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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1895/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(TO), Via Nigra n. 2, cod. fisc. , ammessa al gratuito C.F._1 patrocinio con delibera n. 1927 del 03.12.24 del COA di Ivrea
e nata a [...] il [...], residente in [...], Lungo Po Parte_2
Alessandro Antonelli 85 Sc. A, cod. fisc. ammesso al gratuito C.F._2 patrocinio, con delibera del COA di Ivrea n. 1508 del 10.09.24
entrambi elettivamente domiciliati in Piobesi Torinese (TO) alla Via del Mare 38,
10040, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Otranto-Godano che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto. 2) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione ed abitazione preferenziale presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi che li avranno con sé e congiuntamente sulle questioni di straordinaria amministrazione, quali ad esempio le scelte sul percorso scolastico ovvero concernenti la salute del medesimo.
3) Il figlio sarà domiciliato presso il padre per esigenze scolastiche, pur mantenendo la Per_1 residenza presso la madre.
4) Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori in maniera libera e autonoma, rispettando i desideri dei minori secondo accordi presi con la madre, tenendo conto delle esigenze di vita e scolastiche dei minori.
I coniugi si comunicheranno reciprocamente e con tempestività ogni notizia e/o informazione relativa ai figli.
5) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li avranno con sé.
6) Il signor a decorrere dal mese di maggio 2024, verserà entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese alla GN (valuta a favore del beneficiario), a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento per i figli, la somma di € 200,00 (paria a € 100,00 per ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre 100% per delle spese scolastiche e Per_1 mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, straordinarie, sportive e ludico- ricreative, alle spese necessarie all'iscrizione scolastica, alla mensa, all'acquisto di materiale scolastico ad inizio anno, al trasporto pubblico, spese previamente concordate o comunque necessitate e documentate, per le altre spese extra ordinarie i ricorrenti richiamano espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli
Avvocati di Torino;
7) Diversamente la sig.ra si occuperà per intero per le spese extra ordinarie per Pt_1
Per_3
8) L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla Sig.ra Pt_1
9) le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio o rinnovo dei passaporti.”
Il P.M. il 28/08/2024 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 13.08.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che: - hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in ON (VC) in data
01.07.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 270, Parte II, Serie B, anno 2007, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi sono nati i figli a Torino il 21.03.2010 ed a Per_1 Per_3
Torino il 24.06.2014;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 1 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a ON (VC) il 01 luglio 2007 (trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile al n. 270, Parte II, Serie B, anno 2007, Comune di Torino).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà – ai sensi dell'art. 83 comma
3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore del ricorrente e del resistente (ammessi al patrocinio a spese dello Stato), che ne hanno fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea 1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio a ON (VC) il 01 luglio 2007 - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1895/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(TO), Via Nigra n. 2, cod. fisc. , ammessa al gratuito C.F._1 patrocinio con delibera n. 1927 del 03.12.24 del COA di Ivrea
e nata a [...] il [...], residente in [...], Lungo Po Parte_2
Alessandro Antonelli 85 Sc. A, cod. fisc. ammesso al gratuito C.F._2 patrocinio, con delibera del COA di Ivrea n. 1508 del 10.09.24
entrambi elettivamente domiciliati in Piobesi Torinese (TO) alla Via del Mare 38,
10040, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Otranto-Godano che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto. 2) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione ed abitazione preferenziale presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi che li avranno con sé e congiuntamente sulle questioni di straordinaria amministrazione, quali ad esempio le scelte sul percorso scolastico ovvero concernenti la salute del medesimo.
3) Il figlio sarà domiciliato presso il padre per esigenze scolastiche, pur mantenendo la Per_1 residenza presso la madre.
4) Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori in maniera libera e autonoma, rispettando i desideri dei minori secondo accordi presi con la madre, tenendo conto delle esigenze di vita e scolastiche dei minori.
I coniugi si comunicheranno reciprocamente e con tempestività ogni notizia e/o informazione relativa ai figli.
5) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li avranno con sé.
6) Il signor a decorrere dal mese di maggio 2024, verserà entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese alla GN (valuta a favore del beneficiario), a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento per i figli, la somma di € 200,00 (paria a € 100,00 per ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre 100% per delle spese scolastiche e Per_1 mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, straordinarie, sportive e ludico- ricreative, alle spese necessarie all'iscrizione scolastica, alla mensa, all'acquisto di materiale scolastico ad inizio anno, al trasporto pubblico, spese previamente concordate o comunque necessitate e documentate, per le altre spese extra ordinarie i ricorrenti richiamano espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli
Avvocati di Torino;
7) Diversamente la sig.ra si occuperà per intero per le spese extra ordinarie per Pt_1
Per_3
8) L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla Sig.ra Pt_1
9) le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio o rinnovo dei passaporti.”
Il P.M. il 28/08/2024 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 13.08.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che: - hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in ON (VC) in data
01.07.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 270, Parte II, Serie B, anno 2007, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi sono nati i figli a Torino il 21.03.2010 ed a Per_1 Per_3
Torino il 24.06.2014;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 1 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a ON (VC) il 01 luglio 2007 (trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile al n. 270, Parte II, Serie B, anno 2007, Comune di Torino).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà – ai sensi dell'art. 83 comma
3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore del ricorrente e del resistente (ammessi al patrocinio a spese dello Stato), che ne hanno fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea 1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio a ON (VC) il 01 luglio 2007 - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)