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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2950/2024
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Alex Kuno Tarneller, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di 1° grado tra:
c.f. , con l'avv. GIOVANNELLI CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
C.F. , con l'avv. GEMINIANI GIAN PIERO Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 885/2024, vendita, domanda giudiziale
Conclusioni
Parte attrice:
(atto di citazione) Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarare la nullità del decreto opposto ai sensi dell'art. 164
c.p.c.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Parte convenuta: in via preliminare,
• disporre la prosecuzione del processo con rito semplificato, sussistendone i presupposti;
• in ogni caso, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.
648 c.p.c. per l'intero importo ingiunto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito,
pagina 1 di 5 • in via principale, rigettare, con ogni più opportuna statuizione, tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata, nell'ipotesi di non conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare, quantomeno, l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma inferiore che il giudice riterrà dovuta, oltre interessi moratori;
in ogni caso,
• condannare controparte a pagare compensi e spese legali del presente procedimento di opposizione e del giudizio monitorio, con statuizione anche ai sensi dell'art. 96, commi 1
e 3, c.p.c., data la manifesta infondatezza dell'opposizione;
***
In ogni caso, solo nell'ipotesi in cui l'adito giudice non ritenga tali documenti sufficienti
a provare il diritto fatto valere, si chiede che ammetta, con ordinanza ex art. 245 c.p.c., prova per testimoni sul seguente articolo di prova:
• E' vero che le merci elencate nei documenti di trasporto n. 21353 del 28 luglio 2023 e
n. 35104 del 19 dicembre 2023, che sono stati prodotti in giudizio rispettivamente sub 3 e sub 4 e che si mostrano al teste, sono state consegnate a Parte_1
rispettivamente il 2 agosto 2023 ed il 21 dicembre 2023?
Si indicano come testimoni: il legale rappresentante dell'impresa Controparte_2 con sede legale in viale Forlanini 2/A a Parma, ed il legale rappresentante dell'impresa
con sede in via Emilia Este 86 a Parma. Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Sulla base delle fatture n. 122238147 del 3 agosto 2023 di € 7.967,35, ancora inevasa per
€ 7.344,91, e n. 122253382 del 31 dicembre 2023 di € 9.837,73, nonché dei rispettivi d.d.t. n. 21353 del 28 luglio 2023 e n. 35104 del 19 dicembre 2023, ha Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 885/2024 per l'importo capitale di € 17.182,64, oltre interessi e spese di procedura.
L'ingiunta ha proposto opposizione deducendo, quale unico motivo, Parte_1
quanto segue: “La società ha depositato ricorso per ingiunzione di Controparte_1
pagina 2 di 5 pagamento davanti al Tribunale adito relativo a due fatture indicate in ricorso.
Dall'esame del ricorso non si evince nemmeno a cosa siano riferibili le fatture citate.
Sembrerebbe merce di cui non si precisa né si indica la qualità, la quantità né il tipo di merce di cui si chiede il pagamento.
Sotto tale profilo non è possibile il contraddittorio e quindi vi è aperta violazione dell'art.
163 n. 3 c.p.c. con conseguente nullità della ingiunzione di pagamento ex art. 164 c.p.c.”
L'opponente non ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., né è comparsa alla prima udienza.
2.
L'opposizione è manifestamente infondata.
L'opponente solleva, in sostanza, la questione dell'articolazione della domanda giudiziale in seno al ricorso per decreto ingiuntivo. All'uopo richiama erroneamente, quantomeno sotto il profilo formale, gli artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c., attinenti alla nullità dell'atto di citazione per insufficiente allegazione della “cosa oggetto della domanda”. Tali norme non sono applicabili al ricorso per ingiunzione ma, appunto, solo all'atto di citazione.
Il requisito formale per l'ingiunzione di pagamento è costituito dalla sussistenza di un credito liquido (art. 633 c.p.c.). Posto che il ricorso per ingiunzione contiene una domanda giudiziale (relativa al credito liquido), la stessa deve essere prospettata nei suoi elementi essenziali, quindi tramite le parti, il petitum e la causa petendi. È ammissibile che parti della domanda giudiziale siano ricavabili dai documenti prodotti richiamati nel ricorso.
Nel caso di specie la domanda giudiziale è prospettata in modo sufficientemente determinato nel ricorso per ingiunzione: sono indicate le parti del rapporto, il petitum immediato, consistente nel pagamento di una somma di danaro, e il petitum mediato, consistente nel “pagamento di corrispettivo per fornitura di merce”, ossia del prezzo di compravendita. È altresì indicato il principio della causa petendi, consistente nel riferimento alle fatture e ai documenti di trasporto, tutti chiaramente individuati. Dalle fatture e dai documenti di trasporto, prodotti quali documenti allegati al ricorso, si evincono esattamente le singole merci compravendute e consegnate, tutte indicate con le rispettive denominazioni e quantità; nelle fatture sono indicati anche i prezzi di ogni pagina 3 di 5 singolo prodotto.
Il riferimento, nel ricorso, alle fatture specificamente individuate, che a loro volta contengono l'elenco delle singole merci compravendute, è sufficiente per l'allegazione della causa petendi.
Non sussiste né indeterminatezza della domanda giudiziale, né violazione del diritto di difesa, posto che le fatture possono essere facilmente visionate tramite l'accesso al fascicolo del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunge che dall'anno 2019 la fattura elettronica viene inserita nel cassetto fiscale del debitore e deve quindi ritenersi a lui nota, a meno che non svolga delle contestazioni circa la sua mancata conoscenza e conoscibilità.
In conclusione, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo, che va munito dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM
55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, parametri minimi per trattazione/istruttoria (consistita nelle sole memorie
171 ter) e decisione (consistita nella succinta discussione orale), con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 8 nonché aumento del 30% della sola fase di introduzione ex art. 4 co.
1 bis, per un totale di € 4636,30.
La fissazione della prima udienza a distanza di 250 giorni dalla notifica dell'atto di citazione (a fronte del termine legale di almeno 120) può essere considerato atto di mala fede processuale quando tale lasso di tempo non è giustificato da ragioni apprezzabili ed ha solo l'obiettivo dilatorio di ritardare la trattazione della causa e la decisione sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Nel caso di specie l'intento dilatorio è desumibile dal fatto che l'opponente non ha preso posizione sulle difese dell'opposta tramite il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., né è comparsa alla prima udienza.
Pertanto, si ravvisa la responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. e si pagina 4 di 5 reputa adeguato l'importo di € 500,00, corrispondente a poco più di un decimo del compenso di avvocato.
Lo stesso importo è dovuto ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 885/2024, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta a titolo di Parte_1
spese di lite, € 4636,30per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende;
3. condanna a pagare all'opposta l'importo di € 500,00; Parte_1
4. condanna a pagare alla cassa delle ammende l'importo di € 500,00. Parte_1
10/03/2025
Il Giudice
Alex Kuno Tarneller firma digitale pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2950/2024
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Alex Kuno Tarneller, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di 1° grado tra:
c.f. , con l'avv. GIOVANNELLI CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
C.F. , con l'avv. GEMINIANI GIAN PIERO Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 885/2024, vendita, domanda giudiziale
Conclusioni
Parte attrice:
(atto di citazione) Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarare la nullità del decreto opposto ai sensi dell'art. 164
c.p.c.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Parte convenuta: in via preliminare,
• disporre la prosecuzione del processo con rito semplificato, sussistendone i presupposti;
• in ogni caso, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.
648 c.p.c. per l'intero importo ingiunto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito,
pagina 1 di 5 • in via principale, rigettare, con ogni più opportuna statuizione, tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata, nell'ipotesi di non conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare, quantomeno, l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma inferiore che il giudice riterrà dovuta, oltre interessi moratori;
in ogni caso,
• condannare controparte a pagare compensi e spese legali del presente procedimento di opposizione e del giudizio monitorio, con statuizione anche ai sensi dell'art. 96, commi 1
e 3, c.p.c., data la manifesta infondatezza dell'opposizione;
***
In ogni caso, solo nell'ipotesi in cui l'adito giudice non ritenga tali documenti sufficienti
a provare il diritto fatto valere, si chiede che ammetta, con ordinanza ex art. 245 c.p.c., prova per testimoni sul seguente articolo di prova:
• E' vero che le merci elencate nei documenti di trasporto n. 21353 del 28 luglio 2023 e
n. 35104 del 19 dicembre 2023, che sono stati prodotti in giudizio rispettivamente sub 3 e sub 4 e che si mostrano al teste, sono state consegnate a Parte_1
rispettivamente il 2 agosto 2023 ed il 21 dicembre 2023?
Si indicano come testimoni: il legale rappresentante dell'impresa Controparte_2 con sede legale in viale Forlanini 2/A a Parma, ed il legale rappresentante dell'impresa
con sede in via Emilia Este 86 a Parma. Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Sulla base delle fatture n. 122238147 del 3 agosto 2023 di € 7.967,35, ancora inevasa per
€ 7.344,91, e n. 122253382 del 31 dicembre 2023 di € 9.837,73, nonché dei rispettivi d.d.t. n. 21353 del 28 luglio 2023 e n. 35104 del 19 dicembre 2023, ha Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 885/2024 per l'importo capitale di € 17.182,64, oltre interessi e spese di procedura.
L'ingiunta ha proposto opposizione deducendo, quale unico motivo, Parte_1
quanto segue: “La società ha depositato ricorso per ingiunzione di Controparte_1
pagina 2 di 5 pagamento davanti al Tribunale adito relativo a due fatture indicate in ricorso.
Dall'esame del ricorso non si evince nemmeno a cosa siano riferibili le fatture citate.
Sembrerebbe merce di cui non si precisa né si indica la qualità, la quantità né il tipo di merce di cui si chiede il pagamento.
Sotto tale profilo non è possibile il contraddittorio e quindi vi è aperta violazione dell'art.
163 n. 3 c.p.c. con conseguente nullità della ingiunzione di pagamento ex art. 164 c.p.c.”
L'opponente non ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., né è comparsa alla prima udienza.
2.
L'opposizione è manifestamente infondata.
L'opponente solleva, in sostanza, la questione dell'articolazione della domanda giudiziale in seno al ricorso per decreto ingiuntivo. All'uopo richiama erroneamente, quantomeno sotto il profilo formale, gli artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c., attinenti alla nullità dell'atto di citazione per insufficiente allegazione della “cosa oggetto della domanda”. Tali norme non sono applicabili al ricorso per ingiunzione ma, appunto, solo all'atto di citazione.
Il requisito formale per l'ingiunzione di pagamento è costituito dalla sussistenza di un credito liquido (art. 633 c.p.c.). Posto che il ricorso per ingiunzione contiene una domanda giudiziale (relativa al credito liquido), la stessa deve essere prospettata nei suoi elementi essenziali, quindi tramite le parti, il petitum e la causa petendi. È ammissibile che parti della domanda giudiziale siano ricavabili dai documenti prodotti richiamati nel ricorso.
Nel caso di specie la domanda giudiziale è prospettata in modo sufficientemente determinato nel ricorso per ingiunzione: sono indicate le parti del rapporto, il petitum immediato, consistente nel pagamento di una somma di danaro, e il petitum mediato, consistente nel “pagamento di corrispettivo per fornitura di merce”, ossia del prezzo di compravendita. È altresì indicato il principio della causa petendi, consistente nel riferimento alle fatture e ai documenti di trasporto, tutti chiaramente individuati. Dalle fatture e dai documenti di trasporto, prodotti quali documenti allegati al ricorso, si evincono esattamente le singole merci compravendute e consegnate, tutte indicate con le rispettive denominazioni e quantità; nelle fatture sono indicati anche i prezzi di ogni pagina 3 di 5 singolo prodotto.
Il riferimento, nel ricorso, alle fatture specificamente individuate, che a loro volta contengono l'elenco delle singole merci compravendute, è sufficiente per l'allegazione della causa petendi.
Non sussiste né indeterminatezza della domanda giudiziale, né violazione del diritto di difesa, posto che le fatture possono essere facilmente visionate tramite l'accesso al fascicolo del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunge che dall'anno 2019 la fattura elettronica viene inserita nel cassetto fiscale del debitore e deve quindi ritenersi a lui nota, a meno che non svolga delle contestazioni circa la sua mancata conoscenza e conoscibilità.
In conclusione, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo, che va munito dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM
55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, parametri minimi per trattazione/istruttoria (consistita nelle sole memorie
171 ter) e decisione (consistita nella succinta discussione orale), con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 8 nonché aumento del 30% della sola fase di introduzione ex art. 4 co.
1 bis, per un totale di € 4636,30.
La fissazione della prima udienza a distanza di 250 giorni dalla notifica dell'atto di citazione (a fronte del termine legale di almeno 120) può essere considerato atto di mala fede processuale quando tale lasso di tempo non è giustificato da ragioni apprezzabili ed ha solo l'obiettivo dilatorio di ritardare la trattazione della causa e la decisione sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Nel caso di specie l'intento dilatorio è desumibile dal fatto che l'opponente non ha preso posizione sulle difese dell'opposta tramite il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., né è comparsa alla prima udienza.
Pertanto, si ravvisa la responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. e si pagina 4 di 5 reputa adeguato l'importo di € 500,00, corrispondente a poco più di un decimo del compenso di avvocato.
Lo stesso importo è dovuto ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 885/2024, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta a titolo di Parte_1
spese di lite, € 4636,30per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende;
3. condanna a pagare all'opposta l'importo di € 500,00; Parte_1
4. condanna a pagare alla cassa delle ammende l'importo di € 500,00. Parte_1
10/03/2025
Il Giudice
Alex Kuno Tarneller firma digitale pagina 5 di 5