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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 13930/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
Pt_1 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 18.03.2025 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_4
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente come già precisato con note depositate in data 20.02.2025 che i CP_4 genitori della sig.ra signori e , Parte_2 Controparte_6 Persona_1 unitisi in matrimonio in data 03.09.1949, in realtà si erano già uniti con un matrimonio ecclesiastico ben 17 anni prima, dunque nell'anno 1932 (dunque antecedentemente l'anno di nascita della figlia), come altresì risulta dal certificato di matrimonio.
Precisa altresì che nel presente procedura è intervenuta la sig.ra Controparte_7
figlia della sig.ra e di
[...] Parte_3 Persona_2 Si riporta al ricorso e all'intervento e ne chiede l'accoglimento. Precisa che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13930/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13930 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_8
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 18.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
1. nata a [...], Brasile il 27/06/1991, Controparte_8 residente in [...]33, Alameda 06, lote 02, rione Plano Diretor Sul, CAP 77021-078, in
Palmas, Stato del Tocantins, cittadina brasiliana, carta d'identità n° , codice fiscale Nume_1
C.F._1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_5 le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
Dott. Giovanni Calasso 2
- accertare, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis in favore della ricorrente, Sig.ra per tutti i motivi esposti in atto e Controparte_8 per l'effetto ordinare al e, per esso, all' Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano sig. cittadino italiano, nato a Persona_3
Stanghella (PD), il 24/03/1877, emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
.
- in data 31/05/1902, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_3 [...]
e, dalla loro unione, nasceva: Per_4
• in data 24/04/1912, la figlia che nell'anno 1932 si univa in Persona_1 matrimonio ecclesiastico con e dalla loro unione nasceva: Controparte_6
➢ in data 15/03/1934, la figlia Successivamente i coniugi Parte_2 si sposavano civilmente in data 03/09/1949. In data 15/03/1961, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_2 Persona_5
acquisendo il cognome del marito, e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ in data 22/02/1962 che in data 03/02/1986, Parte_4 contraeva matrimonio con il Sig. e dalla Persona_6 loro unione nasceva:
❖ in data 27/06/1991 ( Persona_7 [...]
, la quale in data Controparte_1 CP_8
05/08/2022 contraeva matrimonio con il Sig.
[...]
Persona_8
[...]
ricorso depositato in data 20.02.2025 interveniva nel presente giudizio la sig.ra
[...]
nata a [...], Brasile, il 22/06/2002, residente in [...]Controparte_7 252 Esq. Com 238, nr. 516, rione , CAP Controparte_9
74603-240, città Goiania, Stato di Goias, cittadina brasiliana, titolare della carta d'identità n.
, CPF (codice fiscale brasiliano) , così concludendo: NumeroDiCar_2 P.IVA_1
accertare, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dell'interveniente, Sig.ra per tutti i motivi esposti in atto e per Controparte_7 l'effetto ordinare al e, per esso, all' Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio
Evidenziava che:
Dott. Giovanni Calasso 3
era discendente del Sig. , cittadino italiano, nato a [...], il Persona_3
24/03/1877, il quale, in data 31/05/1902, contraeva matrimonio con la Sig.ra
[...]
e, dalla loro unione, nasceva,: Per_4
in data 24/04/1912 , la quale, in data 03/09/1949, contraeva Persona_1 matrimonio con il Sig. e, dalla loro unione nascevano: Parte_5
➢ in data 15/03/1934, Parte_2
➢ in data 09/08/1936 il quale, in data 27/08/1973 Persona_9 contraeva matrimonio con la Sig.ra e, dalla loro Persona_10 unione, nasceva:
✓ in data 11/04/1975 che, in data 20/02/1996 Parte_3 contraeva matrimonio con il Sig. e, dalla Persona_2 loro unione, nasceva:
❖ in data 22/06/2002 Controparte_7
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti di Persona_3 cittadino italiano, nato a [...], il [...] il quale, in data 31/05/1902, contraeva matrimonio con la Sig.ra e, dalla loro unione, nasceva n data Persona_4
24/04/1912 , la quale, contraeva matrimonio ecclesiastico nell'anno 1932 con Persona_1 il Sig. cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha Parte_5 potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Dott. Giovanni Calasso 4
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere
Dott. Giovanni Calasso 5
pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza
Lecce-Venezia, 18.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 13930/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
Pt_1 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 18.03.2025 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_4
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente come già precisato con note depositate in data 20.02.2025 che i CP_4 genitori della sig.ra signori e , Parte_2 Controparte_6 Persona_1 unitisi in matrimonio in data 03.09.1949, in realtà si erano già uniti con un matrimonio ecclesiastico ben 17 anni prima, dunque nell'anno 1932 (dunque antecedentemente l'anno di nascita della figlia), come altresì risulta dal certificato di matrimonio.
Precisa altresì che nel presente procedura è intervenuta la sig.ra Controparte_7
figlia della sig.ra e di
[...] Parte_3 Persona_2 Si riporta al ricorso e all'intervento e ne chiede l'accoglimento. Precisa che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13930/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13930 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_8
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 18.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
1. nata a [...], Brasile il 27/06/1991, Controparte_8 residente in [...]33, Alameda 06, lote 02, rione Plano Diretor Sul, CAP 77021-078, in
Palmas, Stato del Tocantins, cittadina brasiliana, carta d'identità n° , codice fiscale Nume_1
C.F._1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_5 le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
Dott. Giovanni Calasso 2
- accertare, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis in favore della ricorrente, Sig.ra per tutti i motivi esposti in atto e Controparte_8 per l'effetto ordinare al e, per esso, all' Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano sig. cittadino italiano, nato a Persona_3
Stanghella (PD), il 24/03/1877, emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
.
- in data 31/05/1902, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_3 [...]
e, dalla loro unione, nasceva: Per_4
• in data 24/04/1912, la figlia che nell'anno 1932 si univa in Persona_1 matrimonio ecclesiastico con e dalla loro unione nasceva: Controparte_6
➢ in data 15/03/1934, la figlia Successivamente i coniugi Parte_2 si sposavano civilmente in data 03/09/1949. In data 15/03/1961, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_2 Persona_5
acquisendo il cognome del marito, e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ in data 22/02/1962 che in data 03/02/1986, Parte_4 contraeva matrimonio con il Sig. e dalla Persona_6 loro unione nasceva:
❖ in data 27/06/1991 ( Persona_7 [...]
, la quale in data Controparte_1 CP_8
05/08/2022 contraeva matrimonio con il Sig.
[...]
Persona_8
[...]
ricorso depositato in data 20.02.2025 interveniva nel presente giudizio la sig.ra
[...]
nata a [...], Brasile, il 22/06/2002, residente in [...]Controparte_7 252 Esq. Com 238, nr. 516, rione , CAP Controparte_9
74603-240, città Goiania, Stato di Goias, cittadina brasiliana, titolare della carta d'identità n.
, CPF (codice fiscale brasiliano) , così concludendo: NumeroDiCar_2 P.IVA_1
accertare, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dell'interveniente, Sig.ra per tutti i motivi esposti in atto e per Controparte_7 l'effetto ordinare al e, per esso, all' Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio
Evidenziava che:
Dott. Giovanni Calasso 3
era discendente del Sig. , cittadino italiano, nato a [...], il Persona_3
24/03/1877, il quale, in data 31/05/1902, contraeva matrimonio con la Sig.ra
[...]
e, dalla loro unione, nasceva,: Per_4
in data 24/04/1912 , la quale, in data 03/09/1949, contraeva Persona_1 matrimonio con il Sig. e, dalla loro unione nascevano: Parte_5
➢ in data 15/03/1934, Parte_2
➢ in data 09/08/1936 il quale, in data 27/08/1973 Persona_9 contraeva matrimonio con la Sig.ra e, dalla loro Persona_10 unione, nasceva:
✓ in data 11/04/1975 che, in data 20/02/1996 Parte_3 contraeva matrimonio con il Sig. e, dalla Persona_2 loro unione, nasceva:
❖ in data 22/06/2002 Controparte_7
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti di Persona_3 cittadino italiano, nato a [...], il [...] il quale, in data 31/05/1902, contraeva matrimonio con la Sig.ra e, dalla loro unione, nasceva n data Persona_4
24/04/1912 , la quale, contraeva matrimonio ecclesiastico nell'anno 1932 con Persona_1 il Sig. cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha Parte_5 potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Dott. Giovanni Calasso 4
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere
Dott. Giovanni Calasso 5
pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza
Lecce-Venezia, 18.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6