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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3084/2025 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso decreto di rigetto di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 50 D.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 17 dicembre 2025 ed alla stessa riservato in decisione,
TRA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al reclamo, dall'avv. FEDERICO MORA (c.f ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Parma, Strada della Repubblica n. 41;
RECLAMANTE
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37;
RECLAMATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Napoli la premesso di essere Parte_1 titolare di un credito di € 47.122,82 in forza di decreto ingiuntivo divenuto definitivo n. 1796/2017 emesso dal Tribunale di Parma in data 19.10.2017, chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione
1 giudiziale della (P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37.
Nella contumacia del debitore, il Tribunale di Napoli, con decreto pubblicato il 25.9.2025, rigettava l'istanza, ritenendo insussistenti i requisiti necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale del menzionato debitore e, segnatamente, ritenendo che l'impresa rientrasse nel novero delle cd. “imprese minori” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 14/2019, in quanto “dall'istruttoria non sono emersi debiti di ammontare superiore ad € 500.000,00 (pur sommando i debiti iscritti a ruolo e la somma in questa sede rivendicata) né elementi tali da far ritenere superati gli importi normativamente previsti per attivo e ricavi superiori a quelli di cui all'anzidetto art. 2 CCII”.
Avverso detta decisione la creditrice istante ha proposto tempestivo reclamo ex art. 50 d.lgs. 14/2019 con ricorso depositato il 30.10.2025, chiedendo di revocare il decreto di rigetto e, conseguentemente, di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della debitrice Controparte_1
, adottando ogni conseguente provvedimento. Prospettava, in merito, la violazione della
[...] disposizione di cui all'art. 2 cit. e delle regole di riparto dell'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti stessi, reiterando, altresì, le difese già svolte dinanzi al Tribunale in merito alla presenza di innumerevoli indici integranti la prova dello stato di insolvenza.
Con decreto emesso in data 5.11.2025, nel quale veniva fissata l'udienza di trattazione e assegnato il termine per la notifica del reclamo, è stata disposta anche la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito del deposito di note di udienza da parte del procuratore del reclamante, all'udienza del
17.12.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Sostiene la reclamante l'erroneità del decreto di rigetto adottato dal Tribunale, atteso che la debitrice
“non ha mai provato di essere un'impresa minore”, rimanendo contumace e che il Tribunale, anziché applicare l'art. 2 e ritenere non assolto l'onere di provare il possesso dei requisiti in esso previsti - da valutarsi, peraltro, congiuntamente per tutti e tre gli esercizi antecedenti l'apertura della procedura - avrebbe erroneamente accertato il possesso dei suddetti requisiti, ricavandolo dalla mancata prova di elementi contrari e, quindi, di fatto ponendo a carico del creditore l'onere di provare il superamento delle soglie, mentre, invece, la norma pone il relativo onere a carico della debitrice.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
L'art. 121 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale” ed applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, statuisce che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino
2 il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A norma del citato art. 2, comma 1, lett. d) è qualificabile “impresa minore”, come tale non assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono - immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare previgente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali già enucleati nella vigenza del precedente art. 1 l. fall. - rileva la
Corte che anche la nuova formulazione della norma ha attribuito all'imprenditore-debitore l'onere della prova di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, laddove la regola generale è, invece, quella dell'assoggettabilità alla procedura dell'imprenditore commerciale. Ne consegue che spetta al debitore resistente allegare e provare la sussistenza (per tutti e tre gli esercizi antecedenti) dei parametri di fatto sottesi all'eccezione di essere “piccolo imprenditore”, nel cui difetto va dichiarata l'apertura della procedura.
Ciò non esclude, peraltro, che, anche nel caso in cui il debitore non si costituisca nel procedimento, possa ugualmente rilevarsi dagli atti e, quindi, ritenersi raggiunta la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali in capo allo stesso, tali da escludere l'apertura della procedura: il carattere inquisitorio del procedimento - che la natura dispositiva dell'istruzione ha attenuato, ma non del tutto eliminato -, infatti, comunque, consente al giudice di acquisire d'ufficio informazioni per completare il quadro istruttorio e, qualora da dette informative emerga “con evidenza” la non assoggettabilità alla procedura del debitore, respingere l'istanza pur se il debitore sia rimasto contumace o se, costituitosi, non abbia assunto posizione sul punto.
Viceversa, qualora anche all'esito del materiale probatorio acquisito d'ufficio permanga il dubbio circa la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'attuale art. 2 comma 1 lett. d) (ed in precedenza dall'art. 1 l.f.), in applicazione dei principi che governano la ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi l'assoggettabilità alla procedura (in tal senso anche Corte d'Appello di Venezia, decreto n. 2720/2019 del 12.7.2019 secondo cui: “…essendo il relativo onere probatorio posto primariamente a carico del debitore richiesto di fallimento, i dati comunque acquisiti dal Tribunale nell'ambito del procedimento prefallimentare – sia che gli stessi siano stati forniti dalla P.A. in
3 conseguenza dell'attivazione da parte dello stesso Tribunale dei poteri di indagine d'ufficio che gli spettano, sia che siano stati offerti da altre parti del giudizio – devono condurre ad un risultato certo in merito all'insussistenza dei presupposti soggettivi di fallibilità, non potendo “solo presumersi” che le soglie non siano state superate e cioè accontentarsi di una mera probabilità, comunque percentualizzata, di “non superamento” e questo in quanto, in assenza di utili informazioni contrarie, torna ad applicarsi in modo rigoroso il principio della ripartizione dell'onere della prova sancito dall'art. 1 L.F….”).
Giova, infine, rimarcare che l'esercizio dei poteri officiosi non è obbligatorio da parte del giudice, che siffatto potere va sempre esercitato nell'ambito di una cornice allegatoria e probatoria già presente agli atti e che, in ogni caso, ove dalla documentazione presente in atti o acquisita ex officio non emerga la prova certa della sussistenza congiunta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza, di tutti e tre i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2, il mancato raggiungimento della prova ricade sul debitore, alla stessa onerato secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, desumibili sia dalla natura di eccezione del requisito stesso, sia dal principio di vicinanza della prova (cfr. in tal senso Cass.
31353/2022, la quale ha al riguardo precisato che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo
n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”).
Rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto applicazione dei principi testè enunciati, avendo dichiarato, nella contumacia del debitore, la sussistenza delle soglie dimensionali di cui al citato art. 2, ricavandole, quanto all'esposizione debitoria, sulla base delle risultanze delle informative acquisite presso enti pubblici, dalle quali effettivamente emergeva la presenza di debiti inferiori ad € 500.000,00; mentre, per quanto concerne la prova dell'attivo e dei ricavi, “dalla mancanza in atti di elementi tali da far ritenere superati gli importi normativamente previsti”, in tal modo
4 effettivamente invertendo la prospettiva normativa, che invece, in mancanza di una prova certa del possesso dei requisiti per i tre anni antecedenti l'apertura della procedura, impone di presumere che i valori siano superiori a quelli necessari per essere qualificata impresa minore.
I principi enunciati sopra, quindi, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere non provato il possesso congiunto in capo alla debitrice delle soglie dimensionali per essere qualificata impresa minore, con conseguente sua assoggettabilità alla procedura richiesta.
Né agli atti risultano i bilanci o altre scritture contabili degli ultimi tre esercizi tali da dimostrare anche nella contumacia della debitrice che essa avesse il possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
Tale carenza probatoria, attesi i principi consolidati in materia di ripartizione dell'onere della prova citati sopra, non può che condurre a ritenere non sussistente nel caso di specie il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 e, quindi, l'assoggettabilità della reclamata alla procedura in corso, atteso, peraltro, che la società debitrice non si è costituita neppure nel presente giudizio di reclamo, nonostante la regolarità della notifica.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono nel caso di specie anche gli altri requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nella specie, il credito vantato dalla reclamante (pari ad € 47.122,82) supera la soglia debitoria di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Lo stato di insolvenza, infine, è rilevabile dai molteplici elementi evidenziati dalla reclamante e risultanti dalla documentazione allegata al reclamo e all'istanza di apertura della procedura, tra cui in particolare: il mancato pagamento spontaneo dell'importo dovuto alla creditrice ricorrente e l'inadempimento al piano di rientro concordato tra le parti;
l'infruttuosità della procedura eesecutiva mobiliare esperita;
la mancata costituzione della debitrice nel giudizio prefallimentare e nel presente giudizio di reclamo. Tali circostanze, complessivamente valutate, dimostrano come la società
[...]
non sia in grado di adempiere con regolarità e con mezzi normali alle proprie Controparte_1 obbligazioni.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del proposto reclamo e per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della (P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Napoli per i restanti provvedimenti.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando i parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014; Cass. 1346/2013), sulla base di un
5 valore tra i minimi e i medi di tariffa e detratte le somme richieste per spese non documentate e l'attività istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto in data 30.10.2025 ex art. 50 d.lgs. 14/2019 da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Napoli, depositato in data 25.9.2025, nei confronti della (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede legale in Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37, così provvede:
1) revoca il decreto impugnato e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37 e rimette gli atti al Tribunale di Napoli per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
2) condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della reclamante delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, liquidati per la prima fase del giudizio in € 125,00 per spese ed € 750,00 per compensi e, per la presente fase del giudizio in € 147,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge sui soli compensi.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3084/2025 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso decreto di rigetto di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 50 D.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 17 dicembre 2025 ed alla stessa riservato in decisione,
TRA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al reclamo, dall'avv. FEDERICO MORA (c.f ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Parma, Strada della Repubblica n. 41;
RECLAMANTE
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37;
RECLAMATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Napoli la premesso di essere Parte_1 titolare di un credito di € 47.122,82 in forza di decreto ingiuntivo divenuto definitivo n. 1796/2017 emesso dal Tribunale di Parma in data 19.10.2017, chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione
1 giudiziale della (P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37.
Nella contumacia del debitore, il Tribunale di Napoli, con decreto pubblicato il 25.9.2025, rigettava l'istanza, ritenendo insussistenti i requisiti necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale del menzionato debitore e, segnatamente, ritenendo che l'impresa rientrasse nel novero delle cd. “imprese minori” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 14/2019, in quanto “dall'istruttoria non sono emersi debiti di ammontare superiore ad € 500.000,00 (pur sommando i debiti iscritti a ruolo e la somma in questa sede rivendicata) né elementi tali da far ritenere superati gli importi normativamente previsti per attivo e ricavi superiori a quelli di cui all'anzidetto art. 2 CCII”.
Avverso detta decisione la creditrice istante ha proposto tempestivo reclamo ex art. 50 d.lgs. 14/2019 con ricorso depositato il 30.10.2025, chiedendo di revocare il decreto di rigetto e, conseguentemente, di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della debitrice Controparte_1
, adottando ogni conseguente provvedimento. Prospettava, in merito, la violazione della
[...] disposizione di cui all'art. 2 cit. e delle regole di riparto dell'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti stessi, reiterando, altresì, le difese già svolte dinanzi al Tribunale in merito alla presenza di innumerevoli indici integranti la prova dello stato di insolvenza.
Con decreto emesso in data 5.11.2025, nel quale veniva fissata l'udienza di trattazione e assegnato il termine per la notifica del reclamo, è stata disposta anche la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito del deposito di note di udienza da parte del procuratore del reclamante, all'udienza del
17.12.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Sostiene la reclamante l'erroneità del decreto di rigetto adottato dal Tribunale, atteso che la debitrice
“non ha mai provato di essere un'impresa minore”, rimanendo contumace e che il Tribunale, anziché applicare l'art. 2 e ritenere non assolto l'onere di provare il possesso dei requisiti in esso previsti - da valutarsi, peraltro, congiuntamente per tutti e tre gli esercizi antecedenti l'apertura della procedura - avrebbe erroneamente accertato il possesso dei suddetti requisiti, ricavandolo dalla mancata prova di elementi contrari e, quindi, di fatto ponendo a carico del creditore l'onere di provare il superamento delle soglie, mentre, invece, la norma pone il relativo onere a carico della debitrice.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
L'art. 121 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale” ed applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, statuisce che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino
2 il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A norma del citato art. 2, comma 1, lett. d) è qualificabile “impresa minore”, come tale non assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono - immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare previgente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali già enucleati nella vigenza del precedente art. 1 l. fall. - rileva la
Corte che anche la nuova formulazione della norma ha attribuito all'imprenditore-debitore l'onere della prova di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, laddove la regola generale è, invece, quella dell'assoggettabilità alla procedura dell'imprenditore commerciale. Ne consegue che spetta al debitore resistente allegare e provare la sussistenza (per tutti e tre gli esercizi antecedenti) dei parametri di fatto sottesi all'eccezione di essere “piccolo imprenditore”, nel cui difetto va dichiarata l'apertura della procedura.
Ciò non esclude, peraltro, che, anche nel caso in cui il debitore non si costituisca nel procedimento, possa ugualmente rilevarsi dagli atti e, quindi, ritenersi raggiunta la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali in capo allo stesso, tali da escludere l'apertura della procedura: il carattere inquisitorio del procedimento - che la natura dispositiva dell'istruzione ha attenuato, ma non del tutto eliminato -, infatti, comunque, consente al giudice di acquisire d'ufficio informazioni per completare il quadro istruttorio e, qualora da dette informative emerga “con evidenza” la non assoggettabilità alla procedura del debitore, respingere l'istanza pur se il debitore sia rimasto contumace o se, costituitosi, non abbia assunto posizione sul punto.
Viceversa, qualora anche all'esito del materiale probatorio acquisito d'ufficio permanga il dubbio circa la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'attuale art. 2 comma 1 lett. d) (ed in precedenza dall'art. 1 l.f.), in applicazione dei principi che governano la ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi l'assoggettabilità alla procedura (in tal senso anche Corte d'Appello di Venezia, decreto n. 2720/2019 del 12.7.2019 secondo cui: “…essendo il relativo onere probatorio posto primariamente a carico del debitore richiesto di fallimento, i dati comunque acquisiti dal Tribunale nell'ambito del procedimento prefallimentare – sia che gli stessi siano stati forniti dalla P.A. in
3 conseguenza dell'attivazione da parte dello stesso Tribunale dei poteri di indagine d'ufficio che gli spettano, sia che siano stati offerti da altre parti del giudizio – devono condurre ad un risultato certo in merito all'insussistenza dei presupposti soggettivi di fallibilità, non potendo “solo presumersi” che le soglie non siano state superate e cioè accontentarsi di una mera probabilità, comunque percentualizzata, di “non superamento” e questo in quanto, in assenza di utili informazioni contrarie, torna ad applicarsi in modo rigoroso il principio della ripartizione dell'onere della prova sancito dall'art. 1 L.F….”).
Giova, infine, rimarcare che l'esercizio dei poteri officiosi non è obbligatorio da parte del giudice, che siffatto potere va sempre esercitato nell'ambito di una cornice allegatoria e probatoria già presente agli atti e che, in ogni caso, ove dalla documentazione presente in atti o acquisita ex officio non emerga la prova certa della sussistenza congiunta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza, di tutti e tre i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2, il mancato raggiungimento della prova ricade sul debitore, alla stessa onerato secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, desumibili sia dalla natura di eccezione del requisito stesso, sia dal principio di vicinanza della prova (cfr. in tal senso Cass.
31353/2022, la quale ha al riguardo precisato che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo
n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”).
Rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto applicazione dei principi testè enunciati, avendo dichiarato, nella contumacia del debitore, la sussistenza delle soglie dimensionali di cui al citato art. 2, ricavandole, quanto all'esposizione debitoria, sulla base delle risultanze delle informative acquisite presso enti pubblici, dalle quali effettivamente emergeva la presenza di debiti inferiori ad € 500.000,00; mentre, per quanto concerne la prova dell'attivo e dei ricavi, “dalla mancanza in atti di elementi tali da far ritenere superati gli importi normativamente previsti”, in tal modo
4 effettivamente invertendo la prospettiva normativa, che invece, in mancanza di una prova certa del possesso dei requisiti per i tre anni antecedenti l'apertura della procedura, impone di presumere che i valori siano superiori a quelli necessari per essere qualificata impresa minore.
I principi enunciati sopra, quindi, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere non provato il possesso congiunto in capo alla debitrice delle soglie dimensionali per essere qualificata impresa minore, con conseguente sua assoggettabilità alla procedura richiesta.
Né agli atti risultano i bilanci o altre scritture contabili degli ultimi tre esercizi tali da dimostrare anche nella contumacia della debitrice che essa avesse il possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
Tale carenza probatoria, attesi i principi consolidati in materia di ripartizione dell'onere della prova citati sopra, non può che condurre a ritenere non sussistente nel caso di specie il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 e, quindi, l'assoggettabilità della reclamata alla procedura in corso, atteso, peraltro, che la società debitrice non si è costituita neppure nel presente giudizio di reclamo, nonostante la regolarità della notifica.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono nel caso di specie anche gli altri requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nella specie, il credito vantato dalla reclamante (pari ad € 47.122,82) supera la soglia debitoria di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Lo stato di insolvenza, infine, è rilevabile dai molteplici elementi evidenziati dalla reclamante e risultanti dalla documentazione allegata al reclamo e all'istanza di apertura della procedura, tra cui in particolare: il mancato pagamento spontaneo dell'importo dovuto alla creditrice ricorrente e l'inadempimento al piano di rientro concordato tra le parti;
l'infruttuosità della procedura eesecutiva mobiliare esperita;
la mancata costituzione della debitrice nel giudizio prefallimentare e nel presente giudizio di reclamo. Tali circostanze, complessivamente valutate, dimostrano come la società
[...]
non sia in grado di adempiere con regolarità e con mezzi normali alle proprie Controparte_1 obbligazioni.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del proposto reclamo e per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della (P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Napoli per i restanti provvedimenti.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando i parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014; Cass. 1346/2013), sulla base di un
5 valore tra i minimi e i medi di tariffa e detratte le somme richieste per spese non documentate e l'attività istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto in data 30.10.2025 ex art. 50 d.lgs. 14/2019 da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Napoli, depositato in data 25.9.2025, nei confronti della (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede legale in Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37, così provvede:
1) revoca il decreto impugnato e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Casoria, III Traversa di via Castagna n. 37 e rimette gli atti al Tribunale di Napoli per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
2) condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della reclamante delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, liquidati per la prima fase del giudizio in € 125,00 per spese ed € 750,00 per compensi e, per la presente fase del giudizio in € 147,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge sui soli compensi.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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