Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2025, proposto da
IX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola e Domenico Lupis, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Maria Lupis in Grotteria, corso Gramsci n. 62;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e Comune di Reggio di Calabria, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Ministero della Cultura - Soprintendenza Abap per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
1) del decreto dirigenziale n. 8380 dell'11 giugno 2025 (n. 885 registro Dipartimento), con il quale la Regione Calabria (Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Settore 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali) ha rigettato l'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006, presentata il 13ottobre 2023 (prot. 450483; codice univoco Suap 101 RC), in relazione al progetto di “ riattivazione di una cava mediante lavori di estrazione, completamento, recupero morfologico, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di un'area adibita a cava già autorizzata in località Pachina del Comune di Canolo ”;
2) del presupposto verbale della conferenza di servizi n. 3 del 27 maggio 2025, convocata per l'esame dell'istanza di cui al punto che precede, con il quale il Presidente della stessa ha assunto “ la determinazione conclusiva negativa all'approvazione del progetto per la “riattivazione di una cava mediante lavori di estrazione, completamento, recupero morfologico, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di un'area adibita a cava già autorizzata in località Pachina del Comune di Canolo ” e quindi “ il diniego al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) richiesto ”;
3) del presupposto parere negativo della Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI della Regione Calabria, espresso nella seduta di tale Struttura del 21 maggio 2025 e reso noto in seno alla conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2025;
4) del presupposto parere negativo del Dipartimento sviluppo economico della Regione Calabria (Settore 4 attività estrattive) prot. n. 376366 del 27 maggio 2025 e reso noto in seno alla Conferenza di Servizi nella seduta del 27 maggio 2025, con il quale è stato espresso il parere negativo in relazione al progetto;
5) ove occorra, della nota prot. n. 794329 del 18 dicembre 2024 del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale (Settore I Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità - Ufficio operativo usi civici) della Regione Calabria, acquisita nella seduta della Conferenza di Servizi del 18 febbraio 2025;
6) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali delle sedute del 18 febbraio 2025 e del 27 marzo 2025 della conferenza di servizi convocata per l'esame dell'istanza di cui ai punti che precedono;
7) di ogni ulteriore atto, connesso, antecedente, conseguente, consequenziale e/o comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria, Ministero della Cultura, Ministero della Cultura - Soprintendenza Abap per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – società che esercita l’attività di produzione di intonaci e premiscelati, nonché di coltivazione di aree di cava, al fine di trarre la materia prima utile per la realizzazione dei propri prodotti (intonaci) – è insorta avverso il provvedimento con il quale la Regione Calabria ha respinto l’istanza volta ad ottenere il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all’art.27 -bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (codice ambiente), sul progetto denominato “ riattivazione di una cava mediante lavori di estrazione, completamento, recupero morfologico, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di un’area adibita a cava già autorizzata in località Pachina del Comune di Canolo ”, unitamente agli atti ad esso presupposti.
2. In fatto, ha premesso:
2.1. di aver ottenuto la disponibilità dell’area oggetto del progetto e potuto quindi formulare istanza di PAUR in forza di un accordo conciliativo stipulato il 12 luglio 2021, a conclusione di una procedura di mediazione con il Comune di Canolo e la curatela del fallimento MI LA di MI BE & C. s.n.c., originaria concessionaria, poi fallita, con il quale il primo si è obbligato a dare in concessione alla ricorrente l’area di cava, a condizione che tale progetto preveda la messa in sicurezza ed il ripristino morfologico-ambientale dell’area oggetto della pregressa attività di escavazione svolta dalla società fallita;
2.2. che, all’esito del procedimento, svoltosi in conferenza di servizi, l’istanza è stata rigettata, nonostante i pareri favorevoli del Comune di Canolo, dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte, della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio e della Città metropolitana di Reggio Calabria, per i pareri negativi, ritenuti prevalenti e non superabili, resi dalla Struttura tecnica di valutazione VAS – VIA - AIA e VI della Regione Calabria (d’ora in avanti, STV) e del Dipartimento sviluppo economico della Regione Calabria.
3. A sostegno del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi in diritto:
3.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06; dell’art. 14-ter della l.n. 241/90; dell’art. 3 della l.n. 241/90. Difetto di adeguata motivazione ”;
3.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 17 e 23 della L.R. Calabria n. 18/2017. Violazione del giusto procedimento. Falso presupposto. Difetto di adeguata istruttoria. Contraddittorietà ”.
4. Costituitisi originariamente in giudizio per resistere al ricorso, il Ministero della cultura e la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con successiva memoria del 12 settembre 2025, rilevato che il ricorso gli è stato notificato a titolo di denuntiatio litis , hanno chiesto che questo Tribunale decida “ secondo giustizia ”.
4.1. Si è altresì costituita la Regione, per contestare la fondatezza del ricorso.
5. All’udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2025, la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva e, su istanza della medesima, è stata fissata l’udienza per la discussione del merito.
6. La causa è stata quindi mandata in decisione all’udienza del 19 novembre 2025, nel corso della quale la difesa della Regione ha eccepito la inammissibilità della memoria di replica di parte ricorrente in quanto predisposta senza il preventivo deposito della memoria ex art.73 c.p.a. da parte della Regione.
7. Tanto premesso, il Collegio, in via preliminare, ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dalla ricorrente il 29 ottobre 2025, in quanto non essendo stata preceduta da alcuna memoria conclusionale di parte resistente, risulta in contrasto con il disposto di cui all’articolo 73, comma 1, c.p.a. (cfr., ex multis , Cons. Stato, II, 30 settembre 2019, n. 6534).
8. Nel merito, il ricorso è infondato.
9. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che non è stata compiuta alcuna valutazione comparativa delle difformi posizioni emerse in sede di conferenza di servizi, sostenendo che, a fronte dei pareri favorevoli e sfavorevoli acquisiti, i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto motivare adeguatamente in ordine al giudizio di comparazione delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi ai fini dell'individuazione di quella prevalente, sulla cui base si è conclusa negativamente la conferenza ed è poi stato adottato il provvedimento che ne ha recepito gli esiti.
9.1. Il motivo è infondato.
In merito, deve, innanzitutto, rilevarsi che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, nel provvedimento gravato, l’amministrazione ha adeguatamente espresso il giudizio comparativo fra le posizioni espresse nell’ambito del procedimento, laddove ha ritenuto prevalenti “ il vincolo da USI CIVICI sull’area del progetto – in quanto determinante sulla disponibilità dell’area a favore dell’iniziativa progettuale proposta […] – il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla STV ed il diniego espresso dal Dipartimento Sviluppo economico Settore Cave (che prendono atto dele condizioni di degrado ambientale determinate dalle pregresse attività estrattive poste in essere nell’area non autorizzate […]) ”.
Su un piano più generale, deve, poi, condividersi il rilievo svolto dalla difesa regionale, la quale ha dedotto che il PAUR comprende la valutazione di impatto ambientale, i cui esiti sono determinanti ai fini del suo rilascio.
La centralità e la essenzialità del positivo esito della valutazione di impatto ambientale risultano evidenti dalla natura del PAUR che è un procedimento semplificato che comprende al suo interno la VIA, unitamente a tutti gli altri titoli necessari alla realizzazione del progetto, ed è attivato, ai sensi dell’art.27 -bis , co.1, codice ambiente, “ [n]el caso di procedimenti di VIA di competenza regionale ”.
Nel procedimento di PAUR, pertanto, la valutazione di impatto ambientale si pone come condicio sine qua non al rilascio del provvedimento finale favorevole, che non può prescinderne, assumendo, ex se , valore prevalente ove l’amministrazione ad essa preposta si esprima negativamente.
Nel caso di specie, pertanto, il parere negativo sulla VIA reso dalla Struttura tecnica di valutazione regionale ha costituito ragione da sola sufficiente per negare il provvedimento richiesto.
10. Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la fondatezza delle ragioni del diniego.
10.1. Anche il presente motivo è infondato.
10.2. Il provvedimento gravato ha recepito gli esiti della conferenza di servizi, conclusasi negativamente, e quindi respinto l’istanza di autorizzazione del progetto sulla base:
- del parere negativo di compatibilità ambientale rilasciato ai sensi della L.R. n.40/2009 dal Settore attività estrattive del Dipartimento sviluppo economico della Regione;
- del parere negativo sulla VIA espresso dalla STV;
- del regime vincolistico insistente sull’area, derivante dalla presenza di usi civici.
10.2.1. Quanto al parere reso ai sensi della legge regionale 5 novembre 2009, n.40, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione dei materiali di miniera e di cava, il Settore attività estrattive del Dipartimento sviluppo economico della Regione ha rilevato, in primo luogo, gravi “ criticità di tipo amministrativo ”.
In particolare, riguardo alla cronistoria del profilo autorizzativo, così come ricostruito dalla istante, l’Ufficio regionale ha evidenziato che il sito è stato interessato da “ una attività estrattiva di oltre un sessantennio, atteso che il primo atto autorizzativo riferito è del 1963, e sarebbe poi continuata attraverso atti variamente denominati (rinnovi, contratti, concessioni edilizie, autorizzazioni...), rilasciati per lo più dal Comune di Canolo […], forse fino a luglio 2013 ”.
Tale attività è stata svolta dalla MI LA di MI BE & C. snc, successivamente fallita, cui è poi subentrata la odierna ricorrente, la quale, secondo quando dalla stessa riferito “ avrebbe continuato a utilizzare e commercializzare il materiale precedentemente estratto e di risulta, giacente all’interno dell’area di cava e frutto di tutte le precedenti autorizzazioni ”.
Quanto al profilo amministrativo, il Dipartimento regionale ha osservato che “ il 15/07/2010 sarebbe stata rilasciata l’ultima autorizzazione alla coltivazione, di validità triennale, da parte del Comune ”, e che, in data 13 novembre 2012, il Dipartimento politiche dell’ambiente della Regione Calabria aveva emesso il decreto n. 16226/2012 recante un parere negativo di compatibilità ambientale sul progetto relativo all’ampliamento e recupero paesistico ambientale della cava in questione, presentato dalla ditta MI LA di BE MI & C. snc.
Sicché, l’attività estrattiva avrebbe dovuto cessare, “ al più, alla scadenza dell’ultima autorizzazione comunale rilasciata il 15/07/2010 (quindi nel luglio 2013), ultima in capo alla ditta MI LA di MI BE & C. snc ”, giacché, successivamente ad essa “ non è stato rilasciato nessun atto ai sensi della normativa di settore nel frattempo entrata in vigore: legge regionale n. 40/2009, e s.m.i. e regolamento regionale di attuazione n 3/2001, e s.m.i. (da settembre 2023 sostituto dal regolamento regionale n. 8/2023) ”.
In realtà, prosegue l’Ufficio, la ricorrente, dalla scadenza dell’ultimo titolo autorizzatorio, “ sulla base di non meglio precisati atti, accordi e/o autorizzazioni formali, anche grazie a quanto previsto dall’accordo di conciliazione […], ha proseguito il proprio progetto industriale utilizzando il materiale precedentemente estratto e di risulta, giacente all’interno dell’area di cava e frutto di tutte le precedenti autorizzazioni ”, secondo quanto riferito dalla ricorrente.
Un rilievo fondamentale contenuto nel riferito parere attiene proprio alla “ giacenza del materiale precedentemente estratto, sciolto e disponibile in cava, in forma grezza e/o semilavorato ”, sul quale, secondo quanto riferito dalla IX, si sarebbe esclusivamente concentrata l’attività di questa all’interno del sito (che quindi non sarebbe consistita in nuove estrazioni). L’ufficio regionale, infatti, ha evidenziato che, a fronte della perizia presentata dalla IX s.r.l., secondo cui la giacenza risultava pari a 12.653,82 m3 residui al 22 aprile 2021, risulterebbero altre “ perizie eseguite in precedenza (pare C.T.U. ing. Aquino, non disponibile agli atti) che avrebbero dato valori originari di 6.000 m3, poi ridotti a 616 m3 ”.
L’amministrazione regionale ha, poi, proceduto all’esame delle “ fotografie aeree a colori liberamente consultabili su Google Earth (06/06/2010 – 01/09/2015 – 21/08/2016 – 15/09/2017 – 21/07/2018 – 24/05/2020 – 16/09/2021 – 25/05/2023)” e “attraverso una semplice sovrapposizione del perimetro di cava sulle ortofoto” ha osservato che “nella conduzione della cava la IX SR non si sia limitata al solo utilizzo dei cumuli dei materiali derivanti da precedenti estrazioni, come dalla stessa affermato, ma avrebbe condotto anche vera e propria attività estrattiva, non autorizzata, con escavazione di materiale in posto (non di risulta), sia entro il perimetro dell’area di cava […], sia al di fuori di esso ”.
Oltre alle criticità sul piano amministrativo sin qui esaminate ed alla attività concretamente svolta dalla ricorrente all’interno del sito, l’Ufficio competente al rilascio del parere in argomento ha altresì espresso, sul piano tecnico, “ perplessità riguardo alle verifiche di stabilità ”.
A fronte di tali considerazioni, si è quindi espresso negativamente, rilevando che:
- “ l’attività di escavazione è condotta da oltre un sessantennio, con giustificazioni autorizzative spesso poco chiare, o addirittura del tutto assenti dall’entrata in vigore della normativa regionale di Settore (l.r. n. 40/2009, e s.m.i., r.r. di attuazione n 3/2001, e s.m.i., da settembre 2023 sostituto dal r.r. e n. 8/2023, DGR n. 183/2012) sui canoni da corrispondere al Comune e alla Regione Calabria, in funzione della tipologia e dei volumi dei materiali estratti ”;
- “ è evidente una scarsa, se non nulla, considerazione delle necessità di ripristino ambientale, se mai previste, con opere di sistemazione di fatto inesistenti, a fronte di impatti rilevanti in un sito di riconosciuta valenza ambientale ”;
- “ nel sito è stata condotta attività di coltivazione senza le prescritte autorizzazioni di legge di settore vigenti anche nel periodo di gestione della IX SR, non risultando verosimile la riferita utilizzazione del solo “materiale precedentemente estratto e di risulta, giacente all’interno dell’area di cava e frutto di tutte le precedenti autorizzazioni”, tra l’altro mai quantificato in maniera univoca ”;
- “ l’attività di coltivazione abusiva ha interessato in maniera non trascurabile aree esterne al perimetro della superficie autorizzata ”;
- “ il nuovo progetto non fornisce alcun elemento riguardo alla necessaria ricostruzione dell’attività pregressa (volumi realmente estratti, area effettivamente interessata, anche in difformità di precedenti piani di coltivazione), concentrandosi di contro solo ed esclusivamente sul nuovo progetto in esame. Risalta, a conferma di ciò, che non sia stato proposto un confronto tra la situazione ricostruita dagli elaborati delle cartografie del progetto della IX SR oggi in esame con quelli del progetto della MI LA di BE MI SR, oggetto di parere di compatibilità negativo del decreto n. 16226/2012 emesso dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, che si presume avesse cristallizzato la situazione dei luoghi all’atto della sua presentazione (prot. n. 25753 del 30/12/2009, Dipartimento Ambiente Regione Calabria) ”;
- “ il nuovo progetto non chiarisce se le opere di sistemazione finale e recupero ambientale sarebbero estese anche alle aree escavate al di fuori dell’area autorizzata, come dovuto ”.
- “ considerata, inoltre, la difficoltà di inquadramento delle aree effettivamente interessate nel tempo da attività di coltivazione, si ritiene che il progetto oggetto della Conferenza dei Servizi non risponda compiutamente alle esigenze tecnico-amministrative della riattivazione e del recupero ambientale definitivo di una cava ufficialmente dismessa, ma che in realtà pare sia stata interessata da prelievi non autorizzati di materiale anche successivamente. Ciò anche in relazione alle quantità di materiale effettivamente estratto, dei cui volumi non è stata resa negli atti nessuna stima attendibile e che, contrariamente a quanto afferma la IX SR, non pare verosimile che ci si sia limitati, per oltre un decennio, all’impiego dei soli materiali presenti nel piazzale, derivanti dalle coltivazioni precedenti ”.
10.2.2. Quanto alla VIA, la Struttura tecnica di valutazione competente ha osservato che:
- “ dall’analisi degli elaborati progettuali e della ricostruzione cronologica dello stato dei luoghi, è evidente la trasformazione morfologica del territorio e la sua compromissione irreversibile a seguito delle diverse attività che si sono susseguite nel corso del tempo ”;
- “ l’attività estrattiva non ha mai acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale ”; mentre risulta, che con DDG n.16226 del 13/11/2012 il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria avesse espresso parere negativo di compatibilità ambientale in merito ad un progetto di ampliamento allora proposto dalla MI LA di MI BE & C. s.n.c.;
- “ il progetto prevede la riattivazione dell’esercizio estrattivo in un’area demaniale comunale, finalizzata all’estrazione di circa 250.000 mc di materiale di cui solo 5.000 circa da riutilizzare nel piano di ripristino e reinserimento paesaggistico; inoltre, l’indicazione di completamente di un’attività (genericamente definita già autorizzata ”; dovendosi, sul punto, rilevare che “ dalla documentazione in atti la concessione comunale rilasciata alla precedente CI MI (datata 2007) era relativa solo ad un volume pari a 15.000 mc per la durata di 9 anni, a seguito della corresponsione di un canone annuo ”; sicché “ l’attuale proposta contrattuale non si pone in continuità con quanto necessario per procedere al ripristino dell’area, ma si configura a tutti gli effetti come ampliamento e prosecuzione di un’attività estrattiva ”.
- “ a tal proposito la ricostruzione cronologica dello stato dei luoghi effettuata mediante immagini da satellite, evidenzia come l’area di progetto sia stata nel tempo sottoposta ad escavazione, senza un adeguato piano di coltivazione, generando l’attuale compromessa conformazione morfologica, anche oltre il perimetro dell’area concessa dal Comune e dell’attuale area identificata dal progetto in valutazione ”;
- “ l’attuale progetto prospetta la messa in sicurezza del versante finalizzata anche al ripristino, senza indicare i volumi già estratti nel corso degli anni – senza tenere conto del parere negativo di compatibilità ambientale rilasciato con DDG n.16226 del 13/11/2012 – ed incrementando di fatto il consumo di risorse naturali e conseguentemente gli impatti significativi e negativi di un’area già compromessa e che in ragione della sua localizzazione, anche all’interno di un’area protetta ed in prossimità di aree di pregio, comunque necessita di reinserimento paesaggistico ”;
- “ lo studio di impatto ambientale e la documentazione tecnica allegata non riportano la descrizione dettagliata degli impianti fissi e mobili esistenti sull’area di cava e relative autorizzazione all’impianto ed esercizio (Autorizzazioni alle emissioni e scarico laddove necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi) ”.
10.2.3. Quanto alla presenza di usi civici, ovvero alla terza ragione posta a sostegno del provvedimento gravato, il rilievo è contenuto anch’esso nel parere reso dalla STV, ove è riferito che il Comune, con nota acquisita agli atti della conferenza di servizi, ha comunicato che l’area oggetto di intervento “ appartiene al demanio universale denominato Mutolo soggetta ad usi civici, dichiarando altresì che non risultano agli atti provvedimenti di liquidazione dell’uso civico ”, ragione per la quale, nel parere di cui al precedente §10.2.2., si è ritenuto che “ l’attività imprenditoriale di coltivazione della cava non risulta compatibile con tale regime vincolistico ”.
10.3. La ricorrente, come si è detto, ha contestato la fondatezza delle ragioni addotte a fondamento del diniego testé esaminate, con argomentazioni che, tuttavia, non consentono di mettere in discussione la legittimità del provvedimento gravato e degli atti ad esso presupposti, anch’essi oggetto del presente giudizio.
Per l’esame delle censure è opportuno precisare che il diniego di PAUR oggetto del presente giudizio è plurimotivato, e, a sua volta, si fonda sulle posizioni espresse dal Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana, in ordine alla compatibilità ambientale, e dalla STV, quanto alla VIA, le quali, a loro volta, sono contenute in atti (i pareri esaminati) anch’essi plurimotivati.
10.4. In merito, deve evidenziarsi che rispetto alle anzidette ragioni, le amministrazioni chiamate ad esprimere i rispettivi pareri, ritenuti determinanti per la chiusura della conferenza di servizi e, quindi, l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, hanno fatto esercizio della loro discrezionalità tecnica che, come tale, consente il sindacato giurisdizionale negli stretti limiti della configurabilità di profili di manifesta illogicità o di palese erroneità, tali da evidenziare l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale censurata (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6346).
Orbene, alla luce delle censure svolte dalla ricorrente, le valutazioni tecniche operate nel caso di specie, per quanto in questa sede sindacabili, non appaiono manifestamente irragionevoli né fondate su presupposti errati.
10.5. In particolare, le difese svolte dalla ricorrente non consentono di superare i dubbi in ordine alla attività effettivamente svolta nella cava nel corso degli anni, sussistendo plurimi elementi, rilevati, come visto, sia dal Dipartimento sviluppo economico che dalla STV (v. §§10.2.1 e 10.2.2), i quali, valutati complessivamente, fanno ipotizzare concretamente che la predetta, anziché essersi limitata alla raccolta ed all’impiego del materiale giacente precedentemente estratto dalla originaria concessionaria, abbia piuttosto “ condotto anche vera e propria attività estrattiva, non autorizzata, con escavazione di materiale in posto (non di risulta), sia entro il perimetro dell’area di cava […] sia fuori di esso ”.
Non condivisibile, al riguardo, il rilievo, svolto dalla ricorrente, secondo cui “ l’attività di prelievo del materiale già estratto e/o di risulta giacente all’interno dell’area di cava è stata svolta in virtù di un contratto stipulato con la Curatela fallimentare, senza che questa, la cui attività è sicuramente fidefaciente, abbia mai mosso rilievi nei confronti di IX Srl in ordine alla corretta esecuzione del contratto ”, non potendosi fondatamente ritenere che l’organo fallimentare abbia compiti accertativi né tantomeno “ fidefacienti ”.
Altrettanto inconsistente il richiamo ai poteri ispettivi in capo al Comune ed alla Regione, per sostenere che il mancato intervento di tali enti comproverebbe ulteriormente che l’attività della ricorrente si sia svolta entro i limiti dell’uso del materiale giacente.
Né, infine, è sostenibile la tesi secondo cui “ ignoti ” avrebbero proceduto all’attività estrattiva non autorizzata, tenendo conto che, come pure si è rilevato, la IX ha agito nella cava in continuità rispetto alle attività svolte dalla originaria concessionaria.
10.6. Soprattutto, alla luce delle generiche deduzioni della ricorrente, non risulta superato il fondamentale rilievo secondo cui quello presentato dalla ricorrente non costituirebbe un progetto di ripristino ma nuova attività estrattiva, in cui si è rilevata “ una scarsa, se non nulla, considerazione delle necessità di ripristino ambientale ”.
Determinante, a tal fine, la circostanza che, come rilevato dalla STV, nel progetto è prevista l’estrazione di circa 250.000 mc di materiale, di cui solo 5.000 circa da riutilizzare nel piano di ripristino e reinserimento paesaggistico. Una nuova attività che, pertanto, non appare diretta al ripristino ambientale ma all’estrazione di nuovo materiale, proseguendo ed anzi ampliando quella precedentemente svolta, considerando, peraltro, che, come rilevato dalla STV, la concessione comunale rilasciata alla precedente concessionaria nel 2007 era relativa ad un volume di “ 15.000 mc per la durata di 9 anni ”, esponenzialmente ben inferiore a quello previsto nel progetto de quo .
Se così è, quanto meno nei limiti del sindacato proprio di questo giudice cui si è fatto cenno, non può mettersi fondatamente in discussione quanto ritenuto dalla STV, laddove ha osservato che il progetto della ricorrente, anziché svolgere una funzione di ripristino ambientale, incrementerebbe il consumo di risorse naturali e conseguentemente gli impatti significativi e negativi di un’area già compromessa, rispetto alla quale si rileva, di contro, fondamentale il reinserimento paesaggistico, per la sua ubicazione all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte e la prossimità di aree di pregio, pure evidenziate dall’ufficio regionale.
10.7. Quanto sin qui esposto consente di accertare la non illegittimità, in base alle censure dedotte, del provvedimento gravato e degli atti ad esso presupposti, non risultando decisivo al riguardo ogni eventuale ulteriore profilo di doglianza.
Come noto, infatti, nell’ipotesi di atto amministrativo plurimotivato, ovvero fondato su una pluralità di autonomi motivi, quale quello in esame, l’accertata fondatezza e legittimità di una delle ragioni poste a base dell’atto lesivo determina in ogni caso la carenza d’interesse a prendere in esame e a decidere le censure dirette a contestare le altre ragioni giustificatrici del provvedimento sfavorevole, essendo sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale.
11. Per le ragioni sin qui complessivamente esposte, il ricorso deve essere respinto.
12. La complessità della controversia giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD TR, Presidente
LA IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IC | RD TR |
IL SEGRETARIO