CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 905/2023 r.g. promossa da
(P.IVA e C.F. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Venezia-Mestre, in persona del legale rappresentante Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gnignati per mandato e domiciliato come in atti – attore in riassunzione –
contro
(già (P.IVA e C.F. Controparte_1 Controparte_2
con sede in Venezia-Mestre, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Zambelli per mandato e domiciliata come in atti – convenuta in riassunzione -
o 0 o
riassunzione a seguito ordinanza della Corte di Cassazione
o 0 o
1 Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione, in eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa dal Tribunale di Venezia, G.U. Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009,
depositata in data 28 luglio 2009, e nel rispetto del principio di diritto statuito dalla medesima Suprema Corte di cassazione con ordinanza n. 2796/2023 del
22 giugno 2022 – 31 gennaio 2023 (che ha cassato la sentenza della Corte
d'Appello di Venezia – Sezione Terza Civile n. 2611/2016 del 26 settembre
2016- 17 novembre 2016, emessa inter partes nel giudizio di secondo grado
RG 674/2010), esaminare le domande riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla Suprema Corte) dalla società
[...]
con l'atto di citazione d'appello Parte_3
notificato il 15/03/2010 (introduttivo del giudizio d'appello RG 674/2010) e pertanto così giudicare: per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia adita ritenga il perimetro del rinvio limitato al riesame, imposto dall'accoglimento del quarto motivo di cassazione, delle domande ritenute in precedenza inammissibili dai Giudici del primo e del secondo grado in via principale 1) (per quanto dovesse essere necessario, previa eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa inter partes dal Tribunale di Venezia, G.U.
Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009, depositata in data 28 luglio 2009)
in accoglimento dei motivi esposti in narrativa al punto 1 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, condannarsi ai sensi dell'art. 2041
c.c. l' (ora , in Parte_4 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
2 in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, dell'importo di EUR 1.760.201,16= [pari alla sommatoria delle somme in linea capitale, portate dai decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni presentate in primo grado dall' Parte_4
e rubricate ai nn. 422/05, 424/05, 425/05 e 427/05 R.G. del
[...]
Tribunale di Venezia, e segnatamente dai decreti ingiuntivi: a. n. 2055/04
(9553/04 RG) per la somma di EUR 271.656,32= in linea capitale;
b. n.
2084/04 (9548/04 RG) per la residua somma di EUR 30.580,04= in linea capitale;
c. n. 2065/04 (9556/04 RG) per la somma di EUR 382.000,00= in linea capitale;
d. n. 2064/04 (9554/04 RG) per la somma di EUR
1.075.964,80= in linea capitale] o di quella diversa somma che l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio, riterrà di giustizia, oltre interessi legali, per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
dando atto del diritto del di ripresentare all'esito del presente giudizio (con Parte_1
separato ricorso in via principale ex art. 360 c.p.c. o in via incidentale ex art. 371 c.p.c.) i medesimi motivi di cassazione già formulati con il ricorso ex art
360 c.p.c. introduttivo del giudizio di cassazione n. 30199/2017 RG,
presentato da avverso la sentenza della Corte Parte_1
d'Appello di Venezia n. 2611/2016, e dichiarati “assorbiti” dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 2796/2023; OVVERO IN ALTERNATIVA per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita ritenga il perimetro del rinvio esteso al riesame di tutte le domande esaminate dal Giudice del secondo grado e sulle quali non si è formato alcun giudicato per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 2796/2023 in via
3 pregiudiziale 2) (per quanto dovesse essere necessario, previa eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa inter partes dal Tribunale di
Venezia, G.U. Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009, depositata in data
28 luglio 2009) in accoglimento dei motivi esposti in narrativa ai punti 2, 3 e
4 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, dichiarare inammissibili e/o improponibili le opposizioni presentate in primo grado dall' Pag. 4 di 5 (rubricate ai nn. 422/05, 424/05, Parte_4 Parte_4
425/05 e 427/05 R.G. del Tribunale di Venezia) per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
nel merito 3) (per quanto dovesse essere necessario, previa eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa inter partes dal Tribunale
di Venezia, G.U. Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009, depositata in data 28 luglio 2009) in accoglimento dei motivi esposti in narrativa ai punti
2, 3 e 4 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio,
dichiarare infondate le opposizioni presentate in primo grado dall'
[...]
(rubricate ai nn. 422/05, 424/05, 425/05 e 427/05 R.G. Parte_4
del Tribunale di Venezia) e conseguentemente confermare i seguenti decreti ingiuntivi resi dal Tribunale di Venezia: a. n. 2055/04 (9553/04 RG) per la somma di EUR 271.656,32= in linea capitale, oltre interessi e spese;
b. n.
2084/04 (9548/04 RG) per la residua somma di EUR 30.580,04= in linea capitale, oltre interessi e spese;
c. n. 2065/04 (9556/04 RG) per la somma di
EUR 382.000,00= in linea capitale, oltre interessi e spese;
d. n. 2064/04
(9554/04 RG) per la somma di €. 1.075.964,80= in linea capitale, oltre interessi e spese, e comunque condannare la Parte_4
(ora , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
4 pro tempore, al pagamento in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme portate
[...]
dai predetti decreti ingiuntivi come sopra indicate, oltre interessi legali dal
91° giorno dalla data delle singole fatture sino al saldo effettivo o dalla data che il Giudice adito riterrà di giustizia, per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
in subordine nel merito 4) (per quanto dovesse essere necessario,
previa eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa inter partes dal
Tribunale di Venezia, G.U. Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009,
depositata in data 28 luglio 2009) in accoglimento dei motivi esposti in narrativa al punto 1 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, condannarsi ai sensi dell'art. 2041 c.c. la Parte_4
(ora , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €.
[...]
1.760.201,16= (pari alla sommatoria delle somme in linea capitale, come sopra indicate, portate dai decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni presentate in primo grado dall' e rubricate ai nn. Parte_4
422/05, 424/05, 425/05 e 427/05 R.G. del Tribunale di Venezia), o di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio,
riterrà di giustizia, oltre interessi legali, per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
in ogni caso (in entrambe le alternative) - con vittoria di spese, diritti e onorari per tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità, ed inclusa la refusione delle spese della CTU e del proprio CTP;
in via istruttoria (in
5 entrambe le alternative) - Si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in primo grado, come riproposte alle pagg. 96-102 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio
Conclusioni per Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza e deduzione reietta, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, formulato dal , per i motivi di Parte_1
cui sopra;
nel merito: respingere l'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio del , perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria,
dichiararsi che l' non è tenuta alla corresponsione degli CP_1 CP_1
interessi legali sulle fatture di cui ai decreti ingiuntivi opposti se non dalla richiesta del fornitore intervenuta solo con i decreti ingiuntivi opposti o comunque dal 121° giorno dal ricevimento di ciascuna fattura da parte dell' In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei giudizi di Pt_4
merito, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre RSG
15%, CPA 4%, IVA 22% e rimborso spese. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che ho redatto il verbale di sopralluogo in data 1.4.2003 che mi si rammostra (doc.
8); 2) Vero che, nel corso di tale sopralluogo, ho verificato, per quanto riguarda il pronto soccorso: la carenza di personale medico nelle ore notturne per i servizi di laboratorio, analisi e radiologia e la presenza, nell'arco delle
24 ore, di un solo medico e di un solo infermiere;
per quanto attiene alla terapia intensiva: la mancanza dei posti letto previsti in sede regionale, come
6 da verbale che mi si rammostra (doc. 8); 3) Vero che, a seguito di tale sopralluogo, i pagamenti relativi alle funzioni di pronto soccorso e di terapia intensiva sono stati interrotti da parte della;
4) Vero che il Parte_5
ha stipulato con l' Parte_1 Parte_3 Parte_4
l'accordo relativo al servizio SUEM per il 2002, come risulta dalla convenzione che mi si rammostra (doc. 4 nella causa n. 425/05); 5) Vero che,
nel 2002, il personale addetto al servizio SUEM era ricompreso nell'organico del pronto soccorso del , come da verbale in data Parte_1
1.4.2003 che mi si rammostra (doc. 8); 6) Vero che, nel 2003, l' Parte_4
[...
si è servita del proprio servizio SUEM. S'indicano a testi: dott.ssa c/o Via Don Federico Tosatto Testimone_1 Parte_4
n. 147, Mestre (VE) sui capitoli nn. 1 e 2; dott. c/o Testimone_2 [...]
, Via Don Federico Tosatto n. 147, Mestre (VE) sui capitoli Parte_4
nn. 1 e 2; dott. c/o Via Don F. Testimone_3 Parte_4
Tosatto 147, Mestre (VE) sui capitoli nn. 3, 4, 5 e 6; dott. c/o Tes_4
Via Don Federico Tosatto n. 147, Mestre (VE) Parte_4
sui capitoli nn. 3, 4, 5 e 6. Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili, inconferenti, superflue ed irrilevanti per tutto quanto sopra dedotto. In denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversa,
si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta. In denegata ipotesi di ammissione della prova per interpello avversa,
si chiede di essere abilitati alla prova contraria per interpello del legale rappresentante del e dei funzionari dell' 12 Parte_1 Parte_3 Pt_4
dott.ssa e dott. . Ci si oppone Testimone_1 Testimone_2
all'ammissione della CTU richiesta da controparte in quanto esplorativa ed
7 inammissibile per i motivi sopra illustrati. In denegata ipotesi di ammissione della stessa, si chiede che il consulente dica, assunte debite informazioni presso l' e la , e alla luce dei Parte_4 Parte_5
documenti dimessi dall' e in particolare del verbale di sopralluogo del Pt_4
2.4.03 e delle verifiche ispettive del gennaio 2005 che hanno evidenziato le stesse carenze riscontrate nel 2003 (doc. 3, 4 allegati alla mem. 184 c.p.c.) se la funzione di Pronto Soccorso, nel 2003, sia stata espletata dal Parte_1
secondo i requisiti previsti dalla DGRV 28.3.00 n. 1179, attuativa
[...]
del DPR n. 37 del 14.1.1997, poi confermata dalla DGRV n. 2501 del 6.8.04,
attuativa della L.R. 22/2002 e del D.P.R. n. 37 del 14.1.1997. Si insiste per l'espunzione dal presente giudizio dei documenti ex adverso dimessi unitamente alle memorie istruttorie a prova diretta, in quanto irritualmente depositati, come sopra dedotto. Si ribadisce l'inammissibilità dei documenti prodotti dal dopo il giudizio di primo grado in quanto Parte_1
inammissibili, non pertinenti, tardivi
Dichiara del tutto inammissibile e comunque irrilevante la perizia in quanto si tratta di un bonus di natura contrattuale e non riguarda le prestazioni.
Eccepisce in ogni caso la nullità della perizia stessa in quanto il CTU ha acquisito in maniera inammissibile documenti nuovi (i CCNL e i bilanci) e comunque scende a valutazioni che non gli competono. Ribadisce che i documenti dimessi da controparte in questo grado di giudizio non sono quelli prodotti in primo grado
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 5 maggio 2023, Parte_1
conveniva l' (già Controparte_1 Parte_4
8 avanti la Corte d'Appello di Venezia riassumendo il giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2796 del 31 gennaio 2023 che accogliendo il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2611/2016 ---- che aveva confermato l'accoglimento delle opposizioni dell' avverso Parte_4
quattro decreti ingiuntivi con i quali il aveva reclamato, nella Parte_1
qualità di presidio ospedaliero dell' riconosciuto con provvedimento Pt_4
della del 27 febbraio 1987 n. 860, l'erogazione per gli anni Parte_5
2002 e 2003 dei finanziamenti a funzione previsti in relazione al servizio di terapia intensiva, al servizio di pronto soccorso ed al servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) nonché l'incremento finanziario dovuto in relazione alle prestazioni di ricovero e all'espletamento dei servizi e nel contempo aveva escluso che il potesse pretendere l'indennizzo per Parte_1
ingiustificato arricchimento in quanto la domanda era stata proposta tardivamente ---- rilevando che la domanda di ingiustificato arricchimento era invece ammissibile (Cass. SS.UU 22404/2018) anche se proposta in via subordinata con la prima memoria ex art. 183 6^ co. Cod. proc. Civ..
2.- Il ha riassunto il giudizio chiedendo in via Parte_1 Parte_3
principale la condanna dell' al pagamento di €. 1.760.201,16 ed accessori Pt_4
per i quattro decreti ingiuntivi con declaratoria di dichiarare inammissibilità
delle opposizioni e domandando la condanna dell' alle somme dovute Pt_4
anche in via subordinata anche ex art. 2041 Cod. Civ., oltre interessi. Insisteva
per l'accoglimento delle domande proposte per l'indennizzo ex art. 2041 Cod.
Civ.; chiedeva l'accoglimento delle domande contrattuali per beneficiare dei finanziamenti per le funzioni di terapia intensiva, sub intensiva e di pronto
9 soccorso garantite ed effettuate negli anni 2002-2003; insisteva per l'accoglimento della domanda per il finanziamento per la funzione SUEM
(servizio autoambulanza) garantito ed effettuato nel 2003 e chiedeva il riconoscimento degli incrementi finanziari relativi alle funzioni di terapia sub intensiva, di pronto soccorso e SUEM.
Si costituiva l' (già Controparte_1 Parte_4
eccependo la nullità dell'atto di riassunzione per violazione
[...]
dell'art. 394 2 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.; assumendo l'inammissibilità dell'atto di riassunzione quanto alla modifica delle domande;
la inammissibilità dei motivi riportati a pagg 54 e ss. dell'atto di riassunzione;
l'infondatezza della domanda ex art. 2041 Cod. Civ. e l'infondatezza delle azioni contrattuali. Negava rilievo agli interessi e contrastava le istanze istruttorie.
3.- Disposta c.t.u. contabile, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 24 settembre 2025 previa concessione, a ritroso, dei termini per il deposito di memorie conclusive e per le conclusioni.
Osserva la Corte.
4.1.- Vanno disattese le eccezioni di nullità sollevate dall' Controparte_1
. Benché l'atto di citazione in riassunzione risulti composto di
[...]
106 pagine, lo stesso non pare violare il disposto di cui artt. 342 e 167 Cod.
proc. Civ. ma semplicemente collide con il principio della ragionevole durata del processo anche perché la lunghezza non appare connaturata alle questioni devolute, posti i precedenti della Corte di Cassazione;
il tutto avrà rilievo ai fini delle spese in mancanza di diversa sanzione processuale.
10 La citazione in riassunzione non appare poi generica risultando comprensibili le critiche alla sentenza di primo grado tanto per la controparte, che ha svolto le proprie difese, quanto per la Corte.
4.2.- Non risultano proposte domande nuove dato che il , Parte_1
chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi, ha inteso domandare le somme ivi riportate come in precedenza anche se formalmente errando posto che una volta che i decreti sono stati revocati, non è più possibile al giudice dell'appello la conferma (Cass. ordinanza n. 20868 del 6 settembre 2017).
5.- La Cassazione della sentenza d'appello per omesso esame della domanda subordinata di arricchimento, con assorbimento delle restanti censure importa la devoluzione a questo giudice del rinvio dell'intera questione dibattuta in primo e secondo grado, evidente essendo che il tenore dei restanti motivi di ricorso per cassazione --- il primo volto a censurare la negazione del finanziamento a funzione per i servizi di terapia intensiva e di pronto soccorso;
il secondo volto a censurare il diniego del finanziamento a funzione per il servizio di urgenza ed emergenza medica in mancanza della convenzione, scaduta per il 2003 ed il terzo di censura al diniego del finanziamento per le funzioni di terapia sub intensiva di pronto soccorso ed emergenza medica --- importavano chiara critica alla sentenza rendendo l'intera questione devoluta e controversa.
6.- Motivi di appello per le azioni contrattuali.
6.1.- La censura al diniego dei finanziamenti a funzione pretesi in forza dei contratti, riproposta a pagg. 54 e ss., appare infondata.
6.2.- Contro i quattro decreti ingiuntivi emessi a favore del , Parte_1
l' fece opposizione ed i giudizi, riuniti, culminarono con Parte_4
11 l'accoglimento delle opposizioni, col rigetto delle domande e con la condanna alle spese;
la sentenza è stata confermata in appello.
6.2.1.- Per la causa in opposizione al d.i. n. 2055/04 di €. 271.656,32 relativo a due fatture, la prima per la remunerazione per la funzione di terapia intensiva svolta nel 2002 e la seconda per la funzione di terapia semintensiva svolta nel 2003 il Tribunale osservò quanto di seguito.
La richiesta di pagamento era fondata sulla lettera del 23 giugno 2003 con la quale l' in applicazione del DRGV n. 616/2002 aveva comunicato al Pt_4
Policlinico di aver fissato, con deliberazione n. 907 del 19 giugno 2003, il nuovo tetto per l'attività programmata per il 2002 che prevedeva per “terapia intensiva” l'importo di €. 135.829 e sulla lettera del 14 aprile 2003 con cui la in applicazione del DRGV n. 3946/2002, aveva comunicato di aver Pt_4
fissato con deliberazione n. 399 del 20 marzo 2003, per il 2003, il finanziamento a funzione per la terapia intensiva in €. 135.829. L non Pt_4
aveva contestato l'ipotetica debenza degli importi ma aveva eccepito la non spettanza per mancata attivazione delle funzioni di terapia intensiva (o semintensiva). Con il DRGV n. 3223 del 8 novembre 2002 erano stati assegnati al , per l'area funzionale omogenea di terapie intensive, Parte_1
n. 4 posti letto e n. 2 posti letto per terapia sub intensiva;
a seguito dell'invio della fattura n. 1692 del 2002 la aveva richiesto la trasmissione della Pt_4
documentazione a corredo “onde consentire la verifica dell'appropriatezza dell'attività svolta e dell'importo fatturato” e nell'inerzia del era Parte_1
seguito un sopralluogo in data 1^ aprile 2003 all'esito del quale era emersa la mancata attivazione dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva. Il
Policlinico, se non aveva contestato la mancata attivazione dei 4 posti di
12 terapia intensiva, aveva sostenuto che la fatturazione sia per il 2002 che per il
2003, si riferiva a due posti di terapia sub intensiva che non solo erano stati assegnati con DRGV n. 740/1999 ma che erano stati attivati ed erano attivi al momento del sopralluogo ma in termini non condivisibili. Infatti, dalla relazione di sopralluogo (le cui risultanze non erano mai state contestate)
emergeva che nel locale osservazione del pronto soccorso era stata constatata la presenza di n. 2 posti letto “con possibilità di separazione tramite tenda mobile”, che a detta del direttore sanitario del , dott. , Parte_1 Per_1
potevano essere attivati come posti letto di terapia semi intensiva;
che lo stesso , sentito come testimone, aveva confermato che l'attività di Per_1
terapia intensiva veniva svolta a mezzo dei due posti letto di terapia intensiva;
che il legale rappresentante del , in sede di comparizione personale, Parte_1
aveva ribadito che i due posti letto assegnati dal DRGV n. 740/1999 erano quelli attivati (nel pronto soccorso) e che nel 2001 l'attività era stata fatturata come funzione di terapia intensiva. Era però da rilevare che nella scheda allegata alla DRGV n. 74/99 relativa al Policlinico, per l'area funzionale omogenea chirurgica (comprendente anestesia e rianimazione, chirurgia generale, odontoiatria, ortopedia e traumatologia, urologia) risultavano assegnati n. 50 posti letto e che sotto il riquadro direttive si leggeva “con due posti letto di terapia intensiva” mentre per i servizi di diagnosi e cura,
comprendente il pronto soccorso, non veniva assegnato alcun posto letto. Era
quindi da ritenere che i due posti letto, qualificati di terapia semintensiva,
ubicati nei locali del pronto soccorso e destinati, secondo il , Parte_1
all'assistenza adeguata di pazienti critici di provenienza dell'attività di emergenza territoriale o direttamente da quelle del servizio di pronto soccorso
13 (doc. 4 dell'opponente), non erano corrispondenti a quelli assegnati al dal DRGV n. 740 e che facevano parte di altra area funzionale. A Parte_1
tutto concedere, sulla loro corrispondenza, era da rilevare che essi non erano stati comunque attivati in quanto la loro attivazione era solo possibile. Era da escludere rilievo al pagamento da parte dell' di quanto fatturato dal Pt_4
per la prestazione del 2001 della funzione di terapia intensiva, Parte_1
perché da questo non poteva derivare acquiescenza per gli anni successivi.
Non essendo stati attivati i servizi di terapia intensiva che subintensiva la pretesa del era da rigettare con la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2055/04.
La statuizione è stata censurata dal per errata valutazione del Parte_1
materiale istruttorio perché il Tribunale aveva ritenuto che i due posti letto qualificati di terapia semintensiva nei locali del pronto soccorso non erano corrispondenti a quelli assegnati al con il DRGV n. 740/99 che Parte_1
facevano parte di altra area funzionale in tal modo travisando la delibera n.
740/99 e gli esiti del verbale di sopralluogo del 1^ aprile 2004. La censura è
stata disattesa (sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2611/2016) con argomentazioni in questa sede utilizzabili, perché logiche, in quanto era mancata l'attivazione del servizio;
in quanto il tutto risultava dal sopralluogo del 1^ aprile 2003 ove era stata constatata, alla presenza del direttore sanitario del pronto soccorso del Policlinico e del primario di pronto soccorso, la presenza di due posti letto nel locale osservazione del pronto soccorso;
in quanto in tale occasione, come risultava dal verbale poi comunicato al
(docc. 6 e 7 causa n. 424/05, fascicolo 12), l' aveva Parte_1 Pt_4 Pt_4
rilevato l'assenza del medico anestesista rianimatore durante la notte e i
14 festivi, l'assenza del medico per il servizio di laboratorio radiologico e la presenza di due posti letto di osservazione separabili mediante tenda mobile.
Nella struttura, inoltre, era stata riscontrata la mancanza di personale specializzato 24 ore su 23 necessario per monitorare le funzioni vitali degli assistiti ed intervenire prontamente in caso di necessità. Queste circostanze erano state confermate in sede testimoniale dal dr. all'epoca Tes_4
direttore sanitario;
il tribunale amministrativo regionale aveva accertato con sentenza n. 208/200 divenuta definitiva, le carenze sopra evidenziate. Nessun
rilievo, per la Corte di Venezia, avrebbero potuto assumere le delibere regionali con le quali erano state accreditate le funzioni di terapia intensiva e subintensiva in capo al in quanto il servizio non era stato attivato Parte_1
e la prestazione non era stata erogata.
La motivazione del Tribunale con le valutazioni rese in secondo grado,
meritano piena condivisione in dissenso delle censure del . Parte_1
6.2.2.- Innanzi tutto perché, quanto alla mancata attivazione dei servizi di terapia intensiva e subintensiva, già questa Corte si è pronunciata con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n.
32/2023) e che aveva avuto origine per la medesima questione di causa, tra le stesse parti, soprattutto in merito agli esiti del medesimo sopralluogo del 1^
aprile 2003 le cui risultanze non sono contestate. Il giudice di legittimità si è
così pronunciato “Orbene, la Corte d'appello ha, invece, ritenuto che fosse stata dimostrata l'inidoneità della struttura pre-accreditata ad erogare proprio la funzione di terapia sub-intensiva, oggetto della pretesa monitoria, non avendo la società approntato i servizi organizzativi del servizio. Peraltro, la ricorrente sostiene, richiamando il quadro normativo nella materia, che, ai fini
15 della corresponsione dell'emolumento, decisiva è la permanenza dello stato di accreditamento provvisorio, cosicché finisce con l'assumere che irrilevante
è l'effettiva erogazione del servizio per il quale si pretende il pagamento,
posto che sufficiente sarebbe il mero permanere di quello stato. Al contrario,
va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in base al rapporto contrattuale, ove vigente nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, (Cass. n. 17588 del 2018, n. 17591 del 2018, n.
30917 del 2018 e n. 453 del 2019; Cass. n. 2837 del 2019, riguardante proprio la ). Non è, dunque, configurabile la corresponsione di Parte_1
emolumenti in mancanza di effettiva erogazione del servizio. Infine, nel motivo si solleva una censura in ordine al giudizio di fatto, nel senso che l'ispezione dell' dell'aprile 2003 avrebbe fatto riferimento a carenze Pt_4
soltanto della terapia intensiva e non anche di quella sub-intensiva. Sul punto,
tuttavia, il giudizio di fatto del giudice di merito è di segno diverso, essendosi accertato, sulla base della documentazione esaminata e in particolare dell'ispezione suddetta e di quella del 2005, erano emerse carenze organizzative anche per la funzione di terapia semi-intensiva”.
6.2.3.- Tale pronuncia è valorizzabile per due ragioni.
Innanzi tutto, in applicazione del principio del giudicato rilesso. Infatti (Cass.
ordinanza n. 5377 del 21 febbraio 2023) dal principio stabilito dall'art. 2909
16 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass., sez. LI, 5/11/1996, n.
9631). E, tuttavia, come esattamente nel caso, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può produrre - a determinate condizioni - effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia in ipotesi in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Tenuto conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti o anche solo in parte diversi potrebbe collidere con i principi del rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa, la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un «nesso di pregiudizialità-
dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa» (Cass., sez. U,
12/03/2008, n. 6523). Infatti la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ne abbia anche una riflessa poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa
(Cass., sez. L., 31/01/2014, n. 2137). Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga
17 l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è
intervenuto (Cass., sez. 6-2, 08/10/2013, n. 22908). Sotto tale profilo, le doglienze svolte con il motivo non possono rilevare in quanto l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza che ha poi trovato conferma in sede di legittimità, in merito alla sostanziale inesistenza dei servizi di terapia intensiva e sub intensiva acclarati all'esito del sopralluogo del 1^ aprile 2003
(e del successivo), costituisce accertamento pregiudiziale compiuto tra le stesse parti che ha effetto anche nell'attuale giudizio dipendente sul punto,
come accertamento di verità.
In secondo luogo, in quanto la pronuncia della Corte di Cassazione, come principio di diritto, opera esattamente nel caso ad evidenziare (anche per le ragioni di cui sotto) l'infondatezza della pretesa negoziale per assenza dei servizi di base a giustificazione stante le gravi carenze accertate in quel sopralluogo.
6.2.4.- Assumere che l' non aveva mai rifiutato i servizi è censura Pt_4
infondata stanti, appunto, le evidenzi carenze del servizio nel suo complesso;
la mole di documenti dimessi in primo grado ad acclarare il servizio non appare di rilievo in quanto i documenti risultano “veicolati” con censura
(generica già in primo grado) perché priva di valida allegazione esplicative che non possono trarsi con il riferimento a centinaia e centinaia di documenti indistintamente prodotti senza richiamo. I documenti allegati nel presente ricorso non dimostrano comunque certo il contrario non comprovando la reale effettività come non può provare il tutto la c.t.u. (infra). La documentazione prodotta con il ricorso in riassunzione (pag. 50 e ss., docc. 1 del 2011, 2 del
18 2013, 3 del 2015 e 4 del 2017), oltretutto, appare nuova e non ammissibile perché dimessa in violazione dell'art. 345 3^ co. Cod. proc. Civ.). Infatti, i primi tre documenti erano certamente anteriori alla prima decisione d'appello ed ora non viene spiegata la ragione per la quale gli stessi risultano depositati;
non risulta, soprattutto, la loro decisività posto che nel caso è in predicato, per i servizi di terapia intensiva (2002) e di terapia semintensiva (2003) la evidente carenza di strutture e la stessa realità del servizio non certo giustificata da accreditamenti per gli anni successivi anche per il 2017 aventi solo natura formale. Non convince la tesi del per la quale si Parte_1
assume che nel sopralluogo del 2003 era stata accertata la mancata attivazione dei posti letto di terapia intensiva e non di quelli della terapia semi – intensiva in quanto, in sede di sopralluogo del 1^ aprile del 2003, era stata rilevata l'assenza di posti letto sia per la terapia intensiva che per quella sub intensiva e sia del personale medico specializzato in rianimazione con ulteriori gravi carenze tali da escludere in radice la stessa possibilità di erogare il servizio.
Tale situazione era emersa anche nel corso del sopralluogo del 2005. Neppure
rileva il richiamo ai provvedimenti amministrativi di conferma del pre accreditamento e nemmeno rileva l'approvazione regionale del fondo sanitario per il periodo con la prosecuzione dell'attività e con l'assegnazione al Policlinico di una quota, in quanto il sopralluogo del 1 aprile 2003 e le ulteriori risultanze (sentenza del Tar) hanno comprovato la non attivazione del servizio nel suo complesso e la stessa mancanza di esso nella sua effettività ed idoneità talché le argomentazioni appaiono del tutto distoniche non implicando censura, in fatto, all'esito dell'ispezione.
19 7.1.- Il Tribunale accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2065/2004 di
€. 382.000 su fatture, relativo al finanziamento a funzione del servizio SUEM
dal gennaio al dicembre del 2003. Osservò che la pretesa traeva origine dalla lettera del 14 aprile 2004 con la quale l' in applicazione del DRGV Pt_4
3946/2002, aveva comunicato di aver fissato, con deliberazione n. 399 del 20
marzo 2003, per il 2003, il finanziamento a funzione per il servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) per €. 382.000; che l' aveva eccepito Pt_4
che la somma non era dovuta in mancanza di convenzione in quanto il servizio in regime di convenzione era stato disposto solo per il 2002 e la convenzione non era stata prorogata e che il non aveva una struttura di Parte_1
emergenza qualificata come emerso nella verifica del 1^ aprile 2003. Il
Tribunale accertò pure che dalla documentazione prodotta era emerso che tra le parti era stata conclusa una convenzione per l'espletamento di attività
SUEM e che il si era impegnato a garantire la disponibilità di una Parte_1
autoambulanza di tipo A nonché di una ulteriore autoambulanza in caso di contemporaneo impegno del primo mezzo e dei relativi equipaggi;
che era stato previsto che la convenzione sarebbe stata in vigore dal 1 gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2002, salvo eventuale rinnovo, che non vi era stato. Il
Tribunale accertò pure l'assenza di proroga e/o di rinnovo per l'anno 2003 ed il conseguente difetto di titolo giustificativo delle somme fatturate e che era irrilevante il richiamo alla lettera del 4 luglio 2000 del direttore sanitario dell' perché si riferiva ad un inserimento del Policlinico nel servizio Pt_4
SUEM senza oneri per l'amministrazione; che il DRGV n. 3223/2002 non era pertinente e che irrilevante era la lettera del 14 aprile 2003 dell' poiché Pt_4
la comunicazione del tetto di spesa di €. 382.000 a favore del , Parte_1
20 quale soggetto pre accreditato, non costituiva riconoscimento da parte dell' della debeità dell'importo. La pretesa era da respingere con la Pt_4
revoca del decreto ingiuntivo n. 2065/04 e con la condanna alla restituzione.
Le argomentazioni rese dalla Corte d'appello (sentenza n. 2611/2016)
appaiono condivisibili in quanto dalle stesse si evince che la convenzione era scaduta il 31 dicembre 2002 e che non era stata rinnovata o prorogata tanto che l'indennità non era dovuta;
che il Policlinico, in assenza di convenzione in epoca successiva al 31 dicembre 2002, non era stato autorizzato ad erogare il servizio SU come riconosciuto dal Tribunale amministrativo con sentenza n. 208/2008; che solo l'espletamento della prestazione sanitaria unitamente all'accreditamento avrebbero consentito il sorgere del credito;
che non era possibile intravedere un pre accreditamento nella delibera regionale n. 3223 del 8 novembre 2002 dato che si prevedevano unicamente il servizio di pronto soccorso ed i posti letto di terapia intensiva e semintensiva in capo al senza alcun riferimento al servizio di autoambulanza;
che le Parte_1
attività pre accreditate avrebbero dovuto essere specificatamente stabilite e che mancava l'autorizzazione all'attività ex art. 8 del D.Lvo 502/92. La
motivazione del Tribunale con le valutazioni ulteriori, meritano condivisione.
7.2.1.- Innanzi tutto, quanto al mancato rinnovo della convenzione approvata con delibera del 11 aprile 2002, scaduta il 31 dicembre 2002 e non più
rinnovata o prorogata, già questa Corte si è pronunciata con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n. 5865/2023) che aveva avuto origine per la medesima questione di causa, tra le stesse parti,
soprattutto in merito alla stessa convenzione non rinnovata. Il tutto anche applicando il principio dell'efficacia riflessa del giudicato.
21 La Corte di Cassazione, sul punto, ha così persuasivamente disposto
“nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992, come integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del
1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440
del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711;
Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383). E spiega ancora che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente, sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per altro verso, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente
22 erogate agli utenti del vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità Pt_6
ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass.
(ord.) 5.7.2018, n. 17588). Cosicché, da un canto, è inappuntabile l'affermazione dalla Corte veneziana formulata in sede di disamina del secondo motivo di gravame, a tenor della quale la delibera della Giunta
regionale veneta di accreditamento del ” al Parte_1
“S.U.E.M.” ed il correlato stanziamento di fondi per euro 376.041,00 non potevano tener luogo della convenzione cessata il 31.12.2002. Cosicché,
d'altro canto, è ingiustificato l'assunto del ricorrente secondo cui “la struttura accreditata è necessariamente anche già stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria”.
Quanto all'interpretazione della convenziona del marzo 2002, approvata il successivo 11 e scadente il 31 dicembre 2002 dunque non più efficace per il
2003 e per il 2004, la Corte ha così stabilito “l'interpretazione del contratto,
traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti,
si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360,
1° co., n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr.
Cass. 14.7.2016, n. 14355). Altresì, l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione;
d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati
23 profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -
dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr.
Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). Nel solco delle testé
enunciate indicazioni giurisprudenziali l'interpretazione patrocinata dalla corte territoriale va parimenti esente, in relazione alla previsione del n. 5 del
1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisir rilievo alla luce della già menzionata statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite. Pur ai fini de quibus agitur la
Corte veneta ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Segnatamente, la corte d'appello ha specificato, nel quadro dell'onere della forma scritta ad substantiam dei contratti della Pubblica
Amministrazione, che la convenzione risultava inesorabilmente scaduta il
31.12.2002. Di certo, poi, la corte di merito non ha omesso la disamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua,
la res litigiosa, ovvero ha atteso all'esegesi della convenzione siglata nel marzo del 2002 (ed approvata l'11.4.2002). Si badi, per giunta, che questo
Giudice del diritto ha puntualizzato che l'omesso esame di questione relativa all'interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360,
n. 5, cod. proc. civ., in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017,
24 n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718). Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l'interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica,
ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. In
particolare, invano il ricorrente principale prospetta che la corte territoriale non ha tenuto conto del comportamento complessivo delle parti pur posteriore alla stipula della convenzione. Si osserva, da un canto, che nei contratti soggetti all'onere della forma scritta “ad substantiam” - è il caso di specie - il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l'interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale (cfr. Cass. (ord.) 15.5.2018, n. 11828; Cass. 26.8.1985, n. 4526). Si
osserva, d'altro canto, che, nel segno dei precedenti giurisprudenziali in precedenza citati, alla cui stregua è imprescindibile la stipulazione di apposita convenzione, volta a disciplinare gli obblighi delle parti e le modalità di prestazione del servizio, è irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della in relazione ad una convenzione ormai definitivamente Pt_5
caducata. Cosicché ineccepibilmente la corte d'appello ha puntualizzato che l'accreditamento non poteva tener luogo della convenzione”.
In tal senso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5877/2023 e la n.
5869/2023 per il servizio Seum tra le stesse parti.
Dunque, l'accertamento contenuto nelle sentenze poi confermate in sede di legittimità in merito al mancato rinnovo della convenzione,
25 all'interpretazione del dato negoziale scaduto il 31 dicembre 2002 e non più
rinnovato ed alla inammissibilità delle tesi del rinnovo tacito, per contrarietà
a norme imperative, nei rapporti con la P.A., ha efficacia riflessa anche nel caso in discussione ove si dibatte dello stesso sopralluogo, della stessa convenzione e della stessa sua proroga tacita da escluder per il chiaro dato negoziale e per quanto sopra.
7.2.2.- Assumere (citazione in riassunzione pagg. 74 e ss.) che la convenzione del 2002 poggiava sul presupposto che il Policlinico fosse struttura accreditata inserita nella rete di emergenza territoriale, nulla dimostra e non giustifica la proroga del rapporto scaduto il 31 dicembre 2002. Neppure rileva il richiamo al DRGV 3223 del 2002 in quanto non riconosce alcun debito verso il Policlinico, che non aveva stipulato alcuna convenzione né rinnovato quella scaduta nel dicembre 2002 ed in quanto indica il tetto di spesa per il
SUEM in €. 382.000 ma non riconosce alcunché. Evidente appare anche qui la mancanza della convenzione e la natura del deliberato volto ad indicare il tetto all'attività programmata. Contro la censura vale rimarcare l'assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del D.Lvo 502/1992.
Il deliberato del DGRV 3223/2002 in quanto previsione generale non vincolante non ha importato il rinnovo della convenzione formale scaduta il
31 dicembre 2002 trattandosi di atto diverso e con autonoma rilevanza giuridica. Non potendo ammettersi impegni negoziali della P.A. per fatti concludenti, in assenza di atto scritto, non essendo intervenuto alcun rinnovo,
non può valorizzarsi il contegno complessivo delle parti dal momento che lo stesso potrebbe rilevare per chiarire i contenuti di un accordo – qui del tutto inesistente - ma non provare l'accordo mancante;
appaiono irrilevanti le
26 argomentazioni in merito alla prestazione del servizio con le richieste di intervento da parte della centrale operativa del 118.
8.1.- La pretesa di cui al decreto ingiuntivo n. 2084/2004 per €. 382.286,91,
su fatture, relativa al finanziamento a funzione SUEM e per l'importo residuo,
sevizio espletato da gennaio a dicembre del 2003, è stata denegata dal
Tribunale che ha osservato che la voce non era dovuta in quanto si riferita all'incremento finanziario relativo alla funzione SU, voce accessoria del finanziamento a funzione (calcolato forfetariamente in una percentuale fissa e predeterminata dell'importo liquidato nell'anno precedente) tanto che in difetto del servizio (ut supra) non avrebbe potuto essere riconosciuta. La
Corte d'appello, ritenuta la voce accessoria, quale aumento forfetario di quanto corrisposto a titolo di finanziamento a funzione non dovuto, ha confermato la statuizione.
8.2.- La Corte, a diniego della pretesa residua, riferito alla funzione SU, nel periodo da gennaio a dicembre 2003, posta l'inesistenza del Servizio per il mancato rinnovo della convenzione, conferma la statuizione richiamando, a giustificazione, quanto al precedente paragrafo. Il motivo va rigettato.
9.1.- Il Tribunale di Venezia rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2064/04 di €. 1.075.964,80, su fatture, per remunerazione forfetaria aggiuntiva per l'attività di pronto soccorso: marzo – dicembre 2003. Osservò
che il pagamento era fondato sulla lettera del 14 aprile 2003 con la quale l' in applicazione del DRGV 3946/2002, aveva comunicato di aver Pt_4
fissato con deliberazione n. 399 del 20 marzo 2003, come tetto per il 2002,
l'importo di €. 1.291.143; che l' non contestando l'astratta debeità, Pt_4
aveva rilevato che all'esito del sopralluogo del 1^ aprile 2003 era stato
27 verificato che il servizio di pronto soccorso non possedeva i requisiti organizzativi e funzionali indicati dal DRGV n. 1179/2000 tanto che nell'anno successivo la non aveva più riconosciuto la funzione. Il Pt_5
Tribunale rilevò che il non aveva contestato né le risultanze del Parte_1
sopralluogo né il mancato possesso dei requisiti di cui al DRGV, né aveva mai comunicato di aver provveduto alla regolarizzazione delle condizioni per poter garantire il servizio come richiesto dall' nella lettera del 7 ottobre Pt_4
2003, censurando la sospensione del pagamento da parte dell' in Pt_4
termini errati in quanto l' era tenuta ad erogare gli importi Parte_7
in favore delle strutture accreditate senza i presupposti. E poiché l'eccezione dell'opponente non era stata contestata con la dimostrazione che la funzione di pronto soccorso veniva espletata secondo i requisiti richiesti, l'opposizione era da accogliere. La Corte d'appello, con argomentazioni persuasive, ha rilevato che il non aveva contestato le risultanze del sopralluogo Parte_1
dell'aprile 2003 e che la contestazione era stata sollevata tardivamente;
che dall'esame del verbale emergeva che erano presenti il direttore sanitario ed il primario del pronto soccorso che sentito come testimone aveva dichiarato di essere al corrente delle contestazioni dell' al Policlinico;
che erano state Pt_4
dimesse le note con le quali l' aveva portato a conoscenza del Pt_4 Parte_1
gli esiti delle verifiche che avevano riguardato la mancanza dei requisiti organizzativi e funzionali indicati nella delibera regionale 1179/2000, in particolare per l'assenza di medici specializzati di notte e durante i festivi e di posti letto di rianimazione;
che era dunque legittima, stante le documentate carenze del servizio, la mancata erogazione della funzione. Tali carenze, per
28 di più, non erano mai state sanate dal che non aveva svolto Parte_1
regolarizzazione.
9.2.- I motivi di censura non meritano condivisione in quanto risulta ampiamente dimostrato anche all'esito del sopraluogo del 1^ aprile 2003, più
volte citato, il servizio del pronto soccorso non era funzionante e non avrebbe potuto svolgere, per carenze reali sostanziali, le proprie funzioni essendo privo dei requisiti;
che tali mancanze, al di là del formale accreditamento,
erano preclusive al finanziamento aggiuntivo. Si richiama, sul punto, quanto sopra rilevato.
10.- Arricchimento senza causa.
10.1.- La questione dell' arricchimento ingiustificato attiene a tutti e quattro i profili creditori astratti segnatamente:
-) quanto all'importo di €. 271.656,32 (d.i. n. 2055/04) per la remunerazione forfetaria aggiuntiva per la funzione di terapia intensiva del 2002 e per la funzione di terapia semintensiva del 2003, la pretesa negoziale è stata rigettata in quanto i servizi non sono stati attivati;
-) quanto all'importo di €. 382.000 (d.i. 2065/04) relativo al servizio SU da gennaio a dicembre 2003, la pretesa è stata rigettata in assenza del contratto posto che la convenzione era scaduta il 31 dicembre 2002;
-) per l'importo di €. 30.560 (residuo del d.i. 2084/04 di €. 382.286,91) per l'incremento finanziario (voce residua del finanziamento a funzione) SU la pretesa è stata rigettata in mancanza di convenzione;
-) per l'importo di €. 1.075.964,80 (d.i. 2064/04) relativo alla remunerazione forfetaria aggiuntiva per l'attività di pronto soccorso, la pretesa é stata rigettata per esser mancata la prova del servizio.
29 10.2.- L'attore in riassunzione ha chiesto il riconoscimento degli importi a norma dell'art. 2041 Cod. Civ. osservando che l' aveva sempre potuto Pt_4
contare su tali attività; che le stesse erano state effettuate come emergeva dalla documentazione dimessa (verbali di pronto soccorso dell'intero anno 2003)
ed altri;
che il pronto soccorso era operante e che molte persone accedevano al servizio;
che l era a conoscenza di questo e che era la stessa centrale Pt_4
operativa del 118 dell' che chiedeva l'intervento delle autoambulanze Pt_4
del disponendo l'invio dei pazienti presso il pronto soccorso del Parte_1
medesimo; che errato era il richiamo all'arricchimento imposto;
Parte_1
che erano state dimesse le schede a provare il servizio;
che lo stesso manuale delle procedura per le operazioni del pronto soccorso dimostrava l'erogazione; che anche per il servizio di terapia sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo in quanto vi era prova della erogazione per il 2003.
Il quantum risulta individuato anche col richiamo alla c.t.u..
10.3.- Il motivo e la domanda sono infondati.
La Corte di Cassazione ha già esaminato, per periodi diversi ma per gli stessi fatti sostanziali, la questione dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento chiesto dal contro l' confermando Parte_1 Controparte_1
le sentenze d'appello. Le pronunce costituiscono giudicato riflesso valevole nel caso ove si tratta delle stesse questioni, delle stesse parti e degli identici presupposti.
10.3.1. Quanto alla remunerazione forfetaria aggiuntiva per la funzione di terapia intensiva del 2002 e per la funzione di terapia semintensiva del 2003,
la pretesa negoziale è stata rigettata in quanto i servizi non erano stati attivati
30 per gravi carenze del Policlinico;
per il servizio SU da gennaio a dicembre
2003 la pretesa è stata rigettata per l'assenza del contratto posto che la convenzione era scaduta il 31 dicembre 2002 ed analogamente per la voce residua del finanziamento a funzione;
per l'attività di pronto soccorso la remunerazione è stata negata per carenze del pronto soccorso e dunque per mancata prova.
10.3.2.-La Suprema Corte, con ordinanza n. 47/2023, ha confermato la non sussistenza dei presupposti per l'indennizzo da indebito arricchimento per il servizio di terapia condivisibilmente (con argomentazioni sopra svolte)
osservando che “Senonché, nella specie, vi è stato un puntuale accertamento da parte del giudice di merito in ordine all'inidoneità, nell'anno 2004, della struttura del ad esercitare correttamente la funzione di terapia sub- Parte_1
intensiva, non avendo la società approntato tutti i necessari servizi organizzativi al fine di garantire ai pazienti della necessitanti CP_3
della terapia sub-intensiva l'assistenza dovuta. Ne consegue che il giudicato sulla mancata prestazione del servizio, essendosi ritenuta inammissibile la censura proposta con il primo motivo del presente ricorso per cassazione,
esclude necessariamente la stessa sussistenza di un possibile arricchimento da parte della , costituente uno dei presupposti dell'azione Parte_8
ex art.2041 c.c.”.
10.3.3.- Ancora, con ordinanza n. 5867 del 2023, la Suprema Corte è
intervenuta sulla remunerazione per il servizio di pronto soccorso (gennaio -
ottobre del 2004) e per la terapia semintensiva (gennaio - ottobre 2004) (stesse parti) negando la pretesa e confermando la sentenza d'appello per le evidenti carenze dei servizi resi dal che non avrebbero potuto importare Parte_1
31 arricchimento indebito in quanto imposto ed in quanto indiretto. Ha osservato che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento,
sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto
“indiretto”, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (cfr. Cass.
22.10.2021, n. 29672 (Rv. 662731 - 01); Cass. sez. un. 8.10.2008, n. 24772;
Cass. 26.7.2002, n. 11051, secondo cui l'azione di arricchimento non può
essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita (Cass.
10.2.1993, n. 1686; Cass. 29.7.1983, n. 5236, secondo cui l'esperibilità
dell'azione di arricchimento senza giusta causa postula che l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi,
riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo). Altresì, la Corte ha spiegato che, in ipotesi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, l'azione ex art. 2041 cod. civ. sarebbe stata possibile soltanto contro il terzo che aveva conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di
32 rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo (cfr. Cass.
22.10.2021, n. 29672 (Rv. 662731 - 02).
Ha pure precisato che si sarebbe potuto prescindere dall'ulteriore ipotesi di arricchimento “indiretto” che faceva eccezione alla regola generale dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento, nel caso in cui l'arricchimento fosse stato realizzato da una pubblica amministrazione in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito in favore di altro ente pubblico. Inoltre, ha osservato la Suprema Corte, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cosiddetto “arricchimento imposto”,
potendo l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'“eventum utilitatis” (cfr. Cass. (ord.)
24.4.2019, n 11209).
10.3.4.- Con riguardo al servizio SU (da gennaio ad ottobre del 2004 –
stesse parti) la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5865 del 2023, ha escluso l'indennizzo da indebito arricchimento per la mancanza della convenzione che non risulta rinnovata osservando che “questa Corte spiega che,
nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992,
come integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in
33 assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del
1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440
del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711;
Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383). E spiega ancora che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente, sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per altro verso, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità Pt_6
ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass.
(ord.) 5.7.2018, n. 17588). Cosicché, da un canto, è inappuntabile l'affermazione dalla Corte veneziana formulata in sede di disamina del secondo motivo di gravame, a tenor della quale la delibera della Giunta
34 regionale veneta di accreditamento del ” al Parte_1
“S.U.E.M.” ed il correlato stanziamento di fondi per euro 376.041,00 non potevano tener luogo della convenzione cessata il 31.12.2002. Cosicché,
d'altro canto, è ingiustificato l'assunto del ricorrente secondo cui “la struttura accreditata è necessariamente anche già stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria”.
La Corte, inoltre, ha confermato la correttezza della interpretazione del primo giudice in merito all'avvenuta scadenza, senza proroga, della convenzione anche per la mancanza della forma scritta ad substantiam dei contratti della
Pubblica Amministrazione tanto che la convenzione risultava inesorabilmente scaduta il 31.12.2002 e tanto che tale rilievo, chiaro e incontrovertibile, non poteva essere superato dal comportamento complessivo delle parti mentre eventuali chiamate o l'eventuale utilizzo del servizio (circostanze adombrate dal e documentate anche in c.t.u.) Parte_1
non possono rilevare.
10.3.4.- Applicando tali regole al caso, anche con il richiamo al principio dell'efficacia riflessa del giudicato, non può che seguire il rigetto del motivo di censura nel merito. Da un lato in quanto, i finanziamenti a funzione e gli incrementi finanziari risultano riferiti a servizi svolti in assenza di convenzione o sulla base di convenzioni ma di fatto nella completa assenza dei requisiti minimi da parte del , per poter ammettere i servizi. Parte_1
Dall'altro in quanto l'indennità di arricchimento laddove, pretesa per i servizi negoziali, non avrebbe e non può essere riconosciuta in assenza della sussidiarietà, posto il rigetto per fatto imputabile al Policlinico, delle domande. L'indennità di arricchimento, laddove richiesta per servizi
35 inesistenti nei profili minimi essenziali, non può essere riconosciuta in quanto, altrimenti, si verterebbe nell'ambito del c.d. arricchimento imposto.
Il riconoscimento della indennità, riferita a contratti non redatti in forma scritta, violerebbe i relativi postulati che avrebbero richiesto il contratto scritto ad substantiam per l' L'indennità di arricchimento non avrebbe e Pt_4
non può essere riconosciuta essendo mancato un rapporto diretto tra il soggetto che si era arricchito, che risultava diverso da quello con il quale chi aveva compiuto la prestazione, aveva un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto. Infatti, l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza giusta causa postula che l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo.
11.1.- Osserva infine la Corte che è stata disposta c.t.u. ad accertare il numero di prestazioni eseguite dal per SU anni 2002 – 2003; per terapia Parte_1
intensiva e sub intensiva anni 2002 – 2003, per la funzione di pronto soccorso anno 2003 e per il finanziamento a funzione. L'elaborato ha poi dato conto del quantum in forza della documentazione dimessa anche in tale sede.
11.2.- La c.t.u., come noto, non costituisce mezzo esonerativo dall'onere della prova (Cass. sentenza n. 3191 del 14 febbraio 2006) e nel caso tale regola vale a maggior ragione ritenendo la Corte, alla luce dei motivi di cui sopra (per domande negoziali e per arricchimento senza causa) e delle conseguenti statuizioni, che il quantum indicato dall'elaborato, a prescindere dalle contestazioni, non possa essere valutato a favore del . Parte_1
36 11.3.- Le istanze istruttorie per la prova costituenda vanno disattese perché
irrilevanti non essendo state indicate le ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare le rispettive pretese (Cass. n. 1532 del 22
gennaio 2018).
12.- Non vi è luogo per la statuizione sul doppio contributo.
13.- Le spese processuali dell'intero giudizio vanno addebitate al Parte_1
stante la soccombenza del tutto prevalente e la violazione del canone della ragionevole durata del processo connessa alla non sinteticità della citazione in riassunzione;
rilevandosi poi che il rigetto della domanda di arricchimento,
in secondo grado, è stata disposta vigendo un panorama giurisprudenziale poi mutato. Faranno carico al Policlinico le spese della c.t.u. e quelle dei consulenti dell' ove richieste. Parte_4
La sentenza costituirà titolo per eventuali ripetizioni.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa tra contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- rigetta tutti i motivi di censura e le domande formulate dal contro Parte_1
l' e conferma, per quanto di ragione, la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Venezia;
- condanna il Policlinico alle spese processuali a favore dell' Controparte_1
in €. 28.000 per compensi per il primo grado, in €. 25.000 per
[...]
compensi per ciascuna fase d'appello ed in €. 15.000 per compensi per il giudizio di cassazione oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- pone le spese della c.t.u. integralmente a carico del . Parte_1
37 Venezia lì 25 settembre 2025
Il consigliere relatore
Dr. Massimo Coltro
38
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 905/2023 r.g. promossa da
(P.IVA e C.F. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Venezia-Mestre, in persona del legale rappresentante Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gnignati per mandato e domiciliato come in atti – attore in riassunzione –
contro
(già (P.IVA e C.F. Controparte_1 Controparte_2
con sede in Venezia-Mestre, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Zambelli per mandato e domiciliata come in atti – convenuta in riassunzione -
o 0 o
riassunzione a seguito ordinanza della Corte di Cassazione
o 0 o
1 Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione, in eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa dal Tribunale di Venezia, G.U. Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009,
depositata in data 28 luglio 2009, e nel rispetto del principio di diritto statuito dalla medesima Suprema Corte di cassazione con ordinanza n. 2796/2023 del
22 giugno 2022 – 31 gennaio 2023 (che ha cassato la sentenza della Corte
d'Appello di Venezia – Sezione Terza Civile n. 2611/2016 del 26 settembre
2016- 17 novembre 2016, emessa inter partes nel giudizio di secondo grado
RG 674/2010), esaminare le domande riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla Suprema Corte) dalla società
[...]
con l'atto di citazione d'appello Parte_3
notificato il 15/03/2010 (introduttivo del giudizio d'appello RG 674/2010) e pertanto così giudicare: per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia adita ritenga il perimetro del rinvio limitato al riesame, imposto dall'accoglimento del quarto motivo di cassazione, delle domande ritenute in precedenza inammissibili dai Giudici del primo e del secondo grado in via principale 1) (per quanto dovesse essere necessario, previa eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa inter partes dal Tribunale di Venezia, G.U.
Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009, depositata in data 28 luglio 2009)
in accoglimento dei motivi esposti in narrativa al punto 1 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, condannarsi ai sensi dell'art. 2041
c.c. l' (ora , in Parte_4 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
2 in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, dell'importo di EUR 1.760.201,16= [pari alla sommatoria delle somme in linea capitale, portate dai decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni presentate in primo grado dall' Parte_4
e rubricate ai nn. 422/05, 424/05, 425/05 e 427/05 R.G. del
[...]
Tribunale di Venezia, e segnatamente dai decreti ingiuntivi: a. n. 2055/04
(9553/04 RG) per la somma di EUR 271.656,32= in linea capitale;
b. n.
2084/04 (9548/04 RG) per la residua somma di EUR 30.580,04= in linea capitale;
c. n. 2065/04 (9556/04 RG) per la somma di EUR 382.000,00= in linea capitale;
d. n. 2064/04 (9554/04 RG) per la somma di EUR
1.075.964,80= in linea capitale] o di quella diversa somma che l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio, riterrà di giustizia, oltre interessi legali, per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
dando atto del diritto del di ripresentare all'esito del presente giudizio (con Parte_1
separato ricorso in via principale ex art. 360 c.p.c. o in via incidentale ex art. 371 c.p.c.) i medesimi motivi di cassazione già formulati con il ricorso ex art
360 c.p.c. introduttivo del giudizio di cassazione n. 30199/2017 RG,
presentato da avverso la sentenza della Corte Parte_1
d'Appello di Venezia n. 2611/2016, e dichiarati “assorbiti” dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 2796/2023; OVVERO IN ALTERNATIVA per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita ritenga il perimetro del rinvio esteso al riesame di tutte le domande esaminate dal Giudice del secondo grado e sulle quali non si è formato alcun giudicato per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 2796/2023 in via
3 pregiudiziale 2) (per quanto dovesse essere necessario, previa eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa inter partes dal Tribunale di
Venezia, G.U. Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009, depositata in data
28 luglio 2009) in accoglimento dei motivi esposti in narrativa ai punti 2, 3 e
4 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, dichiarare inammissibili e/o improponibili le opposizioni presentate in primo grado dall' Pag. 4 di 5 (rubricate ai nn. 422/05, 424/05, Parte_4 Parte_4
425/05 e 427/05 R.G. del Tribunale di Venezia) per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
nel merito 3) (per quanto dovesse essere necessario, previa eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa inter partes dal Tribunale
di Venezia, G.U. Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009, depositata in data 28 luglio 2009) in accoglimento dei motivi esposti in narrativa ai punti
2, 3 e 4 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio,
dichiarare infondate le opposizioni presentate in primo grado dall'
[...]
(rubricate ai nn. 422/05, 424/05, 425/05 e 427/05 R.G. Parte_4
del Tribunale di Venezia) e conseguentemente confermare i seguenti decreti ingiuntivi resi dal Tribunale di Venezia: a. n. 2055/04 (9553/04 RG) per la somma di EUR 271.656,32= in linea capitale, oltre interessi e spese;
b. n.
2084/04 (9548/04 RG) per la residua somma di EUR 30.580,04= in linea capitale, oltre interessi e spese;
c. n. 2065/04 (9556/04 RG) per la somma di
EUR 382.000,00= in linea capitale, oltre interessi e spese;
d. n. 2064/04
(9554/04 RG) per la somma di €. 1.075.964,80= in linea capitale, oltre interessi e spese, e comunque condannare la Parte_4
(ora , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
4 pro tempore, al pagamento in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme portate
[...]
dai predetti decreti ingiuntivi come sopra indicate, oltre interessi legali dal
91° giorno dalla data delle singole fatture sino al saldo effettivo o dalla data che il Giudice adito riterrà di giustizia, per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
in subordine nel merito 4) (per quanto dovesse essere necessario,
previa eventuale riforma della sentenza n. 2081/2009 resa inter partes dal
Tribunale di Venezia, G.U. Dott. G. Bertolino, in data 16 giugno 2009,
depositata in data 28 luglio 2009) in accoglimento dei motivi esposti in narrativa al punto 1 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, condannarsi ai sensi dell'art. 2041 c.c. la Parte_4
(ora , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €.
[...]
1.760.201,16= (pari alla sommatoria delle somme in linea capitale, come sopra indicate, portate dai decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni presentate in primo grado dall' e rubricate ai nn. Parte_4
422/05, 424/05, 425/05 e 427/05 R.G. del Tribunale di Venezia), o di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio,
riterrà di giustizia, oltre interessi legali, per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
in ogni caso (in entrambe le alternative) - con vittoria di spese, diritti e onorari per tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità, ed inclusa la refusione delle spese della CTU e del proprio CTP;
in via istruttoria (in
5 entrambe le alternative) - Si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in primo grado, come riproposte alle pagg. 96-102 dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio
Conclusioni per Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza e deduzione reietta, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, formulato dal , per i motivi di Parte_1
cui sopra;
nel merito: respingere l'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio del , perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria,
dichiararsi che l' non è tenuta alla corresponsione degli CP_1 CP_1
interessi legali sulle fatture di cui ai decreti ingiuntivi opposti se non dalla richiesta del fornitore intervenuta solo con i decreti ingiuntivi opposti o comunque dal 121° giorno dal ricevimento di ciascuna fattura da parte dell' In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei giudizi di Pt_4
merito, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre RSG
15%, CPA 4%, IVA 22% e rimborso spese. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che ho redatto il verbale di sopralluogo in data 1.4.2003 che mi si rammostra (doc.
8); 2) Vero che, nel corso di tale sopralluogo, ho verificato, per quanto riguarda il pronto soccorso: la carenza di personale medico nelle ore notturne per i servizi di laboratorio, analisi e radiologia e la presenza, nell'arco delle
24 ore, di un solo medico e di un solo infermiere;
per quanto attiene alla terapia intensiva: la mancanza dei posti letto previsti in sede regionale, come
6 da verbale che mi si rammostra (doc. 8); 3) Vero che, a seguito di tale sopralluogo, i pagamenti relativi alle funzioni di pronto soccorso e di terapia intensiva sono stati interrotti da parte della;
4) Vero che il Parte_5
ha stipulato con l' Parte_1 Parte_3 Parte_4
l'accordo relativo al servizio SUEM per il 2002, come risulta dalla convenzione che mi si rammostra (doc. 4 nella causa n. 425/05); 5) Vero che,
nel 2002, il personale addetto al servizio SUEM era ricompreso nell'organico del pronto soccorso del , come da verbale in data Parte_1
1.4.2003 che mi si rammostra (doc. 8); 6) Vero che, nel 2003, l' Parte_4
[...
si è servita del proprio servizio SUEM. S'indicano a testi: dott.ssa c/o Via Don Federico Tosatto Testimone_1 Parte_4
n. 147, Mestre (VE) sui capitoli nn. 1 e 2; dott. c/o Testimone_2 [...]
, Via Don Federico Tosatto n. 147, Mestre (VE) sui capitoli Parte_4
nn. 1 e 2; dott. c/o Via Don F. Testimone_3 Parte_4
Tosatto 147, Mestre (VE) sui capitoli nn. 3, 4, 5 e 6; dott. c/o Tes_4
Via Don Federico Tosatto n. 147, Mestre (VE) Parte_4
sui capitoli nn. 3, 4, 5 e 6. Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili, inconferenti, superflue ed irrilevanti per tutto quanto sopra dedotto. In denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversa,
si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta. In denegata ipotesi di ammissione della prova per interpello avversa,
si chiede di essere abilitati alla prova contraria per interpello del legale rappresentante del e dei funzionari dell' 12 Parte_1 Parte_3 Pt_4
dott.ssa e dott. . Ci si oppone Testimone_1 Testimone_2
all'ammissione della CTU richiesta da controparte in quanto esplorativa ed
7 inammissibile per i motivi sopra illustrati. In denegata ipotesi di ammissione della stessa, si chiede che il consulente dica, assunte debite informazioni presso l' e la , e alla luce dei Parte_4 Parte_5
documenti dimessi dall' e in particolare del verbale di sopralluogo del Pt_4
2.4.03 e delle verifiche ispettive del gennaio 2005 che hanno evidenziato le stesse carenze riscontrate nel 2003 (doc. 3, 4 allegati alla mem. 184 c.p.c.) se la funzione di Pronto Soccorso, nel 2003, sia stata espletata dal Parte_1
secondo i requisiti previsti dalla DGRV 28.3.00 n. 1179, attuativa
[...]
del DPR n. 37 del 14.1.1997, poi confermata dalla DGRV n. 2501 del 6.8.04,
attuativa della L.R. 22/2002 e del D.P.R. n. 37 del 14.1.1997. Si insiste per l'espunzione dal presente giudizio dei documenti ex adverso dimessi unitamente alle memorie istruttorie a prova diretta, in quanto irritualmente depositati, come sopra dedotto. Si ribadisce l'inammissibilità dei documenti prodotti dal dopo il giudizio di primo grado in quanto Parte_1
inammissibili, non pertinenti, tardivi
Dichiara del tutto inammissibile e comunque irrilevante la perizia in quanto si tratta di un bonus di natura contrattuale e non riguarda le prestazioni.
Eccepisce in ogni caso la nullità della perizia stessa in quanto il CTU ha acquisito in maniera inammissibile documenti nuovi (i CCNL e i bilanci) e comunque scende a valutazioni che non gli competono. Ribadisce che i documenti dimessi da controparte in questo grado di giudizio non sono quelli prodotti in primo grado
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 5 maggio 2023, Parte_1
conveniva l' (già Controparte_1 Parte_4
8 avanti la Corte d'Appello di Venezia riassumendo il giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2796 del 31 gennaio 2023 che accogliendo il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2611/2016 ---- che aveva confermato l'accoglimento delle opposizioni dell' avverso Parte_4
quattro decreti ingiuntivi con i quali il aveva reclamato, nella Parte_1
qualità di presidio ospedaliero dell' riconosciuto con provvedimento Pt_4
della del 27 febbraio 1987 n. 860, l'erogazione per gli anni Parte_5
2002 e 2003 dei finanziamenti a funzione previsti in relazione al servizio di terapia intensiva, al servizio di pronto soccorso ed al servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) nonché l'incremento finanziario dovuto in relazione alle prestazioni di ricovero e all'espletamento dei servizi e nel contempo aveva escluso che il potesse pretendere l'indennizzo per Parte_1
ingiustificato arricchimento in quanto la domanda era stata proposta tardivamente ---- rilevando che la domanda di ingiustificato arricchimento era invece ammissibile (Cass. SS.UU 22404/2018) anche se proposta in via subordinata con la prima memoria ex art. 183 6^ co. Cod. proc. Civ..
2.- Il ha riassunto il giudizio chiedendo in via Parte_1 Parte_3
principale la condanna dell' al pagamento di €. 1.760.201,16 ed accessori Pt_4
per i quattro decreti ingiuntivi con declaratoria di dichiarare inammissibilità
delle opposizioni e domandando la condanna dell' alle somme dovute Pt_4
anche in via subordinata anche ex art. 2041 Cod. Civ., oltre interessi. Insisteva
per l'accoglimento delle domande proposte per l'indennizzo ex art. 2041 Cod.
Civ.; chiedeva l'accoglimento delle domande contrattuali per beneficiare dei finanziamenti per le funzioni di terapia intensiva, sub intensiva e di pronto
9 soccorso garantite ed effettuate negli anni 2002-2003; insisteva per l'accoglimento della domanda per il finanziamento per la funzione SUEM
(servizio autoambulanza) garantito ed effettuato nel 2003 e chiedeva il riconoscimento degli incrementi finanziari relativi alle funzioni di terapia sub intensiva, di pronto soccorso e SUEM.
Si costituiva l' (già Controparte_1 Parte_4
eccependo la nullità dell'atto di riassunzione per violazione
[...]
dell'art. 394 2 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.; assumendo l'inammissibilità dell'atto di riassunzione quanto alla modifica delle domande;
la inammissibilità dei motivi riportati a pagg 54 e ss. dell'atto di riassunzione;
l'infondatezza della domanda ex art. 2041 Cod. Civ. e l'infondatezza delle azioni contrattuali. Negava rilievo agli interessi e contrastava le istanze istruttorie.
3.- Disposta c.t.u. contabile, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 24 settembre 2025 previa concessione, a ritroso, dei termini per il deposito di memorie conclusive e per le conclusioni.
Osserva la Corte.
4.1.- Vanno disattese le eccezioni di nullità sollevate dall' Controparte_1
. Benché l'atto di citazione in riassunzione risulti composto di
[...]
106 pagine, lo stesso non pare violare il disposto di cui artt. 342 e 167 Cod.
proc. Civ. ma semplicemente collide con il principio della ragionevole durata del processo anche perché la lunghezza non appare connaturata alle questioni devolute, posti i precedenti della Corte di Cassazione;
il tutto avrà rilievo ai fini delle spese in mancanza di diversa sanzione processuale.
10 La citazione in riassunzione non appare poi generica risultando comprensibili le critiche alla sentenza di primo grado tanto per la controparte, che ha svolto le proprie difese, quanto per la Corte.
4.2.- Non risultano proposte domande nuove dato che il , Parte_1
chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi, ha inteso domandare le somme ivi riportate come in precedenza anche se formalmente errando posto che una volta che i decreti sono stati revocati, non è più possibile al giudice dell'appello la conferma (Cass. ordinanza n. 20868 del 6 settembre 2017).
5.- La Cassazione della sentenza d'appello per omesso esame della domanda subordinata di arricchimento, con assorbimento delle restanti censure importa la devoluzione a questo giudice del rinvio dell'intera questione dibattuta in primo e secondo grado, evidente essendo che il tenore dei restanti motivi di ricorso per cassazione --- il primo volto a censurare la negazione del finanziamento a funzione per i servizi di terapia intensiva e di pronto soccorso;
il secondo volto a censurare il diniego del finanziamento a funzione per il servizio di urgenza ed emergenza medica in mancanza della convenzione, scaduta per il 2003 ed il terzo di censura al diniego del finanziamento per le funzioni di terapia sub intensiva di pronto soccorso ed emergenza medica --- importavano chiara critica alla sentenza rendendo l'intera questione devoluta e controversa.
6.- Motivi di appello per le azioni contrattuali.
6.1.- La censura al diniego dei finanziamenti a funzione pretesi in forza dei contratti, riproposta a pagg. 54 e ss., appare infondata.
6.2.- Contro i quattro decreti ingiuntivi emessi a favore del , Parte_1
l' fece opposizione ed i giudizi, riuniti, culminarono con Parte_4
11 l'accoglimento delle opposizioni, col rigetto delle domande e con la condanna alle spese;
la sentenza è stata confermata in appello.
6.2.1.- Per la causa in opposizione al d.i. n. 2055/04 di €. 271.656,32 relativo a due fatture, la prima per la remunerazione per la funzione di terapia intensiva svolta nel 2002 e la seconda per la funzione di terapia semintensiva svolta nel 2003 il Tribunale osservò quanto di seguito.
La richiesta di pagamento era fondata sulla lettera del 23 giugno 2003 con la quale l' in applicazione del DRGV n. 616/2002 aveva comunicato al Pt_4
Policlinico di aver fissato, con deliberazione n. 907 del 19 giugno 2003, il nuovo tetto per l'attività programmata per il 2002 che prevedeva per “terapia intensiva” l'importo di €. 135.829 e sulla lettera del 14 aprile 2003 con cui la in applicazione del DRGV n. 3946/2002, aveva comunicato di aver Pt_4
fissato con deliberazione n. 399 del 20 marzo 2003, per il 2003, il finanziamento a funzione per la terapia intensiva in €. 135.829. L non Pt_4
aveva contestato l'ipotetica debenza degli importi ma aveva eccepito la non spettanza per mancata attivazione delle funzioni di terapia intensiva (o semintensiva). Con il DRGV n. 3223 del 8 novembre 2002 erano stati assegnati al , per l'area funzionale omogenea di terapie intensive, Parte_1
n. 4 posti letto e n. 2 posti letto per terapia sub intensiva;
a seguito dell'invio della fattura n. 1692 del 2002 la aveva richiesto la trasmissione della Pt_4
documentazione a corredo “onde consentire la verifica dell'appropriatezza dell'attività svolta e dell'importo fatturato” e nell'inerzia del era Parte_1
seguito un sopralluogo in data 1^ aprile 2003 all'esito del quale era emersa la mancata attivazione dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva. Il
Policlinico, se non aveva contestato la mancata attivazione dei 4 posti di
12 terapia intensiva, aveva sostenuto che la fatturazione sia per il 2002 che per il
2003, si riferiva a due posti di terapia sub intensiva che non solo erano stati assegnati con DRGV n. 740/1999 ma che erano stati attivati ed erano attivi al momento del sopralluogo ma in termini non condivisibili. Infatti, dalla relazione di sopralluogo (le cui risultanze non erano mai state contestate)
emergeva che nel locale osservazione del pronto soccorso era stata constatata la presenza di n. 2 posti letto “con possibilità di separazione tramite tenda mobile”, che a detta del direttore sanitario del , dott. , Parte_1 Per_1
potevano essere attivati come posti letto di terapia semi intensiva;
che lo stesso , sentito come testimone, aveva confermato che l'attività di Per_1
terapia intensiva veniva svolta a mezzo dei due posti letto di terapia intensiva;
che il legale rappresentante del , in sede di comparizione personale, Parte_1
aveva ribadito che i due posti letto assegnati dal DRGV n. 740/1999 erano quelli attivati (nel pronto soccorso) e che nel 2001 l'attività era stata fatturata come funzione di terapia intensiva. Era però da rilevare che nella scheda allegata alla DRGV n. 74/99 relativa al Policlinico, per l'area funzionale omogenea chirurgica (comprendente anestesia e rianimazione, chirurgia generale, odontoiatria, ortopedia e traumatologia, urologia) risultavano assegnati n. 50 posti letto e che sotto il riquadro direttive si leggeva “con due posti letto di terapia intensiva” mentre per i servizi di diagnosi e cura,
comprendente il pronto soccorso, non veniva assegnato alcun posto letto. Era
quindi da ritenere che i due posti letto, qualificati di terapia semintensiva,
ubicati nei locali del pronto soccorso e destinati, secondo il , Parte_1
all'assistenza adeguata di pazienti critici di provenienza dell'attività di emergenza territoriale o direttamente da quelle del servizio di pronto soccorso
13 (doc. 4 dell'opponente), non erano corrispondenti a quelli assegnati al dal DRGV n. 740 e che facevano parte di altra area funzionale. A Parte_1
tutto concedere, sulla loro corrispondenza, era da rilevare che essi non erano stati comunque attivati in quanto la loro attivazione era solo possibile. Era da escludere rilievo al pagamento da parte dell' di quanto fatturato dal Pt_4
per la prestazione del 2001 della funzione di terapia intensiva, Parte_1
perché da questo non poteva derivare acquiescenza per gli anni successivi.
Non essendo stati attivati i servizi di terapia intensiva che subintensiva la pretesa del era da rigettare con la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2055/04.
La statuizione è stata censurata dal per errata valutazione del Parte_1
materiale istruttorio perché il Tribunale aveva ritenuto che i due posti letto qualificati di terapia semintensiva nei locali del pronto soccorso non erano corrispondenti a quelli assegnati al con il DRGV n. 740/99 che Parte_1
facevano parte di altra area funzionale in tal modo travisando la delibera n.
740/99 e gli esiti del verbale di sopralluogo del 1^ aprile 2004. La censura è
stata disattesa (sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2611/2016) con argomentazioni in questa sede utilizzabili, perché logiche, in quanto era mancata l'attivazione del servizio;
in quanto il tutto risultava dal sopralluogo del 1^ aprile 2003 ove era stata constatata, alla presenza del direttore sanitario del pronto soccorso del Policlinico e del primario di pronto soccorso, la presenza di due posti letto nel locale osservazione del pronto soccorso;
in quanto in tale occasione, come risultava dal verbale poi comunicato al
(docc. 6 e 7 causa n. 424/05, fascicolo 12), l' aveva Parte_1 Pt_4 Pt_4
rilevato l'assenza del medico anestesista rianimatore durante la notte e i
14 festivi, l'assenza del medico per il servizio di laboratorio radiologico e la presenza di due posti letto di osservazione separabili mediante tenda mobile.
Nella struttura, inoltre, era stata riscontrata la mancanza di personale specializzato 24 ore su 23 necessario per monitorare le funzioni vitali degli assistiti ed intervenire prontamente in caso di necessità. Queste circostanze erano state confermate in sede testimoniale dal dr. all'epoca Tes_4
direttore sanitario;
il tribunale amministrativo regionale aveva accertato con sentenza n. 208/200 divenuta definitiva, le carenze sopra evidenziate. Nessun
rilievo, per la Corte di Venezia, avrebbero potuto assumere le delibere regionali con le quali erano state accreditate le funzioni di terapia intensiva e subintensiva in capo al in quanto il servizio non era stato attivato Parte_1
e la prestazione non era stata erogata.
La motivazione del Tribunale con le valutazioni rese in secondo grado,
meritano piena condivisione in dissenso delle censure del . Parte_1
6.2.2.- Innanzi tutto perché, quanto alla mancata attivazione dei servizi di terapia intensiva e subintensiva, già questa Corte si è pronunciata con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n.
32/2023) e che aveva avuto origine per la medesima questione di causa, tra le stesse parti, soprattutto in merito agli esiti del medesimo sopralluogo del 1^
aprile 2003 le cui risultanze non sono contestate. Il giudice di legittimità si è
così pronunciato “Orbene, la Corte d'appello ha, invece, ritenuto che fosse stata dimostrata l'inidoneità della struttura pre-accreditata ad erogare proprio la funzione di terapia sub-intensiva, oggetto della pretesa monitoria, non avendo la società approntato i servizi organizzativi del servizio. Peraltro, la ricorrente sostiene, richiamando il quadro normativo nella materia, che, ai fini
15 della corresponsione dell'emolumento, decisiva è la permanenza dello stato di accreditamento provvisorio, cosicché finisce con l'assumere che irrilevante
è l'effettiva erogazione del servizio per il quale si pretende il pagamento,
posto che sufficiente sarebbe il mero permanere di quello stato. Al contrario,
va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in base al rapporto contrattuale, ove vigente nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, (Cass. n. 17588 del 2018, n. 17591 del 2018, n.
30917 del 2018 e n. 453 del 2019; Cass. n. 2837 del 2019, riguardante proprio la ). Non è, dunque, configurabile la corresponsione di Parte_1
emolumenti in mancanza di effettiva erogazione del servizio. Infine, nel motivo si solleva una censura in ordine al giudizio di fatto, nel senso che l'ispezione dell' dell'aprile 2003 avrebbe fatto riferimento a carenze Pt_4
soltanto della terapia intensiva e non anche di quella sub-intensiva. Sul punto,
tuttavia, il giudizio di fatto del giudice di merito è di segno diverso, essendosi accertato, sulla base della documentazione esaminata e in particolare dell'ispezione suddetta e di quella del 2005, erano emerse carenze organizzative anche per la funzione di terapia semi-intensiva”.
6.2.3.- Tale pronuncia è valorizzabile per due ragioni.
Innanzi tutto, in applicazione del principio del giudicato rilesso. Infatti (Cass.
ordinanza n. 5377 del 21 febbraio 2023) dal principio stabilito dall'art. 2909
16 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass., sez. LI, 5/11/1996, n.
9631). E, tuttavia, come esattamente nel caso, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può produrre - a determinate condizioni - effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia in ipotesi in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Tenuto conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti o anche solo in parte diversi potrebbe collidere con i principi del rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa, la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un «nesso di pregiudizialità-
dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa» (Cass., sez. U,
12/03/2008, n. 6523). Infatti la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ne abbia anche una riflessa poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa
(Cass., sez. L., 31/01/2014, n. 2137). Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga
17 l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è
intervenuto (Cass., sez. 6-2, 08/10/2013, n. 22908). Sotto tale profilo, le doglienze svolte con il motivo non possono rilevare in quanto l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza che ha poi trovato conferma in sede di legittimità, in merito alla sostanziale inesistenza dei servizi di terapia intensiva e sub intensiva acclarati all'esito del sopralluogo del 1^ aprile 2003
(e del successivo), costituisce accertamento pregiudiziale compiuto tra le stesse parti che ha effetto anche nell'attuale giudizio dipendente sul punto,
come accertamento di verità.
In secondo luogo, in quanto la pronuncia della Corte di Cassazione, come principio di diritto, opera esattamente nel caso ad evidenziare (anche per le ragioni di cui sotto) l'infondatezza della pretesa negoziale per assenza dei servizi di base a giustificazione stante le gravi carenze accertate in quel sopralluogo.
6.2.4.- Assumere che l' non aveva mai rifiutato i servizi è censura Pt_4
infondata stanti, appunto, le evidenzi carenze del servizio nel suo complesso;
la mole di documenti dimessi in primo grado ad acclarare il servizio non appare di rilievo in quanto i documenti risultano “veicolati” con censura
(generica già in primo grado) perché priva di valida allegazione esplicative che non possono trarsi con il riferimento a centinaia e centinaia di documenti indistintamente prodotti senza richiamo. I documenti allegati nel presente ricorso non dimostrano comunque certo il contrario non comprovando la reale effettività come non può provare il tutto la c.t.u. (infra). La documentazione prodotta con il ricorso in riassunzione (pag. 50 e ss., docc. 1 del 2011, 2 del
18 2013, 3 del 2015 e 4 del 2017), oltretutto, appare nuova e non ammissibile perché dimessa in violazione dell'art. 345 3^ co. Cod. proc. Civ.). Infatti, i primi tre documenti erano certamente anteriori alla prima decisione d'appello ed ora non viene spiegata la ragione per la quale gli stessi risultano depositati;
non risulta, soprattutto, la loro decisività posto che nel caso è in predicato, per i servizi di terapia intensiva (2002) e di terapia semintensiva (2003) la evidente carenza di strutture e la stessa realità del servizio non certo giustificata da accreditamenti per gli anni successivi anche per il 2017 aventi solo natura formale. Non convince la tesi del per la quale si Parte_1
assume che nel sopralluogo del 2003 era stata accertata la mancata attivazione dei posti letto di terapia intensiva e non di quelli della terapia semi – intensiva in quanto, in sede di sopralluogo del 1^ aprile del 2003, era stata rilevata l'assenza di posti letto sia per la terapia intensiva che per quella sub intensiva e sia del personale medico specializzato in rianimazione con ulteriori gravi carenze tali da escludere in radice la stessa possibilità di erogare il servizio.
Tale situazione era emersa anche nel corso del sopralluogo del 2005. Neppure
rileva il richiamo ai provvedimenti amministrativi di conferma del pre accreditamento e nemmeno rileva l'approvazione regionale del fondo sanitario per il periodo con la prosecuzione dell'attività e con l'assegnazione al Policlinico di una quota, in quanto il sopralluogo del 1 aprile 2003 e le ulteriori risultanze (sentenza del Tar) hanno comprovato la non attivazione del servizio nel suo complesso e la stessa mancanza di esso nella sua effettività ed idoneità talché le argomentazioni appaiono del tutto distoniche non implicando censura, in fatto, all'esito dell'ispezione.
19 7.1.- Il Tribunale accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2065/2004 di
€. 382.000 su fatture, relativo al finanziamento a funzione del servizio SUEM
dal gennaio al dicembre del 2003. Osservò che la pretesa traeva origine dalla lettera del 14 aprile 2004 con la quale l' in applicazione del DRGV Pt_4
3946/2002, aveva comunicato di aver fissato, con deliberazione n. 399 del 20
marzo 2003, per il 2003, il finanziamento a funzione per il servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) per €. 382.000; che l' aveva eccepito Pt_4
che la somma non era dovuta in mancanza di convenzione in quanto il servizio in regime di convenzione era stato disposto solo per il 2002 e la convenzione non era stata prorogata e che il non aveva una struttura di Parte_1
emergenza qualificata come emerso nella verifica del 1^ aprile 2003. Il
Tribunale accertò pure che dalla documentazione prodotta era emerso che tra le parti era stata conclusa una convenzione per l'espletamento di attività
SUEM e che il si era impegnato a garantire la disponibilità di una Parte_1
autoambulanza di tipo A nonché di una ulteriore autoambulanza in caso di contemporaneo impegno del primo mezzo e dei relativi equipaggi;
che era stato previsto che la convenzione sarebbe stata in vigore dal 1 gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2002, salvo eventuale rinnovo, che non vi era stato. Il
Tribunale accertò pure l'assenza di proroga e/o di rinnovo per l'anno 2003 ed il conseguente difetto di titolo giustificativo delle somme fatturate e che era irrilevante il richiamo alla lettera del 4 luglio 2000 del direttore sanitario dell' perché si riferiva ad un inserimento del Policlinico nel servizio Pt_4
SUEM senza oneri per l'amministrazione; che il DRGV n. 3223/2002 non era pertinente e che irrilevante era la lettera del 14 aprile 2003 dell' poiché Pt_4
la comunicazione del tetto di spesa di €. 382.000 a favore del , Parte_1
20 quale soggetto pre accreditato, non costituiva riconoscimento da parte dell' della debeità dell'importo. La pretesa era da respingere con la Pt_4
revoca del decreto ingiuntivo n. 2065/04 e con la condanna alla restituzione.
Le argomentazioni rese dalla Corte d'appello (sentenza n. 2611/2016)
appaiono condivisibili in quanto dalle stesse si evince che la convenzione era scaduta il 31 dicembre 2002 e che non era stata rinnovata o prorogata tanto che l'indennità non era dovuta;
che il Policlinico, in assenza di convenzione in epoca successiva al 31 dicembre 2002, non era stato autorizzato ad erogare il servizio SU come riconosciuto dal Tribunale amministrativo con sentenza n. 208/2008; che solo l'espletamento della prestazione sanitaria unitamente all'accreditamento avrebbero consentito il sorgere del credito;
che non era possibile intravedere un pre accreditamento nella delibera regionale n. 3223 del 8 novembre 2002 dato che si prevedevano unicamente il servizio di pronto soccorso ed i posti letto di terapia intensiva e semintensiva in capo al senza alcun riferimento al servizio di autoambulanza;
che le Parte_1
attività pre accreditate avrebbero dovuto essere specificatamente stabilite e che mancava l'autorizzazione all'attività ex art. 8 del D.Lvo 502/92. La
motivazione del Tribunale con le valutazioni ulteriori, meritano condivisione.
7.2.1.- Innanzi tutto, quanto al mancato rinnovo della convenzione approvata con delibera del 11 aprile 2002, scaduta il 31 dicembre 2002 e non più
rinnovata o prorogata, già questa Corte si è pronunciata con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n. 5865/2023) che aveva avuto origine per la medesima questione di causa, tra le stesse parti,
soprattutto in merito alla stessa convenzione non rinnovata. Il tutto anche applicando il principio dell'efficacia riflessa del giudicato.
21 La Corte di Cassazione, sul punto, ha così persuasivamente disposto
“nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992, come integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del
1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440
del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711;
Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383). E spiega ancora che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente, sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per altro verso, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente
22 erogate agli utenti del vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità Pt_6
ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass.
(ord.) 5.7.2018, n. 17588). Cosicché, da un canto, è inappuntabile l'affermazione dalla Corte veneziana formulata in sede di disamina del secondo motivo di gravame, a tenor della quale la delibera della Giunta
regionale veneta di accreditamento del ” al Parte_1
“S.U.E.M.” ed il correlato stanziamento di fondi per euro 376.041,00 non potevano tener luogo della convenzione cessata il 31.12.2002. Cosicché,
d'altro canto, è ingiustificato l'assunto del ricorrente secondo cui “la struttura accreditata è necessariamente anche già stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria”.
Quanto all'interpretazione della convenziona del marzo 2002, approvata il successivo 11 e scadente il 31 dicembre 2002 dunque non più efficace per il
2003 e per il 2004, la Corte ha così stabilito “l'interpretazione del contratto,
traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti,
si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360,
1° co., n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr.
Cass. 14.7.2016, n. 14355). Altresì, l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione;
d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati
23 profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -
dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr.
Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). Nel solco delle testé
enunciate indicazioni giurisprudenziali l'interpretazione patrocinata dalla corte territoriale va parimenti esente, in relazione alla previsione del n. 5 del
1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisir rilievo alla luce della già menzionata statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite. Pur ai fini de quibus agitur la
Corte veneta ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Segnatamente, la corte d'appello ha specificato, nel quadro dell'onere della forma scritta ad substantiam dei contratti della Pubblica
Amministrazione, che la convenzione risultava inesorabilmente scaduta il
31.12.2002. Di certo, poi, la corte di merito non ha omesso la disamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua,
la res litigiosa, ovvero ha atteso all'esegesi della convenzione siglata nel marzo del 2002 (ed approvata l'11.4.2002). Si badi, per giunta, che questo
Giudice del diritto ha puntualizzato che l'omesso esame di questione relativa all'interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360,
n. 5, cod. proc. civ., in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017,
24 n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718). Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l'interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica,
ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. In
particolare, invano il ricorrente principale prospetta che la corte territoriale non ha tenuto conto del comportamento complessivo delle parti pur posteriore alla stipula della convenzione. Si osserva, da un canto, che nei contratti soggetti all'onere della forma scritta “ad substantiam” - è il caso di specie - il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l'interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale (cfr. Cass. (ord.) 15.5.2018, n. 11828; Cass. 26.8.1985, n. 4526). Si
osserva, d'altro canto, che, nel segno dei precedenti giurisprudenziali in precedenza citati, alla cui stregua è imprescindibile la stipulazione di apposita convenzione, volta a disciplinare gli obblighi delle parti e le modalità di prestazione del servizio, è irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della in relazione ad una convenzione ormai definitivamente Pt_5
caducata. Cosicché ineccepibilmente la corte d'appello ha puntualizzato che l'accreditamento non poteva tener luogo della convenzione”.
In tal senso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5877/2023 e la n.
5869/2023 per il servizio Seum tra le stesse parti.
Dunque, l'accertamento contenuto nelle sentenze poi confermate in sede di legittimità in merito al mancato rinnovo della convenzione,
25 all'interpretazione del dato negoziale scaduto il 31 dicembre 2002 e non più
rinnovato ed alla inammissibilità delle tesi del rinnovo tacito, per contrarietà
a norme imperative, nei rapporti con la P.A., ha efficacia riflessa anche nel caso in discussione ove si dibatte dello stesso sopralluogo, della stessa convenzione e della stessa sua proroga tacita da escluder per il chiaro dato negoziale e per quanto sopra.
7.2.2.- Assumere (citazione in riassunzione pagg. 74 e ss.) che la convenzione del 2002 poggiava sul presupposto che il Policlinico fosse struttura accreditata inserita nella rete di emergenza territoriale, nulla dimostra e non giustifica la proroga del rapporto scaduto il 31 dicembre 2002. Neppure rileva il richiamo al DRGV 3223 del 2002 in quanto non riconosce alcun debito verso il Policlinico, che non aveva stipulato alcuna convenzione né rinnovato quella scaduta nel dicembre 2002 ed in quanto indica il tetto di spesa per il
SUEM in €. 382.000 ma non riconosce alcunché. Evidente appare anche qui la mancanza della convenzione e la natura del deliberato volto ad indicare il tetto all'attività programmata. Contro la censura vale rimarcare l'assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del D.Lvo 502/1992.
Il deliberato del DGRV 3223/2002 in quanto previsione generale non vincolante non ha importato il rinnovo della convenzione formale scaduta il
31 dicembre 2002 trattandosi di atto diverso e con autonoma rilevanza giuridica. Non potendo ammettersi impegni negoziali della P.A. per fatti concludenti, in assenza di atto scritto, non essendo intervenuto alcun rinnovo,
non può valorizzarsi il contegno complessivo delle parti dal momento che lo stesso potrebbe rilevare per chiarire i contenuti di un accordo – qui del tutto inesistente - ma non provare l'accordo mancante;
appaiono irrilevanti le
26 argomentazioni in merito alla prestazione del servizio con le richieste di intervento da parte della centrale operativa del 118.
8.1.- La pretesa di cui al decreto ingiuntivo n. 2084/2004 per €. 382.286,91,
su fatture, relativa al finanziamento a funzione SUEM e per l'importo residuo,
sevizio espletato da gennaio a dicembre del 2003, è stata denegata dal
Tribunale che ha osservato che la voce non era dovuta in quanto si riferita all'incremento finanziario relativo alla funzione SU, voce accessoria del finanziamento a funzione (calcolato forfetariamente in una percentuale fissa e predeterminata dell'importo liquidato nell'anno precedente) tanto che in difetto del servizio (ut supra) non avrebbe potuto essere riconosciuta. La
Corte d'appello, ritenuta la voce accessoria, quale aumento forfetario di quanto corrisposto a titolo di finanziamento a funzione non dovuto, ha confermato la statuizione.
8.2.- La Corte, a diniego della pretesa residua, riferito alla funzione SU, nel periodo da gennaio a dicembre 2003, posta l'inesistenza del Servizio per il mancato rinnovo della convenzione, conferma la statuizione richiamando, a giustificazione, quanto al precedente paragrafo. Il motivo va rigettato.
9.1.- Il Tribunale di Venezia rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2064/04 di €. 1.075.964,80, su fatture, per remunerazione forfetaria aggiuntiva per l'attività di pronto soccorso: marzo – dicembre 2003. Osservò
che il pagamento era fondato sulla lettera del 14 aprile 2003 con la quale l' in applicazione del DRGV 3946/2002, aveva comunicato di aver Pt_4
fissato con deliberazione n. 399 del 20 marzo 2003, come tetto per il 2002,
l'importo di €. 1.291.143; che l' non contestando l'astratta debeità, Pt_4
aveva rilevato che all'esito del sopralluogo del 1^ aprile 2003 era stato
27 verificato che il servizio di pronto soccorso non possedeva i requisiti organizzativi e funzionali indicati dal DRGV n. 1179/2000 tanto che nell'anno successivo la non aveva più riconosciuto la funzione. Il Pt_5
Tribunale rilevò che il non aveva contestato né le risultanze del Parte_1
sopralluogo né il mancato possesso dei requisiti di cui al DRGV, né aveva mai comunicato di aver provveduto alla regolarizzazione delle condizioni per poter garantire il servizio come richiesto dall' nella lettera del 7 ottobre Pt_4
2003, censurando la sospensione del pagamento da parte dell' in Pt_4
termini errati in quanto l' era tenuta ad erogare gli importi Parte_7
in favore delle strutture accreditate senza i presupposti. E poiché l'eccezione dell'opponente non era stata contestata con la dimostrazione che la funzione di pronto soccorso veniva espletata secondo i requisiti richiesti, l'opposizione era da accogliere. La Corte d'appello, con argomentazioni persuasive, ha rilevato che il non aveva contestato le risultanze del sopralluogo Parte_1
dell'aprile 2003 e che la contestazione era stata sollevata tardivamente;
che dall'esame del verbale emergeva che erano presenti il direttore sanitario ed il primario del pronto soccorso che sentito come testimone aveva dichiarato di essere al corrente delle contestazioni dell' al Policlinico;
che erano state Pt_4
dimesse le note con le quali l' aveva portato a conoscenza del Pt_4 Parte_1
gli esiti delle verifiche che avevano riguardato la mancanza dei requisiti organizzativi e funzionali indicati nella delibera regionale 1179/2000, in particolare per l'assenza di medici specializzati di notte e durante i festivi e di posti letto di rianimazione;
che era dunque legittima, stante le documentate carenze del servizio, la mancata erogazione della funzione. Tali carenze, per
28 di più, non erano mai state sanate dal che non aveva svolto Parte_1
regolarizzazione.
9.2.- I motivi di censura non meritano condivisione in quanto risulta ampiamente dimostrato anche all'esito del sopraluogo del 1^ aprile 2003, più
volte citato, il servizio del pronto soccorso non era funzionante e non avrebbe potuto svolgere, per carenze reali sostanziali, le proprie funzioni essendo privo dei requisiti;
che tali mancanze, al di là del formale accreditamento,
erano preclusive al finanziamento aggiuntivo. Si richiama, sul punto, quanto sopra rilevato.
10.- Arricchimento senza causa.
10.1.- La questione dell' arricchimento ingiustificato attiene a tutti e quattro i profili creditori astratti segnatamente:
-) quanto all'importo di €. 271.656,32 (d.i. n. 2055/04) per la remunerazione forfetaria aggiuntiva per la funzione di terapia intensiva del 2002 e per la funzione di terapia semintensiva del 2003, la pretesa negoziale è stata rigettata in quanto i servizi non sono stati attivati;
-) quanto all'importo di €. 382.000 (d.i. 2065/04) relativo al servizio SU da gennaio a dicembre 2003, la pretesa è stata rigettata in assenza del contratto posto che la convenzione era scaduta il 31 dicembre 2002;
-) per l'importo di €. 30.560 (residuo del d.i. 2084/04 di €. 382.286,91) per l'incremento finanziario (voce residua del finanziamento a funzione) SU la pretesa è stata rigettata in mancanza di convenzione;
-) per l'importo di €. 1.075.964,80 (d.i. 2064/04) relativo alla remunerazione forfetaria aggiuntiva per l'attività di pronto soccorso, la pretesa é stata rigettata per esser mancata la prova del servizio.
29 10.2.- L'attore in riassunzione ha chiesto il riconoscimento degli importi a norma dell'art. 2041 Cod. Civ. osservando che l' aveva sempre potuto Pt_4
contare su tali attività; che le stesse erano state effettuate come emergeva dalla documentazione dimessa (verbali di pronto soccorso dell'intero anno 2003)
ed altri;
che il pronto soccorso era operante e che molte persone accedevano al servizio;
che l era a conoscenza di questo e che era la stessa centrale Pt_4
operativa del 118 dell' che chiedeva l'intervento delle autoambulanze Pt_4
del disponendo l'invio dei pazienti presso il pronto soccorso del Parte_1
medesimo; che errato era il richiamo all'arricchimento imposto;
Parte_1
che erano state dimesse le schede a provare il servizio;
che lo stesso manuale delle procedura per le operazioni del pronto soccorso dimostrava l'erogazione; che anche per il servizio di terapia sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo in quanto vi era prova della erogazione per il 2003.
Il quantum risulta individuato anche col richiamo alla c.t.u..
10.3.- Il motivo e la domanda sono infondati.
La Corte di Cassazione ha già esaminato, per periodi diversi ma per gli stessi fatti sostanziali, la questione dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento chiesto dal contro l' confermando Parte_1 Controparte_1
le sentenze d'appello. Le pronunce costituiscono giudicato riflesso valevole nel caso ove si tratta delle stesse questioni, delle stesse parti e degli identici presupposti.
10.3.1. Quanto alla remunerazione forfetaria aggiuntiva per la funzione di terapia intensiva del 2002 e per la funzione di terapia semintensiva del 2003,
la pretesa negoziale è stata rigettata in quanto i servizi non erano stati attivati
30 per gravi carenze del Policlinico;
per il servizio SU da gennaio a dicembre
2003 la pretesa è stata rigettata per l'assenza del contratto posto che la convenzione era scaduta il 31 dicembre 2002 ed analogamente per la voce residua del finanziamento a funzione;
per l'attività di pronto soccorso la remunerazione è stata negata per carenze del pronto soccorso e dunque per mancata prova.
10.3.2.-La Suprema Corte, con ordinanza n. 47/2023, ha confermato la non sussistenza dei presupposti per l'indennizzo da indebito arricchimento per il servizio di terapia condivisibilmente (con argomentazioni sopra svolte)
osservando che “Senonché, nella specie, vi è stato un puntuale accertamento da parte del giudice di merito in ordine all'inidoneità, nell'anno 2004, della struttura del ad esercitare correttamente la funzione di terapia sub- Parte_1
intensiva, non avendo la società approntato tutti i necessari servizi organizzativi al fine di garantire ai pazienti della necessitanti CP_3
della terapia sub-intensiva l'assistenza dovuta. Ne consegue che il giudicato sulla mancata prestazione del servizio, essendosi ritenuta inammissibile la censura proposta con il primo motivo del presente ricorso per cassazione,
esclude necessariamente la stessa sussistenza di un possibile arricchimento da parte della , costituente uno dei presupposti dell'azione Parte_8
ex art.2041 c.c.”.
10.3.3.- Ancora, con ordinanza n. 5867 del 2023, la Suprema Corte è
intervenuta sulla remunerazione per il servizio di pronto soccorso (gennaio -
ottobre del 2004) e per la terapia semintensiva (gennaio - ottobre 2004) (stesse parti) negando la pretesa e confermando la sentenza d'appello per le evidenti carenze dei servizi resi dal che non avrebbero potuto importare Parte_1
31 arricchimento indebito in quanto imposto ed in quanto indiretto. Ha osservato che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento,
sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto
“indiretto”, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (cfr. Cass.
22.10.2021, n. 29672 (Rv. 662731 - 01); Cass. sez. un. 8.10.2008, n. 24772;
Cass. 26.7.2002, n. 11051, secondo cui l'azione di arricchimento non può
essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita (Cass.
10.2.1993, n. 1686; Cass. 29.7.1983, n. 5236, secondo cui l'esperibilità
dell'azione di arricchimento senza giusta causa postula che l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi,
riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo). Altresì, la Corte ha spiegato che, in ipotesi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, l'azione ex art. 2041 cod. civ. sarebbe stata possibile soltanto contro il terzo che aveva conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di
32 rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo (cfr. Cass.
22.10.2021, n. 29672 (Rv. 662731 - 02).
Ha pure precisato che si sarebbe potuto prescindere dall'ulteriore ipotesi di arricchimento “indiretto” che faceva eccezione alla regola generale dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento, nel caso in cui l'arricchimento fosse stato realizzato da una pubblica amministrazione in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito in favore di altro ente pubblico. Inoltre, ha osservato la Suprema Corte, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cosiddetto “arricchimento imposto”,
potendo l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'“eventum utilitatis” (cfr. Cass. (ord.)
24.4.2019, n 11209).
10.3.4.- Con riguardo al servizio SU (da gennaio ad ottobre del 2004 –
stesse parti) la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5865 del 2023, ha escluso l'indennizzo da indebito arricchimento per la mancanza della convenzione che non risulta rinnovata osservando che “questa Corte spiega che,
nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992,
come integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in
33 assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del
1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440
del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711;
Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383). E spiega ancora che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente, sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per altro verso, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità Pt_6
ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass.
(ord.) 5.7.2018, n. 17588). Cosicché, da un canto, è inappuntabile l'affermazione dalla Corte veneziana formulata in sede di disamina del secondo motivo di gravame, a tenor della quale la delibera della Giunta
34 regionale veneta di accreditamento del ” al Parte_1
“S.U.E.M.” ed il correlato stanziamento di fondi per euro 376.041,00 non potevano tener luogo della convenzione cessata il 31.12.2002. Cosicché,
d'altro canto, è ingiustificato l'assunto del ricorrente secondo cui “la struttura accreditata è necessariamente anche già stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria”.
La Corte, inoltre, ha confermato la correttezza della interpretazione del primo giudice in merito all'avvenuta scadenza, senza proroga, della convenzione anche per la mancanza della forma scritta ad substantiam dei contratti della
Pubblica Amministrazione tanto che la convenzione risultava inesorabilmente scaduta il 31.12.2002 e tanto che tale rilievo, chiaro e incontrovertibile, non poteva essere superato dal comportamento complessivo delle parti mentre eventuali chiamate o l'eventuale utilizzo del servizio (circostanze adombrate dal e documentate anche in c.t.u.) Parte_1
non possono rilevare.
10.3.4.- Applicando tali regole al caso, anche con il richiamo al principio dell'efficacia riflessa del giudicato, non può che seguire il rigetto del motivo di censura nel merito. Da un lato in quanto, i finanziamenti a funzione e gli incrementi finanziari risultano riferiti a servizi svolti in assenza di convenzione o sulla base di convenzioni ma di fatto nella completa assenza dei requisiti minimi da parte del , per poter ammettere i servizi. Parte_1
Dall'altro in quanto l'indennità di arricchimento laddove, pretesa per i servizi negoziali, non avrebbe e non può essere riconosciuta in assenza della sussidiarietà, posto il rigetto per fatto imputabile al Policlinico, delle domande. L'indennità di arricchimento, laddove richiesta per servizi
35 inesistenti nei profili minimi essenziali, non può essere riconosciuta in quanto, altrimenti, si verterebbe nell'ambito del c.d. arricchimento imposto.
Il riconoscimento della indennità, riferita a contratti non redatti in forma scritta, violerebbe i relativi postulati che avrebbero richiesto il contratto scritto ad substantiam per l' L'indennità di arricchimento non avrebbe e Pt_4
non può essere riconosciuta essendo mancato un rapporto diretto tra il soggetto che si era arricchito, che risultava diverso da quello con il quale chi aveva compiuto la prestazione, aveva un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto. Infatti, l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza giusta causa postula che l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo.
11.1.- Osserva infine la Corte che è stata disposta c.t.u. ad accertare il numero di prestazioni eseguite dal per SU anni 2002 – 2003; per terapia Parte_1
intensiva e sub intensiva anni 2002 – 2003, per la funzione di pronto soccorso anno 2003 e per il finanziamento a funzione. L'elaborato ha poi dato conto del quantum in forza della documentazione dimessa anche in tale sede.
11.2.- La c.t.u., come noto, non costituisce mezzo esonerativo dall'onere della prova (Cass. sentenza n. 3191 del 14 febbraio 2006) e nel caso tale regola vale a maggior ragione ritenendo la Corte, alla luce dei motivi di cui sopra (per domande negoziali e per arricchimento senza causa) e delle conseguenti statuizioni, che il quantum indicato dall'elaborato, a prescindere dalle contestazioni, non possa essere valutato a favore del . Parte_1
36 11.3.- Le istanze istruttorie per la prova costituenda vanno disattese perché
irrilevanti non essendo state indicate le ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare le rispettive pretese (Cass. n. 1532 del 22
gennaio 2018).
12.- Non vi è luogo per la statuizione sul doppio contributo.
13.- Le spese processuali dell'intero giudizio vanno addebitate al Parte_1
stante la soccombenza del tutto prevalente e la violazione del canone della ragionevole durata del processo connessa alla non sinteticità della citazione in riassunzione;
rilevandosi poi che il rigetto della domanda di arricchimento,
in secondo grado, è stata disposta vigendo un panorama giurisprudenziale poi mutato. Faranno carico al Policlinico le spese della c.t.u. e quelle dei consulenti dell' ove richieste. Parte_4
La sentenza costituirà titolo per eventuali ripetizioni.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa tra contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- rigetta tutti i motivi di censura e le domande formulate dal contro Parte_1
l' e conferma, per quanto di ragione, la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Venezia;
- condanna il Policlinico alle spese processuali a favore dell' Controparte_1
in €. 28.000 per compensi per il primo grado, in €. 25.000 per
[...]
compensi per ciascuna fase d'appello ed in €. 15.000 per compensi per il giudizio di cassazione oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- pone le spese della c.t.u. integralmente a carico del . Parte_1
37 Venezia lì 25 settembre 2025
Il consigliere relatore
Dr. Massimo Coltro
38
Il Presidente
Dr. Guido Marzella