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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa EN RR, all'esito dell'udienza del
22.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
esaminate le note scritte in sostituzione di udienza depositate da entrambe le parti;
visto ed applicato l'art. 429 c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9358/2024 avente ad oggetto “opposizione decreto
ingiuntivo”
TRA
con sede in Battipaglia Parte_1
alla via Brodolini snc, P.IVA n. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, sig. (C.F.: nato il Parte_2 C.F._1
30.07.1972 a Eboli (SA), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Concilio, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Battipaglia alla via Plava n. 58;
-OPPONENTE-
CONTRO corrente in Battipaglia alla via Spineta n. 47, Controparte_1
(P.I. e cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Bellizzi alla via 25 Controparte_2
Aprile 1945 n.1, presso lo studio dell'avv. Paola Varuzza (cod. fisc.
[...]
) dalla quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1886/2024, emesso il
22.10.2024 dal Tribunale di Salerno, ad istanza della con il quale CP_3
veniva ingiunto il pagamento della somma di € 46.360,00, oltre interessi e spese legali della fase monitoria. All'interno del ricorso, l'opposta deduceva che le somme azionate avrebbero riguardato una presunta morosità relativa al mese di settembre 2024, nonché le differenze sui canoni di locazione a far tempo da giugno 2018 al mese di giugno 2024. In particolare, la pretesa creditoria nascerebbe dalla circostanza che, a far data da giugno 2018 la conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone nella misura di € 2000,00 oltre Iva e che tanto non era avvenuto, poiché aveva continuato a corrispondere mensilmente la somma di € 1.500,00 oltre Iva, oltre la morosità relativa al pagamento del canone del mese di settembre 2024. Parte opponente eccepiva la prescrizione parziale del credito, la nullità e/o inammissibilità del provvedimento monitorio per genericità del ricorso, l'assenza di prova sia dell'an che del quantum debeatur, l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione. Concludeva pertanto l'opponente,
in via preliminare per il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione, nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine chiedeva dichiararsi l'illegittima e/o errata contabilizzazione del credito azionato, con vittoria di spese e competenza. In data 06.03.2025 si costituiva la società contestando in toto le avverse eccezioni in quanto del tutto CP_1
infondate, in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili;
precisava, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto dell'eccepita parziale prescrizione del credito, nonché del pagamento della fattura 199/A dopo la proposizione del ricorso per l'ingiunzione di pagamento, rideterminava il credito vantato in € 36.600,00.
Instaurato il contradditorio, Con provvedimento del 17.4.2025 il Giudice,
rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava a parte opposta il termine di giorni 15 per introdurre la mediazione, rinviando la causa per la discussione e decisione all'udienza del
22.10.2025 con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione.
Nel merito
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità costantemente ribadisce che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa.
L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario,
allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio. Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust.
civ. Mass. 2004, f. 5).
In conformità ai principi su esposti, risulta necessario valutare nel caso in esame se le parti hanno diligentemente adempiuto all'assolvimento dei propri oneri.
Nel caso di specie, controvertendo in materia di rapporti locatizi, parte opposta, attore in senso sostanziale, ha depositato il contratto di locazione, le fatture con le quali ha richiesto il pagamento dei canoni di locazione insoluti.
Parte opponente, senza contestare l'an debeatur, ha svolto contestazioni in merito al quantum.
Il credito oggetto di ingiunzione discende dal mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti in forza del contratto del 18.04.2017 con cui la
[...]
concedeva in locazione alla CP_1 Parte_1
il lotto di terreno sito in Battipaglia alla via Poseidonia
[...]
n.24 per ivi svolgervi l'attività di autolavaggio di autovetture e simili alle seguenti condizioni: “il canone di fitto è stabilito di comune accordo nella misura
complessiva di € 1,000,00 (diconsi mille/00) oltre Iva come per legge per i primi sei
mesi ed a a partire dal settimo mese euro 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00) oltre
Iva. Alla fine del primo anno e pertanto a partire dal tredicesimo mese si concorda
comunemente tra le parti la determinazione del canone per l'importo pari ad euro
2.000,00 (diconsi duemila/00) oltre Iva. “
Sulla base di tale contratto la Società agiva in via monitoria per CP_1
ottenere il pagamento di tutti i canoni dovuti e non corrisposti da gennaio 2018
e sino a giugno 2024, in quanto la conduttrice corrispondeva il canone nella misura di € 1.500,00 mensili oltre Iva, in luogo di € 2.000,00.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione dei canoni anteriori a ottobre 2019. Parte opposta senza contestare l'eccezione formulata ha rideterminato il credito vantato in euro 36.600.
Orbene l'art. 2948 n. 3 c.c. prevede la prescrizione quinquennale per le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni.
La pec depositata dalla parte opposta risalente al 22 luglio 2019 non rappresenta una lettera di messa in mora finalizzata alla interruzione della prescrizione. Il primo atto interruttivo è senza dubbio la pec del 18.9.2024
inviata alla conduttrice .
Devono ritenersi prescritti pertanto i canoni maturati fino a settembre 2019.
Ne consegue che la pretesa deve essere rideterminata in euro 28.500 oltre iva,
anziché euro 36.000 come dichiarato dalla parte opposta.
Parte opponente ha eccepito l'assenza di prova sia nell'an che nel quantum depositando ricevute di bonifico eseguite.
E' bene precisare che la richiesta monitoria è relativa a differenze sul canone maturate da giugno 2018 a giugno 2024 nonché al pagamento del canone di settembre 2024. Invero il contratto all'art. 6 prevedeva che a decorrere dal tredicesimo mese ovvero da agosto 2018 il canone sarebbe stato pari a euro
2000.
Per il mese di settembre 2024, oggetto di richiesta monitoria, risultano depositate n. 2 ricevute di bonifico eseguite nel mese di settembre pertanto il punto di domanda relativo alla mensilità di settembre 2024 deve essere rigettato.
Ne consegue che l'opposizione merita di essere parzialmente accolta;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata la parte opponente a pagare la minor somma di euro 28.500 oltre iva e interessi dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Venendo alle spese di lite le stesse seguono il criterio della soccombenza e sono poste, sulla base del decisum, a carico di parte opponente e liquidate nei valori minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente Parte_1
con sede in Battipaglia alla via Brodolini snc a
[...]
pagare in favore di a somma di euro 28.500 oltre IVA e CP_1
interessi dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in euro 2.906 ( euro 851.00 per la fase di studio, euro 602.00 per la fase introduttiva, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa EN RR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa EN RR, all'esito dell'udienza del
22.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
esaminate le note scritte in sostituzione di udienza depositate da entrambe le parti;
visto ed applicato l'art. 429 c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9358/2024 avente ad oggetto “opposizione decreto
ingiuntivo”
TRA
con sede in Battipaglia Parte_1
alla via Brodolini snc, P.IVA n. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, sig. (C.F.: nato il Parte_2 C.F._1
30.07.1972 a Eboli (SA), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Concilio, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Battipaglia alla via Plava n. 58;
-OPPONENTE-
CONTRO corrente in Battipaglia alla via Spineta n. 47, Controparte_1
(P.I. e cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Bellizzi alla via 25 Controparte_2
Aprile 1945 n.1, presso lo studio dell'avv. Paola Varuzza (cod. fisc.
[...]
) dalla quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1886/2024, emesso il
22.10.2024 dal Tribunale di Salerno, ad istanza della con il quale CP_3
veniva ingiunto il pagamento della somma di € 46.360,00, oltre interessi e spese legali della fase monitoria. All'interno del ricorso, l'opposta deduceva che le somme azionate avrebbero riguardato una presunta morosità relativa al mese di settembre 2024, nonché le differenze sui canoni di locazione a far tempo da giugno 2018 al mese di giugno 2024. In particolare, la pretesa creditoria nascerebbe dalla circostanza che, a far data da giugno 2018 la conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone nella misura di € 2000,00 oltre Iva e che tanto non era avvenuto, poiché aveva continuato a corrispondere mensilmente la somma di € 1.500,00 oltre Iva, oltre la morosità relativa al pagamento del canone del mese di settembre 2024. Parte opponente eccepiva la prescrizione parziale del credito, la nullità e/o inammissibilità del provvedimento monitorio per genericità del ricorso, l'assenza di prova sia dell'an che del quantum debeatur, l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione. Concludeva pertanto l'opponente,
in via preliminare per il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione, nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine chiedeva dichiararsi l'illegittima e/o errata contabilizzazione del credito azionato, con vittoria di spese e competenza. In data 06.03.2025 si costituiva la società contestando in toto le avverse eccezioni in quanto del tutto CP_1
infondate, in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili;
precisava, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto dell'eccepita parziale prescrizione del credito, nonché del pagamento della fattura 199/A dopo la proposizione del ricorso per l'ingiunzione di pagamento, rideterminava il credito vantato in € 36.600,00.
Instaurato il contradditorio, Con provvedimento del 17.4.2025 il Giudice,
rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava a parte opposta il termine di giorni 15 per introdurre la mediazione, rinviando la causa per la discussione e decisione all'udienza del
22.10.2025 con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione.
Nel merito
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità costantemente ribadisce che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa.
L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario,
allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio. Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust.
civ. Mass. 2004, f. 5).
In conformità ai principi su esposti, risulta necessario valutare nel caso in esame se le parti hanno diligentemente adempiuto all'assolvimento dei propri oneri.
Nel caso di specie, controvertendo in materia di rapporti locatizi, parte opposta, attore in senso sostanziale, ha depositato il contratto di locazione, le fatture con le quali ha richiesto il pagamento dei canoni di locazione insoluti.
Parte opponente, senza contestare l'an debeatur, ha svolto contestazioni in merito al quantum.
Il credito oggetto di ingiunzione discende dal mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti in forza del contratto del 18.04.2017 con cui la
[...]
concedeva in locazione alla CP_1 Parte_1
il lotto di terreno sito in Battipaglia alla via Poseidonia
[...]
n.24 per ivi svolgervi l'attività di autolavaggio di autovetture e simili alle seguenti condizioni: “il canone di fitto è stabilito di comune accordo nella misura
complessiva di € 1,000,00 (diconsi mille/00) oltre Iva come per legge per i primi sei
mesi ed a a partire dal settimo mese euro 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00) oltre
Iva. Alla fine del primo anno e pertanto a partire dal tredicesimo mese si concorda
comunemente tra le parti la determinazione del canone per l'importo pari ad euro
2.000,00 (diconsi duemila/00) oltre Iva. “
Sulla base di tale contratto la Società agiva in via monitoria per CP_1
ottenere il pagamento di tutti i canoni dovuti e non corrisposti da gennaio 2018
e sino a giugno 2024, in quanto la conduttrice corrispondeva il canone nella misura di € 1.500,00 mensili oltre Iva, in luogo di € 2.000,00.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione dei canoni anteriori a ottobre 2019. Parte opposta senza contestare l'eccezione formulata ha rideterminato il credito vantato in euro 36.600.
Orbene l'art. 2948 n. 3 c.c. prevede la prescrizione quinquennale per le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni.
La pec depositata dalla parte opposta risalente al 22 luglio 2019 non rappresenta una lettera di messa in mora finalizzata alla interruzione della prescrizione. Il primo atto interruttivo è senza dubbio la pec del 18.9.2024
inviata alla conduttrice .
Devono ritenersi prescritti pertanto i canoni maturati fino a settembre 2019.
Ne consegue che la pretesa deve essere rideterminata in euro 28.500 oltre iva,
anziché euro 36.000 come dichiarato dalla parte opposta.
Parte opponente ha eccepito l'assenza di prova sia nell'an che nel quantum depositando ricevute di bonifico eseguite.
E' bene precisare che la richiesta monitoria è relativa a differenze sul canone maturate da giugno 2018 a giugno 2024 nonché al pagamento del canone di settembre 2024. Invero il contratto all'art. 6 prevedeva che a decorrere dal tredicesimo mese ovvero da agosto 2018 il canone sarebbe stato pari a euro
2000.
Per il mese di settembre 2024, oggetto di richiesta monitoria, risultano depositate n. 2 ricevute di bonifico eseguite nel mese di settembre pertanto il punto di domanda relativo alla mensilità di settembre 2024 deve essere rigettato.
Ne consegue che l'opposizione merita di essere parzialmente accolta;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata la parte opponente a pagare la minor somma di euro 28.500 oltre iva e interessi dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Venendo alle spese di lite le stesse seguono il criterio della soccombenza e sono poste, sulla base del decisum, a carico di parte opponente e liquidate nei valori minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente Parte_1
con sede in Battipaglia alla via Brodolini snc a
[...]
pagare in favore di a somma di euro 28.500 oltre IVA e CP_1
interessi dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in euro 2.906 ( euro 851.00 per la fase di studio, euro 602.00 per la fase introduttiva, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa EN RR