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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6286 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione, iscritta al primo grado di merito al n. 6286 /2024 R.G., promossa
DA
Avv. cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio
RICORRENTE contro
cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE oggetto: domanda pagamento compenso per prestazione professionale del difensore d'ufficio nel processo penale;
conclusioni delle parti: all'udienza del 14 marzo 2025 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare che il sig. deve all'Avv. la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.670,80, comprensiva del rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A se dovuta e contributo
1 previdenziale come per legge, nonché interessi legali dal 05/10/2024 (tre mesi dopo l'invio della parcella) sino al saldo integrale ed effettivo, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
2) e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.670,80, comprensiva del rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A se dovuta e contributo previdenziale come per legge, nonché interessi legali dal 05/10/2024 (tre mesi dopo l'invio della parcella) sino al saldo integrale ed effettivo, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
3) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva (se dovuta), C.P.A. e spese generali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha allegato e documentato di aver svolto attività difensiva a favore di Pt_1
quale difensore d'ufficio, nella fase delle indagini preliminari del Controparte_1 procedimento penale n. 6628/2018 R.G.N.R. iscritto dinanzi questo tribunale, conclusosi con l'emissione di decreto di archiviazione.
Il cliente resistente, regolarmente citato, ha deciso di rimanere contumace.
Deve essere liquidato all'avv. Niccolini il compenso richiesto, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, nella versione ratione temporis applicabile al momento della conclusione dell'attività professionale, oltre alle spese documentate.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte resistente soccombente deve essere condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali anticipate per questo giudizio da liquidare come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, e ss. modifiche, parametri minimi (attesa l'assenza di attività difensiva del resistente a cui replicare e l'estrema semplicità della controversia) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso delle spese documentate.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda proposta dall'avv. e per l'effetto condanna Pt_1 Controparte_1
a pagare all'avv. il compenso richiesto per l'attività professionale prestata, Parte_1 pari a € 1.670,80, somma comprensiva del rimborso spese forfettarie, oltre IVA e interessi moratori al tasso legale dal 5 ottobre 2024 sino al soddisfo;
2 2) condanna a rimborsare all'avv. le spese processuali da Parte_2 Parte_1 quest'ultima anticipate, liquida nella somma di € 852, oltre rimborso spese forfettarie pari al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale, ed € 30 per rimborso spese.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 22 aprile 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione, iscritta al primo grado di merito al n. 6286 /2024 R.G., promossa
DA
Avv. cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio
RICORRENTE contro
cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE oggetto: domanda pagamento compenso per prestazione professionale del difensore d'ufficio nel processo penale;
conclusioni delle parti: all'udienza del 14 marzo 2025 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare che il sig. deve all'Avv. la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.670,80, comprensiva del rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A se dovuta e contributo
1 previdenziale come per legge, nonché interessi legali dal 05/10/2024 (tre mesi dopo l'invio della parcella) sino al saldo integrale ed effettivo, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
2) e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.670,80, comprensiva del rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A se dovuta e contributo previdenziale come per legge, nonché interessi legali dal 05/10/2024 (tre mesi dopo l'invio della parcella) sino al saldo integrale ed effettivo, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
3) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva (se dovuta), C.P.A. e spese generali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha allegato e documentato di aver svolto attività difensiva a favore di Pt_1
quale difensore d'ufficio, nella fase delle indagini preliminari del Controparte_1 procedimento penale n. 6628/2018 R.G.N.R. iscritto dinanzi questo tribunale, conclusosi con l'emissione di decreto di archiviazione.
Il cliente resistente, regolarmente citato, ha deciso di rimanere contumace.
Deve essere liquidato all'avv. Niccolini il compenso richiesto, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, nella versione ratione temporis applicabile al momento della conclusione dell'attività professionale, oltre alle spese documentate.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte resistente soccombente deve essere condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali anticipate per questo giudizio da liquidare come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, e ss. modifiche, parametri minimi (attesa l'assenza di attività difensiva del resistente a cui replicare e l'estrema semplicità della controversia) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso delle spese documentate.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda proposta dall'avv. e per l'effetto condanna Pt_1 Controparte_1
a pagare all'avv. il compenso richiesto per l'attività professionale prestata, Parte_1 pari a € 1.670,80, somma comprensiva del rimborso spese forfettarie, oltre IVA e interessi moratori al tasso legale dal 5 ottobre 2024 sino al soddisfo;
2 2) condanna a rimborsare all'avv. le spese processuali da Parte_2 Parte_1 quest'ultima anticipate, liquida nella somma di € 852, oltre rimborso spese forfettarie pari al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale, ed € 30 per rimborso spese.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 22 aprile 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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