CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2785/2024 promossa da:
C.F. e P.I. Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Giuseppina SQUILLACE, Salvatore GALLO e Alice P.IVA_1
CASTROGIOVANNI
APPELLANTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Mariapaola MARRO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5052/2024, pubblicata in data 14 maggio 2024; materia: Vendita cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 17 “Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e integrale riforma della sentenza n. 5052/2024, emessa nel giudizio RG 27477/2021 (Repert. n. 4126/2024 del 14/05/2024), non notificata, tra l' e Controparte_2
, con la quale il Tribunale di Milano non ha accolto la domanda Controparte_1 di volta ad ottenere la condanna di : Pt_1 Controparte_1
- nel merito: dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, alla Parte_1 società opposta per le causali di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, accertando l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, alla Parte_1 società opposta, Controparte_1
- nel merito e in via riconvenzionale: accertare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta risoluzione dell'ordine d'acquisto prot. IA.2020.0014524 del 20/03/2020, sostituito poi dal successivo ordine prot. IA.2020.0014584 del 21/03/2020 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Convenuta e per l'effetto condannare la Controparte_1 alla restituzione delle somme di € 900.022,10, oltre interessi al tasso moratorio
[...] ex D.lgs. 192/2012 e al pagamento del risarcimento dei danni patiti e patendi, quantificati allo stato in
€ 30.000,00, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, con ricorso eventuale al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 cc o nella diversa, maggiore o minore misura, che risulterà provata in corso di giudizio, oltre alla restituzione dell'importo di € 17,50 per la mancata sostituzione delle n. 50 mascherine chirurgiche e dell'importo di € 1.196,70 per l'aver addebitato dei dazi doganali non dovuti.
- in via subordinata e in via riconvenzionale: accertare per i motivi di cui in narrativa, i presupposti della responsabilità per violazione del canone generale dell'obbligo di buona fede contrattuale e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità contrattuale della Convenuta e, per l'effetto, condannare la al pagamento del risarcimento dei danni Controparte_1 patiti e patiendi, quantificati allo stato in restituzione delle somme di € 900.022,10, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre all'importo di € 30.000,00 per i danni di immagine e non patrimoniali con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. o nella diversa, maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa;
- in via di estremo subordine: accertare per i motivi di cui in narrativa, i presupposti della responsabilità per fatto illecito, e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità extra-contrattuale e, per l'effetto, condannare la al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni patiti e patiendi, quantificati allo stato in € 900.022,10, oltre all'importo di €
30.000,00 per i danni di immagine e non patrimoniali con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. o nella diversa, maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Si insiste per l'ammissione della CTU qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello la ritenesse utile ai fini decisori.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, previo ogni accertamento di rito e di merito utile ed opportuno,
In via principale:
pagina 2 di 17 - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5052/2024 del Tribunale di Milano. Parte_1
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 5052/2024 pubblicata in data 14 maggio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
(d'ora in poi, per brevità, anche ”) contro Parte_1 Pt_1
(d'ora in poi, per brevità, anche ), Controparte_1 CP_1
disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione proposta dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8835/2021 emesso dal Tribunale di Milano l'11
[...] maggio 2021 in favore della , visto l'art. 653 c.p.c., lo Controparte_1
dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dall'
[...]
Parte_1
- condanna l' alla Parte_1
rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase dalla
[...] che si liquidano in € 16.901,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8835/2021 dell'11 Pt_1
maggio 2021 con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare in favore di CP_1
l'importo di € 34.200,00, recato dalla fattura FPA 1/2021, per la vendita di 6000 tute mediche di cui all'ordine del 20/21 marzo 2020.
L'opponente deduceva che: con ordine del 20/03/2020, sostituito dall'ordine del 21/03/2020 - successivamente ulteriormente modificato per accordo tra le parti - affidava a la Pt_1 CP_1 fornitura di n. 100.000 tute Tyvek (€ 5,70 cad.), di n.
1.000.000 mascherine chirurgiche a tre strati (€
0,35 cad.), n.
1.500.000 mascherine FFP2 (€ 1,30 cad.) e n. 100.000 occhiali a maschera (€ 1,95 cad.); pagina 3 di 17 per tale ordine la committente versava in anticipo la somma di € 2.941.250,00; l'ordine non veniva evaso correttamente poiché non tutti i prodotti consegnati erano idonei e conformi alle certificazioni richieste e mancava una parte della fornitura;
a seguito di verifiche condotte dal Responsabile del
Magazzino Unico emergeva che non aveva provveduto a sostituire n. 290 tute Tyvek, CP_1
non aveva sostituito n. 50 mascherine chirurgiche, non aveva sostituito n. 566.440 mascherine FFP2 e n. 100.000 occhiali a maschera inidonei in quanto non accompagnati da adeguata certificazione CE;
con atto di diffida e messa in mora in data 11.02.2021 contestava all'opposta i predetti Pt_1
inadempimenti, invitandola a sostituire la merce non conforme, e chiedeva la restituzione dell'importo di € 1.196,70 per l'addebito di dazi non dovuti;
le controdeduzioni inviate dall'opposta non smentivano quanto dedotto da in merito alla non conformità della merce e dei certificati trasmessi, sicché in Pt_1 data 02.03.2021 l'opponente dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura e chiedeva la restituzione di € 900.022,10 per merce non conforme e di € 1.196,70 per dazi doganali non dovuti;
il credito vantato da di cui al decreto ingiuntivo opposto, era privo dei requisiti di CP_1
certezza, liquidità ed esigibilità e, comunque, la fattura azionata monitoriamente doveva considerarsi pagata per compensazione con quanto dovuto in restituzione ad dall'opposta. Pt_1
Alla luce di tali considerazioni chiedeva: in via principale, che fosse dichiarata la revoca/nullità Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura intercorso tra le parti, per fatto e colpa dell'opposta, con conseguente condanna della stessa alla restituzione dell'importo, pagato in anticipo, di € 900.022,10 (pari alla somma dovuta da in restituzione, detratto l'importo portato dalla fattura azionata in monitorio) oltre CP_1 interessi, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in € 30.000,00 o da liquidarsi in via equitativa, nonché alla restituzione degli importi dovuti per la mancata sostituzione di n. 50 mascherine (€ 17,50) e di € 1.196,70 per dazi doganali non dovuti;
in via subordinata e riconvenzionale di condannare al risarcimento dei danni da inadempimento CP_1 contrattuale, quantificati nell'importo di € 900.022,10 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali e di € 30.000,00 a titolo di danno all'immagine; in via di estremo subordine di condannare l'opposta al pagamento dei predetti importi a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Si costituiva in giudizio l'opposta insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e comunque per la condanna di al pagamento delle somme azionate con il Pt_1 decreto monitorio, e chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina 4 di 17 Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 5052/2024, pubblicata il 14 maggio 2024, il Tribunale respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente con le seguenti motivazioni:
- il ricorso monitorio aveva ad oggetto il mancato pagamento della fattura FPA 1/21, dell'importo di €
34.200,00, relativa alla consegna di tute protettive;
consegna che era stata eseguita e che non era stata saldata, come risultava inequivocabilmente dagli atti di causa dato che il bonifico effettuato da in Pt_1
data 11/01/2022 aveva ad oggetto fatture diverse da quella azionata in via monitoria, sicché
l'opposizione al decreto ingiuntivo era infondata;
- la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente doveva essere qualificata in termini di domanda di risoluzione parziale del contratto di vendita ai sensi dell'art. 1497 c.c., ovvero per assenza delle qualità promesse, poiché l'opponente contestava la fornitura di dispositivi medici inidonei a fungere da protezione nell'ambito dell'attività sanitaria cui erano destinati, in quanto non accompagnati dalla pattuita certificazione di conformità CE rilasciata da enti certificatori debitamente autorizzati. Tale non conformità riguardava in particolare le mascherine FFP2 delle marche , CP_3
e , consegnate presso il magazzino centrale di Rho con Persona_1 Persona_2
i DDT 300 e 324 del 2020, che secondo la prospettazione dall'opponente erano prive di certificazione di conformità UE rilasciata da organismi di valutazione della conformità “notificati” presso la
Commissione Europea e, quindi, ritraibili dalla banca dati c.d. In realtà, dalla certificazione CP_4
prodotta da risultava che le mascherine FFP2 erano conformi alle disposizioni del Reg. UE Pt_1
425/2016 sui dispositivi di protezione individuale (e alle norme UNI EN di riferimento), sicché non poteva essere accolta la domanda di risoluzione parziale del contratto in quanto non vi era alcuna allegazione circa la non conformità sostanziale dei dispositivi acquistati e, in particolare, circa la loro intrinseca qualità a fungere da D.P.I. (dispositivo di protezione individuale). La circostanza che alcuni enti emittenti la certificazione non fossero notificati presso la Commissione poteva avere delle conseguenze sul piano amministrativo ma non incideva su quello civilistico, avente ad oggetto la risoluzione del contratto, anche perché l'opponente – che ne era onerata in quanto acquirente- non aveva dimostrato che i D.P.I. non potessero essere utilizzati, ciò che poteva fare effettuando dei test anche a campione o un accertamento tecnico come previsto in materia di compravendita dall'art. 1513
c.c..
Per quanto riguardava gli occhiali a maschera vi era una contraddizione tra la documentazione interna pagina 5 di 17 di , che non evidenziava alcun vizio, e l'atto di messa in mora inoltrato all'opposta con cui era Pt_1 stata contestata la mancata sostituzione di 100.000 occhiali maschera in quanto valutati “inidonei e non conformi” e tale contraddizione non consentiva di ritenere raggiunta la prova di una mancanza di qualità intrinseca del bene. Quanto alla contestazione relativa alla mancata sostituzione di n. 290 tute, non considerate conformi, le allegazioni dell'opponente inducevano a ritenere che il vizio lamentato era di tipo redibitorio (inteso quale imperfezione materiale dei beni forniti) di cui, tuttavia, non era stata fornita alcuna prova;
- le ragioni esposte a fondamento del rigetto della domanda risolutoria proposta in via riconvenzionale operavano, a fortiori, con riferimento alle ulteriori domande formulate dall'opponente.
3. L'appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti Pt_1
motivi.
I. Con i primi due motivi si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c. sul presupposto che la carenza della certificazione CE fosse rilevante a livello amministrativo ma non anche a livello civilistico e nella parte in cui afferma che non avrebbe dimostrato che le mascherine FFP2 fornite dall'opposta non Pt_1
avessero di fatto i requisiti per poter essere utilizzate in concreto.
A tale riguardo l'appellante sostiene che il contratto stipulato con prevedeva la CP_1
fornitura di mascherine FFP2 provviste del marchio CE e dei requisiti tecnici di cui alla norma EN
149:2009. Pertanto, una volta accertato che le mascherine in questione erano carenti di adeguata certificazione di conformità, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del parziale del contratto dato che aveva inteso acquistare beni che fossero già completi della certificazione CE Pt_1
per essere distribuiti al personale sanitario. Inoltre, la certificazione di conformità dei DPI è un requisito indispensabile per l'immissione in commercio degli stessi e per il relativo utilizzo ai sensi del
Reg. 425/2016 e del Dlgs 475/92, conseguentemente non era tenuta a fornire alcuna prova circa Pt_1
l'inidoneità intrinseca delle mascherine a soddisfare l'esigenza propria del DPI. E ciò anche in considerazione del fatto che la consegna delle mascherine contestate integra gli estremi dell'aliud pro alio, essendo del tutto inidonee ad assolvere la loro funzione, sicché la prova dell'idoneità dei beni spettava alla parte venditrice e non già all'acquirente.
II. Con il terzo motivo si contesta la sentenza laddove afferma, quanto agli occhiali a maschera, che vi sarebbe una intrinseca contraddizione tra i documenti interni di e l'oggetto della intimazione e Pt_1 pagina 6 di 17 messa in mora inoltrata a e che, quanto alle 290 tute, non si comprende se il vizio Controparte_1 denunciato fosse di tipo redibitorio o fosse riferito all'assenza di certificazione.
Sotto il primo profilo l'appellante sostiene di aver provato nel corso del giudizio - mediante il parere rilasciato da che, contrariamente a quanto asserito da Tribunale, sarebbe rilevante in quanto Per_3
rilasciato da un soggetto titolato e in quanto relativo alla certificazione prodotta in giudizio da
- che gli occhiali a maschera erano privi dei requisiti previsti dal Regolamento UE sui CP_1
DPI e, quindi, non erano idonei ad essere certificati CE e che, comunque, il certificato rilasciato da
SGS faceva riferimento alla Direttiva 93/42 (concernente i dispostivi medici) che non è applicabile ai
DPI.
In merito alla mancata sostituzione delle 290 tute il giudice avrebbe frainteso gli accordi assunti tra le parti poiché era stata l'opposta a offrire la sostituzione della merce inidonea.
III. Con il quarto motivo si contesta la sentenza nella parte in cui il giudice non ha disposto d'ufficio la compensazione impropria tra debiti e crediti delle parti una volta accertato che i beni forniti dall'opposta non erano idonei allo scopo per il quale erano stati venduti. Si contesta altresì la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'opponente non aveva pagato il corrispettivo dovuto per la fattura oggetto del monitorio, ancorché avesse dimostrato nel giudizio di primo grado di aver provveduto Pt_1
al pagamento del decreto ingiuntivo con le relative spese legali.
IV. Con il quinto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte relativa alle spese liquidate per il primo grado di giudizio (pari a € 16.901,00) sia perché è stata liquidata anche la fase istruttoria, ancorché non espletata, sia perché il giudice avrebbe dovuto applicare i valori minimi e liquidare solo la fase di studio dato che non aveva esposto puntuali ragioni difensive. CP_1
V. Con il sesto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 900.022,10 (pari al valore dei DPI non conformi già detratto l'importo portato dalla fattura azionata da , oltre interessi al tasso moratorio di CP_1
cui al d.lgs. n.192/2012, dell'importo di €17,50 per la mancata sostituzione di n. 50 mascherine chirurgiche e di € 1.196,70 per aver addebitato dazi doganali non dovuti.
VI. Con il settimo motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 30.000,00, salvo liquidazione ex art. 1226
c.c..
VII. Con l'ottavo motivo l'appellante chiede, in subordine, il riconoscimento dell'importo di €
900.022,10 a titolo di responsabilità extracontrattuale dato che l'opposta avrebbe commesso plurime pagina 7 di 17 attività al fine di pregiudicare consistenti, tra l'altro, nell'omesso invio dei certificati richiesti e Pt_1 necessari per l'utilizzo delle mascherine FFP2, delle tute Tyvek e degli occhiali a maschera.
4. Decisione
I. I primi due motivi di appello sono fondati.
E' pacifico in causa, oltre che documentato, che l'ordine prot. n. IA.2020.0014524 del 20/03/2020 - come successivamente modificato dall'ordine prot. n. IA.2020.0014584 del 21/03/2020 e dagli ulteriori accordi intercorsi tra le parti (docc.
4-7 appellante) - inoltrato a avesse ad oggetto CP_1
l'acquisto di dispositivi medici (mascherine chirurgiche) e di protezione individuale (mascherina FFP2, occhiali a maschera e tute Tyvek) destinati al personale sanitario della Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Del pari pacifico e documentato è il fatto che le mascherine FFP2, rientranti nel predetto ordine, in quanto dispositivi di protezione individuale, dovessero essere conformi alle disposizioni del relativo
Reg. UE 425/2016 e del Dlgs 475/1992 (cfr. doc. 25 AR – mail in cui di chiede Parte_2 Pt_1 espressamente a “Gentile, prima di imbarcare maschere FFP2 e maschere CP_1
chirurgiche, vi prego di controllare attentamente che siano maschere surgical ovvero che rispettivo marchio CE e UNI EN 14683 (per mascherine chirurgiche) e EN 149:2009 per le FFP2 altrimenti non le possiamo utilizzare per il personale sanitario e non potranno essere accettate. Se avete dei dubbi, inviateci tutte le foto delle confezioni e delle certificazioni che le controlliamo prima che vengano imbarcate. e anche le tute e i camici debbono avere marchio CE e UNI EN come sotto riportato” - e doc. 28 AR – mail in cui la medesima di si raccomanda nuovamente che Parte_2 Pt_1 controlli attentamente “di avere le certificazioni, altrimenti non passa il controllo dei CP_1 documenti” e mail con cui di risponde: “certo, mascherine FFP2 EN Tes_1 CP_1
149:2001 + A1:2009, occhiali 166:2004 e tute/camici EN 14605:2005 e tutto marcato CE”-).
Ora, l'art. 4 del citato Regolamento (e l'art. 3 del DLgs 475/1992) stabilisce che i DPI possono essere posti in commercio solo se muniti della marcatura CE e della documentazione tecnica attestante la relativa fabbricazione in aderenza alla norma armonizzata di riferimento, mentre l'art. 17.3 del medesimo Regolamento stabilisce che i DPI di terza categoria (ovvero i dispositivi destinati a prevenire rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili) devono essere muniti della certificazione di conformità rilasciata da un “organismo notificato”, ossia da un ente autorizzato a svolgere la valutazione di conformità.
pagina 8 di 17 L'elenco degli organismi notificati in Europa per la marcatura CE dei DPI è contenuto nella banca dati istituita presso la Commissione europea. CP_4
Per quanto qui rileva va, poi, evidenziato che l'art. 10 del Regolamento impone agli importatori l'obbligo di immettere sul mercato DPI conformi. A tal fine gli stessi devono verificare: a) che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione di conformità appropriata e abbia redatto la documentazione tecnica;
b) che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e dagli elementi di identificazione previsti dal Regolamento.
Il precitato articolo impone, inoltre, agli importatori l'obbligo di assumere immediatamente le misure correttive necessarie a rendere un DPI conforme al Regolamento qualora ritengano o abbiano motivo di ritenere che un DPI immesso sul mercato non rispetti le citate previsioni.
L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento è punita, a seconda della gravità dell'infrazione, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o penali a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori (art. 14 Dlgs 475/1992).
Ciò detto, si osserva che le mascherine FFP2 sono DPI appartenenti alla categoria III di rischio, di cui all'allegato I del Reg. 425/2016 e, pertanto, oltre alla marcatura CE devono essere accompagnate dal certificato di conformità alla norma armonizzata EN 149:2009 (che stabilisce i requisiti per le semimaschere filtranti) rilasciato da un organismo notificato ai sensi dell'art. 17.3. citato.
Nel caso di specie ha contestato a la consegna di n. 566.440 mascherine FFP2 Pt_1 CP_1
carenti di idonea certificazione CE (doc. 14 . Pt_1
In particolare, come puntualmente evidenziato da (ente designato dal Governo italiano ad Per_3 attestare la competenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme nazionali e comunitarie), che ha verificato (doc. 17 ) la Pt_1
documentazione consegnata da a corredo delle maschere FFP2: CP_1
a) i DPI prodotti da e da sono muniti di certificati non CP_3 Persona_1
utilizzabili per marcare CE un dispositivo di protezione individuale in quanto rilasciati da organismi
(ECM e ICR Polska) non notificati per DPI per la protezione delle vie respiratorie;
b) i DPI prodotti da sono muniti del modulo C2, “che sembrerebbe emesso Persona_2 dall'Organismo notificato BSI Group The Netherlands B.V.”, ma manca il modulo B e, soprattutto, la dichiarazione di conformità del DPI.
A fronte di tali puntuali contestazioni tanto nel giudizio di primo grado, quanto nella CP_1
presente sede, non ha eccepito alcunché. pagina 9 di 17 E', dunque, assodato che n. 566.440 mascherine FFP2 vendute da non sono CP_1 Pt_3
munite di idonea certificazione CE e, quindi, come espressamente previsto tanto dal Reg. 425/2016, quanto dal Dlgs 475/1992, NON sono commerciabili e, conseguentemente, NON sono utilizzabili dal personale sanitario.
Non è dunque condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la carenza di adeguata certificazione CE incide sul piano meramente “amministrativo” e non anche sul piano “civilistico”: tale difetto determina, infatti, la inutilizzabilità del bene, ossia l'inidoneità del bene a svolgere la funzione economico-sociale per la quale è stato venduto.
La marcatura CE dei DPI accompagnata dalla relativa certificazione non rappresenta un requisito meramente formale per consentire la libera circolazione delle merci soggette al Reg. 425/2016, ma ha la finalità di garantire ab origine l'idoneità del bene a proteggere la salute e l'integrità fisica dei relativi utilizzatori, tanto è vero che l'art. 23.1 del Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce che “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
E tale garanzia di idoneità del bene manca sia nel caso in cui difetti la dichiarazione di conformità
(come nel caso delle mascherine FFP2 prodotte da ), sia nel caso in cui la conformità Persona_2 del DPI alla norma tecnica di riferimento non sia stata certificata dall'apposito organismo notificato
(tale è il caso delle mascherine FFP2 prodotte da e da ). CP_3 Persona_1
A quest'ultimo riguardo è opportuno sottolineare che, in base alla normativa comunitaria sui dispositivi medici (v. in particolare art. 1, co. 6, Dir. 93/42/CEE), qualora un prodotto sia destinato dal produttore ad essere utilizzato tanto in conformità alle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale di cui alla Dir. 89/686/CEE, quanto in conformità alla Dir. 93/42/CEE, devono essere rispettati i requisiti essenziali di entrambe le direttive e, quindi, come chiarito dalla Commissione europea e ribadito dal Ministero della Salute, in tal caso il prodotto deve recare “una unica marcatura
CE con l'eventuale indicazione di uno o due Organismi Notificati, eventualmente intervenuti nel processo di certificazione per le direttive di riferimento” (doc. 30 AR). Ciò significa che un unico organismo notificato può certificare l'idoneità di un prodotto per entrambi gli usi solo qualora sia stato accreditato per effettuare la valutazione di conformità tanto ai sensi della Dir. 93/42/CEE, quanto ai sensi del Reg. 425/2016 (che ha sostituito la Dir. 89/686/CEE sui DPI).
pagina 10 di 17 Da ciò discende che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, la presenza di idonea certificazione di conformità, rilasciata da un organismo notificato ai sensi del Reg. 425/2016 per lo specifico dispositivo da certificare, è un prerequisito indispensabile per la messa in commercio e l'utilizzo dei DPI, sicché la relativa carenza non ha “conseguenze solo sul piano amministrativo” ma anche sul piano civilistico, poiché determina in automatico la non commerciabilità del bene e, a fortiori, la relativa inutilizzabilità.
La sentenza gravata è, dunque, erronea anche nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione parziale del contratto di fornitura perché l'appellante non avrebbe allegato “la non conformità sostanziale dei dispositivi acquistati ed, in particolare, la loro intrinseca qualità a fungere da D.P.I.” visto che tutti “i certificati prodotti dall'opposta recavano tanto l'individuazione dello standard UNI EN EN 149:2009 quanto la dichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza ed idoneità di cui all'allegato (ANNEX II) del citato Reg. UE”.
A tale riguardo è opportuno ribadire che la “sostanziale” conformità delle mascherine FFP2 alla norma
UNI EN 149:2009 non è sufficiente a consentirne l'utilizzo qualora, come nel caso di specie, la certificazione di conformità non sia stata rilasciata da un organismo notificato ai sensi del Reg.
425/2016 o qualora la dichiarazione di conformità manchi del tutto, poiché in base all'art.
3.1 del Dlgs
475/1992 “I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI”, ovvero solo se certificati in conformità al Reg. 425/2016 e sempre che siano idonei a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi applicabili.
Ne consegue che, una volta dimostrata l'assenza di adeguata certificazione di n. 566.440 mascherine
FFP2 fornite da non doveva dimostrare nient'altro al fine di provare il grave CP_1 Pt_1 inadempimento dell'appellata agli obblighi assunti contrattualmente e l'esistenza dei presupposti per la risoluzione parziale del contratto. La prova del vizio allegato è infatti costituita dalla documentata (e neppure mai contestata) mancanza, nella merce venduta, della certificazione prescritta dalla legge e pattuita dalle parti (docc. 25 e 28 cit.), certificazione che è finalizzata a garantire l'idoneità
“sostanziale” della merce.
Semmai sarebbe stato onere del venditore allegare e dimostrare che, nonostante la CP_5 mancanza della documentazione prescritta e pattuita, la merce era comunque “sostanzialmente” e concretamente idonea all'uso cui era destinata.
Del resto, anche in base alle ulteriori considerazioni che seguono, non è possibile sostenere che l'appellante avesse l'onere di dimostrare di non poter utilizzare le mascherine de quibus “testando i
pagina 11 di 17 dispositivi, anche a campione” o svolgendo “un accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. come previsto in materia di compravendita dall'art. 1513 c.c.”.
Anzi tutto, per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 AR, con procedura d'urgenza, ha stipulato con un contratto per l'acquisto, tra l'altro, non di generiche mascherine FFP2, CP_1
bensì di dispositivi di protezione delle vie respiratorie muniti di marcatura CE e conformi alla norma tecnica EN 149:2009 da destinare al personale sanitario. Pertanto, l'acquirente non era tenuta ad eseguire alcun test per verificare la possibilità di utilizzare le mascherine prive dei predetti requisiti poiché, si ripete, la consegna di dispositivi di protezione individuale conformi al Reg. 425/2016 era un ben preciso onere posto a carico della venditrice dato che l'interesse di era quello di acquistare Pt_1
mascherine già complete delle relative certificazioni da distribuire prontamente al personale sanitario.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del Reg. 425/2016, l'onere di predisporre la marcatura CE e la documentazione tecnica attestante la conformità del DPI alle norme armonizzate di riferimento ricade unicamente sul fabbricante e non è surrogabile. Quanto appena riportato è confermato dal fatto che, per far fronte alla grave carenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante la pandemia e sino al termine dello stato di emergenza, il Governo italiano ha previsto all'art. 15 del DL 18/2020 la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle disposizioni vigenti, specificando che, ai fini dell'ottenimento della deroga per i DPI, i produttori, gli importatori e coloro che intendevano immetterli in commercio avrebbero dovuto presentare apposita istanza a . Il successivo art. 66-bis del DL 34/2020 ha poi CP_6
trasferito alle Regioni il compito di rilasciare le validazioni in deroga per l'importazione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
Da ciò discende che, quand'anche avesse fatto eseguire a propria cura e spese un test a campione Pt_1
per verificare la conformità delle mascherine FFP2 alla norma tecnica EN 249:2009, comunque non avrebbe potuto legalmente consentirne l'utilizzo in assenza di una certificazione in deroga rilasciata da o dalla Regione Lombardia;
certificazione che, tuttavia, poteva essere richiesta SOLO da CP_6
nella sua qualità di importatore e venditore dei dispositivi in questione. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi che la vendita delle n. 566.440 mascherine FFP2 prive di adeguata certificazione di conformità o di autorizzazione in deroga integra gli estremi dell'aliud pro alio a fronte della relativa inutilizzabilità ai sensi di legge.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di risoluzione parziale del contratto intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente obbligo dell'appellata di restituire ad l'importo sborsato Pt_1
pagina 12 di 17 per l'acquisto delle precitate mascherine FFP2, pari a € 736.372,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. dalla data del pagamento alla domanda giudiziale e al tasso commerciale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
II. Per i motivi sopra esposti è fondato anche il terzo motivo di appello relativamente alla vendita di n.
100.000 occhiali a maschera.
Con riferimento a tali dispositivi di protezione individuale AR ha contestato la non conformità alle previsioni del Reg. 425/2016 poiché, come dichiarato da i relativi documenti “non Per_3
corrispondono a quelli richiesti dal Regolamento DPI e pertanto non sono utilizzabili per consentire al fabbricante di apporre la marcatura CE sul DPI. Inoltre, è presente un certificato rilasciato da SGS che fa riferimento alla Direttiva 93/42 afferente ai dispositivi medici e quindi non applicabile ai DPI”.
Tale doglianza non è stata contestata da che, peraltro, non ha nemmeno depositato in CP_1
giudizio la certificazione di conformità fornita a corredo della vendita degli occhiali a maschera.
Deve dunque ritenersi che anche i dispositivi in questione sono inutilizzabili in quanto privi di adeguata certificazione attestante l'idoneità all'uso in conformità al Reg. 425/2016.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di vendita, ex art. 1453 c.c., anche in relazione agli occhiali a maschera con conseguente obbligo di di restituire ad CP_1 Pt_1
l'importo sborsato per il relativo acquisto, pari a € 195.000,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. dalla data del pagamento alla domanda giudiziale e al tasso commerciale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Non merita, invece, accoglimento il motivo in esame nella parte in cui contesta la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto di n. 290 tute
Tyvek.
Sul punto è sufficiente rilevare che l'appellante non è stata in grado di chiarire, nemmeno nella presente sede, quale sarebbe il vizio che affligge i dispositivi in questione (i.e. se trattasi di vizio redibitorio o di assenza o inadeguatezza della certificazione di conformità), il che non consente di verificare l'esistenza di un inadempimento contrattuale a carico dell'appellata.
III. Il quarto motivo di appello è fondato nella parte in cui lamenta il fatto che il Tribunale non ha operato la compensazione impropria tra il credito restitutorio da risoluzione parziale vantato da e Pt_1
il credito vantato da con la fattura azionata. CP_1
La compensazione tra i due opposti crediti (quello di per € 34.200,00 in linea capitale, CP_1
pagina 13 di 17 portato dalla fattura azionata in monitorio e mai in sé contestato da e quello restitutorio di Pt_1 Pt_1 per € 931.372,00 come sopra accertato - € 736.372,00+€ 195.000,00) non solo è possibile, ma è anche dovuta, trattandosi di due opposti crediti liquidi ed esigibili derivanti dal medesimo rapporto contrattuale.
Va dunque operata la compensazione tra i due opposti crediti, ottenendosi la somma, spettante ad Pt_1 pari a € 897.172,00 (€ 931.372,00 - € 34.200,00), che va maggiorata degli interessi come sopra indicati, ovvero al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. dalla data del pagamento alla domanda giudiziale e al tasso commerciale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato.
Quanto all'ulteriore lagnanza contenuta nel quarto motivo d'appello, la Corte osserva che l'appellante ha frainteso l'affermazione del Giudice di primo grado: il Tribunale non ha affermato (contrariamente a quanto documentato in causa) che non aveva pagato la fattura azionata neppure dopo la Pt_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ma ha invece inteso censurare la
(presunta) scorrettezza della condotta processuale dell'opponente la quale nell'atto di citazione in Pt_1
opposizione aveva sostenuto di aver già pagato (mediante compensazione impropria) la merce oggetto della fattura azionata.
IV. Il quinto motivo, con cui si contesta l'ammontare delle spese processuali liquidate in primo grado in favore di risulta assorbito dall'accoglimento parziale dell'appello, che impone di CP_1
riformare la sentenza impugnata anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, che andranno poste a carico di risultata soccombente. CP_1
V. Il sesto motivo di appello risulta fondato quanto alla domanda di restituzione della somma pagata per la merce inidonea, per complessivi € 931.372,00, stante l'accoglimento dei primi tre motivi di appello in relazione alle mascherine FFP2 e agli occhiali a maschera.
E' invece infondato con riferimento alle ulteriori domande restitutorie, di € 17,50 per la mancata sostituzione di n. 50 mascherine chirurgiche e di € 1.196,70 per dazi doganali asseritamente non dovuti.
Quanto alle mascherine chirurgiche, la lamentata “mancata sostituzione” di tali dispositivi presuppone che gli stessi siano stati consegnati ma che non siano stati ritenuti idonei. Ciò detto, non risulta Pt_1
aver mai neppure allegato il motivo per cui tali dispositivi consegnati non sarebbero idonei. La relativa domanda di risoluzione per inadempimento, così come la conseguente domanda restitutoria, non possono pertanto essere accolte.
pagina 14 di 17 Quanto ai dazi doganali pagati per € 1196,70 e asseritamente non dovuti, la Corte osserva che dal doc.
2 prodotto da emerge che gli stessi sono relativi alle n. 290 tute Tyvek ritenute inidonee Pt_1 dall'appellante. Ciò detto, dovendosi – per quanto argomentato al precedente punto II. - respingersi la domanda di inadempimento relativa alle tute Tuvek, la somma pagata a titolo di dazi doganali per detta merce risulta pienamente dovuta.
VI. E' infondato il settimo motivo di appello.
La domanda risarcitoria non è stata, invero, in alcun modo dimostrata da parte appellante.
Sostiene in particolare di aver subito, per effetto del grave inadempimento di un Pt_1 CP_1 danno all'immagine.
Di detto danno, però, l'appellante non fornisce alcuna prova, neppure di tipo indiziario.
Ciò detto, come ha avuto modo di precisare anche la Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni (cfr. ex multis Cass. ord. n. 19551/2023) e “la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021, n. 8861)”.
Nel caso in esame manca del tutto la prova del danno, non essendo a tal fine sufficiente allegare un generico danno all'immagine pretesamente subito “per via del discredito derivato” dalla vicenda in esame o la violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale da parte di CP_1
Né alla totale assenza di prova può sopperire la richiesta, svolta in subordine, di liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. poiché l'applicazione di tale norma è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, ma presuppone già assolto dalla parte stessa l'onere su di essa incombente ex art.2697 c.c., ovvero l'onere di dimostrare la sussistenza del danno;
onere che nel caso di specie non è stato assolto.
VII. Risulta infine assorbito dall'accoglimento della domanda principale di risoluzione l'ottavo motivo di appello, che lamenta il rigetto della domanda subordinata di condanna di al CP_1
pagina 15 di 17 versamento della somma di € 900.022,10 a titolo di responsabilità extracontrattuale.
5. Conclusioni
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e in riforma della sentenza, Pt_1
impugnata, dev'essere dichiarata la risoluzione parziale del contratto di vendita inter partes ed accertato in capo ad un credito restitutorio di € 931.372,00 in linea capitale. Pt_1
Pertanto, previa compensazione tra detto credito restitutorio di con il minor credito spettante a Pt_1
in forza della fattura azionata, pari a € 34.200,00 in linea capitale, il decreto ingiuntivo CP_5
opposto dev'essere revocato e deve essere condannata a versare, in favore di la CP_1 Pt_1 differenza pari a € 897.172,00, oltre interessi interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma c.c. dalla data del pagamento alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda al saldo.
Stante la fondatezza dell'opposizione proposta da con l'accoglimento della domanda principale di Pt_1
risoluzione e restituzione del prezzo pagato per la merce risultata inidonea, le spese del primo grado di giudizio e del presente giudizio d'appello devono essere poste a carico di che risulta CP_5
soccombente.
Le appellata alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022 avuto riguardo al decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 5052/2024, pubblicata in data 14 maggio 2024, così dispone:
1) dichiara la risoluzione parziale del contratto stipulato tra le parti limitatamente alla vendita di n. n.
566.440 mascherine FFP2 e di n. 100.000 occhiali a maschera;
per l'effetto:
2) accerta in capo ad un credito restitutorio di € 931.372,00 in linea capitale;
per l'effetto, Parte_1
operata la compensazione tra detto credito restitutorio e il credito spettante a
[...]
pari a € 34.200,00 in linea capitale: Controparte_1
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8835/2021 emesso dal Tribunale di Milano;
4) condanna alla restituzione in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 897.172,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma c.c. dalla data pagina 16 di 17 del pagamento alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
5) respinge le ulteriori domande riconvenzionali proposte da Parte_1
6) condanna a rifondere ad le spese di processuali del Controparte_1 Parte_1
primo grado di giudizio, che liquida in € 897,00 per spese ed € 22.426,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
7) condanna a rifondere ad le spese di processuali del Controparte_1 Parte_1 presente grado d'appello, che liquida in € 2556,00 per spese ed € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2785/2024 promossa da:
C.F. e P.I. Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Giuseppina SQUILLACE, Salvatore GALLO e Alice P.IVA_1
CASTROGIOVANNI
APPELLANTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Mariapaola MARRO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5052/2024, pubblicata in data 14 maggio 2024; materia: Vendita cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 17 “Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e integrale riforma della sentenza n. 5052/2024, emessa nel giudizio RG 27477/2021 (Repert. n. 4126/2024 del 14/05/2024), non notificata, tra l' e Controparte_2
, con la quale il Tribunale di Milano non ha accolto la domanda Controparte_1 di volta ad ottenere la condanna di : Pt_1 Controparte_1
- nel merito: dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, alla Parte_1 società opposta per le causali di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, accertando l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, alla Parte_1 società opposta, Controparte_1
- nel merito e in via riconvenzionale: accertare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta risoluzione dell'ordine d'acquisto prot. IA.2020.0014524 del 20/03/2020, sostituito poi dal successivo ordine prot. IA.2020.0014584 del 21/03/2020 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Convenuta e per l'effetto condannare la Controparte_1 alla restituzione delle somme di € 900.022,10, oltre interessi al tasso moratorio
[...] ex D.lgs. 192/2012 e al pagamento del risarcimento dei danni patiti e patendi, quantificati allo stato in
€ 30.000,00, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, con ricorso eventuale al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 cc o nella diversa, maggiore o minore misura, che risulterà provata in corso di giudizio, oltre alla restituzione dell'importo di € 17,50 per la mancata sostituzione delle n. 50 mascherine chirurgiche e dell'importo di € 1.196,70 per l'aver addebitato dei dazi doganali non dovuti.
- in via subordinata e in via riconvenzionale: accertare per i motivi di cui in narrativa, i presupposti della responsabilità per violazione del canone generale dell'obbligo di buona fede contrattuale e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità contrattuale della Convenuta e, per l'effetto, condannare la al pagamento del risarcimento dei danni Controparte_1 patiti e patiendi, quantificati allo stato in restituzione delle somme di € 900.022,10, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre all'importo di € 30.000,00 per i danni di immagine e non patrimoniali con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. o nella diversa, maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa;
- in via di estremo subordine: accertare per i motivi di cui in narrativa, i presupposti della responsabilità per fatto illecito, e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità extra-contrattuale e, per l'effetto, condannare la al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni patiti e patiendi, quantificati allo stato in € 900.022,10, oltre all'importo di €
30.000,00 per i danni di immagine e non patrimoniali con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. o nella diversa, maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Si insiste per l'ammissione della CTU qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello la ritenesse utile ai fini decisori.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, previo ogni accertamento di rito e di merito utile ed opportuno,
In via principale:
pagina 2 di 17 - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5052/2024 del Tribunale di Milano. Parte_1
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 5052/2024 pubblicata in data 14 maggio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
(d'ora in poi, per brevità, anche ”) contro Parte_1 Pt_1
(d'ora in poi, per brevità, anche ), Controparte_1 CP_1
disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione proposta dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8835/2021 emesso dal Tribunale di Milano l'11
[...] maggio 2021 in favore della , visto l'art. 653 c.p.c., lo Controparte_1
dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dall'
[...]
Parte_1
- condanna l' alla Parte_1
rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase dalla
[...] che si liquidano in € 16.901,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8835/2021 dell'11 Pt_1
maggio 2021 con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare in favore di CP_1
l'importo di € 34.200,00, recato dalla fattura FPA 1/2021, per la vendita di 6000 tute mediche di cui all'ordine del 20/21 marzo 2020.
L'opponente deduceva che: con ordine del 20/03/2020, sostituito dall'ordine del 21/03/2020 - successivamente ulteriormente modificato per accordo tra le parti - affidava a la Pt_1 CP_1 fornitura di n. 100.000 tute Tyvek (€ 5,70 cad.), di n.
1.000.000 mascherine chirurgiche a tre strati (€
0,35 cad.), n.
1.500.000 mascherine FFP2 (€ 1,30 cad.) e n. 100.000 occhiali a maschera (€ 1,95 cad.); pagina 3 di 17 per tale ordine la committente versava in anticipo la somma di € 2.941.250,00; l'ordine non veniva evaso correttamente poiché non tutti i prodotti consegnati erano idonei e conformi alle certificazioni richieste e mancava una parte della fornitura;
a seguito di verifiche condotte dal Responsabile del
Magazzino Unico emergeva che non aveva provveduto a sostituire n. 290 tute Tyvek, CP_1
non aveva sostituito n. 50 mascherine chirurgiche, non aveva sostituito n. 566.440 mascherine FFP2 e n. 100.000 occhiali a maschera inidonei in quanto non accompagnati da adeguata certificazione CE;
con atto di diffida e messa in mora in data 11.02.2021 contestava all'opposta i predetti Pt_1
inadempimenti, invitandola a sostituire la merce non conforme, e chiedeva la restituzione dell'importo di € 1.196,70 per l'addebito di dazi non dovuti;
le controdeduzioni inviate dall'opposta non smentivano quanto dedotto da in merito alla non conformità della merce e dei certificati trasmessi, sicché in Pt_1 data 02.03.2021 l'opponente dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura e chiedeva la restituzione di € 900.022,10 per merce non conforme e di € 1.196,70 per dazi doganali non dovuti;
il credito vantato da di cui al decreto ingiuntivo opposto, era privo dei requisiti di CP_1
certezza, liquidità ed esigibilità e, comunque, la fattura azionata monitoriamente doveva considerarsi pagata per compensazione con quanto dovuto in restituzione ad dall'opposta. Pt_1
Alla luce di tali considerazioni chiedeva: in via principale, che fosse dichiarata la revoca/nullità Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura intercorso tra le parti, per fatto e colpa dell'opposta, con conseguente condanna della stessa alla restituzione dell'importo, pagato in anticipo, di € 900.022,10 (pari alla somma dovuta da in restituzione, detratto l'importo portato dalla fattura azionata in monitorio) oltre CP_1 interessi, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in € 30.000,00 o da liquidarsi in via equitativa, nonché alla restituzione degli importi dovuti per la mancata sostituzione di n. 50 mascherine (€ 17,50) e di € 1.196,70 per dazi doganali non dovuti;
in via subordinata e riconvenzionale di condannare al risarcimento dei danni da inadempimento CP_1 contrattuale, quantificati nell'importo di € 900.022,10 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali e di € 30.000,00 a titolo di danno all'immagine; in via di estremo subordine di condannare l'opposta al pagamento dei predetti importi a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Si costituiva in giudizio l'opposta insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e comunque per la condanna di al pagamento delle somme azionate con il Pt_1 decreto monitorio, e chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina 4 di 17 Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 5052/2024, pubblicata il 14 maggio 2024, il Tribunale respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente con le seguenti motivazioni:
- il ricorso monitorio aveva ad oggetto il mancato pagamento della fattura FPA 1/21, dell'importo di €
34.200,00, relativa alla consegna di tute protettive;
consegna che era stata eseguita e che non era stata saldata, come risultava inequivocabilmente dagli atti di causa dato che il bonifico effettuato da in Pt_1
data 11/01/2022 aveva ad oggetto fatture diverse da quella azionata in via monitoria, sicché
l'opposizione al decreto ingiuntivo era infondata;
- la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente doveva essere qualificata in termini di domanda di risoluzione parziale del contratto di vendita ai sensi dell'art. 1497 c.c., ovvero per assenza delle qualità promesse, poiché l'opponente contestava la fornitura di dispositivi medici inidonei a fungere da protezione nell'ambito dell'attività sanitaria cui erano destinati, in quanto non accompagnati dalla pattuita certificazione di conformità CE rilasciata da enti certificatori debitamente autorizzati. Tale non conformità riguardava in particolare le mascherine FFP2 delle marche , CP_3
e , consegnate presso il magazzino centrale di Rho con Persona_1 Persona_2
i DDT 300 e 324 del 2020, che secondo la prospettazione dall'opponente erano prive di certificazione di conformità UE rilasciata da organismi di valutazione della conformità “notificati” presso la
Commissione Europea e, quindi, ritraibili dalla banca dati c.d. In realtà, dalla certificazione CP_4
prodotta da risultava che le mascherine FFP2 erano conformi alle disposizioni del Reg. UE Pt_1
425/2016 sui dispositivi di protezione individuale (e alle norme UNI EN di riferimento), sicché non poteva essere accolta la domanda di risoluzione parziale del contratto in quanto non vi era alcuna allegazione circa la non conformità sostanziale dei dispositivi acquistati e, in particolare, circa la loro intrinseca qualità a fungere da D.P.I. (dispositivo di protezione individuale). La circostanza che alcuni enti emittenti la certificazione non fossero notificati presso la Commissione poteva avere delle conseguenze sul piano amministrativo ma non incideva su quello civilistico, avente ad oggetto la risoluzione del contratto, anche perché l'opponente – che ne era onerata in quanto acquirente- non aveva dimostrato che i D.P.I. non potessero essere utilizzati, ciò che poteva fare effettuando dei test anche a campione o un accertamento tecnico come previsto in materia di compravendita dall'art. 1513
c.c..
Per quanto riguardava gli occhiali a maschera vi era una contraddizione tra la documentazione interna pagina 5 di 17 di , che non evidenziava alcun vizio, e l'atto di messa in mora inoltrato all'opposta con cui era Pt_1 stata contestata la mancata sostituzione di 100.000 occhiali maschera in quanto valutati “inidonei e non conformi” e tale contraddizione non consentiva di ritenere raggiunta la prova di una mancanza di qualità intrinseca del bene. Quanto alla contestazione relativa alla mancata sostituzione di n. 290 tute, non considerate conformi, le allegazioni dell'opponente inducevano a ritenere che il vizio lamentato era di tipo redibitorio (inteso quale imperfezione materiale dei beni forniti) di cui, tuttavia, non era stata fornita alcuna prova;
- le ragioni esposte a fondamento del rigetto della domanda risolutoria proposta in via riconvenzionale operavano, a fortiori, con riferimento alle ulteriori domande formulate dall'opponente.
3. L'appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti Pt_1
motivi.
I. Con i primi due motivi si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c. sul presupposto che la carenza della certificazione CE fosse rilevante a livello amministrativo ma non anche a livello civilistico e nella parte in cui afferma che non avrebbe dimostrato che le mascherine FFP2 fornite dall'opposta non Pt_1
avessero di fatto i requisiti per poter essere utilizzate in concreto.
A tale riguardo l'appellante sostiene che il contratto stipulato con prevedeva la CP_1
fornitura di mascherine FFP2 provviste del marchio CE e dei requisiti tecnici di cui alla norma EN
149:2009. Pertanto, una volta accertato che le mascherine in questione erano carenti di adeguata certificazione di conformità, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del parziale del contratto dato che aveva inteso acquistare beni che fossero già completi della certificazione CE Pt_1
per essere distribuiti al personale sanitario. Inoltre, la certificazione di conformità dei DPI è un requisito indispensabile per l'immissione in commercio degli stessi e per il relativo utilizzo ai sensi del
Reg. 425/2016 e del Dlgs 475/92, conseguentemente non era tenuta a fornire alcuna prova circa Pt_1
l'inidoneità intrinseca delle mascherine a soddisfare l'esigenza propria del DPI. E ciò anche in considerazione del fatto che la consegna delle mascherine contestate integra gli estremi dell'aliud pro alio, essendo del tutto inidonee ad assolvere la loro funzione, sicché la prova dell'idoneità dei beni spettava alla parte venditrice e non già all'acquirente.
II. Con il terzo motivo si contesta la sentenza laddove afferma, quanto agli occhiali a maschera, che vi sarebbe una intrinseca contraddizione tra i documenti interni di e l'oggetto della intimazione e Pt_1 pagina 6 di 17 messa in mora inoltrata a e che, quanto alle 290 tute, non si comprende se il vizio Controparte_1 denunciato fosse di tipo redibitorio o fosse riferito all'assenza di certificazione.
Sotto il primo profilo l'appellante sostiene di aver provato nel corso del giudizio - mediante il parere rilasciato da che, contrariamente a quanto asserito da Tribunale, sarebbe rilevante in quanto Per_3
rilasciato da un soggetto titolato e in quanto relativo alla certificazione prodotta in giudizio da
- che gli occhiali a maschera erano privi dei requisiti previsti dal Regolamento UE sui CP_1
DPI e, quindi, non erano idonei ad essere certificati CE e che, comunque, il certificato rilasciato da
SGS faceva riferimento alla Direttiva 93/42 (concernente i dispostivi medici) che non è applicabile ai
DPI.
In merito alla mancata sostituzione delle 290 tute il giudice avrebbe frainteso gli accordi assunti tra le parti poiché era stata l'opposta a offrire la sostituzione della merce inidonea.
III. Con il quarto motivo si contesta la sentenza nella parte in cui il giudice non ha disposto d'ufficio la compensazione impropria tra debiti e crediti delle parti una volta accertato che i beni forniti dall'opposta non erano idonei allo scopo per il quale erano stati venduti. Si contesta altresì la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'opponente non aveva pagato il corrispettivo dovuto per la fattura oggetto del monitorio, ancorché avesse dimostrato nel giudizio di primo grado di aver provveduto Pt_1
al pagamento del decreto ingiuntivo con le relative spese legali.
IV. Con il quinto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte relativa alle spese liquidate per il primo grado di giudizio (pari a € 16.901,00) sia perché è stata liquidata anche la fase istruttoria, ancorché non espletata, sia perché il giudice avrebbe dovuto applicare i valori minimi e liquidare solo la fase di studio dato che non aveva esposto puntuali ragioni difensive. CP_1
V. Con il sesto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 900.022,10 (pari al valore dei DPI non conformi già detratto l'importo portato dalla fattura azionata da , oltre interessi al tasso moratorio di CP_1
cui al d.lgs. n.192/2012, dell'importo di €17,50 per la mancata sostituzione di n. 50 mascherine chirurgiche e di € 1.196,70 per aver addebitato dazi doganali non dovuti.
VI. Con il settimo motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 30.000,00, salvo liquidazione ex art. 1226
c.c..
VII. Con l'ottavo motivo l'appellante chiede, in subordine, il riconoscimento dell'importo di €
900.022,10 a titolo di responsabilità extracontrattuale dato che l'opposta avrebbe commesso plurime pagina 7 di 17 attività al fine di pregiudicare consistenti, tra l'altro, nell'omesso invio dei certificati richiesti e Pt_1 necessari per l'utilizzo delle mascherine FFP2, delle tute Tyvek e degli occhiali a maschera.
4. Decisione
I. I primi due motivi di appello sono fondati.
E' pacifico in causa, oltre che documentato, che l'ordine prot. n. IA.2020.0014524 del 20/03/2020 - come successivamente modificato dall'ordine prot. n. IA.2020.0014584 del 21/03/2020 e dagli ulteriori accordi intercorsi tra le parti (docc.
4-7 appellante) - inoltrato a avesse ad oggetto CP_1
l'acquisto di dispositivi medici (mascherine chirurgiche) e di protezione individuale (mascherina FFP2, occhiali a maschera e tute Tyvek) destinati al personale sanitario della Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Del pari pacifico e documentato è il fatto che le mascherine FFP2, rientranti nel predetto ordine, in quanto dispositivi di protezione individuale, dovessero essere conformi alle disposizioni del relativo
Reg. UE 425/2016 e del Dlgs 475/1992 (cfr. doc. 25 AR – mail in cui di chiede Parte_2 Pt_1 espressamente a “Gentile, prima di imbarcare maschere FFP2 e maschere CP_1
chirurgiche, vi prego di controllare attentamente che siano maschere surgical ovvero che rispettivo marchio CE e UNI EN 14683 (per mascherine chirurgiche) e EN 149:2009 per le FFP2 altrimenti non le possiamo utilizzare per il personale sanitario e non potranno essere accettate. Se avete dei dubbi, inviateci tutte le foto delle confezioni e delle certificazioni che le controlliamo prima che vengano imbarcate. e anche le tute e i camici debbono avere marchio CE e UNI EN come sotto riportato” - e doc. 28 AR – mail in cui la medesima di si raccomanda nuovamente che Parte_2 Pt_1 controlli attentamente “di avere le certificazioni, altrimenti non passa il controllo dei CP_1 documenti” e mail con cui di risponde: “certo, mascherine FFP2 EN Tes_1 CP_1
149:2001 + A1:2009, occhiali 166:2004 e tute/camici EN 14605:2005 e tutto marcato CE”-).
Ora, l'art. 4 del citato Regolamento (e l'art. 3 del DLgs 475/1992) stabilisce che i DPI possono essere posti in commercio solo se muniti della marcatura CE e della documentazione tecnica attestante la relativa fabbricazione in aderenza alla norma armonizzata di riferimento, mentre l'art. 17.3 del medesimo Regolamento stabilisce che i DPI di terza categoria (ovvero i dispositivi destinati a prevenire rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili) devono essere muniti della certificazione di conformità rilasciata da un “organismo notificato”, ossia da un ente autorizzato a svolgere la valutazione di conformità.
pagina 8 di 17 L'elenco degli organismi notificati in Europa per la marcatura CE dei DPI è contenuto nella banca dati istituita presso la Commissione europea. CP_4
Per quanto qui rileva va, poi, evidenziato che l'art. 10 del Regolamento impone agli importatori l'obbligo di immettere sul mercato DPI conformi. A tal fine gli stessi devono verificare: a) che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione di conformità appropriata e abbia redatto la documentazione tecnica;
b) che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e dagli elementi di identificazione previsti dal Regolamento.
Il precitato articolo impone, inoltre, agli importatori l'obbligo di assumere immediatamente le misure correttive necessarie a rendere un DPI conforme al Regolamento qualora ritengano o abbiano motivo di ritenere che un DPI immesso sul mercato non rispetti le citate previsioni.
L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento è punita, a seconda della gravità dell'infrazione, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o penali a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori (art. 14 Dlgs 475/1992).
Ciò detto, si osserva che le mascherine FFP2 sono DPI appartenenti alla categoria III di rischio, di cui all'allegato I del Reg. 425/2016 e, pertanto, oltre alla marcatura CE devono essere accompagnate dal certificato di conformità alla norma armonizzata EN 149:2009 (che stabilisce i requisiti per le semimaschere filtranti) rilasciato da un organismo notificato ai sensi dell'art. 17.3. citato.
Nel caso di specie ha contestato a la consegna di n. 566.440 mascherine FFP2 Pt_1 CP_1
carenti di idonea certificazione CE (doc. 14 . Pt_1
In particolare, come puntualmente evidenziato da (ente designato dal Governo italiano ad Per_3 attestare la competenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme nazionali e comunitarie), che ha verificato (doc. 17 ) la Pt_1
documentazione consegnata da a corredo delle maschere FFP2: CP_1
a) i DPI prodotti da e da sono muniti di certificati non CP_3 Persona_1
utilizzabili per marcare CE un dispositivo di protezione individuale in quanto rilasciati da organismi
(ECM e ICR Polska) non notificati per DPI per la protezione delle vie respiratorie;
b) i DPI prodotti da sono muniti del modulo C2, “che sembrerebbe emesso Persona_2 dall'Organismo notificato BSI Group The Netherlands B.V.”, ma manca il modulo B e, soprattutto, la dichiarazione di conformità del DPI.
A fronte di tali puntuali contestazioni tanto nel giudizio di primo grado, quanto nella CP_1
presente sede, non ha eccepito alcunché. pagina 9 di 17 E', dunque, assodato che n. 566.440 mascherine FFP2 vendute da non sono CP_1 Pt_3
munite di idonea certificazione CE e, quindi, come espressamente previsto tanto dal Reg. 425/2016, quanto dal Dlgs 475/1992, NON sono commerciabili e, conseguentemente, NON sono utilizzabili dal personale sanitario.
Non è dunque condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la carenza di adeguata certificazione CE incide sul piano meramente “amministrativo” e non anche sul piano “civilistico”: tale difetto determina, infatti, la inutilizzabilità del bene, ossia l'inidoneità del bene a svolgere la funzione economico-sociale per la quale è stato venduto.
La marcatura CE dei DPI accompagnata dalla relativa certificazione non rappresenta un requisito meramente formale per consentire la libera circolazione delle merci soggette al Reg. 425/2016, ma ha la finalità di garantire ab origine l'idoneità del bene a proteggere la salute e l'integrità fisica dei relativi utilizzatori, tanto è vero che l'art. 23.1 del Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce che “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
E tale garanzia di idoneità del bene manca sia nel caso in cui difetti la dichiarazione di conformità
(come nel caso delle mascherine FFP2 prodotte da ), sia nel caso in cui la conformità Persona_2 del DPI alla norma tecnica di riferimento non sia stata certificata dall'apposito organismo notificato
(tale è il caso delle mascherine FFP2 prodotte da e da ). CP_3 Persona_1
A quest'ultimo riguardo è opportuno sottolineare che, in base alla normativa comunitaria sui dispositivi medici (v. in particolare art. 1, co. 6, Dir. 93/42/CEE), qualora un prodotto sia destinato dal produttore ad essere utilizzato tanto in conformità alle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale di cui alla Dir. 89/686/CEE, quanto in conformità alla Dir. 93/42/CEE, devono essere rispettati i requisiti essenziali di entrambe le direttive e, quindi, come chiarito dalla Commissione europea e ribadito dal Ministero della Salute, in tal caso il prodotto deve recare “una unica marcatura
CE con l'eventuale indicazione di uno o due Organismi Notificati, eventualmente intervenuti nel processo di certificazione per le direttive di riferimento” (doc. 30 AR). Ciò significa che un unico organismo notificato può certificare l'idoneità di un prodotto per entrambi gli usi solo qualora sia stato accreditato per effettuare la valutazione di conformità tanto ai sensi della Dir. 93/42/CEE, quanto ai sensi del Reg. 425/2016 (che ha sostituito la Dir. 89/686/CEE sui DPI).
pagina 10 di 17 Da ciò discende che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, la presenza di idonea certificazione di conformità, rilasciata da un organismo notificato ai sensi del Reg. 425/2016 per lo specifico dispositivo da certificare, è un prerequisito indispensabile per la messa in commercio e l'utilizzo dei DPI, sicché la relativa carenza non ha “conseguenze solo sul piano amministrativo” ma anche sul piano civilistico, poiché determina in automatico la non commerciabilità del bene e, a fortiori, la relativa inutilizzabilità.
La sentenza gravata è, dunque, erronea anche nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione parziale del contratto di fornitura perché l'appellante non avrebbe allegato “la non conformità sostanziale dei dispositivi acquistati ed, in particolare, la loro intrinseca qualità a fungere da D.P.I.” visto che tutti “i certificati prodotti dall'opposta recavano tanto l'individuazione dello standard UNI EN EN 149:2009 quanto la dichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza ed idoneità di cui all'allegato (ANNEX II) del citato Reg. UE”.
A tale riguardo è opportuno ribadire che la “sostanziale” conformità delle mascherine FFP2 alla norma
UNI EN 149:2009 non è sufficiente a consentirne l'utilizzo qualora, come nel caso di specie, la certificazione di conformità non sia stata rilasciata da un organismo notificato ai sensi del Reg.
425/2016 o qualora la dichiarazione di conformità manchi del tutto, poiché in base all'art.
3.1 del Dlgs
475/1992 “I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI”, ovvero solo se certificati in conformità al Reg. 425/2016 e sempre che siano idonei a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi applicabili.
Ne consegue che, una volta dimostrata l'assenza di adeguata certificazione di n. 566.440 mascherine
FFP2 fornite da non doveva dimostrare nient'altro al fine di provare il grave CP_1 Pt_1 inadempimento dell'appellata agli obblighi assunti contrattualmente e l'esistenza dei presupposti per la risoluzione parziale del contratto. La prova del vizio allegato è infatti costituita dalla documentata (e neppure mai contestata) mancanza, nella merce venduta, della certificazione prescritta dalla legge e pattuita dalle parti (docc. 25 e 28 cit.), certificazione che è finalizzata a garantire l'idoneità
“sostanziale” della merce.
Semmai sarebbe stato onere del venditore allegare e dimostrare che, nonostante la CP_5 mancanza della documentazione prescritta e pattuita, la merce era comunque “sostanzialmente” e concretamente idonea all'uso cui era destinata.
Del resto, anche in base alle ulteriori considerazioni che seguono, non è possibile sostenere che l'appellante avesse l'onere di dimostrare di non poter utilizzare le mascherine de quibus “testando i
pagina 11 di 17 dispositivi, anche a campione” o svolgendo “un accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. come previsto in materia di compravendita dall'art. 1513 c.c.”.
Anzi tutto, per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 AR, con procedura d'urgenza, ha stipulato con un contratto per l'acquisto, tra l'altro, non di generiche mascherine FFP2, CP_1
bensì di dispositivi di protezione delle vie respiratorie muniti di marcatura CE e conformi alla norma tecnica EN 149:2009 da destinare al personale sanitario. Pertanto, l'acquirente non era tenuta ad eseguire alcun test per verificare la possibilità di utilizzare le mascherine prive dei predetti requisiti poiché, si ripete, la consegna di dispositivi di protezione individuale conformi al Reg. 425/2016 era un ben preciso onere posto a carico della venditrice dato che l'interesse di era quello di acquistare Pt_1
mascherine già complete delle relative certificazioni da distribuire prontamente al personale sanitario.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del Reg. 425/2016, l'onere di predisporre la marcatura CE e la documentazione tecnica attestante la conformità del DPI alle norme armonizzate di riferimento ricade unicamente sul fabbricante e non è surrogabile. Quanto appena riportato è confermato dal fatto che, per far fronte alla grave carenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante la pandemia e sino al termine dello stato di emergenza, il Governo italiano ha previsto all'art. 15 del DL 18/2020 la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle disposizioni vigenti, specificando che, ai fini dell'ottenimento della deroga per i DPI, i produttori, gli importatori e coloro che intendevano immetterli in commercio avrebbero dovuto presentare apposita istanza a . Il successivo art. 66-bis del DL 34/2020 ha poi CP_6
trasferito alle Regioni il compito di rilasciare le validazioni in deroga per l'importazione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
Da ciò discende che, quand'anche avesse fatto eseguire a propria cura e spese un test a campione Pt_1
per verificare la conformità delle mascherine FFP2 alla norma tecnica EN 249:2009, comunque non avrebbe potuto legalmente consentirne l'utilizzo in assenza di una certificazione in deroga rilasciata da o dalla Regione Lombardia;
certificazione che, tuttavia, poteva essere richiesta SOLO da CP_6
nella sua qualità di importatore e venditore dei dispositivi in questione. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi che la vendita delle n. 566.440 mascherine FFP2 prive di adeguata certificazione di conformità o di autorizzazione in deroga integra gli estremi dell'aliud pro alio a fronte della relativa inutilizzabilità ai sensi di legge.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di risoluzione parziale del contratto intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente obbligo dell'appellata di restituire ad l'importo sborsato Pt_1
pagina 12 di 17 per l'acquisto delle precitate mascherine FFP2, pari a € 736.372,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. dalla data del pagamento alla domanda giudiziale e al tasso commerciale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
II. Per i motivi sopra esposti è fondato anche il terzo motivo di appello relativamente alla vendita di n.
100.000 occhiali a maschera.
Con riferimento a tali dispositivi di protezione individuale AR ha contestato la non conformità alle previsioni del Reg. 425/2016 poiché, come dichiarato da i relativi documenti “non Per_3
corrispondono a quelli richiesti dal Regolamento DPI e pertanto non sono utilizzabili per consentire al fabbricante di apporre la marcatura CE sul DPI. Inoltre, è presente un certificato rilasciato da SGS che fa riferimento alla Direttiva 93/42 afferente ai dispositivi medici e quindi non applicabile ai DPI”.
Tale doglianza non è stata contestata da che, peraltro, non ha nemmeno depositato in CP_1
giudizio la certificazione di conformità fornita a corredo della vendita degli occhiali a maschera.
Deve dunque ritenersi che anche i dispositivi in questione sono inutilizzabili in quanto privi di adeguata certificazione attestante l'idoneità all'uso in conformità al Reg. 425/2016.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di vendita, ex art. 1453 c.c., anche in relazione agli occhiali a maschera con conseguente obbligo di di restituire ad CP_1 Pt_1
l'importo sborsato per il relativo acquisto, pari a € 195.000,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. dalla data del pagamento alla domanda giudiziale e al tasso commerciale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Non merita, invece, accoglimento il motivo in esame nella parte in cui contesta la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto di n. 290 tute
Tyvek.
Sul punto è sufficiente rilevare che l'appellante non è stata in grado di chiarire, nemmeno nella presente sede, quale sarebbe il vizio che affligge i dispositivi in questione (i.e. se trattasi di vizio redibitorio o di assenza o inadeguatezza della certificazione di conformità), il che non consente di verificare l'esistenza di un inadempimento contrattuale a carico dell'appellata.
III. Il quarto motivo di appello è fondato nella parte in cui lamenta il fatto che il Tribunale non ha operato la compensazione impropria tra il credito restitutorio da risoluzione parziale vantato da e Pt_1
il credito vantato da con la fattura azionata. CP_1
La compensazione tra i due opposti crediti (quello di per € 34.200,00 in linea capitale, CP_1
pagina 13 di 17 portato dalla fattura azionata in monitorio e mai in sé contestato da e quello restitutorio di Pt_1 Pt_1 per € 931.372,00 come sopra accertato - € 736.372,00+€ 195.000,00) non solo è possibile, ma è anche dovuta, trattandosi di due opposti crediti liquidi ed esigibili derivanti dal medesimo rapporto contrattuale.
Va dunque operata la compensazione tra i due opposti crediti, ottenendosi la somma, spettante ad Pt_1 pari a € 897.172,00 (€ 931.372,00 - € 34.200,00), che va maggiorata degli interessi come sopra indicati, ovvero al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. dalla data del pagamento alla domanda giudiziale e al tasso commerciale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato.
Quanto all'ulteriore lagnanza contenuta nel quarto motivo d'appello, la Corte osserva che l'appellante ha frainteso l'affermazione del Giudice di primo grado: il Tribunale non ha affermato (contrariamente a quanto documentato in causa) che non aveva pagato la fattura azionata neppure dopo la Pt_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ma ha invece inteso censurare la
(presunta) scorrettezza della condotta processuale dell'opponente la quale nell'atto di citazione in Pt_1
opposizione aveva sostenuto di aver già pagato (mediante compensazione impropria) la merce oggetto della fattura azionata.
IV. Il quinto motivo, con cui si contesta l'ammontare delle spese processuali liquidate in primo grado in favore di risulta assorbito dall'accoglimento parziale dell'appello, che impone di CP_1
riformare la sentenza impugnata anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, che andranno poste a carico di risultata soccombente. CP_1
V. Il sesto motivo di appello risulta fondato quanto alla domanda di restituzione della somma pagata per la merce inidonea, per complessivi € 931.372,00, stante l'accoglimento dei primi tre motivi di appello in relazione alle mascherine FFP2 e agli occhiali a maschera.
E' invece infondato con riferimento alle ulteriori domande restitutorie, di € 17,50 per la mancata sostituzione di n. 50 mascherine chirurgiche e di € 1.196,70 per dazi doganali asseritamente non dovuti.
Quanto alle mascherine chirurgiche, la lamentata “mancata sostituzione” di tali dispositivi presuppone che gli stessi siano stati consegnati ma che non siano stati ritenuti idonei. Ciò detto, non risulta Pt_1
aver mai neppure allegato il motivo per cui tali dispositivi consegnati non sarebbero idonei. La relativa domanda di risoluzione per inadempimento, così come la conseguente domanda restitutoria, non possono pertanto essere accolte.
pagina 14 di 17 Quanto ai dazi doganali pagati per € 1196,70 e asseritamente non dovuti, la Corte osserva che dal doc.
2 prodotto da emerge che gli stessi sono relativi alle n. 290 tute Tyvek ritenute inidonee Pt_1 dall'appellante. Ciò detto, dovendosi – per quanto argomentato al precedente punto II. - respingersi la domanda di inadempimento relativa alle tute Tuvek, la somma pagata a titolo di dazi doganali per detta merce risulta pienamente dovuta.
VI. E' infondato il settimo motivo di appello.
La domanda risarcitoria non è stata, invero, in alcun modo dimostrata da parte appellante.
Sostiene in particolare di aver subito, per effetto del grave inadempimento di un Pt_1 CP_1 danno all'immagine.
Di detto danno, però, l'appellante non fornisce alcuna prova, neppure di tipo indiziario.
Ciò detto, come ha avuto modo di precisare anche la Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni (cfr. ex multis Cass. ord. n. 19551/2023) e “la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021, n. 8861)”.
Nel caso in esame manca del tutto la prova del danno, non essendo a tal fine sufficiente allegare un generico danno all'immagine pretesamente subito “per via del discredito derivato” dalla vicenda in esame o la violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale da parte di CP_1
Né alla totale assenza di prova può sopperire la richiesta, svolta in subordine, di liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. poiché l'applicazione di tale norma è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, ma presuppone già assolto dalla parte stessa l'onere su di essa incombente ex art.2697 c.c., ovvero l'onere di dimostrare la sussistenza del danno;
onere che nel caso di specie non è stato assolto.
VII. Risulta infine assorbito dall'accoglimento della domanda principale di risoluzione l'ottavo motivo di appello, che lamenta il rigetto della domanda subordinata di condanna di al CP_1
pagina 15 di 17 versamento della somma di € 900.022,10 a titolo di responsabilità extracontrattuale.
5. Conclusioni
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e in riforma della sentenza, Pt_1
impugnata, dev'essere dichiarata la risoluzione parziale del contratto di vendita inter partes ed accertato in capo ad un credito restitutorio di € 931.372,00 in linea capitale. Pt_1
Pertanto, previa compensazione tra detto credito restitutorio di con il minor credito spettante a Pt_1
in forza della fattura azionata, pari a € 34.200,00 in linea capitale, il decreto ingiuntivo CP_5
opposto dev'essere revocato e deve essere condannata a versare, in favore di la CP_1 Pt_1 differenza pari a € 897.172,00, oltre interessi interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma c.c. dalla data del pagamento alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda al saldo.
Stante la fondatezza dell'opposizione proposta da con l'accoglimento della domanda principale di Pt_1
risoluzione e restituzione del prezzo pagato per la merce risultata inidonea, le spese del primo grado di giudizio e del presente giudizio d'appello devono essere poste a carico di che risulta CP_5
soccombente.
Le appellata alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022 avuto riguardo al decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 5052/2024, pubblicata in data 14 maggio 2024, così dispone:
1) dichiara la risoluzione parziale del contratto stipulato tra le parti limitatamente alla vendita di n. n.
566.440 mascherine FFP2 e di n. 100.000 occhiali a maschera;
per l'effetto:
2) accerta in capo ad un credito restitutorio di € 931.372,00 in linea capitale;
per l'effetto, Parte_1
operata la compensazione tra detto credito restitutorio e il credito spettante a
[...]
pari a € 34.200,00 in linea capitale: Controparte_1
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8835/2021 emesso dal Tribunale di Milano;
4) condanna alla restituzione in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 897.172,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma c.c. dalla data pagina 16 di 17 del pagamento alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
5) respinge le ulteriori domande riconvenzionali proposte da Parte_1
6) condanna a rifondere ad le spese di processuali del Controparte_1 Parte_1
primo grado di giudizio, che liquida in € 897,00 per spese ed € 22.426,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
7) condanna a rifondere ad le spese di processuali del Controparte_1 Parte_1 presente grado d'appello, che liquida in € 2556,00 per spese ed € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 17 di 17