Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1954, n. 1015
Articolo 2
Versione
21 novembre 1954
Art. 1.
Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonche' ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronantica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza e' dovuto il trattamento economico inerente al grado rivestito.
Entrata in vigore il 21 novembre 1954