Ordinanza cautelare 21 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23901 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23901/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10035 del 2024, proposto da
-OMISSIS- Lokukatagodage ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Graziosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Vignola, via Bontempelli 240;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del Ministero dell’Interno del 26 febbraio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa LO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha preannunciato il riesame della posizione del ricorrente alla luce di nuovi elementi favorevoli. In data 25/11/2025 la PA ha depositato il DPR emanato in data 15/05/2025 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana alla ricorrente.
Con memoria di replica la ricorrente, pur aderendo alla richiesta di declaratoria della cessazione del contendere formulata dalla PA, si oppone alla compensazione delle spese di lite, contestando il carattere di novità delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, l’atto impugnato risulta immune dai vizi dedotti: tenuto conto della delicatezza degli interessi in gioco e del principio di precauzione avanzata cui deve essere ispirato l’operato dell’Amministrazione, il diniego risulta adeguatamente sorretto dalle controindicazioni a carico del marito della ricorrente per fatti recenti, in prossimità della domanda di cittadinanza, configuranti gravi reati; come chiarito dalla PA il riesame della posizione della ricorrente ha avuto esito favorevole a causa della separazione dei coniugi, nelle more intervenuta, e non dalle considerazioni (poste a fondamento del gravame) in merito alla valenza delle predette controindicazioni penali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO TT, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.