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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5958/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005936918000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259005936918000, notificata in data 14.7.2025 relativa a tassa automobilistica anno 2005- 2006 per l'importo complessivo di Euro 491,94. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e alla Regione Calabria, il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione triennale del credito vantato.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria che eccepisce l'inammissibilità per mancata prova della tempestività del ricorso e insiste per la bontà della pretesa, stante la notifica nei termini di legge.
Non si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Invero la pretesa creditoria portata dall'intimazione di pagamento impugnata, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 09420110029357717000, è prescritta essendo abbondantemente decorso, dalla data di notifica della indicata cartella (avvenuta in data 6.12.2011) alla data di notifica della intimazione di pagamento (avvenuta in data 14.7.2025), il previsto termine triennale di prescrizione senza che nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato alla parte ricorrente.
Quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso per tardività, si rileva che dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, emerge con chiarezza che il dies a quo è coincidente con il 14.7.2025. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglie il ricorso e condanna la parte resistente costituita in giudizio alle spese di lite per Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 27.1.2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5958/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005936918000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259005936918000, notificata in data 14.7.2025 relativa a tassa automobilistica anno 2005- 2006 per l'importo complessivo di Euro 491,94. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e alla Regione Calabria, il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione triennale del credito vantato.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria che eccepisce l'inammissibilità per mancata prova della tempestività del ricorso e insiste per la bontà della pretesa, stante la notifica nei termini di legge.
Non si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Invero la pretesa creditoria portata dall'intimazione di pagamento impugnata, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 09420110029357717000, è prescritta essendo abbondantemente decorso, dalla data di notifica della indicata cartella (avvenuta in data 6.12.2011) alla data di notifica della intimazione di pagamento (avvenuta in data 14.7.2025), il previsto termine triennale di prescrizione senza che nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato alla parte ricorrente.
Quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso per tardività, si rileva che dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, emerge con chiarezza che il dies a quo è coincidente con il 14.7.2025. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglie il ricorso e condanna la parte resistente costituita in giudizio alle spese di lite per Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 27.1.2026