Ordinanza cautelare 30 giugno 2009
Decreto decisorio 17 febbraio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, decreto decisorio 17/02/2010, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2010 REG.DEC.
N. 00164/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 164 del 2009, proposto da:
PE LO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Apice, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via Orazio n. 49;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefan Beikircher, Cristina Bernardi, Renate von Guggenberg e Doris Ambach, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dd. 7.4.2009 di revoca della patente di guida n. BZ5174616X, rilasciata il 24.3.2006 dall’Ufficio Patenti di Bolzano, di cui è titolare l’odierno ricorrente, emanato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Patenti e abilitazioni di guida, regolarmente notificato ed emesso a seguito della nota n. 144843 del 12.3.2009, con cui la Commissione medica per patenti di guida di Bolzano segnalava, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, che il sig. PE LO, sottoposto a visita medica in data 4.3.2009, era stato giudicato in via permanente non idoneo a condurre veicoli.
Visto il ricorso notificato il 5.6.2009 e depositato in termini in segreteria con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 23.6.2009;
Vista l’ordinanza n. 113 dd. 30.6.2009 di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;
Considerato che con atto dd. 29.12.2009 , notificato alla Provincia autonoma di Bolzano in data 11.1.2010 il procuratore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate;
- che il predetto atto di rinuncia è stato depositato in Segreteria il 20.1.2010;
- che la Provincia autonoma di Bolzano, in forza della delibera della Giunta provinciale n. 4691 del 20.12.2004 con dichiarazione dimessa nella Segreteria di questo Tribunale il 19.1.2010 resa in calce all’atto di rinuncia, ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di causa;
- che alla luce delle dichiarazioni documentate di cui sopra va pertanto dato atto dell’estinzione del presente giudizio per rinuncia agli atti, con compensazione delle spese tra le parti in causa;
Visto l'art. 26 della legge 6.12.1971 n. 1034, ultimo comma, come sostituito dall’art. 9 della legge n. 205 del 21 luglio 2000,
P.Q.M.
Il Presidente dà atto della rinuncia al ricorso in epigrafe e dichiara estinto il giudizio proposto;
dichiara altresì integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Il presente decreto è depositato nella Segreteria di questo Tribunale che ne dà formale comunicazione alle parti costituite.
Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ciascuna delle parti può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la segreteria entro 10 giorni dall’ultima notifica.
Così deciso in Bolzano il giorno 17 febbraio 2010.
| Il Presidente |
| Margit Falk Ebner |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 17/02/2010
IL SEGRETARIO