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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15256/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15256/2024 tra
Parte_1
[...] Parte_2
Parte_3
Parte_4
[...] Pt_1
Pt_1 Pt_5
[...] Pt_6
[...] Parte_2
Pt_7 Parte_2
Pt_8 Parte_2
Parte_9
RICORRENTi
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 16.22 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv.ta DI GRUCCIO DONATELLA la quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
precisa che l'importo per le spese vive ammontano ad euro 3.651,03; rileva che la resistente risiede tuttora presso l'immobile come da certificato di residenza allegato al ricorso notificato.
Per nessuno è comparso fino ad ore 13:00 CP_1
Il difensore di parte ricorrente dichiara fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
pagina 1 di 6 Ad ore 13:00 il Giudice dichiara la contumacia e decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15256/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_10
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._6 Parte_11
), C.F. ), C.F._7 Parte_12 C.F._8 Pt_13
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._9 Parte_14
) C.F._10
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GRUCCIO Parte_9 C.F._11
DONATELLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA ZENZALINO SUD, 2 BUDRIO, presso il difensore avv. DI GRUCCIO DONATELLA
RICORRENTI contro
(C.F. CP_1 C.F._12
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto e concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, quali eredi di , nata a [...], il [...], (vedi dichiarazione di Persona_1
successione di cui all'all. 1), deceduta in data 18/4/2022, (vedi all. 2 ) di Budrio (BO), Via Pt_15
Cavazza n.2, piano terra hanno chiesto la condanna di all'immediata restituzione CP_1 dell'immobile come meglio descritto nello stesso ricorso, previo accertamento della sua occupazione senza titolo, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione ed al rimborso delle spese per i consumi di gas, acqua, luce e Tari.
La resistente non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta documentato che con contratto di lavoro di natura domestica, instaurato il 6 giugno 2014,
, in persona del suo amministratore di sostegno Avv. Donatella Di Gruccio, instaurava Persona_1
con un rapporto di lavoro domestico che prevedeva la convivenza (vedi all. 3) della CP_1 stessa nell'abitazione oggetto di causa.
Detto rapporto di lavoro cessava il 16 marzo 2022, poiché la signora era ricoverata in Persona_1
struttura protetta e non aveva più necessità delle prestazioni lavorative della (vedi all. 4). CP_1
La signora risulta poi deceduta, come detto, in data 18 aprile 2022. Persona_1
La stessa in data 22/4/2022 ha sottoscritto l'impegno a riconsegnare le chiavi CP_1
dell'appartamento entro il 30 aprile 2022 (vedi all.4)
Nessuna prova è stata fornita dalla convenuta, rimasta contumace in giudizio, della restituzione dell'immobile cosi come pattuita, né di un diverso valido titolo di detenzione.
Parte ricorrente ha peraltro prodotto certificato di residenza datato 14/01/2025, allegato al ricorso da ultimo notificato, dal quale risulta che la convenuta è tuttora residente presso l'appartamento in contestazione.
in difetto di prova di un valido titolo di detenzione dell'immobile di causa, va pertanto CP_1
condannata alla sua immediata restituzione, libero da cose e persone, in favore dei ricorrenti, quali eredi di , con fissazione della data ultima per l'esecuzione al 30/04/2025. Persona_1 va altresì condannata al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € CP_1
3.651,03 per utenze di acqua e gas maturate successivamente al decesso della ricorrente e rimaste insolute (vedi all.ti 6 e 7).
pagina 4 di 6 La resistente va altresì condannata al pagamento in favore dei ricorrenti di una indennità per la protratta indebita occupazione dell'immobile di causa, che appare equo parametrare al documentato valore locativo di € 600,00 mensili (vedi all. 11)
Sul punto le Sezioni Unite si sono espresse relativamente ad un contrasto circa i presupposti ed i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo, rilevando che il fatto costitutivo del diritto de quo consiste nella “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; la Corte ha precisato che “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, avuto riguardo allo “specifico pregiudizio subito”, rappresentato – in relazione alla fattispecie esaminata dalla Corte – “dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
In relazione all'onere della prova, le Sezioni Unite hanno stabilito che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (Cass. SS.UU. sentenza del 15 novembre
2022, n. 33645).
Nel caso di specie, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sui ricorrenti, essendo presumibile, in ipotesi di tempestivo rilascio dell'immobile, la destinazione fruttifera dello stesso.
In conclusione va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, di un importo CP_1
complessivo, a titolo di indennità di occupazione, di € 21.000,00 (€ 600,00 mensili x 35 mensilità da maggio 2022 a marzo 2025).
In conclusione va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti del complessivo CP_1 importo di € 24.651,03.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e per l'effetto, condanna a rilasciare in CP_1
favore dei ricorrenti , , , , , Parte_1 Parte_4 Parte_4 Parte_1 Parte_12
, , Parte_10 Parte_3 Parte_11 Parte_14 Parte_13
libero da persone e cose, l'immobile di cui al ricorso, sito Mezzolara di Budrio (BO), Parte_9
pagina 5 di 6 Via Cavazza n. 2 , censito nel Catasto urbano del Comune di Budrio al foglio 36, part 211, sub 1
(appartamento) e sub 10 ( cantina) fissando per l'esecuzione la data del 30/04/2025:
- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti. a titolo di risarcimento danni, CP_1 dell'importo di € 24.651,03;
- condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
518,00 per spese, € 1.700,00 per compensi ,oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014,
i.v.a., c.p.a. .
BOLOGNA, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15256/2024 tra
Parte_1
[...] Parte_2
Parte_3
Parte_4
[...] Pt_1
Pt_1 Pt_5
[...] Pt_6
[...] Parte_2
Pt_7 Parte_2
Pt_8 Parte_2
Parte_9
RICORRENTi
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 16.22 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv.ta DI GRUCCIO DONATELLA la quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
precisa che l'importo per le spese vive ammontano ad euro 3.651,03; rileva che la resistente risiede tuttora presso l'immobile come da certificato di residenza allegato al ricorso notificato.
Per nessuno è comparso fino ad ore 13:00 CP_1
Il difensore di parte ricorrente dichiara fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
pagina 1 di 6 Ad ore 13:00 il Giudice dichiara la contumacia e decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15256/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_10
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._6 Parte_11
), C.F. ), C.F._7 Parte_12 C.F._8 Pt_13
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._9 Parte_14
) C.F._10
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GRUCCIO Parte_9 C.F._11
DONATELLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA ZENZALINO SUD, 2 BUDRIO, presso il difensore avv. DI GRUCCIO DONATELLA
RICORRENTI contro
(C.F. CP_1 C.F._12
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto e concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, quali eredi di , nata a [...], il [...], (vedi dichiarazione di Persona_1
successione di cui all'all. 1), deceduta in data 18/4/2022, (vedi all. 2 ) di Budrio (BO), Via Pt_15
Cavazza n.2, piano terra hanno chiesto la condanna di all'immediata restituzione CP_1 dell'immobile come meglio descritto nello stesso ricorso, previo accertamento della sua occupazione senza titolo, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione ed al rimborso delle spese per i consumi di gas, acqua, luce e Tari.
La resistente non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta documentato che con contratto di lavoro di natura domestica, instaurato il 6 giugno 2014,
, in persona del suo amministratore di sostegno Avv. Donatella Di Gruccio, instaurava Persona_1
con un rapporto di lavoro domestico che prevedeva la convivenza (vedi all. 3) della CP_1 stessa nell'abitazione oggetto di causa.
Detto rapporto di lavoro cessava il 16 marzo 2022, poiché la signora era ricoverata in Persona_1
struttura protetta e non aveva più necessità delle prestazioni lavorative della (vedi all. 4). CP_1
La signora risulta poi deceduta, come detto, in data 18 aprile 2022. Persona_1
La stessa in data 22/4/2022 ha sottoscritto l'impegno a riconsegnare le chiavi CP_1
dell'appartamento entro il 30 aprile 2022 (vedi all.4)
Nessuna prova è stata fornita dalla convenuta, rimasta contumace in giudizio, della restituzione dell'immobile cosi come pattuita, né di un diverso valido titolo di detenzione.
Parte ricorrente ha peraltro prodotto certificato di residenza datato 14/01/2025, allegato al ricorso da ultimo notificato, dal quale risulta che la convenuta è tuttora residente presso l'appartamento in contestazione.
in difetto di prova di un valido titolo di detenzione dell'immobile di causa, va pertanto CP_1
condannata alla sua immediata restituzione, libero da cose e persone, in favore dei ricorrenti, quali eredi di , con fissazione della data ultima per l'esecuzione al 30/04/2025. Persona_1 va altresì condannata al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € CP_1
3.651,03 per utenze di acqua e gas maturate successivamente al decesso della ricorrente e rimaste insolute (vedi all.ti 6 e 7).
pagina 4 di 6 La resistente va altresì condannata al pagamento in favore dei ricorrenti di una indennità per la protratta indebita occupazione dell'immobile di causa, che appare equo parametrare al documentato valore locativo di € 600,00 mensili (vedi all. 11)
Sul punto le Sezioni Unite si sono espresse relativamente ad un contrasto circa i presupposti ed i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo, rilevando che il fatto costitutivo del diritto de quo consiste nella “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; la Corte ha precisato che “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, avuto riguardo allo “specifico pregiudizio subito”, rappresentato – in relazione alla fattispecie esaminata dalla Corte – “dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
In relazione all'onere della prova, le Sezioni Unite hanno stabilito che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (Cass. SS.UU. sentenza del 15 novembre
2022, n. 33645).
Nel caso di specie, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sui ricorrenti, essendo presumibile, in ipotesi di tempestivo rilascio dell'immobile, la destinazione fruttifera dello stesso.
In conclusione va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, di un importo CP_1
complessivo, a titolo di indennità di occupazione, di € 21.000,00 (€ 600,00 mensili x 35 mensilità da maggio 2022 a marzo 2025).
In conclusione va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti del complessivo CP_1 importo di € 24.651,03.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e per l'effetto, condanna a rilasciare in CP_1
favore dei ricorrenti , , , , , Parte_1 Parte_4 Parte_4 Parte_1 Parte_12
, , Parte_10 Parte_3 Parte_11 Parte_14 Parte_13
libero da persone e cose, l'immobile di cui al ricorso, sito Mezzolara di Budrio (BO), Parte_9
pagina 5 di 6 Via Cavazza n. 2 , censito nel Catasto urbano del Comune di Budrio al foglio 36, part 211, sub 1
(appartamento) e sub 10 ( cantina) fissando per l'esecuzione la data del 30/04/2025:
- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti. a titolo di risarcimento danni, CP_1 dell'importo di € 24.651,03;
- condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
518,00 per spese, € 1.700,00 per compensi ,oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014,
i.v.a., c.p.a. .
BOLOGNA, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
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