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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/10/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
dott.ssa Paola Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12170/2022 avente ad oggetto: “danni a cose”, promossa da:
(p. IVA n. ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Macerata Campania (CE), alla Piazza A. De Gasperi
n. 3, presso lo studio dell'Avv. PA AC (C.F. che la C.F._1
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Attrice
nei confronti di
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in n Caserta, alla via F.
Ricciardi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Agostino Imposimato (C.F.
), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
Convenuta
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
per chiederne la condanna, previo accertamento della Controparte_1
1 sua esclusiva responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'autocarro furgonato Citroen tg. FT454FW di sua proprietà nel sinistro del 12.03.2021.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva: che il giorno 12.03.2021, alle ore
05.30 circa, il sig. conducente dell'autocarro, nel mentre percorreva ad una CP_2
velocità nei limiti previsti, la corsia centrale dell'autostrada A1, direzione Sud, giunto all'altezza KM 745+800, notava la presenza sulla corsia percorsa della carcassa di un cane di grossa taglia e per evitare la collisione contro la stessa effettuava una repentina ed improvvisa manovra verso sinistra della carreggiata, ovvero verso la terza corsia, per effetto della quale perdeva il controllo di guida dell'autocarro, deviando contro il new jersey di sinistra, per poi ribaltarsi e posizionarsi trasversalmente tra la terza e la seconda corsia con la parte anteriore rivolta verso destra della carreggiata;
che successivamente giungeva il veicolo IA TE tg FL629YM il cui conducente rallentava la marcia repentinamente a causa dell'accaduto, nel contempo sopraggiungeva il veicolo Iveco con semirimorchio, il quale a causa della velocità non adeguata andava a collidere la Pt_2
nella parte posteriore;
che nell'immediatezza interveniva sul posto la Polizia
[...]
Stradale Napoli Nord che redigeva relativo rapporto di sinistro stradale;
che in conseguenza di quanto accaduto, l'autocarro furgonato riportava ingenti danni alle parti meccaniche, alla carrozzeria ed al gruppo ausiliario, per un ammontare complessivo di €
20.000,00.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Al riguardo la società convenuta evidenziava di non aver avuto alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. il Giudice precedente titolare del ruolo formulava proposta conciliativa che prevedeva €. 9.000,00 per i danni ed € 1.353,00
per spese di lite con attribuzione al procuratore. L'attore accettava, ma la convenuta rifiutava la suddetta proposta. Espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione dall'odierno Giudicante, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
2 In punto di fatto, dal “Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli
incidenti stradali con soli danni a cose” versato in atti, si ricava che gli agenti della Polizia di
Stato, sezione Polizia Stradale di Napoli Nord- Afragola, intervenuti nel tratto autostradale al Km. 745+800 circa, luogo del sinistro, accertavano la presenza dell'autoveicolo Citroen targato FN454FW, ribaltato e posto su parte della seconda e della terza corsia, del conducente del veicolo e della carcassa di un cane di grossa taglia. Da
quanto si legge in tale documento, la dinamica del sinistro è quella descritta dal conducente del veicolo Citroen, secondo il quale, mentre percorreva il tratto autostradale in corsia centrale, non riusciva ad evitare l'urto con l'animale della cui presenza al centro della strada si avvedeva all'improvviso.
Ebbene, accertato in questi termini il fatto storico, la domanda deve essere ricondotta sotto la previsione di cui all'art. 2051 c.c., aderendo al mutato orientamento giurisprudenziale che già da qualche anno si è affermato con riguardo alle autostrade (ossia alle strade che per loro natura sono destinate ad una circolazione a velocità elevata) e non più al precedente che per fattispecie analoghe si era rifatto al più generico art. 2043 c.c.
Invero, secondo siffatto orientamento giurisprudenziale “nell'ipotesi di sinistro stradale
determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di
un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per
vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova
positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile,
idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
(Cass. 12/05/2017, n.11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass.
01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce;
v. ancora, in motivazione, Cass. 13/02/2019, nn. 4160 - 4161). L'affermazione in tale ipotesi di una
responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. riposa … sul carattere circoscritto e delimitato della
sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni
dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza
…”. (Cass. ordinanza n. 9610 del 24.2.2022).
3 Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la domanda non può che trovare accoglimento ex art. 2051 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2051 c.c.,
fornendo prova del nesso causale tra l'impatto verificatosi ed il danno subito attraverso prova testimoniale e apposita produzione documentale fotografica, nonché allegando il verbale della Polizia Stradale di Napoli Nord, sezione di Afragola, intervenuta sul luogo a seguito del sinistro, in cui si dà atto delle condizioni del veicolo, della dinamica del sinistro e della presenza “sul luogo del sinistro e precisamente in terza corsia di sorpasso …di
una carcassa di cane di grossa taglia” (cfr. verbale di accertamento pag. 7 del prontuario di polizia in atti).
Provata, dunque, la presenza di un animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati all'automezzo di proprietà dell'istante, era onere della odierna convenuta, quale custode,
provare la riferibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito.
La convenuta, invece, non ha fornito alcuna prova che l'ingresso del cane in autostrada sia dipeso da un fattore imprevedibile e inevitabile.
La convenuta non ha provato che l'animale sia stato abbandonato all'improvviso da terzi o sia caduto da altro veicolo in transito o sia entrato in autostrada attraverso l'apertura improvvisa di un varco della recinzione, la quale, si precisa, rientra tra le pertinenze autostradali obbligatorie ex art. 2 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 285 del 1992, con la precipua funzione di impedire l'accesso sulla carreggiata di animali, attesa la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione.
La prova l'assenza di varchi nella recinzione nel tratto interessato dall'incidente non è sufficiente per esonerare il gestore dell'autostrada dalla responsabilità
perché non esclude di per sé la presenza di varchi in altre parti della recinzione anche molto distanti (tra l'altro, non risulta agli atti un controllo successivo della rete nel luogo del sinistro da parte della Polizia intervenuta), ovvero che il cane possa essere entrato da uno svincolo autostradale, anch'esso facente parte del bene in custodia.
L'affermazione della società convenuta circa il possibile accesso del cane all'autostrada attraverso l'innesto dell'asse di supporto Nola – Villa Literno, risulta essere
4 pregiudizievole, poiché si utilizza tale ipotesi per escludere la propria responsabilità, ma,
in realtà, la stessa costituisce proprio il fondamento della responsabilità da cose in custodia: la possibilità e la prevedibilità dell'ingresso di animali dal vicino innesto, che fa parte del bene in custodia, “costituisce elemento di intrinseca pericolosità ed al contempo esclude
che l'ingresso di animali poi presuntivamente verificatosi possa considerarsi evento imprevedibile ed
inevitabile idoneo ad integrare il caso fortuito” (Cass. civ. n. 9610/2022).
Deve, pertanto, affermarsi che alcun elemento idoneo ad elidere il nesso causale esistente tra la cosa ed il danno, da qualificare come caso fortuito, è stato provato.
Né alcuna condotta del danneggiato negligente, non prevedibile ed inconsueta risulta dagli atti di causa.
Ciò premesso in ordine all'an, deve ora passarsi all'esame del quantum.
Dal verbale di incidente si ricava che i danni sul veicolo riscontrati nell'immediatezza dalla Polizia Stradale sono corrispondenti a quelli descritti nella perizia redatta dal P.A.
depositata da parte convenuta, che stimava in € 8.000,00 il valore Persona_1
commerciale del veicolo, basandosi sulla quotazione di mercato di veicoli similari, ed in €
7.735,12 oltre IVA i danni riportati dal veicolo.
Ebbene, si ritiene di quantificare il danno materiale subito dall'autoveicolo in occasione dell'occorso sinistro nella somma di €. 7.735,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza.
3.1. In assenza di relativa prova, non può trovare invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico che in virtù del consolidato indirizzo giurisprudenziale “… deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad
oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa
sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata
ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. VI-2, ordinanza n. 14087
del 4.5.2022 che richiama Cass. n. 5447/2020; Cass. n. 22201/2017; Cass. n. 20620/2015).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del decisum (e non del petitum) e dell'attività
espletata, con attribuzione all' Avv. PA AC dichiaratosi antistatario.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire i danni subiti dall'automezzo di proprietà della nella misura di €. 7.735,12, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali maturati nel medesimo arco temporale sulla somma di € 7.735,12 annualmente rivalutata;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA,, se dovute, e rimborso forfettario delle spese generali del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv.
PA AC, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 18.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
dott.ssa Paola Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12170/2022 avente ad oggetto: “danni a cose”, promossa da:
(p. IVA n. ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Macerata Campania (CE), alla Piazza A. De Gasperi
n. 3, presso lo studio dell'Avv. PA AC (C.F. che la C.F._1
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Attrice
nei confronti di
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in n Caserta, alla via F.
Ricciardi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Agostino Imposimato (C.F.
), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
Convenuta
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
per chiederne la condanna, previo accertamento della Controparte_1
1 sua esclusiva responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'autocarro furgonato Citroen tg. FT454FW di sua proprietà nel sinistro del 12.03.2021.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva: che il giorno 12.03.2021, alle ore
05.30 circa, il sig. conducente dell'autocarro, nel mentre percorreva ad una CP_2
velocità nei limiti previsti, la corsia centrale dell'autostrada A1, direzione Sud, giunto all'altezza KM 745+800, notava la presenza sulla corsia percorsa della carcassa di un cane di grossa taglia e per evitare la collisione contro la stessa effettuava una repentina ed improvvisa manovra verso sinistra della carreggiata, ovvero verso la terza corsia, per effetto della quale perdeva il controllo di guida dell'autocarro, deviando contro il new jersey di sinistra, per poi ribaltarsi e posizionarsi trasversalmente tra la terza e la seconda corsia con la parte anteriore rivolta verso destra della carreggiata;
che successivamente giungeva il veicolo IA TE tg FL629YM il cui conducente rallentava la marcia repentinamente a causa dell'accaduto, nel contempo sopraggiungeva il veicolo Iveco con semirimorchio, il quale a causa della velocità non adeguata andava a collidere la Pt_2
nella parte posteriore;
che nell'immediatezza interveniva sul posto la Polizia
[...]
Stradale Napoli Nord che redigeva relativo rapporto di sinistro stradale;
che in conseguenza di quanto accaduto, l'autocarro furgonato riportava ingenti danni alle parti meccaniche, alla carrozzeria ed al gruppo ausiliario, per un ammontare complessivo di €
20.000,00.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Al riguardo la società convenuta evidenziava di non aver avuto alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. il Giudice precedente titolare del ruolo formulava proposta conciliativa che prevedeva €. 9.000,00 per i danni ed € 1.353,00
per spese di lite con attribuzione al procuratore. L'attore accettava, ma la convenuta rifiutava la suddetta proposta. Espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione dall'odierno Giudicante, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
2 In punto di fatto, dal “Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli
incidenti stradali con soli danni a cose” versato in atti, si ricava che gli agenti della Polizia di
Stato, sezione Polizia Stradale di Napoli Nord- Afragola, intervenuti nel tratto autostradale al Km. 745+800 circa, luogo del sinistro, accertavano la presenza dell'autoveicolo Citroen targato FN454FW, ribaltato e posto su parte della seconda e della terza corsia, del conducente del veicolo e della carcassa di un cane di grossa taglia. Da
quanto si legge in tale documento, la dinamica del sinistro è quella descritta dal conducente del veicolo Citroen, secondo il quale, mentre percorreva il tratto autostradale in corsia centrale, non riusciva ad evitare l'urto con l'animale della cui presenza al centro della strada si avvedeva all'improvviso.
Ebbene, accertato in questi termini il fatto storico, la domanda deve essere ricondotta sotto la previsione di cui all'art. 2051 c.c., aderendo al mutato orientamento giurisprudenziale che già da qualche anno si è affermato con riguardo alle autostrade (ossia alle strade che per loro natura sono destinate ad una circolazione a velocità elevata) e non più al precedente che per fattispecie analoghe si era rifatto al più generico art. 2043 c.c.
Invero, secondo siffatto orientamento giurisprudenziale “nell'ipotesi di sinistro stradale
determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di
un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per
vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova
positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile,
idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
(Cass. 12/05/2017, n.11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass.
01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce;
v. ancora, in motivazione, Cass. 13/02/2019, nn. 4160 - 4161). L'affermazione in tale ipotesi di una
responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. riposa … sul carattere circoscritto e delimitato della
sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni
dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza
…”. (Cass. ordinanza n. 9610 del 24.2.2022).
3 Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la domanda non può che trovare accoglimento ex art. 2051 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2051 c.c.,
fornendo prova del nesso causale tra l'impatto verificatosi ed il danno subito attraverso prova testimoniale e apposita produzione documentale fotografica, nonché allegando il verbale della Polizia Stradale di Napoli Nord, sezione di Afragola, intervenuta sul luogo a seguito del sinistro, in cui si dà atto delle condizioni del veicolo, della dinamica del sinistro e della presenza “sul luogo del sinistro e precisamente in terza corsia di sorpasso …di
una carcassa di cane di grossa taglia” (cfr. verbale di accertamento pag. 7 del prontuario di polizia in atti).
Provata, dunque, la presenza di un animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati all'automezzo di proprietà dell'istante, era onere della odierna convenuta, quale custode,
provare la riferibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito.
La convenuta, invece, non ha fornito alcuna prova che l'ingresso del cane in autostrada sia dipeso da un fattore imprevedibile e inevitabile.
La convenuta non ha provato che l'animale sia stato abbandonato all'improvviso da terzi o sia caduto da altro veicolo in transito o sia entrato in autostrada attraverso l'apertura improvvisa di un varco della recinzione, la quale, si precisa, rientra tra le pertinenze autostradali obbligatorie ex art. 2 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 285 del 1992, con la precipua funzione di impedire l'accesso sulla carreggiata di animali, attesa la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione.
La prova l'assenza di varchi nella recinzione nel tratto interessato dall'incidente non è sufficiente per esonerare il gestore dell'autostrada dalla responsabilità
perché non esclude di per sé la presenza di varchi in altre parti della recinzione anche molto distanti (tra l'altro, non risulta agli atti un controllo successivo della rete nel luogo del sinistro da parte della Polizia intervenuta), ovvero che il cane possa essere entrato da uno svincolo autostradale, anch'esso facente parte del bene in custodia.
L'affermazione della società convenuta circa il possibile accesso del cane all'autostrada attraverso l'innesto dell'asse di supporto Nola – Villa Literno, risulta essere
4 pregiudizievole, poiché si utilizza tale ipotesi per escludere la propria responsabilità, ma,
in realtà, la stessa costituisce proprio il fondamento della responsabilità da cose in custodia: la possibilità e la prevedibilità dell'ingresso di animali dal vicino innesto, che fa parte del bene in custodia, “costituisce elemento di intrinseca pericolosità ed al contempo esclude
che l'ingresso di animali poi presuntivamente verificatosi possa considerarsi evento imprevedibile ed
inevitabile idoneo ad integrare il caso fortuito” (Cass. civ. n. 9610/2022).
Deve, pertanto, affermarsi che alcun elemento idoneo ad elidere il nesso causale esistente tra la cosa ed il danno, da qualificare come caso fortuito, è stato provato.
Né alcuna condotta del danneggiato negligente, non prevedibile ed inconsueta risulta dagli atti di causa.
Ciò premesso in ordine all'an, deve ora passarsi all'esame del quantum.
Dal verbale di incidente si ricava che i danni sul veicolo riscontrati nell'immediatezza dalla Polizia Stradale sono corrispondenti a quelli descritti nella perizia redatta dal P.A.
depositata da parte convenuta, che stimava in € 8.000,00 il valore Persona_1
commerciale del veicolo, basandosi sulla quotazione di mercato di veicoli similari, ed in €
7.735,12 oltre IVA i danni riportati dal veicolo.
Ebbene, si ritiene di quantificare il danno materiale subito dall'autoveicolo in occasione dell'occorso sinistro nella somma di €. 7.735,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza.
3.1. In assenza di relativa prova, non può trovare invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico che in virtù del consolidato indirizzo giurisprudenziale “… deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad
oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa
sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata
ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. VI-2, ordinanza n. 14087
del 4.5.2022 che richiama Cass. n. 5447/2020; Cass. n. 22201/2017; Cass. n. 20620/2015).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del decisum (e non del petitum) e dell'attività
espletata, con attribuzione all' Avv. PA AC dichiaratosi antistatario.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire i danni subiti dall'automezzo di proprietà della nella misura di €. 7.735,12, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali maturati nel medesimo arco temporale sulla somma di € 7.735,12 annualmente rivalutata;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA,, se dovute, e rimborso forfettario delle spese generali del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv.
PA AC, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 18.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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