TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa TA Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3449 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 31.07.2025 da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Brenda Sardi in Mirano (VE), Via della Vittoria, n. 61/2 (pec che li rappresenta ed assiste Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 06.10.2025 che di seguito si riproducono: “omologare la separazione consensuale, disponendo le conseguenti annotazioni di legge a cura dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mira, alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati di letto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto;
- il sig. resterà a vivere in Parte_1
Mira (VE), Via Cà Nove, n. 1, mentre la sig.ra trasferirà la propria residenza Parte_2
nell'immobile di proprietà in Mira (VE), Via Volontari della Libertà, n. 22 a decorrere dalla
Per_ data di sottoscrizione del presente accordo di separazione;
- la figlia , attualmente maggiorenne, risiederà presso l'abitazione della madre, frequentando il padre secondo la propria volontà; - Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento ordinario
Per_ per la figlia , attualmente non economicamente autosufficiente, la somma mensile misura di € 400,00 che sarà versata presso il conto corrente della madre, entro il giorno 16 di ogni mese con rivalutazione ISTAT a partire dal gennaio 2026, oltre il 50% delle spese straordinarie da come Protocollo a carico di ciascun genitore;
- Il conto corrente bancario comune presso il quale vengono versati gli stipendi dei coniugi, sarà estinto e la liquidità presente sarà suddivisa tra le parti per giusta metà; - i coniugi si danno atto di essere attualmente economicamente autosufficienti e di non aver, pertanto, alcunché da pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento o ad altro titolo”. per il P.M. intervenuto: “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 31.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in data 20.06.1998, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mira al n. 61 , parte II , serie A, dell'anno 1998, optando per il regime della comunione dei beni. Per_ Dal matrimonio è nata in [...] il [...] la figlia
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
06.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 , i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 20.06.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Mira al n. 61, parte II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe. - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa TA Vettore