2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4 giugno 2008
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentari • 2
- 1. Porta il cellulare nella cabina elettorale e fotografa la scheda: condannatoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 5 marzo 2018
[…] Il caso sottoposto all'esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di cui all'art. 1 della legge n. 96 del 2008, in quanto il medesima aveva introdotto “nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato”. […]
Leggi di più… - 2. È vietato fotografare la scheda elettorale compilata. Si rischia fino a 15.000€!Avv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
[…] L'imputato fu condannato in prima battuta dal Tribunale di Firenze in quanto colpevole del reato di cui all'art. 1 legge n. 96 del 2008, nella parte in cui sancisce: “Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.” Riguardo la pena, l'art. 4 della stessa Legge stabilisce che “chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.”, pertanto, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2018, n. 9400Provvedimento: […] 1 - Con sentenza del 18 maggio 2017, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto IE GI CI colpevole del reato previsto dall'art. 1 legge n. 96 del 2008, per avere introdotto, il 24 febbraio 2013, nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato, solo convertendo la pena detentiva irrogatagli nella pena pecuniaria di euro 15.000 di ammenda. […]Leggi di più...
- introduzione telefono cellulare in cabina elettorale·
- pena pecuniaria sostitutiva·
- art. 459 cod. proc. pen.·
- procedimento per decreto penale·
- invito presidente di seggio·
- art. 1 legge n. 96 del 2008·
- art. 131 bis cod. pen.·
- elemento costitutivo del reato·
- fotografia scheda elettorale·
- deflazione processuale
- 2. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2017, n. 9400Provvedimento: […] Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore il difensore presente avvocato BAGATTINI FEDERICO del foro di FIRENZE si riporta ai motivi те RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 18 maggio 2017, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto PI IG EC colpevole del reato previsto dall'art. 1 legge n. 96 del 2008, per avere introdotto, il 24 febbraio 2013, nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato, solo convertendo la pena detentiva irrogatagli nella pena pecuniaria di euro 15.000 di ammenda. […]Leggi di più...
- esclusione·
- sanzione sostitutiva della pena detentiva·
- necessità·
- invito del presidente del seggio a depositare detti strumenti·
- disciplina introdotta dalla legge n.103 del 2017 nel caso di decreto penale·
- reato di introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare·
- applicabilità ad altre ipotesi di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria·
- elezioni·
- reati elettorali·
- ragguaglio tra pene diverse·
- pena
- 3. Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2022, n. 17096Provvedimento: […]Leggi di più...
- introduzione telefono cellulare in cabina elettorale·
- prescrizione del reato·
- art. 1 decreto-legge 49/2008·
- estinzione del reato·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- sentenza di assoluzione·
- non menzione nel casellario giudiziale·
- art. 175 cod. pen.
- 4. Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2020, n. 32547Provvedimento: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento nei confronti di: Di ZI PI, nato a [...], il [...]; AP CO, nato a [...], il [...]; VA AO, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 14/4/2020 del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Paola; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 32547 Anno 2020 Presidente: PALLA …Leggi di più...
- elementi utilizzabili ai fini della revoca·
- fattispecie·
- elementi nuovi·
- requisiti·
- inammissibilità della richiesta – fondamento·
- udienza preliminare·
- sentenza di non luogo a procedere·
- revoca·
- ordinanza del giudice