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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BORAGINE GERARDO, IU
AG GI, IU
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 800093030 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 813/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO
La controversia trae origine dalla notifica, in data 13 gennaio 2025, alla contribuente Ricorrente_2, di avviso di accertamento TARI n. 800093030 del 19 dicembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2021, per un importo di Euro 12.678,83, emesso dal Comune di Impruneta per omesso versamento della tassa sui rifiuti relativa a diversi immobili a uso commerciale e residenziale siti in Indirizzo_1, Impruneta (FI),
[Atti_Catastali_1]. L'accertamento, emesso dal gestore società_1
S.p.A., si fonda su una verifica dei dati catastali e delle dichiarazioni della contribuente, con dettaglio delle superfici, delle categorie e delle annualità oggetto di imposizione.
Ricorrente_2, titolare del complesso immobiliare Immobile_1, ha impugnato l'avviso deducendo vari profili di illegittimità, tra cui la genericità dei riferimenti contenuti nell'atto, l'errata qualificazione di alcune unità immobiliari (in particolare atti catastali_2, qualificato come utenza commerciale anziché domestica) e la tassazione indebita della sala multifunzionale (atti catastali_3, D/10) adibita ad attività agricola, esclusa dalla TARI. La ricorrente ha allegato documentazione probatoria: avviso impugnato, modello di pagamento, visure catastali, denuncia di cessazione dell'utenza commerciale, avviso di pagamento per utenza domestica, pratica SUAP attestante variazione di destinazione d'uso della sala multifunzionale.
Nel corso del giudizio, la sig.ra Ricorrente_2 è deceduta il 27 luglio 2025; si è costituita quale unica erede la sig.ra Ricorrente_1, come da atto di nascita e certificato di morte prodotti in atti, proseguendo il giudizio nelle forme di legge.
Il Comune di Impruneta si è costituito, contestando tutte le eccezioni e sostenendo la legittimità dell'atto impugnato. Ha depositato documentazione a supporto della propria pretesa, evidenziando la completezza motivazionale dell'avviso, la corretta qualificazione delle unità immobiliari e la fondatezza del tributo richiesto.
Risultano altresì atti amministrativi e giurisdizionali relativi a precedenti annualità, inclusi avvisi di pagamento e sentenze su utenze domestiche e non domestiche, denuncia di cessazione utenza non domestica con subentro di utenza domestica, e variazioni di destinazione d'uso degli immobili.
IN DIRITTO
La questione centrale concerne la legittimità dell'avviso di accertamento TARI n. 800093030/2024 e la corretta individuazione del presupposto impositivo per le varie unità immobiliari.
La difesa della contribuente si fonda, in primo luogo, sulla violazione degli obblighi motivazionali ex art. 7
L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, con riferimento ai richiami generici contenuti nell'avviso impugnato e all'asserita mancata allegazione dei documenti richiamati. Contesta inoltre la corrispondenza degli importi e delle annualità indicate, la qualificazione delle unità immobiliari (atti catastali_2 e atti catastali_3) e la spettanza del tributo per alcune annualità.
La difesa comunale replica che l'avviso reca tutti i presupposti di fatto e di diritto, con identificazione catastale dei locali, dettagli delle superfici, delle tariffe e delle annualità, nonché motivazione idonea a consentire al contribuente una piena comprensione dell'imposizione e l'esercizio del diritto di difesa.
Relativamente alle suites e alla sala eventi, la difesa comunale evidenzia che la ricorrente stessa ha dichiarato tali locali come funzionali all'attività agrituristica e che la pubblicità e la documentazione SUAP confermano la destinazione non domestica degli stessi.
La denuncia di cessazione dell'utenza non domestica per il atti catastali_2 e il contestuale subentro dell'utenza domestica n. Numero_1 sono documentati;
la normativa di settore prevede l'esclusione della TARI per le utenze non domestiche solo dal momento della cessazione effettiva e solo ove non vi sia continuazione nell'occupazione a fini non domestici. Nel periodo oggetto di accertamento (2021), la qualificazione catastale e la destinazione d'uso risultano controverse, ma la documentazione SUAP e le comunicazioni
DUA attestano una compresenza di funzioni residenziali e ricettive/agrituristiche.
Le sentenze relative agli avvisi di pagamento TARI per annualità precedenti e successive confermano la legittimità degli atti comunali laddove siano rispettati i presupposti normativi e regolamentari, e non risultino agli atti elementi probatori idonei a escludere la debenza del tributo o a dimostrare la cessazione effettiva dell'utenza non domestica.
L'atto di nascita e il certificato di morte prodotti legittimano la prosecuzione del giudizio da parte dell'erede unica, in conformità agli artt. 110 e 111 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame complessivo degli atti e della documentazione allegata, si rileva che:
○ L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione contiene la motivazione, l'indicazione delle annualità, delle superfici tassate, delle categorie catastali, dei dati identificativi e delle modalità di pagamento, nonché il richiamo alla normativa applicabile (L. 147/2013, L. 160/2019, D.Lgs. 471/1997, regolamento comunale).
○ La denuncia di cessazione dell'utenza non domestica e il subentro dell'utenza domestica appaiono circostanziati, ma la loro efficacia retroattiva è subordinata alla prova della cessazione effettiva dell'occupazione a fini non domestici e del subentro della nuova utenza, secondo quanto disposto dal regolamento comunale e dalle note riportate nei modelli di denuncia.
○ La documentazione SUAP e la relazione DUA allegata dalla contribuente attestano che alcune porzioni dell'immobile erano adibite ad attività agrituristica/commerciale, confermando la fondatezza della pretesa comunale per le superfici destinate a tale utilizzo.
○ Le doglianze della ricorrente circa la qualificazione del atti catastali_2, come utenza domestica, risultano parzialmente fondate, ove si dimostri l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso e la regolarità della denuncia di cessazione;
tuttavia, in difetto di prova certa e documentata della cessazione nel periodo d'imposta 2021, la pretesa tributaria del Comune trova fondamento.
○ Analogamente, per la sala multifunzionale (atti catastali_3, D/10), la destinazione agricola e la successiva variazione di destinazione d'uso sono rilevanti ai fini dell'esclusione dalla TARI, ma la documentazione acquisita attesta che la destinazione agrituristica è successiva al periodo d'imposta oggetto di accertamento.
○ Le sentenze relative agli avvisi di pagamento per utenze domestiche confermano la legittimità degli atti comunali in presenza di regolare notifica e motivazione, nonché di congruità degli importi richiesti.
Pertanto,
P.Q.M.
Dichiara la legittima costituzione in giudizio della sig.ra Ricorrente_1 quale unica erede della sig.ra Ricorrente_2 e dispone la prosecuzione del giudizio con ogni conseguenza di legge. Rigetta il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TARI n. 800093030 del 19 dicembre 2024 per gli anni di imposta 2016/2021, confermando la legittimità dell'atto impugnato e la fondatezza della pretesa tributaria del Comune di Impruneta per l'importo di Euro 12.678,83, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica. Compensa le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda ereditaria e della parziale fondatezza delle questioni sollevate sulla qualificazione delle unità immobiliari.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BORAGINE GERARDO, IU
AG GI, IU
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 800093030 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 813/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO
La controversia trae origine dalla notifica, in data 13 gennaio 2025, alla contribuente Ricorrente_2, di avviso di accertamento TARI n. 800093030 del 19 dicembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2021, per un importo di Euro 12.678,83, emesso dal Comune di Impruneta per omesso versamento della tassa sui rifiuti relativa a diversi immobili a uso commerciale e residenziale siti in Indirizzo_1, Impruneta (FI),
[Atti_Catastali_1]. L'accertamento, emesso dal gestore società_1
S.p.A., si fonda su una verifica dei dati catastali e delle dichiarazioni della contribuente, con dettaglio delle superfici, delle categorie e delle annualità oggetto di imposizione.
Ricorrente_2, titolare del complesso immobiliare Immobile_1, ha impugnato l'avviso deducendo vari profili di illegittimità, tra cui la genericità dei riferimenti contenuti nell'atto, l'errata qualificazione di alcune unità immobiliari (in particolare atti catastali_2, qualificato come utenza commerciale anziché domestica) e la tassazione indebita della sala multifunzionale (atti catastali_3, D/10) adibita ad attività agricola, esclusa dalla TARI. La ricorrente ha allegato documentazione probatoria: avviso impugnato, modello di pagamento, visure catastali, denuncia di cessazione dell'utenza commerciale, avviso di pagamento per utenza domestica, pratica SUAP attestante variazione di destinazione d'uso della sala multifunzionale.
Nel corso del giudizio, la sig.ra Ricorrente_2 è deceduta il 27 luglio 2025; si è costituita quale unica erede la sig.ra Ricorrente_1, come da atto di nascita e certificato di morte prodotti in atti, proseguendo il giudizio nelle forme di legge.
Il Comune di Impruneta si è costituito, contestando tutte le eccezioni e sostenendo la legittimità dell'atto impugnato. Ha depositato documentazione a supporto della propria pretesa, evidenziando la completezza motivazionale dell'avviso, la corretta qualificazione delle unità immobiliari e la fondatezza del tributo richiesto.
Risultano altresì atti amministrativi e giurisdizionali relativi a precedenti annualità, inclusi avvisi di pagamento e sentenze su utenze domestiche e non domestiche, denuncia di cessazione utenza non domestica con subentro di utenza domestica, e variazioni di destinazione d'uso degli immobili.
IN DIRITTO
La questione centrale concerne la legittimità dell'avviso di accertamento TARI n. 800093030/2024 e la corretta individuazione del presupposto impositivo per le varie unità immobiliari.
La difesa della contribuente si fonda, in primo luogo, sulla violazione degli obblighi motivazionali ex art. 7
L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, con riferimento ai richiami generici contenuti nell'avviso impugnato e all'asserita mancata allegazione dei documenti richiamati. Contesta inoltre la corrispondenza degli importi e delle annualità indicate, la qualificazione delle unità immobiliari (atti catastali_2 e atti catastali_3) e la spettanza del tributo per alcune annualità.
La difesa comunale replica che l'avviso reca tutti i presupposti di fatto e di diritto, con identificazione catastale dei locali, dettagli delle superfici, delle tariffe e delle annualità, nonché motivazione idonea a consentire al contribuente una piena comprensione dell'imposizione e l'esercizio del diritto di difesa.
Relativamente alle suites e alla sala eventi, la difesa comunale evidenzia che la ricorrente stessa ha dichiarato tali locali come funzionali all'attività agrituristica e che la pubblicità e la documentazione SUAP confermano la destinazione non domestica degli stessi.
La denuncia di cessazione dell'utenza non domestica per il atti catastali_2 e il contestuale subentro dell'utenza domestica n. Numero_1 sono documentati;
la normativa di settore prevede l'esclusione della TARI per le utenze non domestiche solo dal momento della cessazione effettiva e solo ove non vi sia continuazione nell'occupazione a fini non domestici. Nel periodo oggetto di accertamento (2021), la qualificazione catastale e la destinazione d'uso risultano controverse, ma la documentazione SUAP e le comunicazioni
DUA attestano una compresenza di funzioni residenziali e ricettive/agrituristiche.
Le sentenze relative agli avvisi di pagamento TARI per annualità precedenti e successive confermano la legittimità degli atti comunali laddove siano rispettati i presupposti normativi e regolamentari, e non risultino agli atti elementi probatori idonei a escludere la debenza del tributo o a dimostrare la cessazione effettiva dell'utenza non domestica.
L'atto di nascita e il certificato di morte prodotti legittimano la prosecuzione del giudizio da parte dell'erede unica, in conformità agli artt. 110 e 111 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame complessivo degli atti e della documentazione allegata, si rileva che:
○ L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione contiene la motivazione, l'indicazione delle annualità, delle superfici tassate, delle categorie catastali, dei dati identificativi e delle modalità di pagamento, nonché il richiamo alla normativa applicabile (L. 147/2013, L. 160/2019, D.Lgs. 471/1997, regolamento comunale).
○ La denuncia di cessazione dell'utenza non domestica e il subentro dell'utenza domestica appaiono circostanziati, ma la loro efficacia retroattiva è subordinata alla prova della cessazione effettiva dell'occupazione a fini non domestici e del subentro della nuova utenza, secondo quanto disposto dal regolamento comunale e dalle note riportate nei modelli di denuncia.
○ La documentazione SUAP e la relazione DUA allegata dalla contribuente attestano che alcune porzioni dell'immobile erano adibite ad attività agrituristica/commerciale, confermando la fondatezza della pretesa comunale per le superfici destinate a tale utilizzo.
○ Le doglianze della ricorrente circa la qualificazione del atti catastali_2, come utenza domestica, risultano parzialmente fondate, ove si dimostri l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso e la regolarità della denuncia di cessazione;
tuttavia, in difetto di prova certa e documentata della cessazione nel periodo d'imposta 2021, la pretesa tributaria del Comune trova fondamento.
○ Analogamente, per la sala multifunzionale (atti catastali_3, D/10), la destinazione agricola e la successiva variazione di destinazione d'uso sono rilevanti ai fini dell'esclusione dalla TARI, ma la documentazione acquisita attesta che la destinazione agrituristica è successiva al periodo d'imposta oggetto di accertamento.
○ Le sentenze relative agli avvisi di pagamento per utenze domestiche confermano la legittimità degli atti comunali in presenza di regolare notifica e motivazione, nonché di congruità degli importi richiesti.
Pertanto,
P.Q.M.
Dichiara la legittima costituzione in giudizio della sig.ra Ricorrente_1 quale unica erede della sig.ra Ricorrente_2 e dispone la prosecuzione del giudizio con ogni conseguenza di legge. Rigetta il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TARI n. 800093030 del 19 dicembre 2024 per gli anni di imposta 2016/2021, confermando la legittimità dell'atto impugnato e la fondatezza della pretesa tributaria del Comune di Impruneta per l'importo di Euro 12.678,83, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica. Compensa le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda ereditaria e della parziale fondatezza delle questioni sollevate sulla qualificazione delle unità immobiliari.