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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/08/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4080/2021/CC, avverso la sentenza n. 452/2022 del Tribunale di
Torre Annunziata, pubblicata il 2 marzo 2022;
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(Cv) alla Strada del Pincio n. 81/B, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Anzalone (C.F.: C.F._2
PEC: , del foro di Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem
[...] Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente a [...](Na) in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Via Gradelle n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Botta (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem apposta Email_2
su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 27 febbraio 2017, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, , al fine di ivi conseguire l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti testuali conclusioni: “1.- Accertare e dichiarare per i fatti, le causali e i titoli indicati, che
l'edificio sito a Via Gradelle n. 27, in Meta (NA), costituisce un condominio e che pertanto le sopra specificate parti di esso e, in particolare, la scala condominiale che conduce al primo piano e al lastrico solare, l'adiacente locale-deposito, il lastrico solare, il cortile, il locale caldaia con annesso ricovero per le bombole del gas, sono in comproprietà tra l'istante e la convenuta e, quindi, per l'effetto, condannare la convenuta a rimuovere le serrature apposte sia al portone di accesso alla scala comune, sia all'adiacente porta di accesso al locale- deposito posto a piano terra, ovvero condannarla a consegnare all'attrice le relative chiavi, con condanna della stessa altresì al risarcimento di tutti danni derivanti dalla sua condotta illegittima e al rilascio degli indicati beni in misura della quota detenuta abusivamente, al fine di reintegrare l'attrice nel compossesso e nella facoltà di farne anch'essa uso secondo la sua quota, nonché nell'esercizio dei diritti e facoltà spettanti alla stessa quale condomina;
2.- Accertare e dichiarare per i fatti, le causali e i titoli indicati, che la cantina sottostante l'appartamento posto al piano terra dell'edificio di via Gradelle 27, in Meta (NA), nonché il menzionato forno per le pizze, nonché la suindicata zona piastrellata adiacente il giardino e antistante la precisata porta-finestra dell'appartamento posto a piano terra, sono di proprietà esclusiva dell'attrice, - ovvero, subordinatamente, quantomeno in comproprietà ex art. 1117 c.c. ovvero, in quanto in comunione ereditaria;
- ovvero, più subordinatamente, ex artt. 1102 e 1117 e ss. cc, per il caso in cui si ritenessero infondate tali domande circa essa area piastrellata, accertare e dichiarare la comproprietà della parte di essa area necessaria per consentire anche all'attrice l'accesso al detto locale-caldaia con annesso ricovero per le bombole del gas che ivi è posto, fuori la porta-finestra, sulla destra, ovvero, più subordinatamente, accertare
e dichiarare la comproprietà del vialetto piastrellato che partendo dal cancello di ingresso al giardino conduce
a tale locale-caldaia; 3.- In via subordinata, per il caso in cui le suesposte domande fossero rigettate - e quindi si ritenesse la precisata area antistante la porta-finestra dell'appartamento dell'attrice in proprietà esclusiva della convenuta, ovvero, qualora si ritenesse che tale area sia in comproprietà tra le parti ex art. 1117 c.c. o in comunione - accertare e dichiarare per i fatti, le causali e i titoli indicati, ex art. 1062 c.c. e 1079 c.c.,
l'esistenza a favore dell'appartamento dell'istante e a carico della proprietà della convenuta, e quindi la titolarità per l'attrice, del diritto di servitù di passaggio e del diritto di servitù di veduta descritti al punto IV del diritto;
4.- Vittoria di spese tutte di giudizio, comprese spese gener. ex art. 13 T.P.”
A sostegno di tali domande e del suo assunto difensivo, l'attrice allegava che:
a) il 21 maggio 2012 era deceduta , già proprietaria di una palazzina ubicata nel Comune Persona_1
di Meta (Na) alla Via Gradelle n. 27, costituita da sole due unità immobiliari, nel cui testamento era stata manifestata la sua espressa volontà di attribuire, tra l'altro:
2 I) all'attrice, “... il quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27, onde poter Parte_1
godere quando vorrà, un po' di fresco nelle giornate di gran caldo…”, ovvero l'appartamento a piano terra;
II) alla convenuta, : “... la casa dove abito, in via Gradelle 27 Meta completa di Controparte_1 giardino e soffitto…”, ovvero l'appartamento in primo piano;
b) la convenuta si era dichiarata proprietaria esclusiva dell'intera palazzina, ritenendo che l'attrice fosse divenuta proprietaria unicamente dell'unità immobiliare ubicata al pianterreno, senza avere alcun diritto sulle parti condominiali dello stabile, essendosi la prima impossessata di alcuni vani e parti del fabbricato, aventi carattere condominiale, sostituendo le serrature al portone d'ingresso alla scala condominiale, che conduce al primo piano ed al lastrico condominiale, oltre che alla porta d'accesso al piccolo locale-deposito ubicato a piano terra;
c) la convenuta aveva negato che l'attrice fosse divenuta proprietaria esclusiva anche di alcune parti che compongono l'appartamento a piano terra, quali: la cantina sottostante allo stesso, l'intera zona piastrellata antistante alla porta-finestra di tale unità immobiliare e l'adiacente forno in muratura;
d) la convenuta il 25 luglio 2014 aveva effettuato un nuovo accatastamento, mediante il quale aveva riunito in un unico subalterno tutto il fabbricato di Via Gradelle n. 27 con la sola esclusione dell'appartamento posto al pianterreno, denominando: “corte”, l'intera porzione comprendente sia il giardino che il cortile dello stabile;
“terrazzo”, il lastrico solare;
riunendo, pertanto, in un unico subalterno (denominato sub 5)
l'appartamento posto al primo piano (espressamente attribuitole nel testamento), il giardino (espressamente attribuitole nel testamento), oltre che il lastrico solare ed il cortile, entrambi aventi natura condominiale, ma non espressamente attribuiti mediante il testamento de quo.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 29 maggio 2017, si costituiva in giudizio CP_1
, contestando la fondatezza della pretesa attrice, di cui richiedeva il rigetto, eccependo: a) l'errata
[...]
interpretazione del titolo di provenienza e della volontà testamentaria della de cuius, ; b) Persona_1
l'autonomia funzionale del c.d. “quartino”, così come attribuito all'attrice, oltre che l'assenza di parti comuni;
c) la proprietà esclusiva del giardino e della terrazza sovrastante all'edificio; d) l'insussistenza di pretese servitù di passaggio e di veduta, considerata l'assenza di opere visibili e l'autonomia funzionale del c.d.
“quartino pianterreno”; e) formulando la domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la predisposizione di idonee chiusure tra i due cespiti rispettivamente attribuiti all'attrice ed alla convenuta, chiedendo la regolarizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 900 e 901 c.c., della finestra, posta al confine con il giardino di sua proprietà, non avendo la funzione di porta d'ingresso, dovendosi qualificare quale luce irregolare affacciantesi su proprietà aliena;
f) chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“1) Rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto quanto in diritto. In via riconvenzionale:
2) Ordinare la recinzione di tutta la parete che dall'androne si immette nel giardino e nella corte interna di
3 proprietà della IG. ; 3) L'apposizione di una grata con le caratteristiche di cui all' art. 901 Controparte_1
c.c. alla luce esistente nell'appartamento dell'attrice a confine con il giardino di proprietà della convenuta;
4)
Ordinare la cessazione da parte dell'attrice dell'occupazione della parte terminale dell'androne e la demolizione della superfetazione abusivamente realizzata. 5) Condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre accessori come per Legge, con attribuzione ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disattese le richieste d'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle stesse (interrogatorio formale e prova testimoniale); acquisita la relazione peritale depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 452/2022, pubblicata il 2 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata così testualmente stabiliva: “1) in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice, dichiara che l'edificio sito in Meta (NA) alla Via Gradelle n. 25 costituisce un condominio
e che sono beni condominiali il lastrico solare, la scala che conduce al primo piano e al lastrico solare, il sottoscala in cui è collocato il pozzo, il cortile, il locale caldaia e l'annesso deposito bombole di gas;
2) per
l'effetto, condanna la convenuta a consegnare all'attrice copia delle chiavi delle serrature apposte al portone di accesso alla scala e al locale posto nel sottoscala;
3) rigetta le altre domande proposte dall'attrice; 4) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, condanna l'attrice a munire la finestra dell'immobile al pian terreno dell'edificio sito in Meta (NA) alla Via Gradelle n. 25, posta al confine con il giardino, di una grata nel rispetto delle prescrizioni di legge di cui all'art. 901 n. 1 c.c.; 5) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
6) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
7) pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, al 50% a carico di parte attrice e al 50% a carico di parte convenuta.”
In particolare, il primo giudice, anche sulla base degli esiti ricavati dall'elaborato peritale depositato dal nominato c.t.u., statuiva, come da sopra richiamato dispositivo, avendo ritenuto:
a) che per effetto delle disposizioni testamentarie e della rispettiva attribuzione a ciascuna delle parti in causa di uno dei due appartamenti presenti nell'edificio sito nel Comune di Meta alla Via Gradelle n. 27 fosse venuto ad esistenza un condominio, atteso che il condominio nasce automaticamente, ossia indipendentemente dalla volontà dei proprietari, nel momento del primo frazionamento dell'edificio prima appartenente ad un unico proprietario, in conseguenza del primo atto traslativo, da cui emerga che le unità immobiliari appartengono a più soggetti e vi siano beni comuni;
b) il carattere condominiale del lastrico solare, della scala, che conduce al primo piano e al lastrico solare, del sottoscala, in cui è collocato il pozzo di raccolta delle acque, del cortile-porticato, che si sviluppa
4 dall'androne posto subito dopo il portone d'ingresso del fabbricato, del locale caldaia e dell'annesso deposito delle bombole di gas, rientranti tra le parti comuni dell'edificio, ex art. 1117 c.c.;
c) l'esclusione della natura condominiale del locale cantina, dell'area piastrellata e dell'annesso forno in muratura, per avere carattere strettamente funzionale ed accessorio rispetto al giardino, che dal titolo testamentario risulta di proprietà esclusiva della convenuta;
d) l'inesistenza di una servitù di passaggio e di veduta sul fondo della convenuta, che sarebbero state costituite per destinazione del padre di famiglia, per il rilevato difetto di prova dell'esistenza di opere permanenti e visibili destinate all'esercizio delle pretese servitù;
e) la presenza di una luce irregolare, individuata nella porta-finestra a confine con il giardino della convenuta, funzionale al passaggio di aria e di luce nell'appartamento posto al piano terra, priva dei requisiti tipici prescritti dalla legge, da regolarizzare mediante l'apposizione di una grata nel rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 901 c.c.;
f) infondata la domanda riconvenzionale finalizzata all'apposizione di una idonea recinzione lungo la parete che dall'androne si immette nel giardino e nella corte interna, trattandosi di aree comuni (androne e corte interna dell'intero stabile) e non di esclusiva proprietà della convenuta;
g) non provata la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, non avendo la stessa né allegato specificamente in cosa tale danno fosse consistito né offerto prova dell'effettiva produzione del preteso danno e della sua entità.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato telematicamente il 27 giugno 2017, proponeva appello, sulla base di cinque motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti testuali conclusioni: “1.- accertare e dichiarare, per i fatti, le causali e i titoli indicati, che: - sono di proprietà esclusiva dell'appellante, la cantina sottostante l'appartamento posto al piano terra dell'edificio di via Gradelle 27 in Meta (NA), nonché il menzionato forno in muratura, nonché l'indicata zona esterna adiacente il giardino e antistante la precisata porta-finestra dell'appartamento posto a piano terra (area delimitata nella planimetria del piano terra depositata in forma cartacea da questa difesa unitamente alla citazione e poi in formato digitale assieme alla conclusionale, e ora ridepositata in appello), - ovvero, subordinatamente, dichiarare che essi beni sono in comproprietà, quali beni condominiali ex art. 1117 c.c., ovvero, in comproprietà per l'instaurarsi della comunione ereditaria;
- più subordinatamente - per il denegato caso in cui si ritenessero infondate le sopra esposte domande circa essa area esterna - accertare e dichiarare ex art. 1117 e ss. c.c., la comproprietà : - dell'area esterna in quanto bene CP_2 CP_2
indispensabile per l'accesso al detto locale-caldaia con annesso ricovero per le bombole del gas;
- ovvero, più
5 subordinatamente, per gli stessi motivi, accertare e dichiarare ex art. 1117 c.c. la comproprietà , CP_2
oltre che dell'area esterna de qua, anche del precisato vialetto che, partendo dal cancello di ingresso al giardino posto nell'androne, conduce, attraverso il giardino, direttamente a tale locale-caldaia con il percorso di minore lunghezza;
2.- In via subordinata - per il denegato caso le suesposte domande fossero rigettate per cui si ritenesse la detta area prospiciente la porta-finestra dell'appartamento a p.t. di proprietà esclusiva della convenuta, ovvero, in comproprietà tra le parti ex art. 1117 c.c. o in comunione ereditaria - accertare e dichiarare, per i fatti, le causali e i titoli indicati, ex art. 1062 c.c. e 1079 cc, l'esistenza, e quindi la titolarità per l'attrice, del diritto di servitù di passaggio e del diritto di servitù di veduta sopra descritti al punto 5 del presente atto;
3.- Confermare il rigetto delle avverse domande riconvenzionali e, sempre in riforma della
Sentenza appellata, rigettare anche la sola accolta in primo grado, in quanto inammissibile e comunque chiaramente infondata, per tutti i motivi esposti (v. in questo atto al punto 6); 4.- Per l'effetto, ordinarsi la cancellazione della trascrizione delle avverse domande giudiziali (49); 5.- Vittoria di spese tutte del doppio grado di giudizio, comprese spese gener. ex art. 13T.P.; Per il non creduto caso si ritenesse che, alfine di verificare la fondatezza delle domande dell'appellante e l'infondatezza di quelle avverse. sia necessaria
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sui capi e con i testi indicati nelle note ex art. 183 n.
2. dep.ta in primo grado.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 dicembre 2022, si costituiva in giudizio CP_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 348-bis c.p.c., contestandone la fondatezza,
[...]
formulando l'appello incidentale sulla base di due motivi d'impugnazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Rigettare integralmente l'appello principale proposto dalla IG.ra
[...]
in quanto a) inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. poiché esplorativo e Parte_1
meramente iterativo delle medesime questioni di fatto e di diritto disattese dal Giudice di prime cure sulla scorta dei rilievi del CTU e delle disposizioni del testamento olografo del b) Integralmente destituito Per_2 di fondamento in fatto e in diritto per le causali di cui ai motivi n. 1,2,3,4 e 5 del presente atto, ed in particolare lesivo delle volontà testamentarie della ed in evidente contrasto con le risultanze della ctu;
2) Per_2
Accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dalla IG.ra e per l'effetto: a) Controparte_1
Accertare e dichiarare che il lascito testamentario in favore della IG.ra è costituito Controparte_1
dall'edificio denominato “Villino Ada” sito in Meta (NA) alla via Gradelle n. 27 con esclusione della sola unità abitativa sita al pianterreno dello stabile. b) In ogni caso, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo alla IG.ra del lastrico solare/terrazza a livello, della scala che ivi vi conduce, del sottoscala Controparte_1
e l'ivi contenuto pozzo, dello sgabuzzino c.d. “locale caldaia”, del cortile/corte interna;
c) Ordinare la recinzione, con spese a carico di entrambe le parti, della parete che dall'androne si immette nel cortile e nel giardino di proprietà esclusiva , con le modalità di cui allo schema progettuale agli atti del giudizio de CP_1
quo. 3) Previa rimodulazione delle spese processuali, da porre ad esclusivo carico della IG.ra , Parte_1
confermare ogni altra statuizione della gravata Sentenza;
4) Condannare la IG.ra al Parte_1
6 pagamento di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri di CTU interamente a suo carico, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Botta che si dichiara antistatario;
In via Istruttoria, - Nella non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori ex adverso formulati e richiesti, si chiede di essere abilitati alla prova contraria nei termini illustrati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. depositata nel fascicolo telematico del giudizio recante r.n.g. 1324-2017 - Affari Contenziosi del Tribunale di Torre
Annunziata.”
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 9 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 6 maggio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 7 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata-appellante incidentale ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione principale, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEI GRAVAMI: PRINCIPALE ED INCIDENTALE
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante principale censurava la sentenza gravata, per essere caratterizzata, a suo dire, dalla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., oltre che dalla pretesa violazione degli artt. 1362, 816, 817
c.c., nonché dei criteri di disponibilità e di valutazione delle prove di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il primo giudice mal interpretato la disposizione testamentaria attributiva del cespite immobiliare in favore dell'attrice, oltre che gli esiti istruttori ricavabili dalla relazione peritale del c.t.u., avendo il Tribunale erroneamente esaminato, respingendola, solo la domanda attrice, proposta in via subordinata, diretta al
7 conseguimento della declaratoria di comproprietà, in capo alla parte istante, delle porzioni d'immobile, quali: la cantina, l'area esterna piastrellata ed il forno in muratura, avendo ignorato la domanda principale, proposta a proposito di tali beni, tesa all'accertamento ed alla declaratoria della proprietà esclusiva, in favore della richiedente, sugli stessi, che, essendo funzionalmente collegati all'appartamento in piano terra, sarebbero stati attribuiti alla parte attrice-impugnante principale, essendo in rapporto di pertinenzialità con la detta unità immobiliare, altrimenti non avrebbe avuto senso la scheda testamentaria in parte qua la testatrice così testualmente dispose: “Ad lascio il quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle CP_3
n. 27, onde poter godere quando vorrà, un po' di fresco nelle giornate di gran caldo…”, potendo il fresco essere goduto proprio in tale area esterna piastrellata, dotata di forno, unita e confinante alla porta-finestra dell'appartamento a pianterreno.
4.2. - Con il secondo motivo d'appello principale la parte impugnante criticava la decisione gravata per la pretesa violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. da parte del giudice di primo grado, il quale sarebbe incorso nei medesimi errori, interpretativi della scheda testamentaria e valutativi degli esiti istruttori peritali, già evidenziati nel primo motivo di censura, che, se non commessi, avrebbero dovuto indurlo ad accogliere perlomeno la domanda subordinata finalizzata alla declaratoria della natura condominiale della cantina, dell'area esterna piastrellata e del forno in muratura.
4.3. - Con il terzo motivo di gravame principale lamentava il vizio d'omessa pronuncia Parte_1 sulla domanda subordinata tesa alla declaratoria della comproprietà condominiale quantomeno della sola via d'accesso al locale-caldaia, dichiarato condominiale, ex art. 1117 c.c., costituendo volume tecnico contenente un impianto a servizio del fabbricato, avendo il c.t.u. chiarito che tale vano può essere raggiunto non solo attraverso lo spazio prospiciente alla porta-finestra dell'unità immobiliare a pianterreno, ma anche attraversando il giardino, attribuito alla convenuta-appellata, percorrendo il vialetto, che, sviluppandosi nel giardino con l'entrata dal cancello d'ingresso posto nell'androne, si trova subito a destra e, costeggiando il forno, giunge allo spazio esterno, dove, di fronte, c'è il locale-caldaia con annesso ricovero per le bombole del gas, per cui, in riforma dell'impugnata decisione, andrebbe dichiarata come condominiale la citata area piastrellata, esterna all'appartamento ubicato a pianterreno, comprensiva del forno in muratura, ovvero, in estremo subordine, il richiamato vialetto del giardino, funzionalmente realizzato per raggiungere tale area piastrellata, esterna.
4.4. - Con il quarto motivo di critica principale la parte appellante si doleva della pretesa violazione degli artt. 1062, 1079 e 900 c.c., in cui, a suo dire, sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avere respinto la domanda subordinata d'accertamento della sussistenza delle due servitù, che sarebbero state costituite per destinazione del padre di famiglia, aventi rispettivamente ad oggetto il preteso passaggio per il raggiungimento del locale-caldaia e la pretesa veduta esercitata attraverso la porta-finestra affacciantesi sull'area piastrellata esterna, nonostante la presenza di opere visibili, costituite dal percorso presente per
8 raggiungere il locale-caldaia in questione, rappresentative della costituita servitù di passaggio, così come ricavabili dallo stato dei luoghi e dalle fotografie e dai rilievi grafici allegati all'elaborato peritale del c.t.u., oltre che dalla possibilità di “inspectio” e “prospectio”, che sarebbero esercitabili dalla porta-finestra, che sarebbe qualificabile come veduta e non come luce, così come erroneamente stabilito dal primo giudice, che ne disponeva la regolarizzazione secondo i criteri di cui all'art. 901 c.c.
4.5. - Con il quinto motivo d'appello principale la parte impugnante reiterava l'eccezione d'infondatezza delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta, precisando che l'accoglimento dei suoi motivi formulati gradatamente sub 1), 2), 3) e 4) del proprio gravame ne imporrebbero la reiezione.
4.6. - Con il primo motivo d'impugnazione incidentale la parte appellante censurava la sentenza gravata, per essere caratterizzata, a suo dire, dalla pretesa violazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. da parte del giudice di primo grado, che avrebbe errato nell'interpretare la scheda testamentaria attributiva dei cespiti immobiliari in favore delle parti in causa e nell'individuazione degli stessi, per cui, se non fosse incorso nel lamentato errore interpretativo, avrebbe dovuto correttamente ritenere che dell'intero
“Villino Ada”, individuabile come l'intera “casa dove abito”, di proprietà della testatrice, soltanto il “quartino pianterreno della mia casa” fosse stato attribuito all'attrice, avendo la de cuius espresso la volontà di attribuire tutto il resto della sua casa alla TE , definita NE, per essersi così Controparte_1 testualmente espressa: “… lascio quindi a lei, con tutto il cuore la casa dove abito in Via Gradelle 27 Meta con annesso giardino e soffitto, onde poter in essa, con parenti ed amici, continuare a fare festa come ho fatto io.”
4.7. - Con il secondo motivo d'appello incidentale la parte impugnante criticava la decisione appellata, per avere, a suo dire, il primo giudice male interpretato le disposizioni testamentarie attributive del cespite immobiliare ubicato nel Comune di Meta (Na) in Via Gradelle n. 27, oltre che gli esiti istruttori ricavabili dall'elaborato peritale del nominato c.t.u., avendo il Tribunale violato e/o falsamente applicato gli artt. 1362
e 1117 c.c., i quali, se fossero stati correttamente interpretati ed applicati, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere di proprietà esclusiva della convenuta-appellata-appellante incidentale e non di natura condominiale: a) la terrazza di copertura, ovvero il lastrico solare, che insiste verticalmente soltanto sulla proprietà esclusiva di parte convenuta-appellata, senza avere alcuna funzione di copertura del quartino attribuito all'attrice; b) la scala, che conduce al primo piano ed al lastrico solare de quo; c) lo sgabuzzino c.d.
“locale-caldaia”, da ritenere pertinenza esclusiva del giardino, in quanto sfornito d'attitudine a soddisfare qualsivoglia necessità di uso comune, ex art. 1117 c.c., avendo perso sin dall'anno 2005 l'idoneità a poter ospitare un impianto di riscaldamento, atteso il rilevato dal c.t.u. difetto delle altezze imposte dal D.M. 28 aprile 2005; d) il cortile, costituente l'area antistante al giardino ed alla porta d'accesso alle scale, che conducono all'abitazione al primo piano e al lastrico solare, la cui domanda tendente a disporre la recinzione, con spese a carico di entrambe le parti, della parete che dall'androne si immette nel cortile e nel giardino di
9 proprietà esclusiva , con le modalità di cui allo schema progettuale in atti, veniva reiterata in questa CP_1
fase, non soddisfacendo tale area da recingere alcuna esigenza del “quartino” al pianterreno, il cui accesso è garantito dal passaggio attraverso l'androne condominiale, da cui deriva in suo favore aria e luce.
4.8. - I motivi di gravame principale ed incidentale possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione, previa preliminare e necessaria interpretazione delle disposizioni testamentarie de quibus, con le quali disponeva in favore delle parti in causa, ovvero delle due Persona_1
nipoti, e , ivi denominata , rispettivamente e testualmente come Parte_1 Controparte_1 Pt_2
segue:
a) “Ad , della quale ricordo sempre il suo aiuto affettuoso datomi dopo la morte del mio caro Parte_1
Vincenzo, lascio il quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27 onde poter godere quando vorrà, un po' di fresco nelle giornate di gran caldo oppure potrà chiedere a NE la somma in euro corrispondente al valore di detto quartino.”;
b) “A NE lascio…, con tutto il cuore la casa dove abito in Via Gradelle 27 Meta completa di giardino
e soffitto onde poter in essa, con parenti ed amici, continuare a fare festa come ho fatto io.”
Invero, sul piano interpretativo della parte della scheda testamentaria, oggetto del presente giudizio, contrariamente al convincimento maturato dal primo giudice, il quale - sul presupposto per cui le due unità immobiliari de quibus siano porzioni del medesimo fabbricato condominiale - non solo stabiliva che: “per effetto di tali disposizioni testamentarie e dell'attribuzione dei due appartamenti presenti nell'edificio sito in
Meta alla Via Gradelle n. 27 a ciascuna delle parti in causa, può ritenersi che sia venuto ad esistenza un condominio”, ma affermava, altresì, il carattere condominiale, per non essere stata superata la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., del lastrico solare, ovvero del terrazzo di copertura, della scala che conduce al primo piano ed al lastrico solare de quo, del locale caldaia con annesso deposito delle bombole del gas, del sottoscala in cui è collocato il pozzo e del cortile, costituente l'area antistante al giardino ed alla porta d'accesso alle scale, la Corte ritiene parzialmente errata tale ricostruzione, perché non fondata sulla corretta interpretazione del testamento, oltre che sull'effettiva consistenza dello stato dei luoghi, come rilevato dal nominato c.t.u., dr. arch. , dal cui elaborato peritale, depositato il 26 novembre Persona_3
2018, si ricava che dal punto di vista strutturale le due unità immobiliari in questione, “ad oggi, sono completamente distinte e funzionalmente autonome, non essendoci nessuna porzione che impone comunione
o servitù di passaggio e di servizi a danno di una delle parti o che ne possano limitare il godimento.”
Pertanto, il Collegio, anche in considerazione della conformazione dello stato dei luoghi, come riportati nei rilievi fotografici e planimetrici allegati alla relazione peritale del c.t.u., esclude la presunzione di proprietà comune, ex art. 1117 c.c., limitatamente alle seguenti porzioni d'immobile: lastrico solare, ovvero terrazzo di copertura, scala che conduce al primo piano ed al lastrico solare de quo, locale caldaia con annesso
10 deposito delle bombole del gas, ritenendo che l'attribuzione fatta dalla testatrice alla convenuta sia comprensiva di tutta “la casa dove abito in Via Gradelle 27 Meta completa di giardino e soffitto”, con la sola esclusione del “quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27”, attribuito all'attrice, dovendosi escludere, altresì, che dal negozio testamentario in esame possa derivare la natura condominiale su tali superfici immobiliari, emergendo l'elemento testuale, come innanzi riportato, che nega l'esistenza di un diritto di comunione su tali porzioni di beni, avendo il primo giudice fatto errata applicazione dell'art. 1117 c.c., oltre che dell'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, di cui alla sentenza (Cass. civ., Sez. VI
- 2, Ord., 10/04/2017, n. 9227), dalla cui motivazione si ricava testualmente che: “In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento, dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso: ciò sempre che il contrario non risulti dal titolo, che ben può essere costituito, come nella specie, da un testamento, ove questo, cioè, dimostri una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri. (Cass. civ.,
Sez. II, Sent., 19/11/2002, n. 16292; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 27/06/1969).”
Orbene, tale convincimento è corroborato dal fatto incontestato che l'intera casa, abitata dalla testatrice, fosse stata proprio quella ubicata nel Comune di Meta (Na) in Via Gradelle n. 27, sul cui portale d'ingresso, in pietra, sono tuttora apposte due targhe laterali collocate sui piedritti che recano l'iscrizione
“Villino Ada”, come riportato dal c.t.u. nel suo elaborato peritale e documentato dalle ivi allegate riproduzioni fotografiche, per cui la disposizione testamentaria con la quale la de cuius disponeva: “Ad ON… lascio il quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27 onde poter godere quando vorrà, un po' di fresco nelle giornate di gran caldo oppure potrà chiedere a NE la somma in euro corrispondente al valore di detto quartino.”, non può che essere interpretata nel senso che dell'intero cespite immobiliare, complessivamente adibito ad abitazione, di proprietà della de cuius, rappresentata proprio dall'intero “Villino Ada” e non dal solo immobile in primo piano ivi collocato, soltanto il “quartino pianterreno” veniva attribuito all'attrice- appellante principale, non potendo quest'ultimo essere ritenuto come parte della sola unità immobiliare al primo piano, non essendo essa stessa dotata del “quartino de quo”, che costituisce, invece, parte dell'intera struttura qualificata “Villino Ada”, considerato dalla testatrice “la mia casa”, dovendosi ritenere che l'altra disposizione testamentaria, secondo la quale: “A NE lascio…, con tutto il cuore la casa dove abito in Via
Gradelle 27 Meta completa di giardino e soffitto onde poter in essa, con parenti ed amici, continuare a fare festa come ho fatto io.”, sia rappresentativa della volontà di di attribuire alla convenuta- Persona_1
appellata-appellante incidentale l'intera sua abitazione, consistente proprio nel “Villino Ada”, con la sola esclusione del più volte citato “quartino pianterreno della mia casa”.
11 Nella fattispecie in esame, quindi, l'interpretazione della scheda testamentaria nei termini di cui innanzi esclude che:
a) in parziale accoglimento del primo motivo d'impugnazione incidentale, possa ritenersi essere sorto il su tali aree innanzi specificate, dovendosi correttamente ritenere che in base a tale CP_4
interpretazione non risulti essere stata superata la presunzione di comproprietà pro indiviso, ex art. 1117 c.c., solo ed esclusivamente in ordine al c.d. sottoscala, in cui è collocato il pozzo di raccolta delle acque, che ha la funzione d'assicurare acqua alle due unità immobiliari in questione, oltre che al cortile, costituente l'area antistante al giardino ed alla porta d'accesso alle scale che conducono al primo piano, avente la naturale funzione d'assicurare aria e luce ai due immobili, in piano terra ed al primo piano, che su di esso si affacciano;
b) in parziale accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale, si sia costituita la comunione pro indiviso, ex art. 1117 c.c., sul lastrico solare, ovvero sul terrazzo di copertura, come definito dal c.t.u., sulla scala, che conduce all'appartamento ubicato al primo piano ed al detto lastrico solare, sul locale caldaia e sull'annesso deposito delle bombole di gas, come, peraltro, si ricava ad abundantiam:
I) dalle riproduzioni fotografiche, allegate alla relazione peritale del c.t.p., riproducenti la porta, munita di serratura, che consente l'accesso alla scala, che conduce solo ed esclusivamente all'unità immobiliare in primo piano, oltre che ai sovrastanti lastrico solare, ovvero terrazzo di copertura, e soffitta, alla quale si accede attraverso il richiamato lastrico;
II) dagli esiti della relazione peritale del c.t.u., secondo il quale:
1) “la terrazza di copertura insiste verticalmente su porzione di proprietà esclusiva ”, per cui CP_1
risulta essere escluso qualsivoglia collegamento strutturale e funzionale di copertura da parte del lastrico solare, ovvero del terrazzo di copertura, del c.d. “quartino”, situato in altra area della struttura “Villino Ada”;
2) “l'impianto caldaia risulta ad oggi non utilizzato… non è attualmente utilizzabile e a norma… non rispetta le caratteristiche di altezza, pur rispettando le caratteristiche di aereazione previste dalla normativa”, per cui, essendo stato dismesso dalla testatrice in epoca antecedente alla redazione del testamento olografo, risulta essere sfornito di qualsivoglia attitudine a soddisfare le necessità del c.d. “quartino”, situato in altra area del complesso edilizio “Villino Ada”.
4.9. -Al contrario, va respinta la parte del secondo motivo di doglianza incidentale, con la quale si doleva del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale finalizzata alla Controparte_1
realizzazione della recinzione lungo la parete che dall'androne-porticato d'ingresso si immette nel giardino e nella corte interna, dovendosi correttamente ritenere - sulla scorta dei rilievi fotografici e planimetrici allegati all'elaborato peritale del c.t.u. - che tali di superfici (androne-porticato e corte interna dell'intera struttura
“Villino Ada”) siano di natura condominiale, ex art. 1117 c.c., e, pertanto, comuni e non di esclusiva proprietà
12 della convenuta-appellante incidentale, in quanto aventi la naturale funzione d'assicurare aria e luce ai due immobili, in piano terra ed al primo piano, che su di esso si affacciano.
4.10. - L'interpretazione della scheda testamentaria in questione, così come sopra riportata, induce ad escludere, in totale reiezione dei primi tre motivi d'appello principale, che, nella specie, possano essere ritenuti di proprietà esclusiva dell'attrice (primo motivo), ovvero di natura condominiale (secondo motivo),
l'area esterna piastrellata ed il forno in muratura, ovvero di natura condominiale il duplice percorso pedonale che attraverso il giardino conduce alla porta d'accesso al locale-caldaia (terzo motivo), non essendo tutte tali porzioni d'immobile, come erroneamente preteso dalla parte impugnante principale, funzionalmente collegate al c.d. “quartino” in piano terra, né in rapporto di pertinenzialità con il medesimo, in quanto aventi carattere strettamente funzionale ed accessorio rispetto al solo giardino, che dal titolo testamentario risulta essere di proprietà esclusiva della convenuta.
Del resto, il Collegio non può che far propri gli esiti ricavabili dalla relazione peritale del c.t.u., il quale,
a seguito di puntuali sopralluoghi e consequenziali rilievi fotografici e planimetrici, allegati al suo elaborato, riferiva sul punto, in maniera condivisibile, ovvero che: “… i camminamenti presenti nel giardinetto ed in particolare gli spazi piastrellati ove è ubicato il forno a legna, il locale caldaia ed il locale cantina, NON
COSTITUISCONO un unicum con il giardinetto stesso e NON ESISTE una zona piastrellata staccata dalla residua parte del giardino…”, avendo concluso di considerare correttamente: “a servizio della zona giardino il locale caldaia e il forno, intesi quali accessori dell'area giardino”, quest'ultima assegnata dalla testatrice solo ed esclusivamente alla convenuta, in uno all'abitazione in primo piano, “onde poter in essa, con parenti ed amici, continuare a fare festa come ho fatto io.”
Pertanto, risulta di palmare evidenza che i festeggiamenti, così come auspicati dalla testatrice, possano senz'altro essere celebrati dalla TE , oltre che nell'appartamento in primo piano, anche Pt_2
nel giardino, nonché nell'adiacente, pertinenziale zona c.d. piastrellata, dotata di forno in muratura, idoneo alla cottura di pietanze da consumare proprio con i parenti e con gli amici.
Quanto al locale cantina, in disaccordo con quanto ritenuto dal c.t.u. e coerentemente al convincimento maturato sul punto dal primo giudice, la Corte è dell'avviso che lo stesso sia strettamente funzionale e pertinenziale rispetto al giardino, di proprietà esclusiva della convenuta, presentando un unico punto d'ingresso solo ed esclusivamente attraverso il giardino medesimo.
4.11. - Destituito di fondamento è pure il quarto motivo d'impugnazione principale, col quale la parte appellante lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, per avere rigettato la domanda subordinata d'accertamento della pretesa sussistenza delle due reclamate servitù, che sarebbero state costituite per destinazione del padre di famiglia, aventi rispettivamente ad oggetto il preteso passaggio per
13 il raggiungimento del locale-caldaia e la pretesa veduta esercitata attraverso la porta-finestra affacciantesi sulla confinante area piastrellata esterna, adiacente al giardino.
4.12. - A proposito della pretesa servitù di passaggio, è sufficiente rilevare, in maniera assorbente rispetto a qualsivoglia questione inerente ai presupposti di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, come il contenuto della scheda testamentaria, interpretata così come innanzi riportato, ovvero nel senso dell'intervenuta attribuzione fatta dalla testatrice alla convenuta di tutta “la casa dove abito in Via Gradelle 27 Meta completa di giardino e soffitto”, ivi compreso il locale, con accesso dal giardino, contenente l'impianto caldaia, già dismesso dalla de cuius in epoca antecedente alla redazione del suo testamento olografo, con la sola esclusione del “quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27”, è senz'altro incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe potuto determinare la nascita della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, coerentemente all'arresto giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “A norma dell'art. 1062 c.c., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù.”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/03/2018, n. 4872).
4.13. - In ordine, poi, alla pretesa servitù di veduta, che sarebbe esercitata mediante la porta-finestra,
a servizio del c.d. “quartino” in piano terra, che si affaccia sulla confinante superficie piastrellata esterna della convenuta-appellata, essa non è configurabile come tale, ma piuttosto come luce irregolare, come correttamente stabilito dal Tribunale, che ne disponeva la regolarizzazione, atteso che dalla sua riproduzione fotografica in atti, allegata alla relazione peritale del c.t.u., si ricava la carenza di opere, che siano obiettivamente idonee all'inspicere ed al prospicere in alienum, in modo tale che per l'ubicazione, la consistenza e la struttura risultino destinate in modo normale e permanente a rendere possibile l'affaccio sul fondo del vicino, e ne determinino lo stabile assoggettamento al peso della veduta.
Infatti, tale porta-finestra risulta essere ictu oculi provvista di doppio infisso, di cui quello interno, in alluminio e vetro, e quello esterno, in legno, del tipo alla romana. Entrambi gli infissi sono provvisti di ferramenta apribile esclusivamente dall'interno del c.d. “quartino”. Pertanto, l'infisso di comunicazione tra la zona piastrellata e l'appartamento di parte attrice non è provvisto di ferramenta, idonea a consentire l'apertura o la chiusura dall'esterno, essendo sfornito di qualsivoglia elemento strutturale (balaustra,
14 parapetto o ringhiera) che permetta di affacciarsi sull'altrui fondo per una normale “inspectio” e “prospectio”.
4.14. - La decisione nei termini di cui innanzi impone l'assorbimento del quinto motivo d'appello principale, col quale veniva richiesta la declaratoria d'infondatezza delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta sul presupposto dell'accoglimento dei primi quattro motivi di gravame principale.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, dovendosi ritenere che la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado dei capitoli di prova per interpello e testimoniale, tempestivamente articolati dalle parti in causa entro i termini di cristallizzazione del thema probandum, non sia stata oggetto di specifico motivo di gravame, per cui sul punto si è formato il giudicato interno, con la consequenziale inammissibilità della qui reiterata istanza d'ammissione di tali prove orali, i cui capitoli risultano senz'altro essere irrilevanti ed inammissibili in quanto generici, la sentenza impugnata, a seguito della reiezione dell'appello principale e del parziale accoglimento di quello incidentale, va parzialmente riformata limitatamente ai soli capi sub 1) e 2) del suo dispositivo, per cui, in riferimento al “Villino Ada” ubicato nel Comune di Meta (Na) in Via Gradelle n. 27, va disposto il parziale accoglimento delle originarie domande attrici, di cui alle conclusioni sub 1) e 2) dell'atto di citazione di primo grado, con la consequenziale, contestuale conferma di quanto stabilito nella decisione appellata a proposito:
a) della dichiarata natura condominiale e della dichiarata comunione pro indiviso, ex art. 1117 c.c., limitatamente al vano-sottoscala, in cui è collocato il pozzo di raccolta delle acque, che ha la funzione d'assicurare acqua alle due distinte unità immobiliari ubicate all'interno della struttura “Villino Ada”, oltre che al cortile-porticato, che si sviluppa dall'androne, posto subito dopo il portone d'ingresso in Via Gradelle
n. 27, sino alla corte interna, avente la naturale funzione d'assicurare aria e luce ai due immobili, in piano terra ed al primo piano, che su di esso si affacciano;
b) della condanna di a consegnare Controparte_1
ad la copia delle chiavi relative alla serratura a servizio della porta d'accesso al vano- Parte_1
sottoscala; c) di quanto stabilito nei successivi capi sub 3), 4) e 5).
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Il parziale accoglimento dei due motivi d'impugnazione incidentale importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n.
9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
15 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento delle originarie domande attrici e di quelle proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per disporre la parziale compensazione, nella misura di 1/3, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante quota di 2/3 a carico di in favore di Parte_1
, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del Controparte_1
disputatum (da € 52.0000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Francesco Botta, dichiaratosi antistatario.
6.2. - Per le medesime ragioni sono compensate nella misura di 1/3 le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del primo grado del giudizio, venendo posta definitivamente a carico di Parte_1
a residua quota di 2/3 del quantum a tale titolo liquidato con il decreto pubblicato il 12 dicembre 2018.
[...]
6.3. - La reiezione del gravame principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per tale impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, avverso la sentenza n. 452/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 2 marzo 2022, in parziale riforma della decisione gravata, limitatamente ai capi sub 1) e 2) del suo dispositivo, in riferimento al “Villino Ada” ubicato nel Comune di Meta (Na) in Via Gradelle n. 27, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'impugnazione incidentale, dichiara essere di proprietà esclusiva di le seguenti porzioni dell'unità immobiliare, quali: il lastrico solare, ovvero il terrazzo di Controparte_1
copertura, la scala che conduce al primo piano ed al lastrico solare de quo, il locale caldaia con annesso deposito delle bombole del gas, confermando la dichiarata natura condominiale e la dichiarata comunione pro indiviso, ex art. 1117 c.c., limitatamente al vano-sottoscala, in cui è collocato il pozzo di raccolta delle acque, oltre che al cortile-porticato, che si sviluppa dall'androne, posto subito dopo il portone d'ingresso, sino alla corte interna, ivi compresa la condanna di a consegnare ad la Controparte_1 Parte_1
copia delle chiavi relative alla serratura a servizio della porta d'accesso al vano-sottoscala;
3) conferma nel resto la gravata sentenza;
16 4) compensa nella misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna alla Parte_1
rifusione della quota residua pari a 2/3, in favore di , che liquida, nei limiti di detta ridotta Controparte_1 misura:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 9.110,00, di cui € 157,00, a titolo di rimborso spese, ed € 8.953,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Botta, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 9.781,00, di cui € 237,00, a titolo di rimborso spese, ed € 9.544,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Botta, dichiaratosi antistatario;
5) compensa nella misura di 1/3 le spese della c.t.u. disposta ed espletata nel corso del primo grado del giudizio, ponendo i restanti 2/3 definitivamente a carico di Parte_1
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
31 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4080/2021/CC, avverso la sentenza n. 452/2022 del Tribunale di
Torre Annunziata, pubblicata il 2 marzo 2022;
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(Cv) alla Strada del Pincio n. 81/B, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Anzalone (C.F.: C.F._2
PEC: , del foro di Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem
[...] Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente a [...](Na) in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Via Gradelle n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Botta (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem apposta Email_2
su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 27 febbraio 2017, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, , al fine di ivi conseguire l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti testuali conclusioni: “1.- Accertare e dichiarare per i fatti, le causali e i titoli indicati, che
l'edificio sito a Via Gradelle n. 27, in Meta (NA), costituisce un condominio e che pertanto le sopra specificate parti di esso e, in particolare, la scala condominiale che conduce al primo piano e al lastrico solare, l'adiacente locale-deposito, il lastrico solare, il cortile, il locale caldaia con annesso ricovero per le bombole del gas, sono in comproprietà tra l'istante e la convenuta e, quindi, per l'effetto, condannare la convenuta a rimuovere le serrature apposte sia al portone di accesso alla scala comune, sia all'adiacente porta di accesso al locale- deposito posto a piano terra, ovvero condannarla a consegnare all'attrice le relative chiavi, con condanna della stessa altresì al risarcimento di tutti danni derivanti dalla sua condotta illegittima e al rilascio degli indicati beni in misura della quota detenuta abusivamente, al fine di reintegrare l'attrice nel compossesso e nella facoltà di farne anch'essa uso secondo la sua quota, nonché nell'esercizio dei diritti e facoltà spettanti alla stessa quale condomina;
2.- Accertare e dichiarare per i fatti, le causali e i titoli indicati, che la cantina sottostante l'appartamento posto al piano terra dell'edificio di via Gradelle 27, in Meta (NA), nonché il menzionato forno per le pizze, nonché la suindicata zona piastrellata adiacente il giardino e antistante la precisata porta-finestra dell'appartamento posto a piano terra, sono di proprietà esclusiva dell'attrice, - ovvero, subordinatamente, quantomeno in comproprietà ex art. 1117 c.c. ovvero, in quanto in comunione ereditaria;
- ovvero, più subordinatamente, ex artt. 1102 e 1117 e ss. cc, per il caso in cui si ritenessero infondate tali domande circa essa area piastrellata, accertare e dichiarare la comproprietà della parte di essa area necessaria per consentire anche all'attrice l'accesso al detto locale-caldaia con annesso ricovero per le bombole del gas che ivi è posto, fuori la porta-finestra, sulla destra, ovvero, più subordinatamente, accertare
e dichiarare la comproprietà del vialetto piastrellato che partendo dal cancello di ingresso al giardino conduce
a tale locale-caldaia; 3.- In via subordinata, per il caso in cui le suesposte domande fossero rigettate - e quindi si ritenesse la precisata area antistante la porta-finestra dell'appartamento dell'attrice in proprietà esclusiva della convenuta, ovvero, qualora si ritenesse che tale area sia in comproprietà tra le parti ex art. 1117 c.c. o in comunione - accertare e dichiarare per i fatti, le causali e i titoli indicati, ex art. 1062 c.c. e 1079 c.c.,
l'esistenza a favore dell'appartamento dell'istante e a carico della proprietà della convenuta, e quindi la titolarità per l'attrice, del diritto di servitù di passaggio e del diritto di servitù di veduta descritti al punto IV del diritto;
4.- Vittoria di spese tutte di giudizio, comprese spese gener. ex art. 13 T.P.”
A sostegno di tali domande e del suo assunto difensivo, l'attrice allegava che:
a) il 21 maggio 2012 era deceduta , già proprietaria di una palazzina ubicata nel Comune Persona_1
di Meta (Na) alla Via Gradelle n. 27, costituita da sole due unità immobiliari, nel cui testamento era stata manifestata la sua espressa volontà di attribuire, tra l'altro:
2 I) all'attrice, “... il quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27, onde poter Parte_1
godere quando vorrà, un po' di fresco nelle giornate di gran caldo…”, ovvero l'appartamento a piano terra;
II) alla convenuta, : “... la casa dove abito, in via Gradelle 27 Meta completa di Controparte_1 giardino e soffitto…”, ovvero l'appartamento in primo piano;
b) la convenuta si era dichiarata proprietaria esclusiva dell'intera palazzina, ritenendo che l'attrice fosse divenuta proprietaria unicamente dell'unità immobiliare ubicata al pianterreno, senza avere alcun diritto sulle parti condominiali dello stabile, essendosi la prima impossessata di alcuni vani e parti del fabbricato, aventi carattere condominiale, sostituendo le serrature al portone d'ingresso alla scala condominiale, che conduce al primo piano ed al lastrico condominiale, oltre che alla porta d'accesso al piccolo locale-deposito ubicato a piano terra;
c) la convenuta aveva negato che l'attrice fosse divenuta proprietaria esclusiva anche di alcune parti che compongono l'appartamento a piano terra, quali: la cantina sottostante allo stesso, l'intera zona piastrellata antistante alla porta-finestra di tale unità immobiliare e l'adiacente forno in muratura;
d) la convenuta il 25 luglio 2014 aveva effettuato un nuovo accatastamento, mediante il quale aveva riunito in un unico subalterno tutto il fabbricato di Via Gradelle n. 27 con la sola esclusione dell'appartamento posto al pianterreno, denominando: “corte”, l'intera porzione comprendente sia il giardino che il cortile dello stabile;
“terrazzo”, il lastrico solare;
riunendo, pertanto, in un unico subalterno (denominato sub 5)
l'appartamento posto al primo piano (espressamente attribuitole nel testamento), il giardino (espressamente attribuitole nel testamento), oltre che il lastrico solare ed il cortile, entrambi aventi natura condominiale, ma non espressamente attribuiti mediante il testamento de quo.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 29 maggio 2017, si costituiva in giudizio CP_1
, contestando la fondatezza della pretesa attrice, di cui richiedeva il rigetto, eccependo: a) l'errata
[...]
interpretazione del titolo di provenienza e della volontà testamentaria della de cuius, ; b) Persona_1
l'autonomia funzionale del c.d. “quartino”, così come attribuito all'attrice, oltre che l'assenza di parti comuni;
c) la proprietà esclusiva del giardino e della terrazza sovrastante all'edificio; d) l'insussistenza di pretese servitù di passaggio e di veduta, considerata l'assenza di opere visibili e l'autonomia funzionale del c.d.
“quartino pianterreno”; e) formulando la domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la predisposizione di idonee chiusure tra i due cespiti rispettivamente attribuiti all'attrice ed alla convenuta, chiedendo la regolarizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 900 e 901 c.c., della finestra, posta al confine con il giardino di sua proprietà, non avendo la funzione di porta d'ingresso, dovendosi qualificare quale luce irregolare affacciantesi su proprietà aliena;
f) chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“1) Rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto quanto in diritto. In via riconvenzionale:
2) Ordinare la recinzione di tutta la parete che dall'androne si immette nel giardino e nella corte interna di
3 proprietà della IG. ; 3) L'apposizione di una grata con le caratteristiche di cui all' art. 901 Controparte_1
c.c. alla luce esistente nell'appartamento dell'attrice a confine con il giardino di proprietà della convenuta;
4)
Ordinare la cessazione da parte dell'attrice dell'occupazione della parte terminale dell'androne e la demolizione della superfetazione abusivamente realizzata. 5) Condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre accessori come per Legge, con attribuzione ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disattese le richieste d'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle stesse (interrogatorio formale e prova testimoniale); acquisita la relazione peritale depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 452/2022, pubblicata il 2 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata così testualmente stabiliva: “1) in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice, dichiara che l'edificio sito in Meta (NA) alla Via Gradelle n. 25 costituisce un condominio
e che sono beni condominiali il lastrico solare, la scala che conduce al primo piano e al lastrico solare, il sottoscala in cui è collocato il pozzo, il cortile, il locale caldaia e l'annesso deposito bombole di gas;
2) per
l'effetto, condanna la convenuta a consegnare all'attrice copia delle chiavi delle serrature apposte al portone di accesso alla scala e al locale posto nel sottoscala;
3) rigetta le altre domande proposte dall'attrice; 4) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, condanna l'attrice a munire la finestra dell'immobile al pian terreno dell'edificio sito in Meta (NA) alla Via Gradelle n. 25, posta al confine con il giardino, di una grata nel rispetto delle prescrizioni di legge di cui all'art. 901 n. 1 c.c.; 5) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
6) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
7) pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, al 50% a carico di parte attrice e al 50% a carico di parte convenuta.”
In particolare, il primo giudice, anche sulla base degli esiti ricavati dall'elaborato peritale depositato dal nominato c.t.u., statuiva, come da sopra richiamato dispositivo, avendo ritenuto:
a) che per effetto delle disposizioni testamentarie e della rispettiva attribuzione a ciascuna delle parti in causa di uno dei due appartamenti presenti nell'edificio sito nel Comune di Meta alla Via Gradelle n. 27 fosse venuto ad esistenza un condominio, atteso che il condominio nasce automaticamente, ossia indipendentemente dalla volontà dei proprietari, nel momento del primo frazionamento dell'edificio prima appartenente ad un unico proprietario, in conseguenza del primo atto traslativo, da cui emerga che le unità immobiliari appartengono a più soggetti e vi siano beni comuni;
b) il carattere condominiale del lastrico solare, della scala, che conduce al primo piano e al lastrico solare, del sottoscala, in cui è collocato il pozzo di raccolta delle acque, del cortile-porticato, che si sviluppa
4 dall'androne posto subito dopo il portone d'ingresso del fabbricato, del locale caldaia e dell'annesso deposito delle bombole di gas, rientranti tra le parti comuni dell'edificio, ex art. 1117 c.c.;
c) l'esclusione della natura condominiale del locale cantina, dell'area piastrellata e dell'annesso forno in muratura, per avere carattere strettamente funzionale ed accessorio rispetto al giardino, che dal titolo testamentario risulta di proprietà esclusiva della convenuta;
d) l'inesistenza di una servitù di passaggio e di veduta sul fondo della convenuta, che sarebbero state costituite per destinazione del padre di famiglia, per il rilevato difetto di prova dell'esistenza di opere permanenti e visibili destinate all'esercizio delle pretese servitù;
e) la presenza di una luce irregolare, individuata nella porta-finestra a confine con il giardino della convenuta, funzionale al passaggio di aria e di luce nell'appartamento posto al piano terra, priva dei requisiti tipici prescritti dalla legge, da regolarizzare mediante l'apposizione di una grata nel rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 901 c.c.;
f) infondata la domanda riconvenzionale finalizzata all'apposizione di una idonea recinzione lungo la parete che dall'androne si immette nel giardino e nella corte interna, trattandosi di aree comuni (androne e corte interna dell'intero stabile) e non di esclusiva proprietà della convenuta;
g) non provata la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, non avendo la stessa né allegato specificamente in cosa tale danno fosse consistito né offerto prova dell'effettiva produzione del preteso danno e della sua entità.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato telematicamente il 27 giugno 2017, proponeva appello, sulla base di cinque motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti testuali conclusioni: “1.- accertare e dichiarare, per i fatti, le causali e i titoli indicati, che: - sono di proprietà esclusiva dell'appellante, la cantina sottostante l'appartamento posto al piano terra dell'edificio di via Gradelle 27 in Meta (NA), nonché il menzionato forno in muratura, nonché l'indicata zona esterna adiacente il giardino e antistante la precisata porta-finestra dell'appartamento posto a piano terra (area delimitata nella planimetria del piano terra depositata in forma cartacea da questa difesa unitamente alla citazione e poi in formato digitale assieme alla conclusionale, e ora ridepositata in appello), - ovvero, subordinatamente, dichiarare che essi beni sono in comproprietà, quali beni condominiali ex art. 1117 c.c., ovvero, in comproprietà per l'instaurarsi della comunione ereditaria;
- più subordinatamente - per il denegato caso in cui si ritenessero infondate le sopra esposte domande circa essa area esterna - accertare e dichiarare ex art. 1117 e ss. c.c., la comproprietà : - dell'area esterna in quanto bene CP_2 CP_2
indispensabile per l'accesso al detto locale-caldaia con annesso ricovero per le bombole del gas;
- ovvero, più
5 subordinatamente, per gli stessi motivi, accertare e dichiarare ex art. 1117 c.c. la comproprietà , CP_2
oltre che dell'area esterna de qua, anche del precisato vialetto che, partendo dal cancello di ingresso al giardino posto nell'androne, conduce, attraverso il giardino, direttamente a tale locale-caldaia con il percorso di minore lunghezza;
2.- In via subordinata - per il denegato caso le suesposte domande fossero rigettate per cui si ritenesse la detta area prospiciente la porta-finestra dell'appartamento a p.t. di proprietà esclusiva della convenuta, ovvero, in comproprietà tra le parti ex art. 1117 c.c. o in comunione ereditaria - accertare e dichiarare, per i fatti, le causali e i titoli indicati, ex art. 1062 c.c. e 1079 cc, l'esistenza, e quindi la titolarità per l'attrice, del diritto di servitù di passaggio e del diritto di servitù di veduta sopra descritti al punto 5 del presente atto;
3.- Confermare il rigetto delle avverse domande riconvenzionali e, sempre in riforma della
Sentenza appellata, rigettare anche la sola accolta in primo grado, in quanto inammissibile e comunque chiaramente infondata, per tutti i motivi esposti (v. in questo atto al punto 6); 4.- Per l'effetto, ordinarsi la cancellazione della trascrizione delle avverse domande giudiziali (49); 5.- Vittoria di spese tutte del doppio grado di giudizio, comprese spese gener. ex art. 13T.P.; Per il non creduto caso si ritenesse che, alfine di verificare la fondatezza delle domande dell'appellante e l'infondatezza di quelle avverse. sia necessaria
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sui capi e con i testi indicati nelle note ex art. 183 n.
2. dep.ta in primo grado.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 dicembre 2022, si costituiva in giudizio CP_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 348-bis c.p.c., contestandone la fondatezza,
[...]
formulando l'appello incidentale sulla base di due motivi d'impugnazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Rigettare integralmente l'appello principale proposto dalla IG.ra
[...]
in quanto a) inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. poiché esplorativo e Parte_1
meramente iterativo delle medesime questioni di fatto e di diritto disattese dal Giudice di prime cure sulla scorta dei rilievi del CTU e delle disposizioni del testamento olografo del b) Integralmente destituito Per_2 di fondamento in fatto e in diritto per le causali di cui ai motivi n. 1,2,3,4 e 5 del presente atto, ed in particolare lesivo delle volontà testamentarie della ed in evidente contrasto con le risultanze della ctu;
2) Per_2
Accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dalla IG.ra e per l'effetto: a) Controparte_1
Accertare e dichiarare che il lascito testamentario in favore della IG.ra è costituito Controparte_1
dall'edificio denominato “Villino Ada” sito in Meta (NA) alla via Gradelle n. 27 con esclusione della sola unità abitativa sita al pianterreno dello stabile. b) In ogni caso, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo alla IG.ra del lastrico solare/terrazza a livello, della scala che ivi vi conduce, del sottoscala Controparte_1
e l'ivi contenuto pozzo, dello sgabuzzino c.d. “locale caldaia”, del cortile/corte interna;
c) Ordinare la recinzione, con spese a carico di entrambe le parti, della parete che dall'androne si immette nel cortile e nel giardino di proprietà esclusiva , con le modalità di cui allo schema progettuale agli atti del giudizio de CP_1
quo. 3) Previa rimodulazione delle spese processuali, da porre ad esclusivo carico della IG.ra , Parte_1
confermare ogni altra statuizione della gravata Sentenza;
4) Condannare la IG.ra al Parte_1
6 pagamento di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri di CTU interamente a suo carico, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Botta che si dichiara antistatario;
In via Istruttoria, - Nella non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori ex adverso formulati e richiesti, si chiede di essere abilitati alla prova contraria nei termini illustrati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. depositata nel fascicolo telematico del giudizio recante r.n.g. 1324-2017 - Affari Contenziosi del Tribunale di Torre
Annunziata.”
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 9 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 6 maggio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 7 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata-appellante incidentale ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione principale, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEI GRAVAMI: PRINCIPALE ED INCIDENTALE
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante principale censurava la sentenza gravata, per essere caratterizzata, a suo dire, dalla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., oltre che dalla pretesa violazione degli artt. 1362, 816, 817
c.c., nonché dei criteri di disponibilità e di valutazione delle prove di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il primo giudice mal interpretato la disposizione testamentaria attributiva del cespite immobiliare in favore dell'attrice, oltre che gli esiti istruttori ricavabili dalla relazione peritale del c.t.u., avendo il Tribunale erroneamente esaminato, respingendola, solo la domanda attrice, proposta in via subordinata, diretta al
7 conseguimento della declaratoria di comproprietà, in capo alla parte istante, delle porzioni d'immobile, quali: la cantina, l'area esterna piastrellata ed il forno in muratura, avendo ignorato la domanda principale, proposta a proposito di tali beni, tesa all'accertamento ed alla declaratoria della proprietà esclusiva, in favore della richiedente, sugli stessi, che, essendo funzionalmente collegati all'appartamento in piano terra, sarebbero stati attribuiti alla parte attrice-impugnante principale, essendo in rapporto di pertinenzialità con la detta unità immobiliare, altrimenti non avrebbe avuto senso la scheda testamentaria in parte qua la testatrice così testualmente dispose: “Ad lascio il quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle CP_3
n. 27, onde poter godere quando vorrà, un po' di fresco nelle giornate di gran caldo…”, potendo il fresco essere goduto proprio in tale area esterna piastrellata, dotata di forno, unita e confinante alla porta-finestra dell'appartamento a pianterreno.
4.2. - Con il secondo motivo d'appello principale la parte impugnante criticava la decisione gravata per la pretesa violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. da parte del giudice di primo grado, il quale sarebbe incorso nei medesimi errori, interpretativi della scheda testamentaria e valutativi degli esiti istruttori peritali, già evidenziati nel primo motivo di censura, che, se non commessi, avrebbero dovuto indurlo ad accogliere perlomeno la domanda subordinata finalizzata alla declaratoria della natura condominiale della cantina, dell'area esterna piastrellata e del forno in muratura.
4.3. - Con il terzo motivo di gravame principale lamentava il vizio d'omessa pronuncia Parte_1 sulla domanda subordinata tesa alla declaratoria della comproprietà condominiale quantomeno della sola via d'accesso al locale-caldaia, dichiarato condominiale, ex art. 1117 c.c., costituendo volume tecnico contenente un impianto a servizio del fabbricato, avendo il c.t.u. chiarito che tale vano può essere raggiunto non solo attraverso lo spazio prospiciente alla porta-finestra dell'unità immobiliare a pianterreno, ma anche attraversando il giardino, attribuito alla convenuta-appellata, percorrendo il vialetto, che, sviluppandosi nel giardino con l'entrata dal cancello d'ingresso posto nell'androne, si trova subito a destra e, costeggiando il forno, giunge allo spazio esterno, dove, di fronte, c'è il locale-caldaia con annesso ricovero per le bombole del gas, per cui, in riforma dell'impugnata decisione, andrebbe dichiarata come condominiale la citata area piastrellata, esterna all'appartamento ubicato a pianterreno, comprensiva del forno in muratura, ovvero, in estremo subordine, il richiamato vialetto del giardino, funzionalmente realizzato per raggiungere tale area piastrellata, esterna.
4.4. - Con il quarto motivo di critica principale la parte appellante si doleva della pretesa violazione degli artt. 1062, 1079 e 900 c.c., in cui, a suo dire, sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avere respinto la domanda subordinata d'accertamento della sussistenza delle due servitù, che sarebbero state costituite per destinazione del padre di famiglia, aventi rispettivamente ad oggetto il preteso passaggio per il raggiungimento del locale-caldaia e la pretesa veduta esercitata attraverso la porta-finestra affacciantesi sull'area piastrellata esterna, nonostante la presenza di opere visibili, costituite dal percorso presente per
8 raggiungere il locale-caldaia in questione, rappresentative della costituita servitù di passaggio, così come ricavabili dallo stato dei luoghi e dalle fotografie e dai rilievi grafici allegati all'elaborato peritale del c.t.u., oltre che dalla possibilità di “inspectio” e “prospectio”, che sarebbero esercitabili dalla porta-finestra, che sarebbe qualificabile come veduta e non come luce, così come erroneamente stabilito dal primo giudice, che ne disponeva la regolarizzazione secondo i criteri di cui all'art. 901 c.c.
4.5. - Con il quinto motivo d'appello principale la parte impugnante reiterava l'eccezione d'infondatezza delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta, precisando che l'accoglimento dei suoi motivi formulati gradatamente sub 1), 2), 3) e 4) del proprio gravame ne imporrebbero la reiezione.
4.6. - Con il primo motivo d'impugnazione incidentale la parte appellante censurava la sentenza gravata, per essere caratterizzata, a suo dire, dalla pretesa violazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. da parte del giudice di primo grado, che avrebbe errato nell'interpretare la scheda testamentaria attributiva dei cespiti immobiliari in favore delle parti in causa e nell'individuazione degli stessi, per cui, se non fosse incorso nel lamentato errore interpretativo, avrebbe dovuto correttamente ritenere che dell'intero
“Villino Ada”, individuabile come l'intera “casa dove abito”, di proprietà della testatrice, soltanto il “quartino pianterreno della mia casa” fosse stato attribuito all'attrice, avendo la de cuius espresso la volontà di attribuire tutto il resto della sua casa alla TE , definita NE, per essersi così Controparte_1 testualmente espressa: “… lascio quindi a lei, con tutto il cuore la casa dove abito in Via Gradelle 27 Meta con annesso giardino e soffitto, onde poter in essa, con parenti ed amici, continuare a fare festa come ho fatto io.”
4.7. - Con il secondo motivo d'appello incidentale la parte impugnante criticava la decisione appellata, per avere, a suo dire, il primo giudice male interpretato le disposizioni testamentarie attributive del cespite immobiliare ubicato nel Comune di Meta (Na) in Via Gradelle n. 27, oltre che gli esiti istruttori ricavabili dall'elaborato peritale del nominato c.t.u., avendo il Tribunale violato e/o falsamente applicato gli artt. 1362
e 1117 c.c., i quali, se fossero stati correttamente interpretati ed applicati, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere di proprietà esclusiva della convenuta-appellata-appellante incidentale e non di natura condominiale: a) la terrazza di copertura, ovvero il lastrico solare, che insiste verticalmente soltanto sulla proprietà esclusiva di parte convenuta-appellata, senza avere alcuna funzione di copertura del quartino attribuito all'attrice; b) la scala, che conduce al primo piano ed al lastrico solare de quo; c) lo sgabuzzino c.d.
“locale-caldaia”, da ritenere pertinenza esclusiva del giardino, in quanto sfornito d'attitudine a soddisfare qualsivoglia necessità di uso comune, ex art. 1117 c.c., avendo perso sin dall'anno 2005 l'idoneità a poter ospitare un impianto di riscaldamento, atteso il rilevato dal c.t.u. difetto delle altezze imposte dal D.M. 28 aprile 2005; d) il cortile, costituente l'area antistante al giardino ed alla porta d'accesso alle scale, che conducono all'abitazione al primo piano e al lastrico solare, la cui domanda tendente a disporre la recinzione, con spese a carico di entrambe le parti, della parete che dall'androne si immette nel cortile e nel giardino di
9 proprietà esclusiva , con le modalità di cui allo schema progettuale in atti, veniva reiterata in questa CP_1
fase, non soddisfacendo tale area da recingere alcuna esigenza del “quartino” al pianterreno, il cui accesso è garantito dal passaggio attraverso l'androne condominiale, da cui deriva in suo favore aria e luce.
4.8. - I motivi di gravame principale ed incidentale possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione, previa preliminare e necessaria interpretazione delle disposizioni testamentarie de quibus, con le quali disponeva in favore delle parti in causa, ovvero delle due Persona_1
nipoti, e , ivi denominata , rispettivamente e testualmente come Parte_1 Controparte_1 Pt_2
segue:
a) “Ad , della quale ricordo sempre il suo aiuto affettuoso datomi dopo la morte del mio caro Parte_1
Vincenzo, lascio il quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27 onde poter godere quando vorrà, un po' di fresco nelle giornate di gran caldo oppure potrà chiedere a NE la somma in euro corrispondente al valore di detto quartino.”;
b) “A NE lascio…, con tutto il cuore la casa dove abito in Via Gradelle 27 Meta completa di giardino
e soffitto onde poter in essa, con parenti ed amici, continuare a fare festa come ho fatto io.”
Invero, sul piano interpretativo della parte della scheda testamentaria, oggetto del presente giudizio, contrariamente al convincimento maturato dal primo giudice, il quale - sul presupposto per cui le due unità immobiliari de quibus siano porzioni del medesimo fabbricato condominiale - non solo stabiliva che: “per effetto di tali disposizioni testamentarie e dell'attribuzione dei due appartamenti presenti nell'edificio sito in
Meta alla Via Gradelle n. 27 a ciascuna delle parti in causa, può ritenersi che sia venuto ad esistenza un condominio”, ma affermava, altresì, il carattere condominiale, per non essere stata superata la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., del lastrico solare, ovvero del terrazzo di copertura, della scala che conduce al primo piano ed al lastrico solare de quo, del locale caldaia con annesso deposito delle bombole del gas, del sottoscala in cui è collocato il pozzo e del cortile, costituente l'area antistante al giardino ed alla porta d'accesso alle scale, la Corte ritiene parzialmente errata tale ricostruzione, perché non fondata sulla corretta interpretazione del testamento, oltre che sull'effettiva consistenza dello stato dei luoghi, come rilevato dal nominato c.t.u., dr. arch. , dal cui elaborato peritale, depositato il 26 novembre Persona_3
2018, si ricava che dal punto di vista strutturale le due unità immobiliari in questione, “ad oggi, sono completamente distinte e funzionalmente autonome, non essendoci nessuna porzione che impone comunione
o servitù di passaggio e di servizi a danno di una delle parti o che ne possano limitare il godimento.”
Pertanto, il Collegio, anche in considerazione della conformazione dello stato dei luoghi, come riportati nei rilievi fotografici e planimetrici allegati alla relazione peritale del c.t.u., esclude la presunzione di proprietà comune, ex art. 1117 c.c., limitatamente alle seguenti porzioni d'immobile: lastrico solare, ovvero terrazzo di copertura, scala che conduce al primo piano ed al lastrico solare de quo, locale caldaia con annesso
10 deposito delle bombole del gas, ritenendo che l'attribuzione fatta dalla testatrice alla convenuta sia comprensiva di tutta “la casa dove abito in Via Gradelle 27 Meta completa di giardino e soffitto”, con la sola esclusione del “quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27”, attribuito all'attrice, dovendosi escludere, altresì, che dal negozio testamentario in esame possa derivare la natura condominiale su tali superfici immobiliari, emergendo l'elemento testuale, come innanzi riportato, che nega l'esistenza di un diritto di comunione su tali porzioni di beni, avendo il primo giudice fatto errata applicazione dell'art. 1117 c.c., oltre che dell'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, di cui alla sentenza (Cass. civ., Sez. VI
- 2, Ord., 10/04/2017, n. 9227), dalla cui motivazione si ricava testualmente che: “In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento, dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso: ciò sempre che il contrario non risulti dal titolo, che ben può essere costituito, come nella specie, da un testamento, ove questo, cioè, dimostri una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri. (Cass. civ.,
Sez. II, Sent., 19/11/2002, n. 16292; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 27/06/1969).”
Orbene, tale convincimento è corroborato dal fatto incontestato che l'intera casa, abitata dalla testatrice, fosse stata proprio quella ubicata nel Comune di Meta (Na) in Via Gradelle n. 27, sul cui portale d'ingresso, in pietra, sono tuttora apposte due targhe laterali collocate sui piedritti che recano l'iscrizione
“Villino Ada”, come riportato dal c.t.u. nel suo elaborato peritale e documentato dalle ivi allegate riproduzioni fotografiche, per cui la disposizione testamentaria con la quale la de cuius disponeva: “Ad ON… lascio il quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27 onde poter godere quando vorrà, un po' di fresco nelle giornate di gran caldo oppure potrà chiedere a NE la somma in euro corrispondente al valore di detto quartino.”, non può che essere interpretata nel senso che dell'intero cespite immobiliare, complessivamente adibito ad abitazione, di proprietà della de cuius, rappresentata proprio dall'intero “Villino Ada” e non dal solo immobile in primo piano ivi collocato, soltanto il “quartino pianterreno” veniva attribuito all'attrice- appellante principale, non potendo quest'ultimo essere ritenuto come parte della sola unità immobiliare al primo piano, non essendo essa stessa dotata del “quartino de quo”, che costituisce, invece, parte dell'intera struttura qualificata “Villino Ada”, considerato dalla testatrice “la mia casa”, dovendosi ritenere che l'altra disposizione testamentaria, secondo la quale: “A NE lascio…, con tutto il cuore la casa dove abito in Via
Gradelle 27 Meta completa di giardino e soffitto onde poter in essa, con parenti ed amici, continuare a fare festa come ho fatto io.”, sia rappresentativa della volontà di di attribuire alla convenuta- Persona_1
appellata-appellante incidentale l'intera sua abitazione, consistente proprio nel “Villino Ada”, con la sola esclusione del più volte citato “quartino pianterreno della mia casa”.
11 Nella fattispecie in esame, quindi, l'interpretazione della scheda testamentaria nei termini di cui innanzi esclude che:
a) in parziale accoglimento del primo motivo d'impugnazione incidentale, possa ritenersi essere sorto il su tali aree innanzi specificate, dovendosi correttamente ritenere che in base a tale CP_4
interpretazione non risulti essere stata superata la presunzione di comproprietà pro indiviso, ex art. 1117 c.c., solo ed esclusivamente in ordine al c.d. sottoscala, in cui è collocato il pozzo di raccolta delle acque, che ha la funzione d'assicurare acqua alle due unità immobiliari in questione, oltre che al cortile, costituente l'area antistante al giardino ed alla porta d'accesso alle scale che conducono al primo piano, avente la naturale funzione d'assicurare aria e luce ai due immobili, in piano terra ed al primo piano, che su di esso si affacciano;
b) in parziale accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale, si sia costituita la comunione pro indiviso, ex art. 1117 c.c., sul lastrico solare, ovvero sul terrazzo di copertura, come definito dal c.t.u., sulla scala, che conduce all'appartamento ubicato al primo piano ed al detto lastrico solare, sul locale caldaia e sull'annesso deposito delle bombole di gas, come, peraltro, si ricava ad abundantiam:
I) dalle riproduzioni fotografiche, allegate alla relazione peritale del c.t.p., riproducenti la porta, munita di serratura, che consente l'accesso alla scala, che conduce solo ed esclusivamente all'unità immobiliare in primo piano, oltre che ai sovrastanti lastrico solare, ovvero terrazzo di copertura, e soffitta, alla quale si accede attraverso il richiamato lastrico;
II) dagli esiti della relazione peritale del c.t.u., secondo il quale:
1) “la terrazza di copertura insiste verticalmente su porzione di proprietà esclusiva ”, per cui CP_1
risulta essere escluso qualsivoglia collegamento strutturale e funzionale di copertura da parte del lastrico solare, ovvero del terrazzo di copertura, del c.d. “quartino”, situato in altra area della struttura “Villino Ada”;
2) “l'impianto caldaia risulta ad oggi non utilizzato… non è attualmente utilizzabile e a norma… non rispetta le caratteristiche di altezza, pur rispettando le caratteristiche di aereazione previste dalla normativa”, per cui, essendo stato dismesso dalla testatrice in epoca antecedente alla redazione del testamento olografo, risulta essere sfornito di qualsivoglia attitudine a soddisfare le necessità del c.d. “quartino”, situato in altra area del complesso edilizio “Villino Ada”.
4.9. -Al contrario, va respinta la parte del secondo motivo di doglianza incidentale, con la quale si doleva del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale finalizzata alla Controparte_1
realizzazione della recinzione lungo la parete che dall'androne-porticato d'ingresso si immette nel giardino e nella corte interna, dovendosi correttamente ritenere - sulla scorta dei rilievi fotografici e planimetrici allegati all'elaborato peritale del c.t.u. - che tali di superfici (androne-porticato e corte interna dell'intera struttura
“Villino Ada”) siano di natura condominiale, ex art. 1117 c.c., e, pertanto, comuni e non di esclusiva proprietà
12 della convenuta-appellante incidentale, in quanto aventi la naturale funzione d'assicurare aria e luce ai due immobili, in piano terra ed al primo piano, che su di esso si affacciano.
4.10. - L'interpretazione della scheda testamentaria in questione, così come sopra riportata, induce ad escludere, in totale reiezione dei primi tre motivi d'appello principale, che, nella specie, possano essere ritenuti di proprietà esclusiva dell'attrice (primo motivo), ovvero di natura condominiale (secondo motivo),
l'area esterna piastrellata ed il forno in muratura, ovvero di natura condominiale il duplice percorso pedonale che attraverso il giardino conduce alla porta d'accesso al locale-caldaia (terzo motivo), non essendo tutte tali porzioni d'immobile, come erroneamente preteso dalla parte impugnante principale, funzionalmente collegate al c.d. “quartino” in piano terra, né in rapporto di pertinenzialità con il medesimo, in quanto aventi carattere strettamente funzionale ed accessorio rispetto al solo giardino, che dal titolo testamentario risulta essere di proprietà esclusiva della convenuta.
Del resto, il Collegio non può che far propri gli esiti ricavabili dalla relazione peritale del c.t.u., il quale,
a seguito di puntuali sopralluoghi e consequenziali rilievi fotografici e planimetrici, allegati al suo elaborato, riferiva sul punto, in maniera condivisibile, ovvero che: “… i camminamenti presenti nel giardinetto ed in particolare gli spazi piastrellati ove è ubicato il forno a legna, il locale caldaia ed il locale cantina, NON
COSTITUISCONO un unicum con il giardinetto stesso e NON ESISTE una zona piastrellata staccata dalla residua parte del giardino…”, avendo concluso di considerare correttamente: “a servizio della zona giardino il locale caldaia e il forno, intesi quali accessori dell'area giardino”, quest'ultima assegnata dalla testatrice solo ed esclusivamente alla convenuta, in uno all'abitazione in primo piano, “onde poter in essa, con parenti ed amici, continuare a fare festa come ho fatto io.”
Pertanto, risulta di palmare evidenza che i festeggiamenti, così come auspicati dalla testatrice, possano senz'altro essere celebrati dalla TE , oltre che nell'appartamento in primo piano, anche Pt_2
nel giardino, nonché nell'adiacente, pertinenziale zona c.d. piastrellata, dotata di forno in muratura, idoneo alla cottura di pietanze da consumare proprio con i parenti e con gli amici.
Quanto al locale cantina, in disaccordo con quanto ritenuto dal c.t.u. e coerentemente al convincimento maturato sul punto dal primo giudice, la Corte è dell'avviso che lo stesso sia strettamente funzionale e pertinenziale rispetto al giardino, di proprietà esclusiva della convenuta, presentando un unico punto d'ingresso solo ed esclusivamente attraverso il giardino medesimo.
4.11. - Destituito di fondamento è pure il quarto motivo d'impugnazione principale, col quale la parte appellante lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, per avere rigettato la domanda subordinata d'accertamento della pretesa sussistenza delle due reclamate servitù, che sarebbero state costituite per destinazione del padre di famiglia, aventi rispettivamente ad oggetto il preteso passaggio per
13 il raggiungimento del locale-caldaia e la pretesa veduta esercitata attraverso la porta-finestra affacciantesi sulla confinante area piastrellata esterna, adiacente al giardino.
4.12. - A proposito della pretesa servitù di passaggio, è sufficiente rilevare, in maniera assorbente rispetto a qualsivoglia questione inerente ai presupposti di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, come il contenuto della scheda testamentaria, interpretata così come innanzi riportato, ovvero nel senso dell'intervenuta attribuzione fatta dalla testatrice alla convenuta di tutta “la casa dove abito in Via Gradelle 27 Meta completa di giardino e soffitto”, ivi compreso il locale, con accesso dal giardino, contenente l'impianto caldaia, già dismesso dalla de cuius in epoca antecedente alla redazione del suo testamento olografo, con la sola esclusione del “quartino pianterreno della mia casa V. Gradelle n. 27”, è senz'altro incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe potuto determinare la nascita della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, coerentemente all'arresto giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “A norma dell'art. 1062 c.c., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù.”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/03/2018, n. 4872).
4.13. - In ordine, poi, alla pretesa servitù di veduta, che sarebbe esercitata mediante la porta-finestra,
a servizio del c.d. “quartino” in piano terra, che si affaccia sulla confinante superficie piastrellata esterna della convenuta-appellata, essa non è configurabile come tale, ma piuttosto come luce irregolare, come correttamente stabilito dal Tribunale, che ne disponeva la regolarizzazione, atteso che dalla sua riproduzione fotografica in atti, allegata alla relazione peritale del c.t.u., si ricava la carenza di opere, che siano obiettivamente idonee all'inspicere ed al prospicere in alienum, in modo tale che per l'ubicazione, la consistenza e la struttura risultino destinate in modo normale e permanente a rendere possibile l'affaccio sul fondo del vicino, e ne determinino lo stabile assoggettamento al peso della veduta.
Infatti, tale porta-finestra risulta essere ictu oculi provvista di doppio infisso, di cui quello interno, in alluminio e vetro, e quello esterno, in legno, del tipo alla romana. Entrambi gli infissi sono provvisti di ferramenta apribile esclusivamente dall'interno del c.d. “quartino”. Pertanto, l'infisso di comunicazione tra la zona piastrellata e l'appartamento di parte attrice non è provvisto di ferramenta, idonea a consentire l'apertura o la chiusura dall'esterno, essendo sfornito di qualsivoglia elemento strutturale (balaustra,
14 parapetto o ringhiera) che permetta di affacciarsi sull'altrui fondo per una normale “inspectio” e “prospectio”.
4.14. - La decisione nei termini di cui innanzi impone l'assorbimento del quinto motivo d'appello principale, col quale veniva richiesta la declaratoria d'infondatezza delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta sul presupposto dell'accoglimento dei primi quattro motivi di gravame principale.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, dovendosi ritenere che la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado dei capitoli di prova per interpello e testimoniale, tempestivamente articolati dalle parti in causa entro i termini di cristallizzazione del thema probandum, non sia stata oggetto di specifico motivo di gravame, per cui sul punto si è formato il giudicato interno, con la consequenziale inammissibilità della qui reiterata istanza d'ammissione di tali prove orali, i cui capitoli risultano senz'altro essere irrilevanti ed inammissibili in quanto generici, la sentenza impugnata, a seguito della reiezione dell'appello principale e del parziale accoglimento di quello incidentale, va parzialmente riformata limitatamente ai soli capi sub 1) e 2) del suo dispositivo, per cui, in riferimento al “Villino Ada” ubicato nel Comune di Meta (Na) in Via Gradelle n. 27, va disposto il parziale accoglimento delle originarie domande attrici, di cui alle conclusioni sub 1) e 2) dell'atto di citazione di primo grado, con la consequenziale, contestuale conferma di quanto stabilito nella decisione appellata a proposito:
a) della dichiarata natura condominiale e della dichiarata comunione pro indiviso, ex art. 1117 c.c., limitatamente al vano-sottoscala, in cui è collocato il pozzo di raccolta delle acque, che ha la funzione d'assicurare acqua alle due distinte unità immobiliari ubicate all'interno della struttura “Villino Ada”, oltre che al cortile-porticato, che si sviluppa dall'androne, posto subito dopo il portone d'ingresso in Via Gradelle
n. 27, sino alla corte interna, avente la naturale funzione d'assicurare aria e luce ai due immobili, in piano terra ed al primo piano, che su di esso si affacciano;
b) della condanna di a consegnare Controparte_1
ad la copia delle chiavi relative alla serratura a servizio della porta d'accesso al vano- Parte_1
sottoscala; c) di quanto stabilito nei successivi capi sub 3), 4) e 5).
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Il parziale accoglimento dei due motivi d'impugnazione incidentale importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n.
9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
15 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento delle originarie domande attrici e di quelle proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per disporre la parziale compensazione, nella misura di 1/3, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante quota di 2/3 a carico di in favore di Parte_1
, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del Controparte_1
disputatum (da € 52.0000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Francesco Botta, dichiaratosi antistatario.
6.2. - Per le medesime ragioni sono compensate nella misura di 1/3 le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del primo grado del giudizio, venendo posta definitivamente a carico di Parte_1
a residua quota di 2/3 del quantum a tale titolo liquidato con il decreto pubblicato il 12 dicembre 2018.
[...]
6.3. - La reiezione del gravame principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per tale impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, avverso la sentenza n. 452/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 2 marzo 2022, in parziale riforma della decisione gravata, limitatamente ai capi sub 1) e 2) del suo dispositivo, in riferimento al “Villino Ada” ubicato nel Comune di Meta (Na) in Via Gradelle n. 27, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'impugnazione incidentale, dichiara essere di proprietà esclusiva di le seguenti porzioni dell'unità immobiliare, quali: il lastrico solare, ovvero il terrazzo di Controparte_1
copertura, la scala che conduce al primo piano ed al lastrico solare de quo, il locale caldaia con annesso deposito delle bombole del gas, confermando la dichiarata natura condominiale e la dichiarata comunione pro indiviso, ex art. 1117 c.c., limitatamente al vano-sottoscala, in cui è collocato il pozzo di raccolta delle acque, oltre che al cortile-porticato, che si sviluppa dall'androne, posto subito dopo il portone d'ingresso, sino alla corte interna, ivi compresa la condanna di a consegnare ad la Controparte_1 Parte_1
copia delle chiavi relative alla serratura a servizio della porta d'accesso al vano-sottoscala;
3) conferma nel resto la gravata sentenza;
16 4) compensa nella misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna alla Parte_1
rifusione della quota residua pari a 2/3, in favore di , che liquida, nei limiti di detta ridotta Controparte_1 misura:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 9.110,00, di cui € 157,00, a titolo di rimborso spese, ed € 8.953,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Botta, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 9.781,00, di cui € 237,00, a titolo di rimborso spese, ed € 9.544,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Botta, dichiaratosi antistatario;
5) compensa nella misura di 1/3 le spese della c.t.u. disposta ed espletata nel corso del primo grado del giudizio, ponendo i restanti 2/3 definitivamente a carico di Parte_1
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
31 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
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