Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 23/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2025, proposto da
Consorzio Stabile Impero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna - Ufficio Amministrazione Sezione Acquisti, Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consip S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comandante del Reparto T.L.A. Emilia - Romagna prot. n. 0375847/2025 del 14/11/2025, comunicato in pari data, con il quale si è disposta la esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di "catering veicolato" (Lotto 1: Cig B84d77e076 - Lotto 2: Cig B84d77f149 - Lotto 3: Cig 2 B84d78021c) ed, in conseguenza, si è disposto l'annullamento della procedura per carenza di altre offerte;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusa, per quanto di ragione, la comunicazione PEC del 03/11/2025 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio e la nota del R.U.P. nella parte in cui non ha correttamente applicato la normativa di settore;
nonché per l'accertamento del diritto del Consorzio ricorrente alla aggiudicazione della procedura di gara controversa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Guardia Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia - Romagna Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. AO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a. al fine della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierno Consorzio ricorrente di aver partecipato quale unica partecipante alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di "catering veicolato" suddiviso in n. 3 lotti (Lotto 1: Cig B84d77e076 - Lotto 2: Cig B84d77f149 - Lotto 3: Cig 2 B84d78021c) indetta dalla Guardia Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna Bologna.
Nella domanda di partecipazione indicava il ricorrente di aver presentato domanda di iscrizione alla white list della Prefettura di Roma trattandosi di appalto a elevato rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 co.52 e seg. L.190/2012.
La stazione appaltante con il provvedimento qui impugnato ha escluso la ricorrente dalla gara non essendo a suo dire sufficiente al fine della partecipazione la sola pendenza del procedimento di iscrizione alla white list occorrendo inderogabilmente l’avvenuta iscrizione entro il termine perentorio di presentazione delle domande stabilito dalla lex specialis. Ha infine decretato l’annullamento della gara per mancanza di offerte valide.
Parte ricorrente ha gravato la suindicata esclusione deducendo unico motivo così riassumibile:
VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, COMMI 52 E SS., L. 190/2012 E RELATIVA DISCIPLINA ATTUATIVA DPCM 18 APRILE 2013) - VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT. N. 25954 DEL 23/03/2016 - ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTICIPATIONIS: secondo l’Anac e la giurisprudenza la domanda di iscrizione alla white list sarebbe sufficiente al fine dell’ammissione con riserva alla gara, fermo restando il potere della stazione appaltante di esclusione o risoluzione del contratto in caso di mancata iscrizione. La stessa lex specialis nel fac simile di dichiarazione prevede accanto alla dichiarazione da parte dell’operatore economico di iscrizione alla white list quella di aver presentato domanda di iscrizione, così ingenerando un legittimo affidamento in merito al possesso del requisito.
Si è costituita in giudizio la Guardia Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia - Romagna Bologna depositando ampia documentazione.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata come comunicato ai medesimi difensori.
DIRITTO
1.-Il ricorso è fondato e va accolto.
2.- Giova rilevare che secondo la giurisprudenza l'iscrizione nel registro della Prefettura di cui all'art. 1, comma 53, l. n. 190/2012, costituendo un requisito di ordine generale per la partecipazione alla gara, deve essere posseduto con continuità dall'operatore economico fin dal momento della presentazione della domanda, per tutta la durata della procedura di assegnazione e nel corso della fase di esecuzione, senza soluzione di continuità ( ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28/02/2023, n.3385; Consiglio di Stato sez. V, 18/02/2025, n.1345).
Il possesso dell'iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, con la conseguenza che la mancata iscrizione dell'operatore economico nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara; né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 1, d.lg. n. 36 del 2023; l'esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall'art. 94, comma 2, cui espressamente l'art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit. la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lg. n. 36 del 2023 (così Consiglio di Stato sez. V, 18/02/2025, n.1345).
Tuttavia, secondo orientamento pur non pacifico, al fine della sola partecipazione alla gara è sufficiente la mera domanda di iscrizione, pur dovendo l’iscrizione intervenire al momento dell’aggiudicazione e della stipulazione del contratto ( ex plurimis T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14/07/2022, n.4758).
Così opinando le esigenze di verifica del possesso dei requisiti generali o morali vengono contemperate con la necessità di non penalizzare l’operatore economico partecipante per i ritardi imputabili all’Amministrazione nella definizione del procedimento di iscrizione alla white list, ritardi che nel caso di specie sono conclamati essendo l’iscrizione alla Prefettura di Roma presentata il 20 novembre 2019.
3.- Inoltre nel caso di specie non va da ultimo evidenziato che è stata la stessa stazione appaltante nel fac simile della domanda di partecipazione ad essersi autovincolata alla equipollenza della sola domanda di iscrizione.
Infatti il facsimile di "Dichiarazione Aggiuntiva", allegato alla documentazione di gara, parte integrante della “lex specialis”, al punto 7, ha previsto per l'operatore economico la possibilità di rendere una delle seguenti dichiarazioni alternative:
“▪ DICHIARA di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di ______ o, in alternativa,
▪ DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di______”
lasciando cosi intendere l’equipollenza della sola iscrizione al fine dell’ammissione alla gara.
Per giurisprudenza del tutto pacifica - da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi - in applicazione del principio dell'autovincolo con riguardo ad una regola di gara - rispetto alla quale le prescrizioni minime stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela - non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, stante l'impossibilità che il “favor partecipationis” faccia premio sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 14/06/2024, n.5375; Cfr. Cons. St., III, 25 luglio 2023, n. 7293; id. 13 dicembre 2022, n. 10932; id., sez. V, 5 marzo 2020 n. 1604).
4.- Alla luce dei suesposti motivi il ricorso va accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la descritta non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TT, Presidente
AO IL, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IL | UG Di TT |
IL SEGRETARIO