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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 811/2024 RGA avverso la sentenza n. 161/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1140/2023, pubblicata in data 13.06.2024, non notificata;
avente ad oggetto: malattia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12.6.2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Vincenzo Maione e Wakim Khuri del foro di Pesaro, elettivamente domiciliato in Fano
(PU), via Piero Gobetti n. 17A, presso lo studio dell'avv. Wakim Khuri, come da procura in atti;
Appellante; contro rappresentato Controparte_1
e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Oreste Manzi, Francesca
Belli, giusta procura generale alle liti, depositata in Corte;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, – deducendo di essere stato assente dal lavoro per malattia Parte_1
nel periodo 30/11/2022-31/12/2022 e che il giorno 27/12/2022 non era stato reperito alle ore
10,55 nel suo domicilio nel corso della visita fiscale eseguita dal medico incaricato dall' ancorché si trovasse presso la sua abitazione – evocava l' innanzi al CP_1 CP_1
Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, rivendicando l'indennità di malattia spettantegli per il periodo indicato, negatagli in via amministrativa dal detto , col CP_1
favore delle spese.
Il Giudice di prime cure, dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio in ragione della costituzione di , istruiva la causa anche in via orale, pervenendo al rigetto CP_1
delle domande attoree, condannava la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' . CP_1
2. La parte soccombente proponeva tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe censurando l'operato del giudice di prime cure per non aver accolto le istanze istruttorie volte a far accertare la propria presenza presso il proprio domicilio al momento della visita fiscale e per non aver considerato che il medico fiscale non aveva utilizzato l'ordinaria diligenza per verificare la sua effettiva presenza all'interno dell'abitazione; con riguardo a tale profilo dell'impugnazione, l'appellante deduceva che il medico si era limitato a verificare la mancata presenza del suo nome sul campanello senza svolgere alcuna altro accertamento, pur non oneroso.
Si costituiva ritualmente che contestava integralmente l'appello, chiedendone il CP_1
rigetto col favore delle spese.
3. L'appello in esame, ritenendo ultronea qualsivoglia attività di natura istruttoria, è infondato per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere, in punto di fatto, alla luce delle allegazioni nonché dell'istruttoria svolta, che:
- era rimasto assente dal lavoro per malattia dal 30.11.2022 al Parte_1
31.12.2022 a causa di intervento di deviazione del setto nasale;
2 - il predetto riceveva, dall di Rimini, un provvedimento datato 25.01.2023, CP_1
avente ad oggetto: "inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia", indicante la circostanza che - in data 27.12.2022 - era stata effettuata una visita dal medico dell incaricato del controllo, il quale CP_1
dichiarava l'irreperibilità del all'indirizzo indicato nel certificato medico;
Parte_1
quindi l'istituto non riconosceva l'indennità di malattia;
- in sede amministrativa - previo ricorso del 02.05.2023 - l di Rimini emetteva CP_1
Delibera n. 232412 di rigetto della richiesta di riconoscimento dell'indennità di malattia dovuta per il periodo predetto, con la seguente motivazione: " … Si evidenzia che per il signor , in data 27/12/2022, alle 10:55 è stato Parte_1
effettuato l'accesso presso la sua abitazione in viale Gaetano Marini n. 18 in
Sant'Arcangelo di Romagna il seguente esito: "sconosciuto/irreperibile, nessuna indicazione del paziente sui campanelli";
- in sede di giudizio di I grado veniva escusso il medico fiscale - dott. Per_1
– il quale, nel confermare di non aver potuto procedere alla visita fiscale per
[...]
la mancata indicazione del paziente sui campanelli dell'immobile presso l'indirizzo dello stesso, precisava altresì di non aver potuto lasciare l'invito per la visita medica di controllo ambulatoriale per mancato rinvenimento anche della buchetta delle lettere;
peraltro precisava di avere riscontrato la medesima situazione fattuale anche in altre due occasioni successive (cfr. verbale d'udienza del 03/04/2024).
E' bene osservare, sin da subito, come tali ultime circostanze fattuali, dirimenti ai fini del decidere – ossia la mancata indicazione del nome di sui campanelli di casa e Parte_1
la mancanza di una buchetta della posta - non siano state idoneamente confutate da parte ricorrente, peraltro rilevandosi che, a riguardo, non è stato formulato alcun mezzo istruttorio
(n.d.r. le prove richieste si limitano all'accertamento di all'interno della propria Parte_1
abitazione al momento della visita fiscale: cfr. ricorso introduttivo).
Si osserva, inoltre, che la fotografia dello stato dei luoghi prodotta in I grado da parte ricorrente - da cui emergerebbe l'applicazione di adesivo recante il nome di sul Parte_1
campanello di casa (cfr. doc. 5) - non risulta di per sé sufficiente per confutare la deposizione del medico fiscale, non essendovi elementi probatori, nemmeno in termini presuntivi, per poter ricavare il momento di apposizione del detto nominativo.
3 Ebbene, alla luce di quanto rilevato, deve ritenersi come l'accertamento che al momento della visita fiscale risultasse sconosciuto all'indirizzo (come già indicato Parte_1
nella annotazione del medico che seguiva al primo accesso: "SCONOSCIUTO /
IRREPERIBILE. NESSUNA INDICAZIONE DEL PZ SUI sia stato Parte_2
coerentemente posto a fondamento della decisione qui impugnata, di rigetto dell'indennità di malattia, alla luce della normativa di riferimento di cui all' art. 5 del D.L. 12/09/1983 n.
463, conv. con mod. nella legge 11\11\1983 n. 638; si ritiene, infatti, in tal modo accertata, quantomeno, la negligenza del nell'omettere l'apposizione del proprio nome sul Parte_1
campanello di casa nel periodo in cui era in malattia, ben sapendo – in base alla normativa vigente sopra richiamata - che avrebbe potuto essere sottoposto a visita fiscale.
Segnatamente, nel concludere che, alla base dei detti accertamenti, l'indennità in trattazione non è dovuta non solo quando il lavoratore sia assente alla visita senza giustificato motivo ma anche quando "per indisponibilità e negligenza, renda impossibile al medico designato dalla struttura pubblica la verifica del suo stato di malattia", il giudice di
I grado ha dato seguito al rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità che esprime il seguente principio - al quale si intende dare continuità non essendovi ragioni giuridiche plausibili per discostarsene (con enfasi nella parti di rilievo): “[…] Questa Corte ha affermato che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale
l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000). […] Invero, l'obbligo dell' di CP_1
erogare l'indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l'obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la
4 realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela…” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3294 del 19/02/2016; conforme: Sez. L -, Sentenza n. 19668 del 22/07/2019).
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra questione e deduzione non espressamente trattata in quanto ultronea, si perviene al rigetto dell'appello.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il II scaglione in ragione del presumibile valore dell'indennità rivendicata da parte appellante, nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 12.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 811/2024 RGA avverso la sentenza n. 161/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1140/2023, pubblicata in data 13.06.2024, non notificata;
avente ad oggetto: malattia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12.6.2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Vincenzo Maione e Wakim Khuri del foro di Pesaro, elettivamente domiciliato in Fano
(PU), via Piero Gobetti n. 17A, presso lo studio dell'avv. Wakim Khuri, come da procura in atti;
Appellante; contro rappresentato Controparte_1
e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Oreste Manzi, Francesca
Belli, giusta procura generale alle liti, depositata in Corte;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, – deducendo di essere stato assente dal lavoro per malattia Parte_1
nel periodo 30/11/2022-31/12/2022 e che il giorno 27/12/2022 non era stato reperito alle ore
10,55 nel suo domicilio nel corso della visita fiscale eseguita dal medico incaricato dall' ancorché si trovasse presso la sua abitazione – evocava l' innanzi al CP_1 CP_1
Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, rivendicando l'indennità di malattia spettantegli per il periodo indicato, negatagli in via amministrativa dal detto , col CP_1
favore delle spese.
Il Giudice di prime cure, dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio in ragione della costituzione di , istruiva la causa anche in via orale, pervenendo al rigetto CP_1
delle domande attoree, condannava la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' . CP_1
2. La parte soccombente proponeva tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe censurando l'operato del giudice di prime cure per non aver accolto le istanze istruttorie volte a far accertare la propria presenza presso il proprio domicilio al momento della visita fiscale e per non aver considerato che il medico fiscale non aveva utilizzato l'ordinaria diligenza per verificare la sua effettiva presenza all'interno dell'abitazione; con riguardo a tale profilo dell'impugnazione, l'appellante deduceva che il medico si era limitato a verificare la mancata presenza del suo nome sul campanello senza svolgere alcuna altro accertamento, pur non oneroso.
Si costituiva ritualmente che contestava integralmente l'appello, chiedendone il CP_1
rigetto col favore delle spese.
3. L'appello in esame, ritenendo ultronea qualsivoglia attività di natura istruttoria, è infondato per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere, in punto di fatto, alla luce delle allegazioni nonché dell'istruttoria svolta, che:
- era rimasto assente dal lavoro per malattia dal 30.11.2022 al Parte_1
31.12.2022 a causa di intervento di deviazione del setto nasale;
2 - il predetto riceveva, dall di Rimini, un provvedimento datato 25.01.2023, CP_1
avente ad oggetto: "inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia", indicante la circostanza che - in data 27.12.2022 - era stata effettuata una visita dal medico dell incaricato del controllo, il quale CP_1
dichiarava l'irreperibilità del all'indirizzo indicato nel certificato medico;
Parte_1
quindi l'istituto non riconosceva l'indennità di malattia;
- in sede amministrativa - previo ricorso del 02.05.2023 - l di Rimini emetteva CP_1
Delibera n. 232412 di rigetto della richiesta di riconoscimento dell'indennità di malattia dovuta per il periodo predetto, con la seguente motivazione: " … Si evidenzia che per il signor , in data 27/12/2022, alle 10:55 è stato Parte_1
effettuato l'accesso presso la sua abitazione in viale Gaetano Marini n. 18 in
Sant'Arcangelo di Romagna il seguente esito: "sconosciuto/irreperibile, nessuna indicazione del paziente sui campanelli";
- in sede di giudizio di I grado veniva escusso il medico fiscale - dott. Per_1
– il quale, nel confermare di non aver potuto procedere alla visita fiscale per
[...]
la mancata indicazione del paziente sui campanelli dell'immobile presso l'indirizzo dello stesso, precisava altresì di non aver potuto lasciare l'invito per la visita medica di controllo ambulatoriale per mancato rinvenimento anche della buchetta delle lettere;
peraltro precisava di avere riscontrato la medesima situazione fattuale anche in altre due occasioni successive (cfr. verbale d'udienza del 03/04/2024).
E' bene osservare, sin da subito, come tali ultime circostanze fattuali, dirimenti ai fini del decidere – ossia la mancata indicazione del nome di sui campanelli di casa e Parte_1
la mancanza di una buchetta della posta - non siano state idoneamente confutate da parte ricorrente, peraltro rilevandosi che, a riguardo, non è stato formulato alcun mezzo istruttorio
(n.d.r. le prove richieste si limitano all'accertamento di all'interno della propria Parte_1
abitazione al momento della visita fiscale: cfr. ricorso introduttivo).
Si osserva, inoltre, che la fotografia dello stato dei luoghi prodotta in I grado da parte ricorrente - da cui emergerebbe l'applicazione di adesivo recante il nome di sul Parte_1
campanello di casa (cfr. doc. 5) - non risulta di per sé sufficiente per confutare la deposizione del medico fiscale, non essendovi elementi probatori, nemmeno in termini presuntivi, per poter ricavare il momento di apposizione del detto nominativo.
3 Ebbene, alla luce di quanto rilevato, deve ritenersi come l'accertamento che al momento della visita fiscale risultasse sconosciuto all'indirizzo (come già indicato Parte_1
nella annotazione del medico che seguiva al primo accesso: "SCONOSCIUTO /
IRREPERIBILE. NESSUNA INDICAZIONE DEL PZ SUI sia stato Parte_2
coerentemente posto a fondamento della decisione qui impugnata, di rigetto dell'indennità di malattia, alla luce della normativa di riferimento di cui all' art. 5 del D.L. 12/09/1983 n.
463, conv. con mod. nella legge 11\11\1983 n. 638; si ritiene, infatti, in tal modo accertata, quantomeno, la negligenza del nell'omettere l'apposizione del proprio nome sul Parte_1
campanello di casa nel periodo in cui era in malattia, ben sapendo – in base alla normativa vigente sopra richiamata - che avrebbe potuto essere sottoposto a visita fiscale.
Segnatamente, nel concludere che, alla base dei detti accertamenti, l'indennità in trattazione non è dovuta non solo quando il lavoratore sia assente alla visita senza giustificato motivo ma anche quando "per indisponibilità e negligenza, renda impossibile al medico designato dalla struttura pubblica la verifica del suo stato di malattia", il giudice di
I grado ha dato seguito al rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità che esprime il seguente principio - al quale si intende dare continuità non essendovi ragioni giuridiche plausibili per discostarsene (con enfasi nella parti di rilievo): “[…] Questa Corte ha affermato che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale
l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000). […] Invero, l'obbligo dell' di CP_1
erogare l'indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l'obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la
4 realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela…” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3294 del 19/02/2016; conforme: Sez. L -, Sentenza n. 19668 del 22/07/2019).
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra questione e deduzione non espressamente trattata in quanto ultronea, si perviene al rigetto dell'appello.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il II scaglione in ragione del presumibile valore dell'indennità rivendicata da parte appellante, nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 12.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
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