Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2148
TAR
Decreto cautelare 26 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026
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CS
Decreto cautelare 21 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per non aver tenuto conto dei principi dettati dalla Corte di Giustizia sull'obbligo di bilanciamento concreto tra tutela della riservatezza e esigenze difensive

    Il Collegio ritiene che la giurisprudenza della Corte di Giustizia citata non sia rilevante nel caso di specie, poiché il giudizio ha per oggetto l'impugnazione del provvedimento della stazione appaltante di non accogliere le richieste di oscuramento, non le istanze di accesso del terzo.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per rigetto delle censure in punto di difetto di istruttoria, motivazione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza

    Le motivazioni addotte da Novareti per richiedere l'oscuramento sono state ritenute generiche e insufficienti, non specificando chiaramente le informazioni riservate e il relativo vantaggio competitivo, in contrasto con i requisiti normativi e giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Mancato oscuramento di parti dell'offerta economica relative a dati di bilanci unbundling

    I dati relativi ai bilanci separati contenenti costi e ricavi dell'attività di distribuzione del gas non sono generalmente sottrattibili all'accesso, in quanto confluiscono in documenti di bilancio con forme di pubblicità, salvo specifiche parti che integrino segreti commerciali.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto all'accoglimento delle istanze di oscuramento di LG ET S.p.A.

    Il vizio di disparità di trattamento presuppone l'identità delle situazioni. Le motivazioni addotte da LG ET S.p.A. per le proprie istanze di oscuramento sono risultate più articolate e specifiche rispetto a quelle di Novareti, giustificando così esiti valutativi diversi.

  • Inammissibile
    Omesso esame della domanda di accesso motivata da esigenze difensive prevalenti

    Non risulta che Novareti abbia presentato una domanda di accesso motivata ai sensi dell'art. 35, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici. La domanda si configura come accertamento autonomo del diritto di accesso, inammissibile ai sensi dell'art. 34, secondo comma, del c.p.a., poiché non presuppone una decisione dell'amministrazione sull'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2148
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2148
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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