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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1050/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CANZIO BONAZZI, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, nato a [...] il [...], P_
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 18.4.2023, ha allegato che Parte_1
dalla relazione more uxorio con è nato il figlio in data 30.8.2009. P_ Per_1
La ricorrente ha allegato che, durante la convivenza a Roma, l'atteggiamento dell' i è fatto via P_ via più aggressivo, sino a sfociare in minacce, anche in presenza del figlio minore, a causa dell'uso di sostanze stupefacenti.
La ha precisato che la situazione è progressivamente peggiorata, al punto che, nel giugno Parte_1
del 2020, per sottrarsi alle violenze del compagno, si è allontanata dalla sua abitazione e si è trasferita
1 a Gaiba;
inoltre, nel mese successivo ha formalizzato un atto di denuncia-querela per maltrattamenti nei confronti dell'odierno resistente.
Tuttavia, la ricorrente ha evidenziato che, con decreto del 20 ottobre 2020, il Tribunale per i minorenni di Roma, “in conseguenza della condotta abbandonica” della madre, ha sospeso la responsabilità genitoriale della stessa;
tuttavia, il decreto è stato oggetto di impugnazione in relazione al punto riguardante il collocamento del minore presso il padre.
Successivamente, in data 13.6.2023, la Corte d'Appello di Roma, accogliendo il reclamo, ha disposto la collocazione prevalente del minore presso la madre, tenuto conto anche del provvedimento di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale della Parte_1
La ricorrente ha quindi chiesto assumersi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio, né è comparso.
All'udienza del 9.1.2024 è stata sentita la Parte_1
Con ordinanza ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., sono stati adottati i provvedimenti provvisori urgenti, con i quali è stato tra le altre cose disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente;
inoltre, sono stati delegati i Servizi Sociali territorialmente competenti allo svolgimento di un'indagine conoscitiva del nucleo familiare con indicazione del rapporto genitori-figlio, delle condizioni di vita del minore residente a [...]2; di eventuali Persona_2
condotte delle parti pregiudizievoli per i minori;
degli esiti degli incontri padre-figli tenuti in spazio neutro ovvero dei contatti telefonici, qualora avvenuti.
All'udienza del 16.7.2024, preso atto del contenuto della relazione dei Servizi Sociali incaricati e della avvenuta riattivazione dei rapporti tra padre e figlio, è stata disposta la modifica dei provvedimenti provvisori con particolare riferimento alla disciplina delle visite tra padre e figlio, rimesse all'accordo tra gli stessi.
Successivamente, all'udienza del 24.9.2024, è stato ascoltato il minore Persona_2
2. Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente ha così precisato le conclusioni: “Voglia il Tribunale disporre l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
disporsi che le visite ed i contatti padre-figlio siano regolate direttamente tra i genitori, salva l'evenienza di problematiche;
porsi in capo al resistente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento del figlio pari a
400 euro al mese;
assegno unico interamente alla ricorrente. Nulla per le spese, tenuto conto della condotta di controparte”.
2. L'affidamento del figlio minore.
2 In primis, è opportuno precisare che in via provvisoria ed urgente fosse stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla ricorrente.
In particolare, a tal fine, come emerso nella iniziale fase processuale:
- i rapporti tra padre e figlio erano ormai interrotti da anni;
- l' on contribuiva direttamente od indirettamente al mantenimento del figlio minore;
P_
- il resistente era stato attinto dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento alla ed al figlio, in ragione delle asserite gravi condotte violente perpetrate Parte_1
a danno della ricorrente, anche in presenza del figlio Per_1
Ciò premesso, è d'uopo rammentare che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque,
3 tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
Posti tali principi, si rileva come nel corso del processo la situazione sia radicalmente mutata dal momento della sua introduzione.
In primo luogo, si osserva che la difesa della ricorrente ha evidenziato come con sentenza del
13.6.2024 il Tribunale di Roma ha assolto l' perché il fatto non sussiste”, all'esito del processo P_ penale a suo carico e relativo ai fatti che avevano determinato anche l'applicazione della misura cautelare sopra citata.
Inoltre, i Servizi incaricati, nella relazione acquisita in data 2.7.2024, hanno dato atto che: il minore ha riattivato i rapporti con il padre, anche con il consenso della madre, la quale ha assecondato il desiderio espresso dal figlio;
come riferito dalla il resistente ha cominciato a corrispondere Parte_1 con costanza al mantenimento del minore;
la ricorrente ha dichiarato che l'atteggiamento dell' P_
è sensibilmente mutato nei confronti suoi e del figlio;
il minore avrebbe espresso il desiderio di trascorrere del tempo con il padre, anche in ragione dello stato di salute del genitore;
l' il quale P_ ha partecipato ad un incontro da remoto, ha dichiarato di essere stato assolto all'esito del processo penale di primo grado e di avere ritenuto non opportuno costituirsi nel presente giudizio, in quanto, in ragione delle vicende che avevano dato origine al processo penale, comunque sarebbe stato negativamente valutato dal Tribunale.
Nella relazione acquisita, i Servizi hanno così concluso:
4 Inoltre, vale evidenziare quanto dichiarato dalla ricorrente: “Mio figlio ha cominciato a manifestare
l'esigenza di avere contatti e relazioni con la famiglia paterna. Mi ha rappresentato di soffrire a causa di questa mancanza, sebbene io non abbia mai impedito a lui di avere contatti o relazioni con zii, nonna e cugini. Infatti, mi sono anche sempre offerta di accompagnarlo e a sentirli telefonicamente. A Pasqua ha manifestato l'esigenza di risentire il padre e di vedere i parenti. Ho una rete di amicizie a Roma, quindi ho diversi punti di appoggio. Allora l'ho accompagnato a Roma, anche perché ho notato che le telefonate tra padre e figlio, nel frattempo riprese, avevano toni pacati
e tranquilli. Da aprile padre e figlio hanno cominciato ad avere un rapporto e l'ho potuto riscontrare dal suo telefono. Anche io ed il resistente abbiamo ricominciato ad avere contatti telefonici con toni molto civili. Il padre mi ha rappresentato che lui vorrebbe solo vedere con costanza il figlio e che gli sta bene che viva con me. Alla luce del cambiamento dell'atteggiamento del padre, mio figlio è stato contento di riattivare il rapporto con il padre e con i suoi parenti. Ha saputo della malattia del padre
e vorrebbe trascorrere serenamente con lui il tempo che resta. Devo dire che, rispetto a quanto relazionato dai Servizi, non ha voglia di tornare a Roma per vivere stabilmente lì ma lo Per_1
farebbe solo venisse selezionato da squadre come Roma e Lazio. Da aprile IE è andato a Roma un paio di volte e in quelle occasioni ha rivisto il padre ed i parenti della famiglia paterna. Mi ha riferito che in quei giorni ha dormito dalla zia, ma non posso escludere che sia stato a casa del padre.
Posso dire che ed il padre si sentono telefonicamente tre o quattro volte alla settimana oppure Per_1
anche di più se necessario. Il resistente sta corrispondendo il contributo al mantenimento, però con modalità particolari. Infatti, versa settimanalmente delle somme su una postepay intestata a me ma che è in uso a mio figlio. Posso anche dire che quando è stato a Roma ha comprato al figlio anche vestiario, creme per il viso. Si è anche offerto di pagare le spese del dentista e di acquistare il motorino per il figlio” (Cfr. verbale dell'udienza del 16.7.2024).
Significative anche le dichiarazioni rese dal minore in occasione dell'ascolto, il quale è apparso maturo e consapevole della complessità della situazione familiare, esprimendo con capacità di discernimento la propria posizione: “Devo dire che ho molto sofferto negli ultimi anni il distacco da mio padre, perché a lui sono molto legato. Io ho vissuto a Roma fino a 4-5 anni fa, prima di trasferirmi a Gaiba. Posso dire che mi sono ambientato ma non mi sono mai sentito fino in fondo a casa mia. Mi sento più romano. Quindi quando c'è stata la possibilità di sistemare la situazione con PÀ, ne sono stato felice anche perché non vedevo l'ora sia di ritornare da lui che di fare ritorno a
Roma. Poi posso anche dire che PÀ ha una disponibilità economica diversa rispetto a quella di mia madre, quindi non appena ha visto che avevo un problema ai denti mi ha fatto mettere
l'apparecchio. So che questo non dipende da mia madre, che non avrebbe potuto permetterselo da
5 sola. Per quattro anni non ho visto né sentito mio padre. Diciamo che la ragione principale per cui neanche io mi sono fatto avanti con lui è che sapevo che c'erano problemi legali, nel senso che
c'erano dei processi in corso. Poi però ad un certo punto non ce l'ho più fatta e ho deciso di riallacciare i rapporti. Sono stato io a farmi sentire e a farmi vivo con PÀ. Lui è stato molto contento, perché aspettava che lo facessi io, sapendo che lui non poteva farlo. Adesso vado con una certa frequenza a Roma, vado anche da solo con il treno e lì mi so muovere da solo anche in città.
Mio padre vive nella zona di largo Argentina e quando vado a Roma mi fermo a stare da lui. So che sta corrispondendo il mantenimento a mia madre, ma comunque dà anche di più di quanto dovrebbe, in quanto mi corrisponde direttamente ogni mese circa 200 euro, che provo a gestire da solo, perché mi dice che devo diventare autonomo. Attualmente vedo mio padre mettendomi d'accordo direttamente con lui e con la mamma. Di solito sono loro due a mettersi d'accordo e a chiedermi se poi va bene per me. Ad esempio, dovrò andare a Roma il 18 ottobre. Vado al mattino e torno la sera, perché devo andare a Roma per un controllo dell'apparecchio dei denti […] Dell'episodio che è successo qualche anno fa che ha coinvolto sia me che i miei genitori, ne ho parlato con entrambi. La mamma si è presa le sue colpe, perché anche lei ne ha avute, lei stessa lo ammette. Così anche mio padre, che ha sbagliato a reagire. Entrambi si sono scusati con me e si sono anche chiariti tra di loro. Io in questo momento sono sereno, perché il mio unico timore era quello che non potessi rivedere mio padre. […] Il rapporto con mia madre è bellissimo. Litighiamo per le cose tra mamma
e figlio. A scuola va bene, a calcio lo stesso. Mamma mi segue di più nella scuola, mentre PÀ di più nel calcio. […] Mia madre mi ha anche chiesto se io ho voglia di andare a vivere con PÀ, ma io preferirei restare qui, anche perché ormai ho creato dei legami e qui con la mamma sto bene. A volte mi lamento del posto, perché non ce la faccio più a stare qui, però con lei sto bene. Io credo che adesso mamma e PÀ sarebbero in grado di prendere delle decisioni nel mio interesse, me lo hanno anche dimostrato” (Cfr. verbale dell'udienza del 24.9.2024).
Dunque, a parere di questo Collegio gli elementi critici che, quantomeno al momento dell'introduzione del presente giudizio, erano idonei a giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso, all'attualità essi non risultano più sussistenti.
Infatti, non solo il minore ha riattivato con continuità i rapporti con il padre, ma anche le parti sono state in grado di gestire autonomamente questa delicata fase di riavvicinamento, comunque realizzatasi dopo vicende particolarmente gravi e complesse che avevano investito il nucleo familiare.
Nondimeno, non va trascurato che la ritrovata serenità nel rapporto con il padre è stato elemento di sollievo e di tranquillità per il quale ha anche manifestato un elevato grado di maturità nel Per_1
momento in cui si è fatto carico di riattivare la relazione con il genitore.
6 Inoltre, va posto in rilievo che l' ha ricominciato a contribuire in maniera costante e P_
significativa al mantenimento del figlio.
Infatti, la ha dichiarato che attualmente il resistente sta corrispondendo quanto dovuto a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, sta anche versando al figlio circa 50-60 euro alla settimana, ha provveduto al pagamento delle spese straordinarie e sta anche pagando la rata della macchina in noleggio nella disponibilità della ricorrente.
Dunque, il Tribunale reputa che non vi siano ragioni ostative all'affidamento condiviso;
il minore va poi collocato prevalentemente presso la ricorrente, in ragione della consolidata situazione di fatto e del desiderio chiaramente espresso dal minore.
Con riferimento al diritto di visita paterno, tenuto conto della considerevole distanza tra la residenza del minore e quella del resistente, nonché delle condizioni di salute dell'Aveni, come ricavabili anche dalla relazione dei Servizi Sociali, il Tribunale reputa che il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé previo accordo con la madre, in conformità agli impegni scolastici del minore e lavorativi delle parti.
In ogni caso, l' otrà vedere e tenere con sé il figlio: P_
- per dieci giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 25 dicembre e l'1 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di
Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il mantenimento in favore del figlio
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come educatrice e di percepire: una retribuzione netta mensile di circa 1.000,00, nonché la tredicesima;
la quota di spettanza dell'assegno unico per il figlio minore, nella misura di 50,00 euro totali;
ha poi dichiarato di non avere risparmi e di vivere in un immobile
7 condotto in locazione, per il quale condivide con il compagno le spese di gestione e del canone, pari a circa 300,00 euro al mese.
La ha precisato che il compagno convivente lavora come cameriere e percepisce una Parte_1
retribuzione mensile media pari a circa 1.300,00 euro;
tuttavia, dalla relazione dei Servizi acquisita in data 2.7.2024 la convivenza appare essere cessata.
Dalle C.U. depositate, si ricava che la è stata titolare di un reddito annuo netto pari a circa: Parte_1
3.197,05 nell'anno di imposta 2021; 8.898,93 nell'anno di imposta 2022; 2.752,82 nell'anno di imposta 2023.
Inoltre, la ricorrente ha documentato che dall'aprile del 2024 sta percependo la NASPI.
Con riferimento alla posizione dell' è stata disposta l'acquisizione di informazioni ex art. 213 P_
c.p.c..
Dalla documentazione acquisita, si ricava che l' non ha presentato dichiarazioni dei redditi P_ dall'anno di imposta 2021, mentre dall'estratto contributivo emerge come il resistente abbia svolto attività lavorativa quantomeno sino al 2022.
In ogni caso, nel corso del processo è emerso che il resistente ha cominciato a corrispondere mensilmente somme a titolo di contributo al mantenimento del figlio e ha fornito supporto economico anche alla manifestando in tal modo una significativa disponibilità. Parte_1
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione.
Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l' si trova in età lavorativa, risulta essere affetto P_
da problemi fisici e di salute, ma ha dimostrato di riuscire comunque di provvedere al mantenimento del minore, si deve affermare che questo è, in ogni caso, in grado di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato sta facendo fronte la madre del minore.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno dei genitori con i figli, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e Parte_1
da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (18.4.2023).
8 Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del 50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che (art. 6, comma 4): “
4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del 2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
9 Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio minore, nonché della situazione reddituale delle due parti in causa.
4. Le spese di lite
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della circostanza che la ricorrente non ha visto integralmente accolte le domande proposte, nonché della particolarità dello sviluppo processuale, tale da indurre la stessa ricorrente a chiedere “nulla sulle spese, tenuto conto della condotta della controparte”, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
P_
AFFIDA il figlio minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la stessa;
Per_1
DISPONE che possa vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con P_
, in conformità agli impegni scolastici del minore e lavorativi delle parti. Parte_1
In ogni caso, l' otrà vedere e tenere con sé il figlio: P_
- per dieci giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 25 dicembre e l'1 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di
Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno.
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, P_
a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
del figlio minore, la somma di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
10 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico, relativo al minore e corrisposto dall'INPS, Persona_2
venga percepito per intero da , anche in assenza del consenso del padre;
Parte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Rovigo, 7.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice est.
Dott. Nicola Del Vecchio
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