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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1507/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1507 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
, CF: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.12.1969, rappresentata e difesa dall'avv. Mariacristina Tammaro e con la stessa elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN), alla Via G. Mameli n. 4, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, C.F.: , nato il [...] in CP_1 CodiceFiscale_2
Svizzera e residente rappresentato e difeso, dall'avvocato Massimiliano De Matteo e dall'avvocato Serena Sebastianelli, nello studio dei quali elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (Ce), alla Via Albana n. 77, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ha adito il Tribunale di Benevento con ricorso depositato in data Parte_1
16.5.2025, chiedendo pronunciarsi sentenza che dichiari la separazione personale dal coniuge, , con addebito nei confronti di quest'ultimo e la previsione CP_1 di un assegno di mantenimento in suo favore, non avendo risparmi propri, dovendo affrontare problemi di salute odontoiatrici ed essendo in cura da una psicologa;
inoltre, la ricorrente si è dichiarata favorevole ad abbandonare la causa coniugale. A sostegno delle domande proposte ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con , in Palermo, in data CP_1
29.07.1992, come in effetti risulta dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 141, parte II, del comune di Palermo;
- che la richiesta di separazione è da addebitare al resistente, il quale, dopo che la coppia si è trasferita da Palermo a Castelvenere (BN), ha nel tempo fatto terra bruciata attorno a lei, attuando l'isolamento della ricorrente, tramite pressioni economiche e psicologiche;
- negli ultimi tempi, la convivenza è divenuta insopportabile, essendo venuto meno definitivamente l'affectio coniugalis, non sussistendo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, a causa dei comportamenti del marito, essenzialmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata il 06.8.2025, contestando ed impugnando il contenuto del ricorso introduttivo e la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, ivi compresa la richiesta di addebito della separazione e di attribuzione di un assegno di mantenimento, chiedendo autorizzarsi i coniugi a vivere separati nel rispetto reciproco. I coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice all'udienza del 18 settembre 2025, rappresentati dai rispettivi difensori e si sono riportati agli atti di causa e alle richieste ivi formulate, tra cui l'emissione della sentenza non definitiva sullo status. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le risultanze processuali hanno, invero, già ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò rileva, non solo, che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di separarsi ma la circostanza che c'è stata l'interruzione della convivenza tra i coniugi e l'allegazione da parte della ricorrente di episodi di maltrattamenti. Da tali elementi si ricava, pertanto, in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. e, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale, disponendo le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000 rimettendo la causa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio. La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1507/25 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali rinviate alla pronuncia della sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.25 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1507 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
, CF: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.12.1969, rappresentata e difesa dall'avv. Mariacristina Tammaro e con la stessa elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN), alla Via G. Mameli n. 4, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, C.F.: , nato il [...] in CP_1 CodiceFiscale_2
Svizzera e residente rappresentato e difeso, dall'avvocato Massimiliano De Matteo e dall'avvocato Serena Sebastianelli, nello studio dei quali elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (Ce), alla Via Albana n. 77, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ha adito il Tribunale di Benevento con ricorso depositato in data Parte_1
16.5.2025, chiedendo pronunciarsi sentenza che dichiari la separazione personale dal coniuge, , con addebito nei confronti di quest'ultimo e la previsione CP_1 di un assegno di mantenimento in suo favore, non avendo risparmi propri, dovendo affrontare problemi di salute odontoiatrici ed essendo in cura da una psicologa;
inoltre, la ricorrente si è dichiarata favorevole ad abbandonare la causa coniugale. A sostegno delle domande proposte ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con , in Palermo, in data CP_1
29.07.1992, come in effetti risulta dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 141, parte II, del comune di Palermo;
- che la richiesta di separazione è da addebitare al resistente, il quale, dopo che la coppia si è trasferita da Palermo a Castelvenere (BN), ha nel tempo fatto terra bruciata attorno a lei, attuando l'isolamento della ricorrente, tramite pressioni economiche e psicologiche;
- negli ultimi tempi, la convivenza è divenuta insopportabile, essendo venuto meno definitivamente l'affectio coniugalis, non sussistendo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, a causa dei comportamenti del marito, essenzialmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata il 06.8.2025, contestando ed impugnando il contenuto del ricorso introduttivo e la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, ivi compresa la richiesta di addebito della separazione e di attribuzione di un assegno di mantenimento, chiedendo autorizzarsi i coniugi a vivere separati nel rispetto reciproco. I coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice all'udienza del 18 settembre 2025, rappresentati dai rispettivi difensori e si sono riportati agli atti di causa e alle richieste ivi formulate, tra cui l'emissione della sentenza non definitiva sullo status. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le risultanze processuali hanno, invero, già ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò rileva, non solo, che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di separarsi ma la circostanza che c'è stata l'interruzione della convivenza tra i coniugi e l'allegazione da parte della ricorrente di episodi di maltrattamenti. Da tali elementi si ricava, pertanto, in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. e, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale, disponendo le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000 rimettendo la causa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio. La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1507/25 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali rinviate alla pronuncia della sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.25 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano