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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 759/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. LA AR RA Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. ON TE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.3.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ciampani Ermanno, Parte_1 P.IVA_1 con elezione di domicilio in Corso di Porta Vittoria n. 18, 20122 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Conti Leopoldo, con elezione di CP_1 P.IVA_2 domicilio in Milano, Corso di Porta Vittoria 28 presso lo studio dell'avv. Cristiano Crippa appellata
OGGETTO: Cessione dei crediti CONCLUSIONI per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma TE d'Appello di Milano, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa accogliere integralmente l'appello svolto nei confronti della sentenza Tribunale di Milano n.
995/2025 ed in totale riforma della stessa, in accoglimento delle domande svolte in primo grado, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così giudicare: in via principale condannare al pagamento in favore del del corrispettivo CP_1 Parte_1 relativo alla cessione dei crediti pari al valore nominale del credito ceduto per Euro 198.753,25, ovvero alla maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà eventualmente dovuta da parte della
CP_1
In via di subordine e nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse rigettare la domanda svolta in via principale: accertare e dichiarare l'inopponibilità delle cessioni di credito al ed in Parte_1 ogni caso l'inefficacia delle stesse ai sensi della L. 52/91, per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare a restituire in favore del la somma di CP_1 Parte_1
Euro 141.114,81 ovvero alla somma pari al 71% di Euro 146.903,25 ovvero pari alla somma di
Euro 104.301,30;
In ogni caso accertare e dichiarare che la si è resa inadempiente al proprio obbligo di CP_1 consegna della documentazione per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare la al risarcimento danni in favore del degli importi da liquidarsi in via equitativa CP_1 Parte_1 che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque pari alla somma di Euro 2.908,36 per quanto evidenziato in narrativa ovvero, nella denegata ipotesi di eventuale rigetto delle domande di cui alla citazione, al risarcimento dei danni pari alle spese legali sostenute per il procedimento di primo grado per di Euro 16.867,27.
In ogni caso Oltre interessi come per legge e rivalutazione fino al soddisfo.
In ogni caso Con condanna al rimborso delle spese legali in favore del sia inerente il Parte_1 primo grado che il presente grado di appello, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva se dovuta, come per legge.”
per CP_1
“In via principale: respingere integralmente l'interposto appello in ogni caso:
Nel merito: respingersi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto
In via istruttoria:
2 ammettersi l'istanza ex art.210 cpc come articolata in memoria a prova diretta in primo grado.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano per Parte_1 CP_1 ottenere la declaratoria che quest'ultima ha percepito indebitamente da la Parte_2 somma di € 141.114,81, con condanna alla restituzione in proprio favore della detta somma, oltre interessi come per legge e rivalutazione fino al soddisfo e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1 n. 2 o 67 comma 2 L.F., con condanna della medesima alla restituzione in proprio favore della somma di € 141.114,81 e, in via di ulteriore subordine, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore del corrispettivo relativo alla cessione dei crediti pari al valore nominale del credito ceduto ovvero alla maggiore o minore somma eventualmente ritenuta dovuta.
Parte attrice deduceva, in particolare, che la società era stata dichiarata fallita in data 3.12.19; che il
Curatore riscontrava la sussistenza di un credito commerciale della fallita nei confronti di
[...]
per € 198.753,25, il quale, tuttavia, era stato ceduto in data 13-17.12.2018 a Parte_2 CP_1
e da questa incassato prima della dichiarazione di fallimento;
che aveva
[...] Parte_2 concluso in data 31.7.19 un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. con i propri creditori, ivi compresa la in base al quale il 71% dei crediti avrebbe dovuto essere pagato direttamente a Pt_1
; che, a seguito dell'intervenuta omologa del ricorso da parte del Tribunale di Milano CP_1 in data 29.10.2019, la società in bonis corrispondeva nel termine pattuito il 71% del credito, pari a €
141.114,81, a;
che non ottemperava al disposto dell'art. 119 TUB, CP_1 CP_1 avendo omesso la consegna al degli estratti conto integrali e della documentazione Parte_1 relativa al rapporto, sebbene richiesta;
che le cessioni dovevano ritenersi nulle, in quanto consistenti in mere dichiarazioni unilaterali, con conseguente diritto del alla ripetizione Parte_1 dell'indebito; che, in ogni caso, le cessioni erano revocabili sia ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 L.F. in quanto atto anomalo, sia in ogni caso ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F., essendo consapevole CP_1 della situazione di insolvenza della società allora in bonis, attesi i numerosi protesti e la mancata redazione del bilancio di esercizio a far data dal 2018.
, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, affermando la CP_1 sussistenza, a partire dal 2013 di un rapporto di factoring tra le parti, regolato da contratti susseguitisi via via nel tempo;
la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione;
che le richieste di documentazione della Curatela sono state ellittiche ed esplorative;
che le cessioni non rientravano
3 nel perimetro temporale dell'art. 67 L.F. e, in ogni caso, che mancava l'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla banca.
Il Tribunale con sentenza n. 995/25 resa tra le parti in data 5 febbraio 2025, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigettava le domande attoree;
condannava parte attrice soccombente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite.
Dava in sintesi atto il Tribunale dell'esistenza di un risalente rapporto di factoring con la società in bonis, che costituiva l'antecedente logico delle cessioni ed era del tutto sottratto al perimetro applicativo dell'art. 67 L.F., mancando il requisito oggettivo temporale;
i relativi atti erano tutti muniti di data certa e dunque palesemente opponibili al . Parte_1
Avverso la sentenza proponeva appello il , deducendo, con un primo motivo, la Parte_1 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. per - omessa pronuncia in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo della cessione di credito - violazione e falsa applicazione dell'art. 99, 112 e 115 c.p.c. - omessa applicazione degli artt. 1260 c.c., dell'art. 5 del contratto di factoring e dell'art. 2697 cc.; con un secondo motivo eccepiva il vizio di omessa motivazione - nullità della sentenza per “vizio di totale e carenza grafica della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, cpc, 118, 1°comma, disp. att. cpc in combinato disposto con
l'art. 156, comma 2, cpc, art. 111, 6 co. Cost.”; con un terzo motivo lamentava la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. per - omessa pronuncia e vizio di motivazione in relazione alla domanda di inefficacia della cessione - violazione e falsa applicazione dell'art. 99,
112 cpc e 115 c.p.c. – violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c., 118, 1°comma, disp. att. c.p.c. - omessa applicazione dell'art. 7 della L. 52/91; con un quarto motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118,
1°comma, disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2704 , 2697 c.c. per aver affermato che i documenti prodotti dalla banca avrebbero avuto data certa e per non aver considerato le eccezioni svolte in merito dal né avendo motivato in merito al loro rigetto;
con un quinto motivo, Parte_1 deducendo violazione a falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. - omessa valutazione delle allegazioni e documenti volti alla determinazione del danno connesso alla domanda di risarcimento danni per violazione degli artt. 117 e 119 TUB e 1375 c.c.
Si costituiva chiedendo respingere l'appello. CP_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 30.9.2025, il Consigliere istruttore invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio ex art. 350 bis c.p.c., con termine intermedio per eventuali note.
4 All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, deducente la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. - omessa pronuncia in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo della cessione di credito - violazione e falsa applicazione dell'art. 99, 112 e 115 c.p.c. - omessa applicazione degli artt. 1260
c.c., dell'art. 5 del contratto di factoring e dell'art. 2697 c.c., non è fondato.
Il contratto di factoring prevedeva, all'art. 5 intitolato “Corrispettivo delle cessioni di credito-
Divieto di cessione”, che “il factor riconoscerà al fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti in linea capitale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni, e quant'altro il debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento (…). Tale corrispettivo sarà dal factor dovuto al fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione, da parte del factor, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore”. All'art. 10 prevedeva che “le parti possono convenire che il factor ne anticipi la corresponsione”.
Nel caso in esame consta che il credito ceduto, di € 198.735,25, sia stato incassato limitatamente ad
€ 141.114,81, ma che precedentemente siano stati erogati al cedente ancora in bonis anticipi per CP_ complessivi € 187.800,00 (doc. 16, 17 e 18 fascicolo di parte in primo grado), somma maggiore di quanto incassato.
Constano invero:
- in data 17.12.2018, bonifico per € 130.000,00, da , filiale di Gallarate, all'IBAN CP_1
[...], che corrisponde al conto acceso, a nome di in bonis, Parte_1 presso la Banca di Credito Cooperativo di Taranto e Massafra – Agenzia di Martina Franca, via dei
Lecci (doc. 17);
- in data 20.12.2018, bonifico per € 47.000,00 da , Filiale di Gallarate all'IBAN CP_1
[...], che corrisponde al conto acceso, presso BIPER Banca, sportello di Martina Franca, via Fighera 84, a nome di (doc 16); Parte_1
- in data 9.1.2019, bonifico per € 10.800,00 da , Filiale di Gallarate, a valere sul CP_1 medesimo conto ed indirizzato pure al medesimo IBAN (doc. 18).
5 A seguito della contestazione da parte del , che deduceva che tali documenti non Parte_1 provavano il pagamento ma solo la dichiarazione di aver effettuato l'accredito, nella memoria di replica la produceva le disposizioni di bonifico (docc. 23, 24, 25, ibidem) che compiutamente CP_1 documentavano la disponibilità su conti HTP come sopra indicati delle stesse precise somme, nei medesimi giorni.
La prospettazione formulata da parte appellante secondo cui tali somme potrebbero provenire dalla Parte attività commerciale corrente di da finanziamenti dei soci o finanziamenti di terzi, ovvero dall'eventuale reperimento di ulteriori risorse finanziarie presso il sistema bancario, risulta smentita dalla puntuale e perfetta coincidenza e identità di somme e di tempi.
Il secondo motivo, che prospetta il vizio di omessa motivazione - nullità della sentenza per vizio di totale e carenza grafica della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, cpc, 118, 1°comma, disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c., art. 111, 6 co. Cost., non è fondato.
La sentenza è motivata succintamente, ma il punto specifico non era in contestazione perchè la domanda attorea era del seguente tenore “…in via di mero subordine e nell'ipotesi in cui non vi dovessero risultare evidenze di segno contrario dall'esame della documentazione probatoria che verrà eventualmente prodotta ed esibita dalla Banca, la convenuta dovrà essere in ogni caso condannata al pagamento del corrispettivo relativo pari al valore nominale del credito oggetto di eventuale cessione…” (atto citazione, pag. 15); domanda quindi subordinata al fatto che non risultassero evidenze di segno contrario laddove, nel caso in esame, le “evidenze di segno contrario” esistevano e se ne è dato conto trattando del motivo precedente.
Il terzo motivo, col quale si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. - omessa pronuncia e vizio di motivazione in relazione alla domanda di inefficacia della cessione – violazione e falsa applicazione dell'art. 99, 112 c.p.c. e 115 c.p.c. –violazione dell'art. 132 comma
2, n. 4, c.p.c., 118, 1°comma, disp. att. c.p.c. - omessa applicazione dell'art. 7 della L. 52/91, non è fondato.
Viene prospettata l'inefficacia della cessione di credito per violazione dell'art. 7 comma 1 della l.
52/91, che prevede: «L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto».
6 Si tratta di una norma che introduce una speciale ipotesi di inopponibilità al Fallimento della cessione con pagamento avente data certa (altrimenti opponibile ai sensi del citato comma 5 comma
1), i cui requisiti (elemento oggettivo, costituito dall'atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto, ed elemento soggettivo, la scientia decoctionis il cui onere probatorio è a carico del curatore) sono modellati secondo lo schema disciplinato dall'art. 67, comma 2, l.fall. che colpisce le disposizioni patrimoniali compiute, nel periodo sospetto attualmente dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 7 l. citata, dall'imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.
Si deve però osservare che l'art. 7 della Legge Factoring trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui la cessione non sia opponibile secondo le regole generali (Cass. Ordinanza n. 32782/2024, c.c.
16.10.2024, pubblicata in data 16.12.2024, RV 673513).
Nel caso in esame, poiché aveva notificato al debitore ceduto la cessione con atto Controparte_1 avente data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento di HTP, con conseguente opponibilità di essa ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., non trova applicazione la previsione dell'art
7 c.
1. cit.
Il quarto motivo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, 1°comma, disp. att. c.p.c. in relazione agli art. 2704 e 2697 c.c., per aver affermato che i documenti prodotti dalla banca avrebbero avuto data certa e non aver considerato le eccezioni svolte in merito dal né avendo motivato in merito al Parte_1 loro rigetto, non è fondato.
Deduce parte appellante che la avrebbe depositato due volte (docc. 11 e 13) la stessa ricevuta CP_1 di ritorno, riguardante la sola cessione di credito afferente la pratica identificata con il numero WCE
368675, relativa alla sola fattura n° 78.
Mancherebbe, poi, la prova della data certa dei riconoscimenti operati dalla debitrice ceduta (docc.
14 e 15) essendo i documenti depositati meri files PDF.
Onde dirimere ogni dubbio, all'udienza di discussione odierna la TE ha chiesto al procuratore di CP_
se l'originale della ricevuta di ritorno di cui chiedeva l'acquisizione risultava in fotocopia nel doc. 10 prodotto da controparte;
il difensore esibiva l'originale che veniva confrontato con il doc.
10 del così come riconosciuto dal suo difensore;
la TE dava atto che il secondo foglio Parte_1 del doc. 10 rappresentava il retro della cartolina di ritorno.
Deve quindi affermarsi la certezza della data di cessione del credito, 4.1.2019, posto che risulta da documento prodotto dalla stessa parte appellante in primo grado (doc. 10), la cui Parte_1
7 conformità all'originale (a mani del procuratore della Banca) è stata positivamente verificata dalla
TE.
Quanto alla contestazione di data certa dei documenti “Riconoscimenti” (14 e 15), si deve dare atto che i documenti recavano i dati identificativi della comunicazione pec, attraverso i quali CP_1 ha documentato, attraverso il “rapporto di verifica” operato con il “verificatore Online” del
Consiglio Nazionale del Notariato che i documenti erano stati effettivamente redatti in data
17/12/2018 (il documento WCE 367988) e in data 20/12/2018 (il documento WCE 368675).
La questione sarebbe comunque superata dal fatto che è in ogni caso provata la cessione “in massa” alla dei crediti vantati da HTP nei confronti di;
la detta cessione CP_1 Parte_2
CP venne formalizzata in data 16/2/2017 (doc.7, fascicolo di primo grado ) e notificata al debitore ceduto a mezzo lettera raccomandata A/R (doc. 8, ibidem) ricevuta dal debitore ceduto in data
24/2/2017 (doc. 9, ibidem).
Nel caso in esame, essendo documentale sia la notifica con data certa dell'atto di cessione dei crediti futuri, sia l'anteriorità dell'insorgere dei singoli crediti per cui è causa rispetto alla dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 551 del 17/1/2012, Rv. 621183 id. sez. 1, ord.
6/10/2023, n. 28198), si deve affermare l'opponibilità della cessione “in massa” e, conseguentemente, di tutti i crediti rientranti, come nel caso di specie, nell'arco temporale (24 mesi) coperto dalla cessione in massa, alla procedura. (Cass. sez. III, n. 4927 del 16.2.2023 Rv. 667225).
Il quinto motivo, che lamenta violazione a falsa applicazione degli art. 99, 112 e 115 c.p.c. – omessa valutazione delle allegazioni e documenti volti alla determinazione del danno connesso alla domanda di risarcimento danni per violazione degli artt. 117 e 119 TUB e 1375 c.c., non è fondato.
Prospetta in particolare l'appellante che l'azione avrebbe potuto non essere avviata nel caso in cui la
Curatela fosse stata messa in condizione di verificare la documentazione bancaria prima di farlo.
La domanda è inammissibile perché tardiva, essendo stata formulata solo con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., non potendosi considerare quale “conseguenza” delle eccezioni proposte dal convenuto ed è, comunque infondata.
Infatti, ai sensi dell'art. 119 TUB, il curatore, quale soggetto subentrato al correntista nell'amministrazione dei beni di questi, ha diritto ad ottenere dalla banca “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, ma nel caso in esame non venne chiesta documentazione relativa a “singole operazioni”, bensì “- estratti conti
2015, 2016, 2017 e 2018; - estratti conti per l'annualità 2019, e lista dei movimenti fino alla data dell'invio della documentazione richiesta” (doc. 15 fasc. di primo grado ), richiesta Parte_1 all'evidenza del tutto generica ed esplorativa.
8 Si consideri, da ultimo, che il dà conto di aver appreso, prima dell'introduzione della Parte_1 causa, che il pagamento contestato è stato operato in forza di accordo omologato ex art. 182 bis
l.fall, e l'art. 67 comma 3 lett e) espressamente esclude che un pagamento eseguito con tali modalità possa essere soggetto ad azione revocatoria.
Resta da segnalare l'insanabile contrasto logico tra l'insistenza in appello nelle plurime domande di merito, reiterate coi motivi da uno a quattro, e la prospettazione del quinto, per cui se il Parte_1 avesse tempestivamente avuto i documenti richiesti non avrebbe agito.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di introduzione e studio, minimi per le fasi di trattazione e decisione, svoltasi con discussione orale.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 995/25 resa tra le parti in data 5 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano;
- condanna il al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida per compensi defensionali in € 9.603,00, oltre spese generali 15%, IVA e CP_1 cpa.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1
[...] quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 04/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON TE LA AR RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. LA AR RA Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. ON TE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.3.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ciampani Ermanno, Parte_1 P.IVA_1 con elezione di domicilio in Corso di Porta Vittoria n. 18, 20122 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Conti Leopoldo, con elezione di CP_1 P.IVA_2 domicilio in Milano, Corso di Porta Vittoria 28 presso lo studio dell'avv. Cristiano Crippa appellata
OGGETTO: Cessione dei crediti CONCLUSIONI per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma TE d'Appello di Milano, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa accogliere integralmente l'appello svolto nei confronti della sentenza Tribunale di Milano n.
995/2025 ed in totale riforma della stessa, in accoglimento delle domande svolte in primo grado, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così giudicare: in via principale condannare al pagamento in favore del del corrispettivo CP_1 Parte_1 relativo alla cessione dei crediti pari al valore nominale del credito ceduto per Euro 198.753,25, ovvero alla maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà eventualmente dovuta da parte della
CP_1
In via di subordine e nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse rigettare la domanda svolta in via principale: accertare e dichiarare l'inopponibilità delle cessioni di credito al ed in Parte_1 ogni caso l'inefficacia delle stesse ai sensi della L. 52/91, per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare a restituire in favore del la somma di CP_1 Parte_1
Euro 141.114,81 ovvero alla somma pari al 71% di Euro 146.903,25 ovvero pari alla somma di
Euro 104.301,30;
In ogni caso accertare e dichiarare che la si è resa inadempiente al proprio obbligo di CP_1 consegna della documentazione per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare la al risarcimento danni in favore del degli importi da liquidarsi in via equitativa CP_1 Parte_1 che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque pari alla somma di Euro 2.908,36 per quanto evidenziato in narrativa ovvero, nella denegata ipotesi di eventuale rigetto delle domande di cui alla citazione, al risarcimento dei danni pari alle spese legali sostenute per il procedimento di primo grado per di Euro 16.867,27.
In ogni caso Oltre interessi come per legge e rivalutazione fino al soddisfo.
In ogni caso Con condanna al rimborso delle spese legali in favore del sia inerente il Parte_1 primo grado che il presente grado di appello, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva se dovuta, come per legge.”
per CP_1
“In via principale: respingere integralmente l'interposto appello in ogni caso:
Nel merito: respingersi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto
In via istruttoria:
2 ammettersi l'istanza ex art.210 cpc come articolata in memoria a prova diretta in primo grado.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano per Parte_1 CP_1 ottenere la declaratoria che quest'ultima ha percepito indebitamente da la Parte_2 somma di € 141.114,81, con condanna alla restituzione in proprio favore della detta somma, oltre interessi come per legge e rivalutazione fino al soddisfo e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1 n. 2 o 67 comma 2 L.F., con condanna della medesima alla restituzione in proprio favore della somma di € 141.114,81 e, in via di ulteriore subordine, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore del corrispettivo relativo alla cessione dei crediti pari al valore nominale del credito ceduto ovvero alla maggiore o minore somma eventualmente ritenuta dovuta.
Parte attrice deduceva, in particolare, che la società era stata dichiarata fallita in data 3.12.19; che il
Curatore riscontrava la sussistenza di un credito commerciale della fallita nei confronti di
[...]
per € 198.753,25, il quale, tuttavia, era stato ceduto in data 13-17.12.2018 a Parte_2 CP_1
e da questa incassato prima della dichiarazione di fallimento;
che aveva
[...] Parte_2 concluso in data 31.7.19 un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. con i propri creditori, ivi compresa la in base al quale il 71% dei crediti avrebbe dovuto essere pagato direttamente a Pt_1
; che, a seguito dell'intervenuta omologa del ricorso da parte del Tribunale di Milano CP_1 in data 29.10.2019, la società in bonis corrispondeva nel termine pattuito il 71% del credito, pari a €
141.114,81, a;
che non ottemperava al disposto dell'art. 119 TUB, CP_1 CP_1 avendo omesso la consegna al degli estratti conto integrali e della documentazione Parte_1 relativa al rapporto, sebbene richiesta;
che le cessioni dovevano ritenersi nulle, in quanto consistenti in mere dichiarazioni unilaterali, con conseguente diritto del alla ripetizione Parte_1 dell'indebito; che, in ogni caso, le cessioni erano revocabili sia ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 L.F. in quanto atto anomalo, sia in ogni caso ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F., essendo consapevole CP_1 della situazione di insolvenza della società allora in bonis, attesi i numerosi protesti e la mancata redazione del bilancio di esercizio a far data dal 2018.
, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, affermando la CP_1 sussistenza, a partire dal 2013 di un rapporto di factoring tra le parti, regolato da contratti susseguitisi via via nel tempo;
la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione;
che le richieste di documentazione della Curatela sono state ellittiche ed esplorative;
che le cessioni non rientravano
3 nel perimetro temporale dell'art. 67 L.F. e, in ogni caso, che mancava l'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla banca.
Il Tribunale con sentenza n. 995/25 resa tra le parti in data 5 febbraio 2025, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigettava le domande attoree;
condannava parte attrice soccombente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite.
Dava in sintesi atto il Tribunale dell'esistenza di un risalente rapporto di factoring con la società in bonis, che costituiva l'antecedente logico delle cessioni ed era del tutto sottratto al perimetro applicativo dell'art. 67 L.F., mancando il requisito oggettivo temporale;
i relativi atti erano tutti muniti di data certa e dunque palesemente opponibili al . Parte_1
Avverso la sentenza proponeva appello il , deducendo, con un primo motivo, la Parte_1 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. per - omessa pronuncia in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo della cessione di credito - violazione e falsa applicazione dell'art. 99, 112 e 115 c.p.c. - omessa applicazione degli artt. 1260 c.c., dell'art. 5 del contratto di factoring e dell'art. 2697 cc.; con un secondo motivo eccepiva il vizio di omessa motivazione - nullità della sentenza per “vizio di totale e carenza grafica della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, cpc, 118, 1°comma, disp. att. cpc in combinato disposto con
l'art. 156, comma 2, cpc, art. 111, 6 co. Cost.”; con un terzo motivo lamentava la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. per - omessa pronuncia e vizio di motivazione in relazione alla domanda di inefficacia della cessione - violazione e falsa applicazione dell'art. 99,
112 cpc e 115 c.p.c. – violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c., 118, 1°comma, disp. att. c.p.c. - omessa applicazione dell'art. 7 della L. 52/91; con un quarto motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118,
1°comma, disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2704 , 2697 c.c. per aver affermato che i documenti prodotti dalla banca avrebbero avuto data certa e per non aver considerato le eccezioni svolte in merito dal né avendo motivato in merito al loro rigetto;
con un quinto motivo, Parte_1 deducendo violazione a falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. - omessa valutazione delle allegazioni e documenti volti alla determinazione del danno connesso alla domanda di risarcimento danni per violazione degli artt. 117 e 119 TUB e 1375 c.c.
Si costituiva chiedendo respingere l'appello. CP_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 30.9.2025, il Consigliere istruttore invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio ex art. 350 bis c.p.c., con termine intermedio per eventuali note.
4 All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, deducente la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. - omessa pronuncia in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo della cessione di credito - violazione e falsa applicazione dell'art. 99, 112 e 115 c.p.c. - omessa applicazione degli artt. 1260
c.c., dell'art. 5 del contratto di factoring e dell'art. 2697 c.c., non è fondato.
Il contratto di factoring prevedeva, all'art. 5 intitolato “Corrispettivo delle cessioni di credito-
Divieto di cessione”, che “il factor riconoscerà al fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti in linea capitale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni, e quant'altro il debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento (…). Tale corrispettivo sarà dal factor dovuto al fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione, da parte del factor, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore”. All'art. 10 prevedeva che “le parti possono convenire che il factor ne anticipi la corresponsione”.
Nel caso in esame consta che il credito ceduto, di € 198.735,25, sia stato incassato limitatamente ad
€ 141.114,81, ma che precedentemente siano stati erogati al cedente ancora in bonis anticipi per CP_ complessivi € 187.800,00 (doc. 16, 17 e 18 fascicolo di parte in primo grado), somma maggiore di quanto incassato.
Constano invero:
- in data 17.12.2018, bonifico per € 130.000,00, da , filiale di Gallarate, all'IBAN CP_1
[...], che corrisponde al conto acceso, a nome di in bonis, Parte_1 presso la Banca di Credito Cooperativo di Taranto e Massafra – Agenzia di Martina Franca, via dei
Lecci (doc. 17);
- in data 20.12.2018, bonifico per € 47.000,00 da , Filiale di Gallarate all'IBAN CP_1
[...], che corrisponde al conto acceso, presso BIPER Banca, sportello di Martina Franca, via Fighera 84, a nome di (doc 16); Parte_1
- in data 9.1.2019, bonifico per € 10.800,00 da , Filiale di Gallarate, a valere sul CP_1 medesimo conto ed indirizzato pure al medesimo IBAN (doc. 18).
5 A seguito della contestazione da parte del , che deduceva che tali documenti non Parte_1 provavano il pagamento ma solo la dichiarazione di aver effettuato l'accredito, nella memoria di replica la produceva le disposizioni di bonifico (docc. 23, 24, 25, ibidem) che compiutamente CP_1 documentavano la disponibilità su conti HTP come sopra indicati delle stesse precise somme, nei medesimi giorni.
La prospettazione formulata da parte appellante secondo cui tali somme potrebbero provenire dalla Parte attività commerciale corrente di da finanziamenti dei soci o finanziamenti di terzi, ovvero dall'eventuale reperimento di ulteriori risorse finanziarie presso il sistema bancario, risulta smentita dalla puntuale e perfetta coincidenza e identità di somme e di tempi.
Il secondo motivo, che prospetta il vizio di omessa motivazione - nullità della sentenza per vizio di totale e carenza grafica della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, cpc, 118, 1°comma, disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c., art. 111, 6 co. Cost., non è fondato.
La sentenza è motivata succintamente, ma il punto specifico non era in contestazione perchè la domanda attorea era del seguente tenore “…in via di mero subordine e nell'ipotesi in cui non vi dovessero risultare evidenze di segno contrario dall'esame della documentazione probatoria che verrà eventualmente prodotta ed esibita dalla Banca, la convenuta dovrà essere in ogni caso condannata al pagamento del corrispettivo relativo pari al valore nominale del credito oggetto di eventuale cessione…” (atto citazione, pag. 15); domanda quindi subordinata al fatto che non risultassero evidenze di segno contrario laddove, nel caso in esame, le “evidenze di segno contrario” esistevano e se ne è dato conto trattando del motivo precedente.
Il terzo motivo, col quale si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. - omessa pronuncia e vizio di motivazione in relazione alla domanda di inefficacia della cessione – violazione e falsa applicazione dell'art. 99, 112 c.p.c. e 115 c.p.c. –violazione dell'art. 132 comma
2, n. 4, c.p.c., 118, 1°comma, disp. att. c.p.c. - omessa applicazione dell'art. 7 della L. 52/91, non è fondato.
Viene prospettata l'inefficacia della cessione di credito per violazione dell'art. 7 comma 1 della l.
52/91, che prevede: «L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto».
6 Si tratta di una norma che introduce una speciale ipotesi di inopponibilità al Fallimento della cessione con pagamento avente data certa (altrimenti opponibile ai sensi del citato comma 5 comma
1), i cui requisiti (elemento oggettivo, costituito dall'atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto, ed elemento soggettivo, la scientia decoctionis il cui onere probatorio è a carico del curatore) sono modellati secondo lo schema disciplinato dall'art. 67, comma 2, l.fall. che colpisce le disposizioni patrimoniali compiute, nel periodo sospetto attualmente dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 7 l. citata, dall'imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.
Si deve però osservare che l'art. 7 della Legge Factoring trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui la cessione non sia opponibile secondo le regole generali (Cass. Ordinanza n. 32782/2024, c.c.
16.10.2024, pubblicata in data 16.12.2024, RV 673513).
Nel caso in esame, poiché aveva notificato al debitore ceduto la cessione con atto Controparte_1 avente data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento di HTP, con conseguente opponibilità di essa ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., non trova applicazione la previsione dell'art
7 c.
1. cit.
Il quarto motivo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, 1°comma, disp. att. c.p.c. in relazione agli art. 2704 e 2697 c.c., per aver affermato che i documenti prodotti dalla banca avrebbero avuto data certa e non aver considerato le eccezioni svolte in merito dal né avendo motivato in merito al Parte_1 loro rigetto, non è fondato.
Deduce parte appellante che la avrebbe depositato due volte (docc. 11 e 13) la stessa ricevuta CP_1 di ritorno, riguardante la sola cessione di credito afferente la pratica identificata con il numero WCE
368675, relativa alla sola fattura n° 78.
Mancherebbe, poi, la prova della data certa dei riconoscimenti operati dalla debitrice ceduta (docc.
14 e 15) essendo i documenti depositati meri files PDF.
Onde dirimere ogni dubbio, all'udienza di discussione odierna la TE ha chiesto al procuratore di CP_
se l'originale della ricevuta di ritorno di cui chiedeva l'acquisizione risultava in fotocopia nel doc. 10 prodotto da controparte;
il difensore esibiva l'originale che veniva confrontato con il doc.
10 del così come riconosciuto dal suo difensore;
la TE dava atto che il secondo foglio Parte_1 del doc. 10 rappresentava il retro della cartolina di ritorno.
Deve quindi affermarsi la certezza della data di cessione del credito, 4.1.2019, posto che risulta da documento prodotto dalla stessa parte appellante in primo grado (doc. 10), la cui Parte_1
7 conformità all'originale (a mani del procuratore della Banca) è stata positivamente verificata dalla
TE.
Quanto alla contestazione di data certa dei documenti “Riconoscimenti” (14 e 15), si deve dare atto che i documenti recavano i dati identificativi della comunicazione pec, attraverso i quali CP_1 ha documentato, attraverso il “rapporto di verifica” operato con il “verificatore Online” del
Consiglio Nazionale del Notariato che i documenti erano stati effettivamente redatti in data
17/12/2018 (il documento WCE 367988) e in data 20/12/2018 (il documento WCE 368675).
La questione sarebbe comunque superata dal fatto che è in ogni caso provata la cessione “in massa” alla dei crediti vantati da HTP nei confronti di;
la detta cessione CP_1 Parte_2
CP venne formalizzata in data 16/2/2017 (doc.7, fascicolo di primo grado ) e notificata al debitore ceduto a mezzo lettera raccomandata A/R (doc. 8, ibidem) ricevuta dal debitore ceduto in data
24/2/2017 (doc. 9, ibidem).
Nel caso in esame, essendo documentale sia la notifica con data certa dell'atto di cessione dei crediti futuri, sia l'anteriorità dell'insorgere dei singoli crediti per cui è causa rispetto alla dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 551 del 17/1/2012, Rv. 621183 id. sez. 1, ord.
6/10/2023, n. 28198), si deve affermare l'opponibilità della cessione “in massa” e, conseguentemente, di tutti i crediti rientranti, come nel caso di specie, nell'arco temporale (24 mesi) coperto dalla cessione in massa, alla procedura. (Cass. sez. III, n. 4927 del 16.2.2023 Rv. 667225).
Il quinto motivo, che lamenta violazione a falsa applicazione degli art. 99, 112 e 115 c.p.c. – omessa valutazione delle allegazioni e documenti volti alla determinazione del danno connesso alla domanda di risarcimento danni per violazione degli artt. 117 e 119 TUB e 1375 c.c., non è fondato.
Prospetta in particolare l'appellante che l'azione avrebbe potuto non essere avviata nel caso in cui la
Curatela fosse stata messa in condizione di verificare la documentazione bancaria prima di farlo.
La domanda è inammissibile perché tardiva, essendo stata formulata solo con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., non potendosi considerare quale “conseguenza” delle eccezioni proposte dal convenuto ed è, comunque infondata.
Infatti, ai sensi dell'art. 119 TUB, il curatore, quale soggetto subentrato al correntista nell'amministrazione dei beni di questi, ha diritto ad ottenere dalla banca “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, ma nel caso in esame non venne chiesta documentazione relativa a “singole operazioni”, bensì “- estratti conti
2015, 2016, 2017 e 2018; - estratti conti per l'annualità 2019, e lista dei movimenti fino alla data dell'invio della documentazione richiesta” (doc. 15 fasc. di primo grado ), richiesta Parte_1 all'evidenza del tutto generica ed esplorativa.
8 Si consideri, da ultimo, che il dà conto di aver appreso, prima dell'introduzione della Parte_1 causa, che il pagamento contestato è stato operato in forza di accordo omologato ex art. 182 bis
l.fall, e l'art. 67 comma 3 lett e) espressamente esclude che un pagamento eseguito con tali modalità possa essere soggetto ad azione revocatoria.
Resta da segnalare l'insanabile contrasto logico tra l'insistenza in appello nelle plurime domande di merito, reiterate coi motivi da uno a quattro, e la prospettazione del quinto, per cui se il Parte_1 avesse tempestivamente avuto i documenti richiesti non avrebbe agito.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di introduzione e studio, minimi per le fasi di trattazione e decisione, svoltasi con discussione orale.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 995/25 resa tra le parti in data 5 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano;
- condanna il al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida per compensi defensionali in € 9.603,00, oltre spese generali 15%, IVA e CP_1 cpa.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1
[...] quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 04/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON TE LA AR RA
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