Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 741/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF - nata a [...] ed in data 09/04/1981, _1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Teresa
Guadagnuolo – CF – dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al C.F._2 ricorso congiunto, e sig. - CF - nato a [...]_1 C.F._3 ed in data 25/03/1981, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Federico Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Roberto Battimelli – CF - giusta procura alle liti rilasciata in calce C.F._4 al ricorso introduttivo del giudizio;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 22 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 16/09/2024 - che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lamezia
Terme in data 21/07/2002 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che il suddetto matrimonio veniva regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Lamezia Terme, dell'anno 2002, nella Parte 2 serie A atto n. 20;
che da detta unione matrimoniale nascevano tre figlie, tutte in Lamezia Terme, ovvero in data Per_1 Per_ 28.10.2003, in data 16.10.2006 e in data 15.06.2010; Per_2
che attualmente, solo la figli già maggiorenne, ha raggiunto la propria autonomia ed autosufficienza, Per_1 lasciando il nucleo familiare, mentre le figlie minori continuano a vivere con i propri genitori, sebbene il coniuge abbia già lasciato dall'ottobre 2022 la casa coniugale sita in Platania alla Località Rito n. 34/B; CP_1
che la suddetta casa coniugale ove i coniugi tutt'ora risiedono ed in cui hanno sempre vissuto, per come identificata al catasto fabbricati del Comune di Platania al foglio di mappa 29, particella 295, sub 5, cat. A/2,
è di proprietà esclusiva del sig. sebbene la stessa acquistata in costanza di matrimonio ma con CP_1 denaro proprio di quest'ultimo;
che i coniugi non hanno, in comune nessuna proprietà immobiliari o terriere né all'estero e neanche nello
Stato italiano, essendo alcuni terreni del nucleo familiare insiti in Platania ed identificati al catasto terreni del medesimo ente comunale ai fogli di mappa 9 ed 11, particelle 6,7,9,87,88,101,376,380,383,386 di proprietà esclusiva della sig.ra , mentre l'altra unità immobiliare sita in Platania alla Località Rito n. 34/A _1 di proprietà esclusiva del sig. . CP_1
che i coniugi, inoltre, non hanno in comune proprietà di beni mobili registrati, essendo quelli posseduti in proprietà esclusiva dell'uno o dell'altro coniuge, e precisamente l'autovettura Peugeot 107 targata DZ536DN in proprietà alla signora e l'autovettura Fiat 500 L targata EV332WD in proprietà al signor _1
; CP_1
che per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, solo il signor svolge attività CP_1 lavorativa presso la società Raffaele S. p. A. di Lamezia Terme con la percezione di uno stipendio annuale di circa € 20.000,00 lordi, mentre la signora risulta essere disoccupata non percependo alcun _1 emolumento lavorativo, tanto da far assurgere in capo al sig. che accetta per il futuro, l'impegno CP_1 di trasferire la propria proprietà immobiliare, ovvero unità abitativa sita nel Comune di Platania, ed identificata al foglio di mappa 29, particella 295, sub 5, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, in parti uguali tra le tre Per_ figlie, e , Per_1 Per_2
Che già da qualche tempo, tra i coniugi, è venuto meno, in maniera irreversibile, l'affectio maritalis, la comunione materiale e spirituale pur permanendo un ottimo rapporto improntato all'educazione ed al rispetto
(vedi ricorso congiunto e cumulativo in atti).
Tutto ciò premesso, gli stessi ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Lamezia Terme volesse, previa fissazione dell'udienza di comparizione da sostituire con il deposito di note scritte, pronunciare la loro separazione personale, alle seguenti e concordate condizioni
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare sita in Platania alla Località Rito n. _1 Per_ 34/B, identificata al foglio di mappa n. 29 particella 295 sub 5, unitamente alle figlie minori, e , Per_2 mentre il padre trasferirà la propria residenza nell'altra unità immobiliare sita in Platania alla Località Rito
n. 34/A. La mobilia presente nell'attuale abitazione rimarrà a disposizione di chi ci vive, salvo quei beni e/o effetti personali che il marito riterrà di prelevare e portare presso la sua nuova residenza;
3
Per_ 3. le figlie minori e , verranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i geni-tori con Per_2 collocazione delle stesse presso la madre.
4. Entrambi i genitori, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
5. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
6. La collocazione delle figlie e la residenza delle stesse rimarranno presso la madre, mentre il padre potrà vedere le figlie secondo le seguenti modalità di visita: Per_
le figlie e trascorreranno con il padre ogni lunedì e mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 (nel mese Per_2 di luglio fino alle 22:00), il quale si preoccuperà di prelevarle e riaccompagnarle nella casa familiare ed a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, entro le ore 21:00. Nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà il figlio e li riaccompagnerà alla casa materna.
Stante l'alternanza dei fine settimana, le parti al fine di evitare qualunque ipotesi di in-comprensione o attrito in futuro tra loro, precisano che anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle dei minori, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata precedentemente.
Per le festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore
09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle esigenze anche lavorative dei genitori.
Per le festività Pasquali le minori trascorreranno con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00.
Per tutte le altre festività in calendario, le minori, trascorreranno, le stesse in via alternata, con l'uno o con l'altro genitore, così come per il giorno del proprio compleanno;
Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore
9 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti.
Le figlie minori trascorreranno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia.
7. Il signor assume l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di contributo CP_1 _1 Per_ al mantenimento delle figlie minori e entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo mensile Per_2 di euro 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto della madre, alle coordinate postali della stessa. Inoltre, relativamente alla percezione dell'assegno unico, attualmente, lo stesso viene corrisposto dall' per il CP_2 4
50% con accredito direttamente alla signora e per l'altro 50% con accredito diretto al signor _1
. CP_1
8. Altresì, il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie:
SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visi-te e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede;
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ri-petizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
Spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli: spese al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms o msg whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come con-senso alla spesa.
9. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documenta-zione giustificativa, entro 15 giorni.
10. Le spese relative alle utenze varie rimarranno a carico del singolo coniuge assegnatario della relativa unità immobiliare;
11. Le autovetture di proprietà esclusiva dei coniugi rimarranno nella disponibilità di ciascun proprietario, ovvero la Peugeot 107 alla signora e la Fiat 500 L al signor che continuerà a _1 CP_1 pagare le rate del finanziamento contratto per il loro acquisto con Banca Mediolanum per € 250,00 mensili. Per_
12. Il sig. si impegna, a trasferire, in un prossimo futuro, a tutte le tre figlie , e CP_1 Per_2 Per_
, la proprietà della propria abitazione, pari al 100%, dell'immobile, identificato al catasto fabbricati del
Comune di Platania, al foglio di mappa 29, particella 295, sub 5, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, nonché le relative pertinenze, il tutto con spese notarili per il passaggio a carico delle tre figlie.
13. I coniugi acconsentono sin d'ora che nulla osta a viaggi all'estero ed al rispettivo espatrio, anche con le minorenni, previa autorizzazione scritta dell'altro coniuge. 5
Condizioni per come riportate anche nell'allegato piano genitoriale a cui ci si rimanda integralmente.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare – altresì – anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesimi condizioni di superazione.
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare dell'8 ottobre 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI
DI RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa in data 8 ottobre 2024, così statuiva: OMOLOGA La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF – nata a [...] _1 C.F._1
TERME (CZ) in data 09/04/1981, residente in [...]. RITO 34/B 88040 PLATANIA, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. GUADAGNUOLO TERESA - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._2
e sig. - CF – nato a [...] ed in data CP_1 C.F._3
25/03/1981, residente in [...]. RITO 34/B 88040 PLATANIA, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv.
BATTIMELLI ROBERTO - CF - elettivamente domiciliato presso il di lui Studio C.F._4 legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso cumulativo e congiunto in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare sita in Platania alla Località Rito _1
n. 34/B, identificata al foglio di mappa n. 29 particella 295 sub 5, unitamente alle figlie minori, e Per_2 Per_
, mentre il padre trasferirà la propria residenza nell'altra unità immobiliare sita in Platania alla Località
Rito n. 34/A. La mobilia presente nell'attuale abitazione rimarrà a disposizione di chi ci vive, salvo quei beni e/o effetti personali che il marito riterrà di prelevare e portare presso la sua nuova residenza;
Per_ 3. le figlie minori e , verranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione delle stesse presso la madre.
4. Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
5. Ciascun genitore - quando avrà presso di sé le figlie - eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. 6
6. La collocazione delle figlie e la residenza delle stesse rimarranno presso la madre, mentre il padre potrà vedere le figlie secondo le seguenti modalità di visita: Per_
- le figlie e trascorreranno con il padre ogni lunedì e mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 (nel mese Per_2 di luglio fino alle 22:00), il quale si preoccuperà di prelevarle e riaccompagnarle nella casa familiare ed a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, entro le ore 21:00. Nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà il figlio e li riaccompagnerà alla casa materna. Stante
l'alternanza dei fine settimana, le parti al fine di evitare qualunque ipotesi di in-comprensione o attrito in futuro tra loro, precisano che anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle dei minori, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata precedentemente.
- Per le festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle esigenze anche lavorative dei genitori.
- Per le festività Pasquali le minori trascorreranno con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00.
- Per tutte le altre festività in calendario, le minori, trascorreranno, le stesse in via alternata, con l'uno o con l'altro genitore, così come per il giorno del proprio compleanno;
- Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore
9 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti.
- Le figlie minori trascorreranno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia.
7. Il signor assume l'obbligo di corrispondere alla signora - a titolo di CP_1 _1 Per_ contributo al mantenimento delle figlie minori e entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese - l'importo Per_2 mensile di euro 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto della madre, alle coordinate postali della stessa. Inoltre, relativamente alla percezione dell'assegno unico, attualmente, lo stesso viene corrisposto dall' per il CP_2
50% con accredito direttamente alla signora e per l'altro 50% con accredito diretto al signor _1
SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri CP_1 scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visi-te e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede;
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- SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
- Spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli: spese al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente.
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms o msg whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
9. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
10. Le spese relative alle utenze varie rimarranno a carico del singolo coniuge assegnatario della relativa unità immobiliare;
11. Le autovetture di proprietà esclusiva dei coniugi rimarranno nella disponibilità di ciascun proprietario, ovvero la Peugeot 107 alla signora e la Fiat 500 L al signor che continuerà _1 CP_1
a pagare le rate del finanziamento contratto per il loro acquisto con Banca Mediolanum per € 250,00 mensili. Per_ 12. Il sig. si impegna a trasferire - in un prossimo futuro, a tutte le tre figlie , e CP_1 Per_2 Per_
- la proprietà della propria abitazione, pari al 100%, dell'immobile, identificato al catasto fabbricati del Comune di Platania, al foglio di mappa 29, particella 295, sub 5, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, nonché le relative pertinenze, il tutto con spese notarili per il passaggio a carico delle tre figlie.
13. I coniugi acconsentono sin d'ora che nulla osta a viaggi all'estero ed al rispettivo espatrio - anche con le minorenni - previa autorizzazione scritta dell'altro coniuge. Condizioni per come riportate anche nell'allegato piano genitoriale a cui ci si rimanda integralmente (vedi sentenza in atti).
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 22 aprile 2025, ora di rito;
CONCEDE alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 15 aprile 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: 8
a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.;
c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio (vedi ordinanza in atti).
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 22/04/2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 2 aprile 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 22/04/2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 21/07/2002 presso il Comune di Lamezia Terme, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 20, parte II, serie A, anno 2002 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 8 ottobre 2024 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione;
8 ottobre 2024; data di definizione della presente controversia: 22 aprile 2025 ) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate. 9
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 18 settembre 2024 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti – parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva. 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 741/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF _1
- nata a [...] ed in data 09/04/1981, elettivamente domiciliata in C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Teresa Guadagnuolo – CF
– dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso congiunto, e C.F._2 sig. - CF - nato a [...] ed in data CP_1 C.F._3
25/03/1981, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Federico Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Roberto Battimelli – CF - giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso C.F._4 introduttivo del giudizio;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig.ra - CF – nata a [...] _1 C.F._1
(CZ) ed in data 09/04/1981 e sig. - CF – nato a [...]_1 C.F._3
TERME (CZ) ed in data 25/03/1981;
CONFERMA integralmente Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme, in composizione collegiale, in data 8 ottobre 2024 tra i coniugi in oggetto generalizzati:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di Lamezia Terme – atto n. 20, parte II, serie A, anno 2002 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO