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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6819/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 12/07/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RIGHETTI PIERPAOLO;
(MA (RM), 26/05/1964), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. RIGHETTI PIERPAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2012 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i
Sig.ri e e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della
emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune e
provvedere con l'omologa degli accordi di divorzio ed in particolare che
l'immobile sito in Viale della Serenissima 91, Scala A, Piano 8, Interno 26,
verrà trasferito con apposito atto notarile completamente alla Sig.ra Pt_1
, la quale acquisirà così la quota di proprietà del Sig.
[...] CP_1
dell'immobile suddetto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/03/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6819/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 03/03/1990 tra (MA (RM), Parte_1
12/07/1963) e MA (RM), 26/05/1964) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00407, Parte 2, Serie A00, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6819/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 12/07/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RIGHETTI PIERPAOLO;
(MA (RM), 26/05/1964), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. RIGHETTI PIERPAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2012 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i
Sig.ri e e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della
emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune e
provvedere con l'omologa degli accordi di divorzio ed in particolare che
l'immobile sito in Viale della Serenissima 91, Scala A, Piano 8, Interno 26,
verrà trasferito con apposito atto notarile completamente alla Sig.ra Pt_1
, la quale acquisirà così la quota di proprietà del Sig.
[...] CP_1
dell'immobile suddetto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/03/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6819/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 03/03/1990 tra (MA (RM), Parte_1
12/07/1963) e MA (RM), 26/05/1964) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00407, Parte 2, Serie A00, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi