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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10023 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32481 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
23/04/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AR RI LE e dell'avv. MANGANIELLO ANTONIO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
03/02/1967), con il Controparte_1 Parte_1
patrocinio dell'avv. COLABUCCI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 12/07/1998 Parte_1
contraeva in matrimonio concordatario con Pt_1 CP_1
, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta
[...]
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 17/06/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 12/07/1998.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in 3
primo grado iscritta al n. 32481/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
23/04/1968) e Parte_1 Controparte_1 Pt_1
03/02/1967) relativamente al matrimonio contratto in data
[...]
12/07/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di al n. 782, parte II, serie A03, anno 1998; Pt_1
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32481 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
23/04/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AR RI LE e dell'avv. MANGANIELLO ANTONIO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
03/02/1967), con il Controparte_1 Parte_1
patrocinio dell'avv. COLABUCCI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 12/07/1998 Parte_1
contraeva in matrimonio concordatario con Pt_1 CP_1
, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta
[...]
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 17/06/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 12/07/1998.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in 3
primo grado iscritta al n. 32481/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
23/04/1968) e Parte_1 Controparte_1 Pt_1
03/02/1967) relativamente al matrimonio contratto in data
[...]
12/07/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di al n. 782, parte II, serie A03, anno 1998; Pt_1
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi