Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora - come consentito dall'art. 14, comma quarto, legge n. 689 del 1981, dall'art. 12 legge n. 890 del 1982 e, quindi, dall'art. 201.3 del d.lgs. n. 285 del 1992 - la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, la circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 23024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23024 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBAST. VENIERO 78, presso l'avvocato Mario Pettorito, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CH RC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANREMO 1, presso CASA PETTORINO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Pettorino, Pasquale Pacifico, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
SAN PAOLO - BANCO NAPOLI S.p.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 435/02 del Giudice di pace di ISCHIA, depositata il 30/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2006 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace d'Ischia in data 23 marzo 2001, proposto in contraddittorio sia con il comune d'Ischia e sia con il Servizio della Riscossione tributi, Concessione della Provincia di Napoli, Banco di Napoli S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., signor RC CH impugnò la cartella esattoriale emessa per il pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, deducendo in particolare che l'amministrazione non aveva notificato i relativi processi verbali, e che vi era stata prescrizione.
Con sentenza in data 30 aprile 2002, il giudice di pace accolse l'opposizione, limitatamente alle sole infrazioni al codice della strada elevate dal Comune d'Ischia, ed annullò la cartella. La notifica dei verbali era avvenuta con le modalità di cui all'art.149 c.p.c. per mezzo del servizio postale, e l'amministrazione aveva esibito la sola cartolina d'avviso di ricevimento, laddove si richiedeva la relata di notifica sulla copia da notificare e sull'atto notificato. In altri casi, la notifica risultava perfezionata con il sistema, dichiarato illegittimo, della compiuta giacenza.
Per la cassazione della sentenza, notificata il 22 maggio 2002 ad istanza dell'avvocato Pasquale Pacifico, nella qualità, con invito al pagamento degli importi indicati a favore del procuratore antistatario, il Comune d'Ischia ricorre con atto notificato al Comune d'Ischia il 29 luglio 2002, affidato ad un unico motivo.
L'intimato ha depositato controricorso notificato il 15 ottobre 2002. L'amministrazione ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza collegiale in data 18 novembre 2005, comunicata al ricorrente il 28 febbraio 2006, la corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Servizio Riscossione del Comune d'Ischia, Concessione della Provincia di Napoli, Banco di Napoli S.p.A. Avendo la parte tempestivamente provveduto all'incombente, la causa è tornata all'esame del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel controricorso si eccepisce la tardività del ricorso notificato il 29 luglio 2002, essendo stata la sentenza notificata al Comune d'Ischia il 22 maggio 2002. L'eccezione e infondata. La notificazione alla quale il resistente fa riferimento ha ad oggetto una copia della sentenza, rilasciata in forma esecutiva a richiesta di "Avv. P. Pacifico"; e poiché l'unica pronuncia di condanna contenuta nella sentenza è quella al pagamento delle spese del giudizio, e dette spese erano state detratte a favore del procuratore antistatario, quest'ultimo (vale a dire, l'avvocato Pacifico) era l'unica persona a favore della quale - in proprio - la copia esecutiva potesse essere rilasciata, ex art.475 cpv. c.p.c. Ciò premesso, risulta dai documenti in atti che la notificazione della predetta copia (unica, ex art. 476 c.p.c., comma 1) esecutiva, al Comune d'Ischia, fu eseguita dall'Ufficiale giudiziario "Ad istanza dell'avv. Pasquale Pacifico", invitando il medesimo Comune d'Ischia al pagamento degli importi appresso indicati, per un "totale complessivo dovuto Euro 1.561,05 (s.e. e o.), oltre agli interessi maturandi e alle spese successive occorrende sino all'effettivo soddisfo. Con espressa avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata nei termini e nel modi di legge". La notifica fu eseguita, pertanto, dall'avvocato Pacifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 c.p.c. Nessun dubbio sul punto può sorgere per 11 fatto che la notificazione fu eseguita a richiesta dell'avvocato Pacifico "nella qualità", come precisa la relazione, giacché tale qualità non poteva essere se non quella di titolare del credito per il quale si minacciava l'esecuzione forzata, e perché, sebbene superflua (stante la richiesta dell'avvocato Pacifico in proprio, ed in vista dell'esecuzione forzata, il dubbio sarebbe potuto nascere solo nel caso di richiesta fatta "in proprio e nella qualità": vale a dire, supponendosi la richiesta contestuale di due persone distinte), la qualità in questione è più sotto chiarita nella stessa relazione come "antistatario procuratore". Il ricorso è pertanto tempestivo.
Con il ricorso si denunzia la violazione delle norme - art. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art.
3 - in tema di notificazione a mezzo posta relative a sanzioni amministrative. Si deduce che per giungere alla conclusione dell'invalidità di alcune notifiche di verbali di contestazione, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione delle norme richiamate, nell'interpretazione che ne ha dato questa corte. Secondo la giurisprudenza invocata, infatti, allorché tale notificazione sia eseguita da un funzionario, l'omissione della relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto costituisce mera irregolarità che non incide sulla validità della notificazione.
Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha fatto riferimento ad una sentenza isolata (Cass. 12 agosto 1992 n. 9544) che è stata superata dalla giurisprudenza successiva. Questa è invece consolidata nel senso che, "in tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora - come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art.14, comma 4, dalla L. n. 890 del 1982, art. 12, e, quindi, dal
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.3 - la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, per mezzo del servizio postale e secondo il regime di cui alla L. n. 890 del 1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma 1, della richiamata L. n. 890 dal 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima" (Sez. un. 19 luglio 1995 n. 7821;
conformi tutte le successive 29 ottobre 1998 n. 10798; 7 giugno 1999 n. 5559; 18 gennaio 2002 n. 526; 19 luglio 2002 n. 10546). Sussiste pertanto il vizio di legittimità denunciato con il ricorso. Esso comporta la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha valutato la validità delle notificazioni dei verbali di contestazione attenendosi ad altri criteri, ed il rinvio della causa al giudice di pace di Ischia, in persona di altro magistrato, che nel provvedere - anche ai fini delle spesa del presente grado di legittimità - ad un nuovo giudizio si atterrà al principio di diritto sopra riportato tra virgolette.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua, e rinvia anche per le spese al giudice di Pace di Ischia in persona di altro magistrato.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 21 settembre 2006. Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006