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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333/2017 R.G. vertente tra
, nata a [...] il sei novembre 1939 (C.F. Parte_1 C.F._1
), e , nato a [...] l'undici maggio 1975, (C.F.
[...] Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Saya, C.F._2
sito in Messina, Via Sacro Cuore di Gesù n. 25 is. 231, che li rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
–opponenti–
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Messina, Viale San Martino 116, P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Gaetano Picciolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e proponevano opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2
con cui la società intimava loro il pagamento di una determinata somma in virtù CP_1
dei titoli costituiti dal decreto ingiuntivo n. 1139/2007 e dalla sentenza della Corte di
Appello di Messina del 22 luglio 2016, che aveva rigettato l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva, a sua volta, dichiarato improcedibile l'opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
Sostenevano, per un verso, che la notifica del precetto non era stata fatta alle parti personalmente;
per altro verso, posto che con lo stesso decreto era stato ingiunto il pagamento di una somma a titolo di penale per la revoca anticipata di un contratto di mediazione stipulato tra le odierne parti, che la penale non fosse dovuta e che,
comunque, fosse stata erroneamente calcolata, così come la provvigione dovuta alla società di mediazione.
Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la nullità di tutti gli atti esecutivi compiuti e che fosse dichiarato che nulla è dovuto alla società opposta. Si è costituita la società che ha replicato e chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e delle domande.
Nelle note conclusive, parte opponente rilevava che il Giudice dell'Esecuzione
ha, in ogni caso, l'onere di verificare d'ufficio l'abusività delle clausole del contratto di mediazione: nella fattispecie quelle individuate nelle modalità di disdetta e di informazione sulla medesima, nella determinazione della esclusiva e della penale e del compenso spettante al mediatore e loro sottoscrizione. Ciò alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n.9479/2023 che si è inserita nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (ed ai sensi della DIR 93/13/CEE),
recependo quanto pronunziato dalla stessa il 17 maggio 2022.
All'udienza del 21 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice poneva le cause in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-
legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione all'esecuzione e le conseguenti domande proposte da e Parte_1
sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate. Pt_2
Innanzitutto, deve rilevarsi che, per come emerge dalla documentazione prodotta da parte opposta, la notifica del precetto è stata ritualmente effettuata.
Per il resto, l'altro motivo di opposizione è evidentemente infondato perché,
con esso, si propongono delle doglianze di merito, che avrebbero dovuto essere proposte nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo. Sul punto, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo e delle successive sentenze che hanno statuito sulla relativa opposizione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dalle pronunce su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (Cass.
12664/2000).
Invero, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può
essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti -come quelli rilevati da parte opponente- anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. 3667/2013). E ciò vale anche quando la pronuncia dei Giudici sia, come nel caso in esame,
di improcedibilità o di inammissibilità. Infatti, la sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo non preclude al debitore ingiunto di far valere -con un'azione di accertamento negativo o,
se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione- eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio, ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento
(Cass. 4600/2024).
Peraltro, nel caso di specie, tali assunti sono, a maggior ragione, pertinenti e rilevanti, in quanto, per come affermato dalla stessa parte opponente, è pendente un ulteriore “giudizio nel merito sul titolo giudiziale innanzi alla Corte d'Appello di
Messina” ove la stessa ben potrà far valere, dinanzi ad altro Giudice, quelle ragioni che non possono trovare ingresso in questo procedimento.
Ciò detto, anche l'altra ragione di opposizione -da ultimo spiegata nelle note conclusive-, riguardante il carattere abusivo o vessatorio di alcune clausole contenute nel contratto di mediazione in questione, è infondata.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 9479/2023,
richiamata anche dalla parte opponente a sostegno della propria tesi, ha trattato la questione in un caso riguardante l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista avverso il quale il debitore/consumatore non aveva proposto opposizione. Piuttosto, costui, in sede di opposizione alla conseguente procedura esecutiva, aveva lamentato l'omesso rilievo officioso da parte del giudice del procedimento monitorio della nullità avente ad oggetto una clausola abusiva presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia adottata dalla Corte, quindi, riguardano la tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in un contratto concluso con un professionista.
Ebbene, con la citata pronuncia, la Suprema Corte si ripropone, in particolare,
di adeguare l'interpretazione delle norme in materia consumeristica alle pronunce coeve della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio
2022.
Invero, la Corte di Giustizia aveva già precisato che “L'art. 6, paragrafo 1, e
l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono
essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, la quale prevede
che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore
non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione
non possa — per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo
copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base,
escludendo qualsiasi esame della loro validità — successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il
decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere
qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale
riguardo”.
Ancora prima, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del
27 giugno 2000, aveva sottolineato come tutta la legge comunitaria in tema di clausole vessatorie fosse ispirata alla protezione dei consumatori, in quanto parti deboli dei contratti conclusi con un professionista senza aver contribuito alla formazione del loro contenuto e come, per raggiungere tale obiettivo, la Direttiva
avesse imposto agli Stati membri, all'art. 6, di rendere le clausole vessatorie non vincolanti per il consumatore. Si osservava, infatti, che se si richiedesse al consumatore di eccepire la nullità di una clausola verrebbe frustrato proprio l'obiettivo di protezione dello stesso, in quanto le clausole continuerebbero ad essere vincolanti. Ciò in quanto spesso il costo di una causa per il consumatore è
eccessivamente elevato e comunque è quasi sempre maggiore del valore della controversia stessa e, talvolta, il consumatore non fa valere l'illiceità della clausola per ignoranza del suo carattere vessatorio. Proprio per perseguire una tutela effettiva del consumatore si rende necessario attribuire al giudice la facoltà di rilevare d'ufficio il carattere vessatorio delle clausole contrattuali.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dunque, intende ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista e, quindi, ritiene che il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari.
Successivamente, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di
Lussemburgo, la CGUE, con sentenza del 17 maggio 2022, in cause riunite C-693/19,
1503, e C-831/19, ha affermato che, ove il consumatore non abbia fatto CP_2
opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la valutazione (il controllo) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.
Il dictum della CGUE si viene a determinare, in conseguenza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, non solo sulla pronuncia esplicita della decisione,
ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici.
Pertanto, è proprio tramite gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13, alla stregua della lettura che ne ha dato la CGUE, che si impone, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, il riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta, consapevole e razionale, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
Ciò detto, nella citata sentenza del 2023, le Sezioni Unite affermano, fra l'altro,
che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che
è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione,
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii";
nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2,
c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.
Considerando tale principio per il caso in esame, deve rilevarsi, però, che il decreto ingiuntivo emesso nel 2007 nei confronti degli odierni opponenti è stato oggetto di opposizione che si è conclusa con una sentenza della Corte di Appello del 2016, che ha confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo già
pronunciato dal Giudice di primo grado e che non risulta essere stata ulteriormente impugnata, essendosi, pertanto, sul punto, formato il giudicato.
Da ciò si desume che l'abusività della clausola ben poteva essere fatta valere dal consumatore in sede di impugnazione alla citata sentenza della Corte di Appello,
senza ricorrere agli strumenti sussidiari previsti dal Supremo Collegio solo per l'ipotesi in cui, avverso il decreto ingiuntivo, non sia stata proposta opposizione.
In altri termini, nella fattispecie in esame, è stato instaurato il procedimento
(opposizione a decreto ingiuntivo) che avrebbe permesso ai consumatori di rilevare l'asserita abusività delle clausole.
Tale percorso argomentativo viene avallato e confermato -si ribadisce- dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2023, n. 9479, che fa proprio riferimento al mancato rilievo da parte del giudice della vessatorietà delle clausole in sede monitoria e, conseguentemente, alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, che frustrerebbe il diritto di difesa del consumatore, vulnerandone in modo insostenibile la tutela giurisdizionale effettiva.
Ma, nella specie, il diritto di difesa del consumatore è stato garantito con la proposizione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo ove il debitore avrebbe dovuto, proponendo l'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione,
ritualmente riproporre e sollevare la questione della vessatorietà della clausola.
In definitiva, nel caso de quo, il decreto ingiuntivo è stato fatto oggetto di opposizione e, quindi il giudice dell'esecuzione non deve vagliare alcunché circa la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di mediazione perché dal giudicato formatosi in quella sede processuale deriva l'impossibilità di sollevare in altra sede
-ad esempio, mediante opposizione all'esecuzione- la stessa questione riguardante la abusività o vessatorietà delle clausole in esame.
Rimane da accertare la pretesa responsabilità aggravata degli opponenti, ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Al riguardo, ritenuta la loro totale soccombenza, non sussistono i presupposti,
anche in considerazione dei diversi profili che hanno caratterizzato l'iniziativa giudiziaria, per affermare che l'azione fosse connotata da malafede o colpa grave, né
parte opposta ha, comunque, dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Ne consegue il rigetto di tale domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione all'esecuzione e le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore della in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, che liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.
Messina, 27 febbraio 2025. Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo