'appellato ha censurato innanzitutto il fatto che il Tribunale
avesse individuato un notevole squilibrio tra i patrimoni delle parti e lo avesse messo in relazione alle comuni scelte nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, posto che l'appellato era proprietario della casa familiare CP_1
non per averla acquistata con beni personali, ma per averla ricevuta in donazione dai genitori e non era proprietario di altri immobili. Ha poi esposto che l'appellante aveva dedotto quale fatto costitutivo del preteso diritto al conseguimento di un assegno divorzile non una condizione di non autosufficienza economica, ma il fatto di avere fornito un contributo,
principalmente con la riferita rinuncia all'inserimento nel mondo del lavoro, nella realizzazione della vita familiare e che il
Tribunale aveva ritenuto il sussistere di ragioni compensativo-
11 perequative tali da legittimare il riconoscimento dell'assegno divorzile, in particolare tenuto conto delle aspettative professionali che la deduceva di avere Parte_1
sacrificato. Ciò posto, l'appellato ha eccepito che nella fattispecie non sussistevano condizioni significative di squilibrio economico tra le parti, posto che le rispettive condizioni economiche erano sostanzialmente equivalenti. Ha aggiunto che l'appellante non era impossibilitata a procurarsi per ragioni oggettive adeguati e stabili redditi ed essa non risultava neppure avere sacrificato proprie aspettative professionali o reddituali in ragione dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. In
realtà l'appellante, sia prima della separazione che successivamente, aveva sempre lavorato in modo continuativo,
principalmente quale ausiliaria esterna di strutture alberghiere in Val Gardena nonché fiduciaria dell'Azienda di Soggiorno di
Ortisei, in qualità di babysitter e di “ , come Persona_3
risultava anche dalla deposizione resa da . Testimone_1
Pertanto l'appellato ha concluso che l'appellante non aveva dimostrato che nel periodo di convivenza fosse lei stessa ad occuparsi prevalentemente degli affari domestici e della cura dei figli, né che nel predetto periodo fosse stata realmente operata da parte dei coniugi una scelta in questo senso, né che la scelta dedotta come occorsa avesse effettivamente comportato sacrifici per le aspettative professionali, nonché pregiudizi reddituali per
12 la richiedente il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La Procura Generale è intervenuta nel procedimento con atto di data 7 maggio 2025, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e osservando che nel disporre l'assegnazione della casa familiare, comprensiva delle relative pertinenze, così come individuate nell'ordinanza del 22.5.23 del Giudice delegato dalla
Presidente del Tribunale, alla madre e nel prevedere il contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio nella misura di € 300 mensili, così come nella suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie necessarie, si era tenuto adeguatamente conto dell'interesse e delle esigenze del minore ed anche in concreto della situazione economica delle parti quale risultante allo stato degli atti,
nonché della rispettiva capacità reddituale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Per quanto attiene al motivo di impugnazione relativo alla mancata assegnazione a favore di parte appellante di una quota della legnaia, tavolarmente identificata quale 1/3 della p.m. 4
della p.ed. 2067 in P.T. 2456/II c.c. Ortisei, si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado, che ha rigettato la richiesta in considerazione del fatto che non vi sarebbe stata prova delle concrete modalità di utilizzo del locale e neppure della sua funzione pertinenziale rispetto all'abitazione familiare,
non sia condivisibile. Per quanto attiene all'utilizzo del predetto locale, parte appellante ha credibilmente affermato che esso era
13 destinato al deposito di svariati oggetti di proprietà del nucleo familiare e tale circostanza si desume altresì dal tenore della nota inviata da parte appellata a parte appellante in data
23.11.2020, con cui veniva proposta a quest'ultima appunto la locazione anche di tale bene, con l'avvertimento che in mancanza di accettazione della proposta i beni ivi collocati dall'appellata sarebbero stati rimossi e rottamati. Da un tanto si può ragionevolmente ritenere che tale locale era stato utilizzato dalle parti quale pertinenza del bene principale, rappresentato dall'abitazione famigliare, tenuto conto anche della contiguità
dello stesso rispetto all'abitazione e del fatto che esso si trova praticamente adiacente ai posti auto, i quali pacificamente sono stati ritenuti pertinenza dell'abitazione familiare e sono stati assegnati a parte appellante unitamente all'assegnazione dell'abitazione famigliare. Sul punto la sentenza di primo grado merita pertanto riforma, con conseguente assegnazione a favore di parte appellante anche della quota di un terzo della legnaia di proprietà di controparte.
2) Relativamente alla richiesta di rideterminazione in aumento del contributo di mantenimento per il figlio BE, la Corte
osserva che da un lato non sono state effettivamente indicate particolari circostanze dimostrative di un mutamento delle esigenze economiche del figlio, dall'altro lato vi è tuttavia un pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'aumento delle esigenze economiche del figlio non ha bisogno di specifica
14 dimostrazione, essendo notoriamente legato alla crescita.
Peraltro, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento a carico del padre, occorre anche tenere conto della situazione economica-patrimoniale delle parti, che risulta essere stata compiutamente accertata con la sentenza di primo grado e dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, che attualmente sono previsti per ogni secondo fine settimana.
Tenuto conto del complesso dei predetti elementi e considerato che il reddito di parte appellata ammonta a circa 2.300,00 Euro
netti, si ritiene che il contributo di mantenimento, che alla data di febbraio 2025 ammontava, per effetto della rivalutazione, ad
Euro 359,70, possa essere leggermente ritoccato nella misura da ritenersi congrua di 400,00 Euro mensili, con decorrenza da febbraio 2025 e con la rivalutazione già prevista dalla sentenza di primo grado, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno dei genitori,
non essendo giustificato, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale delle parti, prevedere un concorso di parte appellata al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%, così come richiesto da parte appellante.
3) Per quanto attiene al punto controverso in ordine al riconoscimento e alla determinazione dell'ammontare di un assegno divorzile a favore di parte appellante, si ritiene che le reciproche richieste delle parti – rispettivamente di aumento e di disconoscimento del predetto assegno – siano entrambe
15 infondate e non meritino accoglimento, dovendo sul punto essere confermata la decisione del giudice di primo grado.
A tale proposito il Tribunale ha condivisibilmente riconosciuto a parte appellante un assegno divorzile con finalità perequativa,
tenendo conto del fatto che essa per lunghi periodi nel corso del rapporto di coniugio si era dedicata agli interessi della famiglia,
occupandosi dei figli e rinunciando in tal modo ad esercitare la propria attività lavorativa, con conseguenze dal punto di vista contributivo e pensionistico. Sul punto basti osservare che la coppia ha avuto tre figli e che l'appellante può vantare soltanto otto anni contributivi utili a fini pensionistici. La Suprema
Corte ha affermato al riguardo il condivisibile principio secondo cui, quando ricorre la precondizione di una rilevante disparità
della situazione economico-patrimoniale, l'assegno divorzile può
essere riconosciuto a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria)
esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi (Cass. ordinanza 19.2.2024, n. 4328). Nella
fattispecie si ritiene che sussista la precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra i coniugi, in considerazione del fatto che l'appellato è titolare della casa famigliare, comprensiva di due posti macchina e di
1/3 di legnaia e percepisce un reddito netto mensile di circa
2.300,00 Euro, laddove l'appellante non è titolare di nessun
16 bene immobile o di risparmi e percepisce un reddito stimato dal
Tribunale nella misura di 1.500,00 Euro mensili. Per quanto riguarda invece la sussistenza della circostanza della conduzione univoca della vita familiare, essa si desume dal fatto che la coppia ha avuto tre figli, l'appellato ha sempre esercitato attività lavorativa, mentre l'appellante ha lavorato in modo discontinuo, maturando esclusivamente otto anni contributivi validi a fini pensionistici. Per quanto attiene invece alla determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile,
pertanto spettante a parte appellante, non è giustificata la domanda di aumento dell'importo stabilito dal Tribunale, in primo luogo perché il contributo di parte appellante alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dei coniugi non è stato particolarmente incisivo: al riguardo si osserva infatti che l'abitazione familiare, come risulta dagli atti,
in particolare dal relativo contratto di compravendita, è stata acquistata circa 8 mesi dopo il matrimonio con beni personali dell'appellato e l'appellante non ha dimostrato che nel corso della vita coniugale vi sia stata la formazione di un ulteriore patrimonio comune o personale, cosicché il contributo dell'appellante consiste sostanzialmente nel fatto di avere consentito all'appellato di maturare anni lavorativi validi a fini retributivi e pensionistici. In secondo luogo è necessario considerare, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile,
anche l'avvenuta assegnazione della casa familiare e relative
17 pertinenze a favore dell'appellante, dovendosi applicare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo cui:
“a prescindere dalla indiscussa funzione di conservare l'habitat
familiare dei figli suddetti, non può negarsi che la decisione
riguardante l'assegnazione della casa familiare ha dei riflessi
economici, sia se il bene appartiene ad entrambi i coniugi sia che
appartenga a terzi (come nella specie, in cui il corrispondente
immobile viene riferito essere di proprietà dei genitori della D.L. e
da essi concesso in comodato gratuito alla figlia), perché
consente al genitore collocatario di evitare le spese per reperire
una nuova abitazione, che, invece, deve essere ricercata dall'altro
genitore, che non può godere del bene anche ove ne sia
comproprietario. Pertanto, nell'adottare le statuizioni conseguenti
al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della
casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole
e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico,
indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di
apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato
assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il
godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà
dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile
anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre
della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio
economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno
dovuto (cfr. Cass. n. 27599 del 2022, dettato in materia di
18 separazione ma agevolmente applicabile, per evidente identità di
ratio, anche in ambito divorzile) (Cass. 28.3.2023, n. 8764). Per i motivi esposti e tenuto conto del fatto che l'assegnazione della casa familiare consente a parte appellante il risparmio di un apprezzabile importo, che essa avrebbe altrimenti dovuto spendere a titolo di locazione, appare adeguata la quantificazione dell'assegno divorzile operata dal giudice di primo grado nella misura di 150,00 Euro mensili.
La sentenza appellata deve essere pertanto parzialmente riformata nel senso sopra specificato e confermata per il resto.
La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata
dispone
l'assegnazione in uso esclusivo a Parte_1
anche della quota di locale legnaia tavolarmente identificata in
1/3 della p.m. 4, p.ed. 2067 P.T. 2456/II c.c. Ortisei, di proprietà di Controparte_1
ridetermina
il contributo di mantenimento per il figlio BE a carico di in Euro 400,00 mensili a decorrere da Controparte_1
febbraio 2025, ferma restando la rivalutazione dell'importo
19 come prevista nella sentenza di primo grado;
rigetta
le ulteriori domande proposte dalle parti e conferma per il resto la sentenza impugnata;
dispone
la compensazione tra le parti delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Bolzano, così deciso in data 11.9.2025
La Presidente dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore dott. Michele Paparella
Il Funzionario Giudiziario
20