Decreto cautelare 26 gennaio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Decreto cautelare 21 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02148/2026REG.PROV.COLL.
N. 01459/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2026, proposto da
Novareti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di TR, non costituito in giudizio;
nei confronti
LG ET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, GI Vercillo e Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, 10 febbraio 2026, n. 21, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LG ET S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il Cons. GI CA e uditi per le parti gli avvocati Ferla e Vercillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’appello in trattazione, la società Novareti s.p.a. chiede la riforma della sentenza 10 febbraio 2026, n. 21, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per l’annullamento della decisione della Provincia di TR (stazione appaltante) di respingere la richiesta di oscuramento di alcune parti dell’offerta presentata da Novareti nel procedimento per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’ambito unico territoriale di TR, all’esito del quale Novareti è risultata aggiudicataria. Col medesimo ricorso ha impugnato inoltre, in via subordinata, la decisione di accogliere le richieste di oscuramento dell’offerta formulate da LG ET (seconda classificata).
2. - Il Tribunale amministrativo, richiamata sul punto la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui spetta all’offerente motivare e provare l’esistenza di segreti tecnici e commerciali che consentono di escludere l’accesso ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a) , del Codice dei contratti pubblici, e solo in tal caso «l'ostensione può essere, allora, negata […] laddove, nel quadro di un ad hoc balancing (vedi Corte Giust, Ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento» (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454), ha respinto le censure essenzialmente rilevando come la società ricorrente, nella istanza di oscuramento, non ha dato una motivazione dettagliata e specifica delle ragioni che giustificherebbero la sottrazione all’accesso, «limitandosi a fare generico riferimento ad informazioni sull’organizzazione interna e alle procedure operative, senza alcuno specifico dato relativo al know-how e senza chiarire in alcun modo quali siano le particolari competenze sviluppate, che meriterebbero il regime di segretezza» .
3. - La società ricorrente, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
4. - Resiste in giudizio la società LG ET s.p.a. che conclude chiedendo il rigetto dell’appello.
5. - Alla camera di consiglio del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Passando al vaglio dei singoli motivi d’appello, con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per non avere tenuto conto dei principi dettati dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 10 giugno 2025, causa C-686/2024, secondo cui non è conforme al diritto europeo una regola di prevalenza a priori della tutela giurisdizionale sulla riservatezza, in quanto le pertinenti norme delle direttive europee in materia di appalti e concessioni non consentono di attribuire astratta preminenza a uno dei due valori in gioco, ma impongono che sia effettuato un bilanciamento in concreto tra i contrapposti interessi. Nel caso di specie, il primo giudice avrebbe privilegiato il diritto di accesso sul diritto alla riservatezza, senza nemmeno esigere che l’amministrazione motivi adeguatamente sia in ordine alla presenza o meno di informazioni riservate, sia quanto al bilanciamento in concreto con le esigenze difensive.
7. - Con il secondo motivo denuncia l’erroneità della sentenza nelle parti in cui ha rigettato le censure in punto di difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza proposte avverso la decisione di non accogliere le istanze di oscuramento dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, essendosi il primo giudice limitato a confermare le generiche motivazioni della stazione appaltante sull’assunto che nell’offerta di Novareti non sarebbero ravvisabili segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale). Conseguentemente l’appellante prende in esame ciascun paragrafo delle motivazioni delle istanze di secretazione, insistendo in particolare sull’asserita disparità di trattamento rispetto al contestuale accoglimento delle istanze della seconda classificata LG ET , per contraddittorietà e irragionevolezza.
Segnatamente, nella dichiarazione con la quale ha chiesto l’oscuramento di alcune parti della propria offerta tecnica (capitolo 3 rubricato “CONTENUTI TECNICI”), l’appellante si sarebbe fatta carico di indicare sia i contenuti che meritavano tutela sul piano della riservatezza, sia le motivazioni per le quali tali contenuti costituivano segreti tecnici o commerciali. Ripercorre, pertanto, le motivazioni addotte con riferimento ai singoli paragrafi del cap. 3 dell’offerta tecnica, che indicherebbero chiaramente i contenuti tecnici da sottrarre all’accesso.
Quanto ad altre parti dell’offerta (tavole modellazione fluidodinamica; modelli di “Stima e profilazione dei consumi”) premesso che - per poter ravvisare un segreto tecnico o commerciale – non sarebbe necessario il possesso di brevetti (secondo le norme del codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. n. 30 del 2005), ritiene sufficiente il possesso di saperi aziendali specifici ( know how ), tutelabili sul piano della riservatezza e non divulgabili in quanto se divulgati priverebbero la società di un vantaggio competitivo nelle future gare del settore di mercato di cui trattasi.
8. - Con il terzo motivo (p. 24-27 dell’atto di appello), l’appellante censura il capo di sentenza che ha respinto le censure sollevate col ricorso di primo grado nei confronti della decisione di non oscurare il documento dell’offerta economica intitolato «Nota illustrativa al piano industriale» limitatamente ai contenuti e per le motivazioni illustrate ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4, 2.5 e 2.6 del capitolo 2 della dichiarazione di riservatezza. La commissione tecnica consultata dalla stazione appaltante ha ritenuto accettabili soltanto le motivazioni di cui ai paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6, escludendo i paragrafi 2.2 e 2.3. Con riferimento a quest’ultimo punto la Novareti lamentava il mancato oscuramento dei «Dati relativi all’andamento dei costi e ricavi operativi della Società derivanti dai bilanci unbundling, informazioni relative alla redditività del business e all’accesso a forme di finanziamento» .
8.1. - Il Tribunale amministrativo si sarebbe limitato a ricordare che i bilanci societari sono pubblici (sia quello di Novareti , sia quello consolidato facente capo al gruppo Dolomiti Energia Holding s.p.a. ), non ravvisando, pertanto, ragioni di tutela, sul piano concorrenziale, dei dati contabili derivanti da tali bilanci.
8.2. - Secondo l’appellante, il primo giudice non avrebbe correttamente inteso il motivo di ricorso incentrato sulla motivazione della dichiarazione di riservatezza di Novareti riferita ai «Dati relativi all’andamento dei costi e dei ricavi operativi della Società derivanti dai bilanci unbundling» . In realtà, l’appellante avrebbe preteso di mantenere riservati non i dati presenti nei bilanci già pubblici ma i dati dettagliati contenuti nei bilanci unbundling , ossia ai bilanci separati relativi a costi e ricavi operativi dell’attività di settore (distribuzione gas), trattandosi di informazioni di dettaglio che, se divulgati, consentirebbero di individuare le scelte strategiche e gestionali fondamentali che l’impresa ha compiuto nella formulazione dell’offerta, determinanti per l’efficienza e la competitività dell’impresa stessa sia nella specifica gara sia nelle future gare nelle quali queste scelte potrebbero essere replicate.
9. - I motivi concernenti le decisioni sulle istanze di oscuramento presentate da Novareti possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione sul piano logico-giuridico.
Essi sono infondati.
9.1. - In generale, deve muoversi dalla premessa che la disposizione che consente di sottrarre all’accesso (oscurare, secondo la lettera dell’art. 36, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. n. 36 del 2023) parti dell’offerta dell’operatore economico va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, dal momento che la decisione di escludere la conoscenza di documenti amministrativi (tra i quali rientrano tutti quelli «detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse» , anche se di natura privatistica: art. 22, primo comma, lettera d), della legge n. 241 del 1990) in linea di principio si pone in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa (richiamati anche dall’art. 22, secondo comma, cit.). Le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso sono pertanto tipiche e tassative. Nel caso di specie, l’esclusione dall’accesso di tutta o parte della documentazione costituente l’offerta (tecnica o economica) è subordinata, nell’art. 35, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici, alla dichiarazione motivata della parte interessata all’oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell’offerta (o nelle giustificazioni di questa) costituiscono segreti tecnici o commerciali. 9.2. - Il concetto normativo centrale è quindi quello di segreto tecnico o commerciale, di cui occorre individuare il significato sulla base delle (altre) norme dell’ordinamento che ne stabiliscono la rilevanza giuridica (posto che la norma di cui al citato art. 35 non offre elementi che consentano di risalire al suo significato specifico). Tra queste vanno prese in considerazione, come è stato già sottolineato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036; sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857), le norme del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) e in particolare l’art. 98, primo comma, il quale (dopo le modifiche introdotte dall’art. 3, secondo comma, del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che recepito la direttiva n. 2016/943/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016) prevede che «per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete» .
9.3. - La giurisprudenza nazionale ha poi analizzato anche la specifica nozione di “know how” rilevante ai fini della sottrazione all’accesso della documentazione relativa all’offerta sottolineando che essa si riferisce «a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L’informazione tutelata dalla norma in questione (i.e. l’art. 53, co. 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e, oggi, l’art. 35, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023) è, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa (Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 16975)» (Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).
In questa prospettiva è stato ulteriormente precisato che la segretezza delle informazioni di cui si richiede l’ostensione debba consistere in un aspetto oggettivo, non essendo sufficiente per l’operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del know how dell’azienda, dovendo provare che l’informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio concorrente: «è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento» (cfr. Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2025, n. 6280).
9.4. - Rileva sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha precisato come «l’amministrazione aggiudicatrice non può essere vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse sono riservate, ma deve esigere che tale operatore dimostri la natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone (v., in tal senso, sentenza del7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19,EU:C:2021:700, punto 117). […] Inoltre, al fine di rispettare il principio generale di buona amministrazione e di conciliare la tutela della riservatezza con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, l’amministrazione aggiudicatrice deve non solo motivare la sua decisione di trattare determinati dati come riservati, ma deve altresì comunicare in una forma neutra, per quanto possibile e purché una siffatta comunicazione sia tale da preservare la natura riservata degli elementi specifici di tali dati per i quali una protezione è giustificata a tale titolo, il loro contenuto essenziale a un offerente escluso che li richiede, e più in particolare il contenuto dei dati concernenti gli aspetti determinanti della sua decisione e dell’offerta [essendo contraria ai principi del diritto dell’Unione Europea] una prassi delle amministrazioni aggiudicatrici consistente nell’accogliere sistematicamente le richieste di trattamento riservato motivate da segreti commerciali» : Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, 17 novembre 2022, causa C-54/21, Antea OL , punti 65 e 66 della motivazione e punto 1 del dispositivo) In altri termini, per giustificare la sottrazione all’accesso, occorre comprovare la sussistenza di quegli specifici requisiti delineati nell’art. 98 del codice della proprietà industriale circa l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale, non potendo l’operatore limitarsi a una mera affermazione sulla appartenenza di certe informazioni al patrimonio aziendale o alla specificità dell’offerta.
9.5. – Nella fattispecie in esame non assumono rilevanza, invece, i principi affermati dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza 10 giugno 2025, in C-686/2024, in relazione alla necessità di un bilanciamento concreto e calibrato sulla singola vicenda amministrativa tra la tutela della riservatezza sul contenuto dell’offerta e le esigenze difensive del terzo (operatore economico concorrente nella medesima procedura di gara, interessato a contestarne gli esiti in sede giudiziaria); bilanciamento il cui esito - secondo la Corte U.E. - non potrebbe essere stabilito in via definitiva da una norma generale nel senso di privilegiare sempre il diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, il giudizio ha per oggetto l’impugnazione del provvedimento della stazione appaltante di non accogliere le richieste di oscuramento; non le istanze di accesso del terzo, motivate ai sensi dell’art. 35, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici.
9.6. - Alla luce di tali considerazioni, le motivazioni contenute nella dichiarazione allegata all’offerta di Novareti appaiono generiche e insufficienti, come giustamente rilevato dal primo giudice.
9.6.1. - Sotto questo profilo va rilevato anzitutto la genericità della indicazione delle parti dell’offerta tecnica oggetto della richiesta di oscuramento, tenuto conto che nella dichiarazione di Novareti , per un verso, si chiede di sottrarre all’accesso «i documenti inseriti in “OFFERTA TECNICA” elencati nella Tabella 1» e, per altro verso, in detta tabella, si rinvia genericamente all’elenco documenti allegati all’offerta tecnica senza alcun’altra indicazione. Il che si pone in contrasto non solo con il testo del citato art. 35, comma 4, lettera a) , nella parte in cui prescrive che la dichiarazione sia motivata in relazione alla presenza di (specifici) segreti tecnici o commerciali, ma anche col principio generale in tema di diritto d’accesso, già sopra richiamato, che implica l’interpretazione restrittiva delle ipotesi di sottrazione all’accesso; il che comporta la necessità di indicare precisamente anche le parti dell’offerta che contengono detti segreti tecnici o commerciali. È pur vero che nella dichiarazione di riservatezza (cfr. in particolare il par. 3 intitolato «Contenuti tecnici» ) l’offerente ha precisato l’oggetto delle richieste di segretezza (informazioni sulle procedure e sull’organizzazione aziendale; modellazione fluidodinamica e modalità di rappresentazione dei risultati ed effetti delle analisi; stima e profilazione dei consumi; scelte strategiche distintive per lo sviluppo dei sistemi di distribuzione; proposte di innovazione tecnologica mediante l’utilizzo di dispositivi e componenti innovativi derivanti da tecnologie proprie di terzi), ma – anche in questa sede – senza indicare i documenti dell’offerta nei quali sarebbero rappresentati i contenuti da segretare (sul punto cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454, che – al punto 5 – rammentato come «per consolidata giurisprudenza della Sezione, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how» , precisa che l’ostensione può essere negata solo se «venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento» ).
9.6.2. - La questione è comunque superata dal rilievo che sono generiche anche le motivazioni con le quali Novareti ha chiesto l’apposizione del segreto su alcune parti dell’offerta tecnica.
Quanto alle informazioni sulle procedure e sull’organizzazione aziendale, la genericità si evince dalla stessa portata attribuita alla richiesta, che viene riferita a tutte le procedure operative, alla organizzazione aziendale, ai ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, ai processi e agli strumenti utilizzati per assicurare il rispetto degli obblighi di servizio sottesi alle procedure operative stesse, in violazione dei principi sopra enunciati e in particolare del principio di specificità delle informazioni coperte da segreto (in tal senso si veda anche Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280, in un caso in cui era stata allegata una richiesta di sottrazione all’accesso delle parti dell’offerta riguardanti genericamente «la propria struttura organizzativa/funzionale e le verifiche interne per la gestione della esecuzione dei servizi previsti; gli strumenti di reportistica del servizio erogato; la proposta migliorativa delle attrezzature/dotazioni per l’esecuzione dell’appalto; […] senza, in alcun modo, chiarire quali siano le particolari competenze sviluppate e ad esse sottese. […] Pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento» ).
La valutazione della commissione tecnica appare, quindi, del tutto corretta.
9.6.3. - Anche la richiesta di oscurare la modellazione fluidodinamica e le modalità di rappresentazione dei risultati e degli effetti delle analisi non è conforme ai parametri indicati dall’art. 98 del codice della proprietà industriale, posto che l’analisi si è basata (come accertato dalla commissione tecnica) su un «software commerciale liberamente acquistabile» , come tale facilmente accessibile agli esperti ed agli operatori del settore (art. 98, primo comma, lettera a) , del codice della proprietà industriale).
Né rileva l’obiezione dell’appellante secondo cui «le tavole della modellazione fluidodinamica non sono prodotte da tale software commerciale, del quale vengono utilizzati solo i dati di output» , vale a dire l’elaborazione finale dei dati; al contrario: conferma l’utilizzo del software e conferma quindi che non si tratta di «innovative modalità di rappresentazione degli esiti della modellazione fluidodinamica» (come affermato nella dichiarazione di riservatezza). In ogni caso sarebbe stata necessaria una maggiore specificità nella individuazione dei contenuti che si pretendono coperti da segreto.
9.6.4. - Anche le informazioni sulla stima e profilazione dei consumi e sulle scelte strategiche per lo sviluppo dei sistemi di distribuzione (punti 3.3 e 3.4 della dichiarazione di riservatezza di Novareti ) non meritano di essere escluse dall’accesso, per il deficit di specificità delle ragioni di riservatezza (si fa riferimento a «specifiche e innovative modalità di determinazione del consumo previsto e di rappresentazione dell’applicazione dello stesso al modello fluidodinamico» , di cui peraltro non è dato sapere nient’altro), nonché sulle proposte di innovazione tecnologica (punto 3.5. della dichiarazione di riservatezza) come già evidenziato dalla commissione tecnica (che condivisibilmente ha osservato che la previsione dell’utilizzo di componenti di terzi non comporta, anche quando coperti da brevetti, non impedisce la libera disponibilità, rientrandosi quindi nell’ipotesi di informazioni facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore: art. 98, primo comma, lettera a) , del codice della proprietà industriale).
9.7. - Con riguardo ai contenuti economici dell’offerta, nella parte concernente le «Analisi dei prezzi per lavorazioni particolari non disponibili da fonti pubbliche» , la sottrazione all’accesso si giustificherebbe per il fatto che i contenuti «non sono presenti nei prezziari di pubblica consultazione ma sono frutto di accordi commerciali di tipo privato e riservato tra la società AR e i propri fornitori» .
Tuttavia, questa potrebbe essere una ragione per omettere le indicazioni relative ai singoli fornitori ma non per escludere l’intero contenuto del documento, che costituirebbe un effetto non proporzionato alle effettive esigenze di riservatezza.
9.8. - Infine, quanto ai dati relativi ai bilanci separati contenenti i costi e ricavi dell’attività di distribuzione del gas, allegati all’offerta economica, in linea generale non si tratta di documenti e di informazioni sottraibili all’accesso contemplato dall’art. 35, quarto comma, lettera a) , del Codice dei contratti posto che si tratta di dati che confluiscono in documenti di bilancio per i quali sono previste forme di pubblicità (come per il bilancio consolidato di gruppo), fatta salva l’indicazione di specifiche parti che possono integrare specifici segreti commerciali.
10. - Come anticipato, con un secondo gruppo di censure l’appellante ribadisce che le decisioni impugnate sono illegittime anche per la disparità di trattamento nei confronti delle analoghe istanze di oscuramento proposte da LG ET e accolte dalla stazione appaltante.
10.1. - Tuttavia, premesso che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone, secondo giurisprudenza consolidata, l'identità tra le situazioni prese in considerazione e poste a confronto (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2951), dalla piana lettura delle motivazioni addotte da LG ET a sostegno delle proprie istanze di oscuramento si evince un contenuto maggiormente articolato (se non più specifico) e quindi diverso dal contenuto delle dichiarazioni offerte da Novareti (si veda, a titolo di esempio, la individuazione specifica dei singoli documenti che secondo LG ET conterrebbero segreti tecnici o commerciali). Si spiega pertanto perché le relative valutazioni della stazione appaltante hanno potuto assumere esiti diversi.
10.2. - Si osservi, peraltro, che la decisione di oscurare parti dell’offerta non comporterebbe necessariamente il diniego all’accesso a tale documentazione da parte del concorrente (in specie quando questi sia collocato tra i primi cinque della graduatoria), il quale può comunque averne conoscenza se dimostra che l’accesso è indispensabile per la tutela in giudizio dei propri interessi. La decisione di accogliere la richiesta di oscuramento e la decisione di negare l’accesso difensivo corrispondono infatti a due differenti piani di valutazione, come emerge dalla lettura del quinto comma dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
Pertanto, fermo restando che l’appellante Novareti può superare la decisione di sottrarre all’accesso l’offerta di LG ET dimostrando il nesso di strumentalità e la indispensabilità della conoscenza di tale documentazione per la difesa in giudizio di propri interessi, vanno respinte anche le censure di eccesso di potere.
11. - Per le medesime ragioni va rigettata anche la domanda (p. 27 ss. dell’atto di appello) proposta in via subordinata per la denegata ipotesi in cui il Tribunale amministrativo non avesse accolto le censure sopra esposte, volta a ottenere l’annullamento della decisione con la quale la stazione appaltante ha accolto le istanze di oscuramento dell’offerta di LG ET , per consentire – in tesi - un trattamento omogeneo e garantire la parità di trattamento tra i due operatori economici (da intendersi o nel senso che i documenti di entrambe le imprese meritavano di rimanere segreti, ovvero nel senso che entrambi andavano resi accessibili).
12. - L’appellante, infine, lamenta l’omesso esame della domanda, qui riproposta, con la quale ha chiesto l’accesso ad alcuni documenti dell’offerta di LG ET , specificamente individuati, per i quali avrebbe allegato una specifica esigenza difensiva – nella prospettiva del contenzioso sull’aggiudicazione e della connessa proposizione di ricorso incidentale – prevalente rispetto alle ragioni di riservatezza tecnico-commerciale addotte da LG ET .
13. - Tuttavia, non risulta che la società Novareti abbia presentato domanda di accesso motivata ai sensi del citato art. 35, quinto comma (né l’appellante lo deduce). La domanda pertanto si configura come accertamento autonomo del diritto di accesso, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 34, secondo comma, primo periodo del c.p.a., avendo per oggetto un potere amministrativo non ancora esercitato (e di ciò si trova conferma anche nell’art. 116 c.p.a., che presuppone una decisione dell’amministrazione - o il silenzio di questa - sull’istanza di accesso, da contestare secondo le modalità e i termini delineati dallo speciale rito in materia di accesso).
14. - In conclusione, l’appello va integralmente rigettato.
15. - Le spese giudiziali vanno compensate tra le parti in ragione della complessità e della parziale novità delle questioni esaminate e decise.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO TI, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
GI CA, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CA | GO TI |
IL SEGRETARIO