TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7947/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7947/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. BACCETTI GIOVANNI VIA DELLA CERNAIA 102 50129 Parte_1
FIRENZE; ,
Per nessuno compare , CP_1
L'Avv. dà atto che sussiste la morosità riguardo alle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025 e chiede che la causa venga decisa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. .
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7947/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCETTI GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BACCETTI ROBERTO ( ) VIA DELLA CERNAIA 102 50129 C.F._1
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BACCETTI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto notificato il 4.7.24 intimava sfratto a in relazione ad immobile locato per Parte_1 CP_1 uso non abitativo sito in Sesto NO , Via delle Calandre n. 48/A deducendo il mancato pagamento da parte della conduttrice del canone mensile di € 3.000,00 + IVA per i mesi da aprile a giugno del 2024. Co La onostante la rituale notifica della citazione non compariva in udienza.
Il difensore di dava peraltro atto che la morosità era stata sanata dopo la notifica. Pt_1
Veniva quindi disposto il mutamento di rito non sussistendo i presupposti per la convalida.
La con la memoria integrativa ha chiesto la pronuncia di risoluzione del contratto . Pt_1
La Li si è resa contumace in giudizio.
La causa viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
La parte locatrice ha provato il fatto costitutivo allegando il contratto di locazione registrato.
Era onere della conduttrice provare il fatto estintivo e cioè il tempestivo pagamento dei canoni(Cass.
pagina 2 di 3 C SU n. 13533/01):prova che la evidentemente non ha fornito essendo rimasta contumace in giudizio.
L'art. 1455 c.c. stabilisce che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza , avuto riguardo all'interesse dell'altra.
L'art. 1587 n. 2) c.c. indica il pagamento del corrispettivo nei termini convenuti come una delle obbligazioni principali del conduttore.
L'art. 5 L. n. 392/78 con riferimento alle locazioni per uso abitativo stabilisce che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Non sussiste disposizione analoga per le locazioni non abitative.
Certamente tuttavia il mancato pagamento consecutivo di tre mensilità di canone, come avvenuto nella fattispecie in esame prima dell'intimazione di sfratto, ha costituito inadempimento di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della parte locatrice al regolare e tempestivo pagamento dei canoni.
Del resto all' inadempienza suddetta si aggiunge quella che risulta verificata in corso di causa , non essendo stato tuttora pagato il canone per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 ( il termine di pagamento in base al contratto è il giorno 5 di ogni mese) e la giurisprudenza afferma il principio che ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento rileva anche quello successivo alla domanda(Cass. 1428/17).
Risulta quindi essersi verificato il reiterato inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento del canone , inadempimento che ai sensi dell'art. 1455 c.c. per la sua importanza giustifica la pronuncia di risoluzione del contratto. Co Consequenziale è la condanna della al rilascio dell'immobile: ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78 appare data congrua per il rilascio il 10.3.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( quinto scaglione essendo prevista la scadenza del contratto al 30.9.27) ,dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 145,50 per sperse, € 7.000,00 per compenso ed € 1.050 per spese generali, per complessivi € 8.195,50.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e , avente ad Parte_1 CP_1 oggetto immobile sito in Sesto NO , Via delle Calandre n. 48/A per inadempimento della Co conduttrice condanna al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del CP_1
10.3.25; condanna la convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 8.195,50.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7947/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. BACCETTI GIOVANNI VIA DELLA CERNAIA 102 50129 Parte_1
FIRENZE; ,
Per nessuno compare , CP_1
L'Avv. dà atto che sussiste la morosità riguardo alle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025 e chiede che la causa venga decisa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. .
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7947/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCETTI GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BACCETTI ROBERTO ( ) VIA DELLA CERNAIA 102 50129 C.F._1
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BACCETTI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto notificato il 4.7.24 intimava sfratto a in relazione ad immobile locato per Parte_1 CP_1 uso non abitativo sito in Sesto NO , Via delle Calandre n. 48/A deducendo il mancato pagamento da parte della conduttrice del canone mensile di € 3.000,00 + IVA per i mesi da aprile a giugno del 2024. Co La onostante la rituale notifica della citazione non compariva in udienza.
Il difensore di dava peraltro atto che la morosità era stata sanata dopo la notifica. Pt_1
Veniva quindi disposto il mutamento di rito non sussistendo i presupposti per la convalida.
La con la memoria integrativa ha chiesto la pronuncia di risoluzione del contratto . Pt_1
La Li si è resa contumace in giudizio.
La causa viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
La parte locatrice ha provato il fatto costitutivo allegando il contratto di locazione registrato.
Era onere della conduttrice provare il fatto estintivo e cioè il tempestivo pagamento dei canoni(Cass.
pagina 2 di 3 C SU n. 13533/01):prova che la evidentemente non ha fornito essendo rimasta contumace in giudizio.
L'art. 1455 c.c. stabilisce che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza , avuto riguardo all'interesse dell'altra.
L'art. 1587 n. 2) c.c. indica il pagamento del corrispettivo nei termini convenuti come una delle obbligazioni principali del conduttore.
L'art. 5 L. n. 392/78 con riferimento alle locazioni per uso abitativo stabilisce che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Non sussiste disposizione analoga per le locazioni non abitative.
Certamente tuttavia il mancato pagamento consecutivo di tre mensilità di canone, come avvenuto nella fattispecie in esame prima dell'intimazione di sfratto, ha costituito inadempimento di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della parte locatrice al regolare e tempestivo pagamento dei canoni.
Del resto all' inadempienza suddetta si aggiunge quella che risulta verificata in corso di causa , non essendo stato tuttora pagato il canone per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 ( il termine di pagamento in base al contratto è il giorno 5 di ogni mese) e la giurisprudenza afferma il principio che ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento rileva anche quello successivo alla domanda(Cass. 1428/17).
Risulta quindi essersi verificato il reiterato inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento del canone , inadempimento che ai sensi dell'art. 1455 c.c. per la sua importanza giustifica la pronuncia di risoluzione del contratto. Co Consequenziale è la condanna della al rilascio dell'immobile: ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78 appare data congrua per il rilascio il 10.3.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( quinto scaglione essendo prevista la scadenza del contratto al 30.9.27) ,dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 145,50 per sperse, € 7.000,00 per compenso ed € 1.050 per spese generali, per complessivi € 8.195,50.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e , avente ad Parte_1 CP_1 oggetto immobile sito in Sesto NO , Via delle Calandre n. 48/A per inadempimento della Co conduttrice condanna al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del CP_1
10.3.25; condanna la convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 8.195,50.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3