Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 21/04/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Università degli Studi GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in GI, via degli Offici, 14;
- Università degli Studi Magna GR, non costituita in giudizio;
per la declaratoria
dell’obbligo di provvedere sull’istanza di trasferimento straordinario inoltrata dalla ricorrente in data -OMISSIS- in capo all’Università di GI e solo eventualmente in capo all’Università Magna GR, chiedendo fin da ora la nomina di commissario ad acta, ove solo si ritenesse che la stessa non si sia già favorevolmente espressa con la comunicazione del -OMISSIS-
nonché per l’annullamento, previa sospensiva:
- dell’atto del-OMISSIS- a firma del Dirigente prot -OMISSIS- proveniente dalla Università di GI, solo ove e nella parte in cui sia interpretabile nel senso di denegare il trasferimento per asserita mancanza dei posti disponibili nel corso di laurea richiesto;
- di qualsiasi altro atto , al momento non conosciuto, che possa essere interpretato nel senso di non riconoscere i gravi motivi di salute come causa giustificante in ogni caso del trasferimento in quanto straordinario, ivi inclusi i bandi per i trasferimenti che l’Università dovrebbe emanare /abbia emanato e/o i regolamenti di facoltà, ivi incluso il bando di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, nella parte in cui avesse attribuito tutti i posti disponibili ai trasferimenti ordinari, sottraendoli definitivamente a quelli straordinari;
e quindi per la declaratoria
dell’obbligo dell’Università di GI di prevedere la possibilità di trasferimenti da fuori sede per gravi motivi di salute al di fuori delle procedure ordinarie e comunque a dare corso al trasferimento straordinario per gravi motivi di salute;
nonché per il risarcimento
del danno biologico ed esistenziale che la ricorrente ha già subìto e subirà per effetto del rifiuto opposto dall’Università e/o per la mancata previsione anche mediante bando dell’obbligo di accogliere le domande di trasferimento basate su gravi motivi di salute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. La ricorrente, iscritta nell’a.a. 2025/26 al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia tenuto congiuntamente dall’Università della Calabria e dall’Università Magna GR, aveva chiesto di essere trasferita all’Università degli Studi di GI, invocando i “gravi motivi” previsti dall’art. 9 del RD 1269/1938.
2. Un primo ricorso, avverso il diniego di trasferimento opposto dall’Università di GI, è stato respinto da questo Tribunale con sentenza n. 807/2025, in quanto si è ritenuto che “ sulla mancanza del presupposto di fatto – vale a dire, la presentazione della domanda all’Università di provenienza e la prima valutazione da parte di essa della sussistenza dei “gravi motivi” di cui all’art. 9 del RD 1269/1938 – necessario affinché l’Università di GI potesse disporre il trasferimento ” dovesse arrestarsi l’esame del ricorso (sulla necessità di rispettare la sequenza procedimentale delineata dall’art. 9, cfr. TAR Lazio, III, n. 13541/2025).
3. Nella sentenza, peraltro, è contenuta anche una ricognizione della giurisprudenza sull’attuale portata applicativa dell’art. 9, sottolineandosi in particolare che: “[…] Secondo la giurisprudenza che si è pronunciata su dinieghi di trasferimento antecedenti al d.m. 472/2024, l’art. 9 del RD 1269/1938 è tuttora vigente (cfr. TAR Campania, IV, n. 7049/2024; TAR Sicilia, I, n. 2084/2019; Catania, I, n. 1045/2021 e n. 1673/2023), e attribuisce al Rettore dell’Ateneo un rilevante potere extra ordinem circa l’apprezzamento delle gravi ragioni sottese all’istanza di trasferimento (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, n. 230/2021-ord. e Catania, I, n. 97/2022-ord.), caratterizzato da elevata discrezionalità (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, n. 69/2021 e Catania, I, n. 97/2022-ord. cit.).”. […] “Alcune di dette pronunce hanno anche affermato specificamente la compatibilità dell’art. 9 con la sopravvenuta normativa che ha istituito i corsi di laurea a numero programmato (cfr. TAR Sicilia, n. 2084/2019 e n. 97/2022, cit.). Riguardo a tale aspetto, tuttavia, una recente pronuncia del giudice di appello ha affermato che “Il Collegio osserva che con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione ed anche se non vi siano posti disponibili, come comunicato dall’Università appellante. Il principio affermato dalla sentenza urta contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII n. 4639 dell’8 maggio 2023, 1417 dell’8 febbraio 2023). Il sistema di accesso programmato è previsto sulla base della legge n. 264 del 1999. Ne consegue che risulta derogato, in relazione all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l’invocato (da parte appellata) art. 9 del RD. n. 1269/1938, secondo cui lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore.” (così, Cons. Stato, VII, n. 3737/2025, che ha riformato TAR Campania, n. 7049/2024, cit.).” […] Relativamente all’a.a. 2024/25, la previsione del punto 10 dell’Allegato 3 al d.m. 472/2024 – “Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi” – focalizza i dubbi interpretativi sull’individuazione di quali siano le “modalità” e i “termini” previsti dagli atti organizzativi che, alla luce del suddetto orientamento del Consiglio di Stato, non possono essere derogati .”.
4. Alla luce della sentenza n. 807/2025, in data 13/14 gennaio 2026 la ricorrente ha chiesto all’Università di provenienza ed all’Università di GI l’assenso al trasferimento.
4.1. L’Università Magna GR ha riscontrato la richiesta con email in data -OMISSIS- e poi (con identico tenore, sempre a firma del dirigente amministrativo ma questa volta inviata dall’indirizzo pec del Rettore) in data -OMISSIS- affermando che “ Trattandosi di un Corso di Studio a numero programmato nazionale, la procedura di trasferimento in uscita verso l'Università degli Studi di GI è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ateneo ricevente. Tale documento certifica la disponibilità di posti e l'accettazione della candidata presso la sede di destinazione. Non appena la studentessa sarà in possesso del suddetto nulla osta, potrà presentare formale istanza presso gli sportelli della Segreteria Studenti di questa Università (UMG), allegando la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica .”.
4.2. Tale nota è stata trasmessa dal legale della ricorrente all’Università di GI in data-OMISSIS-sottolineando che “ La domanda in questione, come ha notato, è stata fatta in contemporanea ad entrambe le Università. Pertanto, se la procedura burocratica richiede un nulla osta, di certo l'Università di GI, cui la presente è comunque anche diretta per conoscenza, provvederà al rilascio di quanto richiesto e di tutto quanto necessario per la definizione della pratica .”.
4.3. L’Università di GI ha risposto mediante nota in data -OMISSIS- nella quale “ Si prende atto della presentazione dell'istanza di trasferimento in oggetto, assunta a nostro prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, attendendo di conoscere le valutazioni che in proposito verranno adottate dalla competente Università di provenienza cui, evidentemente tale istanza vuole essere indirizzata atteso il chiaro disposto della sentenza Tar 807/ 25.” E poi, dopo ulteriori sollecitazioni della ricorrente, mediante nota, anch’essa dirigenziale, in data-OMISSIS-, nella quale “ si fa presente che non risultano pervenute le valutazioni da parte dell'Università di provenienza della ricorrente. E Ad ogni buon fine si rappresenta sin da ora che ad oggi non vi è disponibilità di posti non coperti per l'a.a. al quale la ricorrente chiede il trasferimento (secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia) e, secondo quanto disposto dalla sentenza 807/25, "se appare ragionevole che il trasferimento per "gravi motivi" possa essere chiesto e concesso al di fuori della partecipazione dello studente ai bandi o avvisi annuali, e quindi in ogni momento dell'anno, la attuale disponibilità di posti non coperti per l'a.a. al quale si chiede l'iscrizione costituisce invece un limite insuperabile, perché prescinderne metterebbe in discussione una delle ragioni del numero programmato ..."
5. Il ricorso ora in esame è anzitutto rivolto, sulla base dell’assunto secondo cui la risposta dell’Università Magna GR dovrebbe intendersi alla stregua di un nulla osta al trasferimento (semplicemente condizionato alla comunicazione dell’assenso da parte dell’Università di GI), ad ottenere l’annullamento dell’atto adottato dall’Università di GI (della cui natura provvedimentale, anziché interlocutoria, peraltro, la ricorrente dubita) e facente riferimento all’indisponibilità di posti per il trasferimento (unitamente a quello del bando di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, nella parte in cui avesse attribuito tutti i posti disponibili ai trasferimenti ordinari, sottraendoli definitivamente a quelli straordinari) e comunque l’accertamento dell’obbligo dell’Università di GI di valutare la sussistenza dei presupposti a fondamento della domanda di trasferimento per gravi motivi prescindendo dal predetto limite di capienza dei corsi. In subordine, nell’ipotesi in cui la risposta dell’Università di provenienza debba invece intendersi come interlocutoria, è volto ad ottenere l’accertamento dell’obbligo di tale Università di pronunciarsi compiutamente sull’istanza di trasferimento. Il ricorso contiene anche una domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivante dal diniego di trasferimento.
6. La ricorrente deduce le censure appresso sintetizzate.
6.1. I Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dell’art. 2 e dell’art. 3 della L 241/1990, anche in combinato disposto con l’art. 9 del RD 1269/1938. Violazione dei più generali principi del diritto. Ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti.
La ricorrente sottolinea che l’Università di GI è obbligata a rispondere ad una istanza ex art. 9 del RD 1269/1938, ma ha procrastinato l’adempimento del suo obbligo fino al compimento di un evento che, in realtà, si è già verificato.
Qualora invece la nota rettorale fosse interpretabile come una attesa di nulla osta perugino, la ricorrente contesta l’inadempimento a carico di entrambi gli Atenei intimati.
6.2. Incompetenza.
Il Dirigente dell’Università di GI non era competente alla decisione sulla domanda, e neanche ad interpretare la sentenza n. 307/2025 e comunque l’adempimento degli obblighi gravanti sull’Ateneo.
6.3. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento della realtà. Sviamento di potere.
Lamenta al riguardo che l’Università di GI, nonostante sapesse della pendenza della istanza di -OMISSIS-dal-OMISSIS-abbia ritenuto di attribuire tutti i posti disponibili alla procedura ordinaria senza riservarne almeno uno per il trasferimento straordinario già richiesto e/o comunque intendendo non assegnarne nessuno ai trasferimenti straordinari, imponendo sostanzialmente per questi una selezione con criteri ordinari incompatibile di per sé con l’esercizio del potere extra ordinem ex art. 9.
6.4. Vengono quindi reiterate le censure dedotte nel giudizio deciso dalla sentenza n. 307/2025:
“II Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L 241/1990 anche in combinato disposto con l’art. 21 octies, comma II, ultimo capoverso della stessa.
III Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Rd 1269/1938 art. 9, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2 bis e 3 della L 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
La ricorrente – ribadendo l’applicabilità dell’art. 9 del RD 1269/1938 anche ai corsi a numero programmato e la sussistenza nel suo caso dei gravi motivi di salute - lamenta che non sia stata valutata l’istanza di trasferimento, né sia stata assicurata la partecipazione procedimentale per apprezzarne adeguatamente la portata. Aggiunge che, anche volendo ritenere che il trasferimento per gravi motivi di salute dovesse essere disciplinato da apposito bando - difettando, in sua assenza o al di fuori dei termini da questo stabiliti, un obbligo dell’Università a provvedere - allora sarebbe l’assenza stessa di un tale bando a configurare l’inadempimento agli obblighi che gravano sull’Università a fini di garanzia di completa fruibilità dell’offerta formativa e di tutela dei diritti fondamentali della persona.
7. Per l’Università di GI si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso ed in particolare sottolineando che alla data di pubblicazione della sentenza n. 807/2025 (1° dicembre 2025), era aperto il bando per i trasferimenti ordinari, con scadenza 17 dicembre 2025, e che i 7 posti disponibili per il secondo anno (a Terni) sono stati tutti assegnati (come risulta da graduatoria ed avviso del 16 marzo 2026).
L’Università Magna GR non si è costituita in giudizio.
8. Alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2026 il ricorso, con il consenso delle parti, è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
8.1. Occorre subito chiarire che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell’Università di GI, sembra di poter desumere dalla graduatoria depositata in atti (in cui però gli studenti sono indicati solo con le prime lettere del nome e del cognome) che, come affermato dalla difesa della ricorrente, la stessa ha presentato domanda di trasferimento nell’ambito della procedura ordinaria, ma non si è classificata in posizione utile. Ad avviso del Collegio, la circostanza non è tuttavia rilevante ai fini della decisione, per quanto si dirà. Parimenti, stante la pienezza e pertinenza del contraddittorio risultante dagli atti e dalla discussione in camera di consiglio, non è rilevante che inizialmente fosse stato depositato al fascicolo processuale per errore il ricorso precedente e già deciso dalla sentenza n. 807/2025.
9. Il ricorso può essere accolto solo riguardo alla domanda di accertamento dell’obbligo dell’Università Magna GR di pronunciarsi in ordine alla domanda di trasferimento della ricorrente.
9.1. Il tenore della nota di risposta dell’Ateneo di provenienza non consente di ritenere che l’assenso al trasferimento sia stato già rilasciato, posto che vi si fa riferimento ad una nuova istanza da presentare con la relativa documentazione, una volta ottenuto il “nulla osta” dell’Università di GI.
9.2. D’altra parte, la convinzione dell’Università Magna GR che l’assenso dell’Università di destinazione debba essere preventivo, non ha fondamento, stante l’univoca previsione dell’art. 9 del RD 1269/1938, secondo cui “ Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi. Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi. Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell'università o istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. […]”.
9.3. Nel senso che “il legislatore ha inteso delineare un iter valutativo complesso delle istanze di trasferimento extra ordinem, che vede coinvolte sia l’Università di provenienza dell’istante – alla quale dovrà essere indirizzata la domanda di trasferimento e che deve svolgere la prima valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il trasferimento ad altro Ateneo – sia, in seconda battuta, l’Università di destinazione, come peraltro già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in sede cautelare (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. V, ord. n. 572 del 7 giugno 2024 )” vi è anche il precedente citato nella sent. n. 807/2025 (TAR Lazio, III, n. 13541/2025).
9.4. Stante il tenore letterale della disposizione, la circostanza che si tratti di un corso di laurea a numero programmato non giustifica l’inversione procedimentale prospettata dall’Università Magna GR (e tanto meno il ritardo nella conclusione del procedimento che ne è derivato).
9.5. Pertanto – non potendosi escludere, nonostante quanto appresso indicato, un interesse della ricorrente al riguardo - deve dichiararsi l’obbligo di detta Università di determinarsi compiutamente al riguardo entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.
10. Viceversa, le domande proposte nei confronti dell’Università di GI sono infondate e devono pertanto essere respinte.
10.1. Il Collegio osserva che l’orientamento secondo cui, in relazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia basato sul sistema di accesso programmato, risulta derogato l’art. 9 del RD 1269/1938 – in base al quale lo studente in corso di studi può trasferirsi in un’altra Università, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore – è ormai consolidato nella giurisprudenza del giudice d’appello.
In particolare, è stato riaffermato che “ I candidati che intendano, quindi, essere ammessi ad anni successivi al primo sono, tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi. Ad opinare diversamente, si invererebbe una evidente violazione dell’impianto normativo e regolamentare vigente e si determinerebbe sul versante amministrativo un grave pregiudizio organizzativo e finanziario, cui andrebbe incontro la pubblica amministrazione, qualora si avallassero ipotesi di ammissione di studenti in seguito a richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, da effettuare in assenza di posti liberi. Ciò, infatti, significherebbe legittimare un insostenibile “sforamento” della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito. Si determinerebbe, a cascata, una irreversibile carenza di strumenti, strutture e servizi a discapito degli stessi studenti frequentanti il corso di destinazione con irrimediabile compromissione del diritto allo studio, che non si traduce nella sola garanzia di accesso all’istruzione ma altresì nel diritto a che il suo livello sia idoneo al raggiungimento di un elevato grado di formazione .” (Cons. Stato, VII, n. 2717/2025; vedi anche – sia pure a livello di principio, trattandosi di trasferimento da Ateneo estero, rispetto al quale è stato ritenuto inapplicabile alla radice l’art. 9 – idem , n. 9859/2025, nonché n. 3737/2025, cit.).
10.2. Dunque, il numero dei posti disponibili (secondo le disposizioni organizzative concernenti i trasferimenti) per ciascun anno in ciascuna sede universitaria costituisce il limite insuperabile per tutti i trasferimenti, in quanto, altrimenti, il conseguente sforamento della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito potrebbe pregiudicare il diritto allo studio.
10.3. Ad avviso di questo Tribunale, ciò non impedisce che l’art. 9, come afferma la giurisprudenza dei TAR richiamata al par. 3, possa continuare a trovare applicazione, entro limiti che lo rendano compatibile con la salvaguardia del numero programmato e delle sue implicazioni organizzative.
10.4. Vale a dire, la presentazione di una domanda di trasferimento per gravi motivi può comportare un onere di previa valutazione da parte dell’Università, e, in caso di esito favorevole, la copertura di posti disponibili a scapito delle procedure di trasferimento (annuali) ordinarie; ma, per salvaguardare evidenti esigenze di buon andamento dell’attività amministrativa, occorre che le domande di trasferimento ai sensi dell’art. 9 vengano presentate prima dell’avvio delle procedure di trasferimento ordinarie.
10.5. Può ammettersi, al più, che la presentazione della domanda per gravi motivi avvenga prima della definizione della graduatoria dei trasferimenti ordinari, qualora i relativi presupposti siano maturati o siano stati percepiti successivamente all’indizione della procedura.
10.6. Non è invece ammissibile che una graduatoria già formalmente definita sia resa, anche solo parzialmente, infruttuosa per effetto di un trasferimento ex art. 9 la cui domanda sia stata presentata, o venga regolarizzata, successivamente.
10.7. Per tali motivi, la risposta data dall’Università di GI appare corretta, non soltanto, come esposto, nella parte in cui rimarca la (perdurante) mancanza della previa valutazione dell’Università Magna GR, ma anche in quella che oppone l’indisponibilità dei posti per il trasferimento al secondo anno, risultando ormai assegnati in esito alla procedura annuale ordinaria tutti quelli individuati dal bando (7 posti, nella sede di Terni). Né, può aggiungersi, al riguardo è ravvisabile una responsabilità dell’Università di GI; in particolare, stante la ricostruzione del quadro normativo e la conseguente legittimità dell’arresto procedimentale, nessun ulteriore obbligo poteva avere l’Università in ordine all’organizzazione dei trasferimenti da altri Atenei.
10.8. Da quanto sopra discende che non è nemmeno riscontrabile un difetto di competenza in capo al dirigente dell’Università di GI che ha sottoscritto gli atti impugnati, trattandosi di far constare la perdurante mancanza dei presupposti oggettivi necessari affinché si dovesse effettuare la valutazione nel merito della domanda di trasferimento, questa sì di competenza del Rettore in base all’art. 9.
11. Considerate le peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- quanto alle domande di annullamento dei provvedimenti dell’Università degli Studi di GI e di accertamento dell’obbligo di provvedere nei confronti di detta Università, lo respinge;
- quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo dell’Università degli Studi Magna GR di pronunciarsi sulla domanda di trasferimento, lo accoglie, nei sensi e limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in GI nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.