Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2025, proposto da
LU PA, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del Caseificio PA LU & C. S.n.c., AT VI, IA VI, RB IA, EN LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Nino Paolantonio, Francesco Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del diniego parziale all’istanza di accesso presentata dai ricorrenti in relazione alla realizzazione dei lavori straordinari di adeguamento sismico del viadotto Molinella al km. 301+500 della S.S. 106 Jonica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ANAS S.p.A.;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato il diniego parziale opposto da ANAS S.p.A. all’istanza di accesso agli atti concernente la procedura espropriativa e i procedimenti connessi ai lavori di adeguamento sismico del viadotto "Molinella" (S.S. 106 Jonica, km 301+500);
- nel corso del giudizio, la resistente ANAS S.p.A. ha depositato memoria, documentando l’integrale trasmissione di quanto richiesto;
- in data 24 gennaio 2026, i ricorrenti hanno depositato memoria, confermando l'intervenuta ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, ma insistendo per la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite;
Considerato che:
- alla luce delle concordi dichiarazioni delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo emerso il pieno e satisfattivo soddisfacimento della pretesa ostensiva in pendenza di giudizio;
- ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio è tenuto a vagliare la fondatezza del ricorso alla luce del principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”;
- nel caso di specie, ANAS S.p.A. deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti, atteso che la completa ostensione della documentazione richiesta è sopraggiunta solo dopo l'instaurazione del giudizio, rendendo così irrilevante il tardivo contegno collaborativo della resistente, che ha costretto i privati all'attivazione della tutela giurisdizionale per ottenere documenti la cui esibizione risultava dovuta già ab origine ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
- condanna ANAS S.p.A. alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IO CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CA | IV RR |
IL SEGRETARIO