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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1541/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BEGHETTO ALESSIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. LAVEDER LESLIE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/11/1992 da e , trascritto al n. 149, Parte 1, Serie A, Parte_1 Parte_2
Anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO
VENETO alle seguenti condizioni:
- il contributo al mantenimento dei figli, da parte del signor , sarà dovuto solo per Pt_2
Per_ la figlia, , nella misura di € 600,00 mensili, essendo il figlio, , divenuto Per_2
economicamente indipendente. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 del mese su conto corrente noto alle Parti,
intestato alla sig.ra ; Parte_1
- le spese straordinarie, individuate in base al Protocollo di questo Tribunale saranno
2 suddivise nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della Pt_2
signora Pt_1
- la casa coniugale, sita in Castelfranco Veneto (TV), Via Marco Moro 13, in proprietà
esclusiva del signor , rimane assegnata alla sig.ra he vi vivrà insieme alla Pt_2 Pt_1
Per_ figlia, , maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- si dà atto che le somme presenti sul conto corrente cointestato nr. 332053, di
[...]
e gli investimenti relativi al portafoglio titoli nr. 307685, presso la stessa Controparte_1
Banca verranno suddivisi nella misura del 60% in favore del signor e del 40% in Pt_2
favore della signora Le Parti decideranno di comune accordo quando sarà il Pt_1
momento più opportuno per procedere al disinvestimento delle somme e alla loro suddivisione nella misura sopra indicata, comunque entro e non oltre il 31.12.2026.
- si dà atto che le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto al punto che precede, ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro esistente sarà da considerarsi definito.
- spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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