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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1635/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230002378948000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1620/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, il ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120230002378948000, notificata in data 6/2/2024, relativa a IRPEF, anno di imposta 2019, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 2.118,85, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamentava l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Il predetto, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata con condanna alle spese.
La convenuta Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, l'ente impositore ha dato prova che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, in realtà,
è stata preceduta dalla dichiarazione di irregolarità n. 0003522820201 relativa a “controllo tassazione separata” ai sensi dell'art. 36 bis DPR. n. 600/73, su arretrati corrisposti nell'anno di imposta 2019.
Il detto atto prodromico - diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – è stato correttamente notificato da Centro (Roma) in data 10/12/2022, tramite compiuta giacenza, come da allegata prova documentale.
Deve, peraltro, precisarsi che il ricorrente, ai fini dell'eventuale annullamento della cartella di pagamento impugnata, in ogni caso, avrebbe dovuto allegare – vertendosi in materia di controllo formale automatizzato
- non la semplice dichiarazione di sostituto di imposta ma, piuttosto, anche ulteriori documenti di natura contabile/fiscale quali, ad esempio: estratti posizione lavorativa emessa dal datore di lavoro, riepilogativi della posizione fiscale nonchè estratti di conto corrente bancario al fine di verificare se le somme oggetto di contestazione sono state incassate o, invece, non percepite.
Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato e, per l'effetto, deve confermarsi l'atto impugnato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 200,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1635/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230002378948000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1620/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, il ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120230002378948000, notificata in data 6/2/2024, relativa a IRPEF, anno di imposta 2019, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 2.118,85, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamentava l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Il predetto, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata con condanna alle spese.
La convenuta Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, l'ente impositore ha dato prova che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, in realtà,
è stata preceduta dalla dichiarazione di irregolarità n. 0003522820201 relativa a “controllo tassazione separata” ai sensi dell'art. 36 bis DPR. n. 600/73, su arretrati corrisposti nell'anno di imposta 2019.
Il detto atto prodromico - diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – è stato correttamente notificato da Centro (Roma) in data 10/12/2022, tramite compiuta giacenza, come da allegata prova documentale.
Deve, peraltro, precisarsi che il ricorrente, ai fini dell'eventuale annullamento della cartella di pagamento impugnata, in ogni caso, avrebbe dovuto allegare – vertendosi in materia di controllo formale automatizzato
- non la semplice dichiarazione di sostituto di imposta ma, piuttosto, anche ulteriori documenti di natura contabile/fiscale quali, ad esempio: estratti posizione lavorativa emessa dal datore di lavoro, riepilogativi della posizione fiscale nonchè estratti di conto corrente bancario al fine di verificare se le somme oggetto di contestazione sono state incassate o, invece, non percepite.
Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato e, per l'effetto, deve confermarsi l'atto impugnato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 200,00 oltre accessori di legge.