TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3696/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Angelozzi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Assegno Sociale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dell'assegno Parte_1 sociale, di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, con decorrenza dal primo giorno pagina 1 di 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa inoltrata il 4.04.2022.
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a corrispondere CP_1 alla ricorrente i ratei maturandi e maturandi della prestazione di cui sub 1., oltre interessi legali da calcolarsi dal 120° giorno dalle rispettive scadenze al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.300,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. in data
20.06.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t. e CP_1 riferisce:
– Di avere presentato in data 4.04.2022 domanda amministrativa alla competente
Sede territoriale dell' per ottenere l'assegno sociale previsto dall'art. 3 Pt_2 comma 6 della L. 335/1995;
– Che l' con provvedimento del 6.05.2022, le comunicava di avere rigettato la CP_1 domanda per la ritenuta insussistenza dello stato di bisogno economico;
– Di avere proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'Istituto, rimasto senza esito alcuno, rappresentando di non poter gravare sul coniuge in questo questi, negli anni 2021, 2022 e 2023 aveva percepito CP_2 redditi per € 6.702,00, € 6.871,00 ed € 7.855,55, quindi inferiori ai tetti reddituali cumulati;
Sulla base di tale premessa fattuale, sull'assunto di versare in uno stato di bisogno economico e di essere, altresì, in possesso di tutti gli ulteriori requisiti di legge per accedere al beneficio assistenziale in parola, chiede al Tribunale di condannare l Pt_2 convenuto al pagamento dei ratei dell'assegno sociale maturati dal giorno successivo al mese di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori di legge. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e in diritto. Afferma che la ricorrente è titolare di quote societarie pari al 15% della
Olivella S.r.l., amministrata dal coniuge , che nel 2021 ha dato corso a 4 CP_2 operazioni di compravendita immobiliare per un ammontare complessivo di €
1.378.000,00, ciò senza contare ulteriori negozi di compravendita di terreni e fabbricati documentati per gli anni dal 2018 al 2020. Evidenzia, infine, che la ricorrente nel 2015
pagina 2 di 6 aveva presentato una prima domanda di assegno sociale in prossimità della quale aveva donato due appartamenti del valore dichiarato di € 100.000 ciascuno ai due figli economicamente indipendenti, ed aveva venduto un fabbricato del valore dichiarato di €
57.710. Conclude, quindi, che l'operato dell' è stato del tutto legittimo. Allega Pt_2 documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale in atti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che l'Assegno Sociale, istituito dall' art. 3, comma 6, della L. 335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1996, che ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di carattere assistenziale non reversibile, prevista in favore delle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (oggi rileva l'età di almeno 67 anni), che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia e si trovano nelle condizioni reddituali e nelle ulteriori condizioni soggettive previste dalla legge. Si tratta, quindi, di una prestazione avente natura assistenziale, essendo volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 co. 1 Cost.).
In relazione all'entità del reddito personale e dell'eventuale reddito cumulato, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
Ed infatti, per il richiedente non coniugato, o legalmente ed effettivamente separato anche in via provvisoria, si deve tenere conto della differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato per cui: a) se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione;
b) se si posseggono redditi in misura inferiore all'assegno sociale si ha diritto alla misura ridotta fino alla concorrenza dell'importo dell'assegno medesimo;
c) se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale non si ha diritto alla prestazione. Nel caso di separazione legale, si ribadisce, non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge.
Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, invece, ai fini della liquidazione della prestazione si deve tenere conto dei redditi percepiti da entrambi i coniugi, e il limite è ex lege raddoppiato. Anche in tal caso, qualora la soglia reddituale raddoppiata venga superata, il richiedente non ha diritto all'assegno sociale;
se invece il reddito cumulato dei due coniugi è inferiore alla somma prefissata, l' deve corrispondere, CP_1 mensilmente, una somma ridotta, integrativa, fino al raggiungimento della soglia massima.
pagina 3 di 6 Alla formazione del “reddito soglia” per la concessione dell'assegno sociale concorrono una serie di voci: i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non sono computabili, invece: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità e assegni di accompagnamento e di assistenza, compresi gli assegni conferiti per l'assistenza personale continuativa erogati ai pensionati per inabilità; il proprio assegno sociale e il reddito dell'abitazione principale.
Inoltre non concorre a formare reddito, la pensione liquidata secondo il metodo contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo del suo ammontare e comunque non oltre un terzo dell'ammontare dell'assegno sociale.
In sintesi quindi: a) se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione;
b) se si posseggono redditi in misura inferiore all'assegno sociale si ha diritto alla misura ridotta fino alla concorrenza dell'assegno medesimo;
c) se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale non si ha diritto alla prestazione. Il superamento del tetto reddituale determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
Il legislatore, dunque, dando attuazione al principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione, ha previsto in favore delle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (nel 2022 ad oggi rileva l'età di 67 anni) e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia, la corresponsione di detta prestazione avente natura assistenziale che, in quanto tale, è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 comma 1 Cost.). Il relativo diritto si fonda, infatti, esclusivamente sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
Nel caso in esame può dirsi pacifico tra le parti, oltre che provato per tabulas dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate prodotte dal procuratore della sig.ra Parte_1 che la corrente, negli anni 2021 e 2022, che qui rilevano, non ha prodotto redditi propri e che quelli prodotti dal coniuge, , non hanno determinato il superamento CP_2 del tetto soglia cumulato annualmente previsto per il richiedente coniugato (€ 11.967,28 nel 2021 e € 12.194,78 nel 2022). Non rilevano, quindi, i redditi eventualmente propri pagina 4 di 6 percepiti dalla ricorrente negli anni dal 2015 al 2020.
Con specifico riferimento alle operazioni di compravendita immobiliare poste in essere dalla società Olivella S.r.l., amministrata dal coniuge della ricorrente e di cui la stessa è socia al 15%, si impongono alcune osservazioni.
Dalla documentazione prodotta dal procuratore dell' risulta che la società: nel CP_1 periodo di imposta 2021 ha avuto perdite d'impresa per € 5.175,00; eccedenze di ROL
(reddito operativo lordo che è la differenza tra entrate e uscite delle operazioni caratteristiche da cui vengono esclusi interessi attivi, rivalutazioni, entrate o uscite) per €
42.062,00; riserve di utili per € 15.520,00 ed un saldo finale di € 96.001,00; nel periodo di imposta 2022 ha avuto perdite d'impresa per € 1.184,00; eccedenze di ROL per €
42.062,00; riserve di utili per € 96.001,00.
Se ne desume che la società negli anni d'imposta 2021 e 2022 non ha provveduto a redistribuire utili ai soci.
Ma anche a prescindere dai richiamati principi diritto sulla sussistenza oggettiva dello stato di bisogno, è bene precisare che nella determinazione del reddito complessivo del richiedente occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura" (secondo il dettato normativo), dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno nell'anno cui il reddito si riferisce. In tale ottica lo stesso Pt_2 resistente, con il Messaggio n. 4424/2017, ha precisato che l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per il solo anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad
IRPEF". Ne consegue che nel caso in esame l'eventuale reddito avrebbe dovuto essere considerato per il solo anno 2021.
La S.C. di Cassazione ha, inoltre, precisato che deve aversi riguardo agli incrementi concretamente verificatisi nella sfera patrimoniale del richiedente, e non a quelli meramente potenziali ed ipotetici "In tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (Cassazione civile, sez. lav., 18/03/2010, n. 6570).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi pagina 5 di 6 dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale - spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere-, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. In conclusione, secondo l'orientamento che questo giudice condivide, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, il cui onere della prova grava sul richiedente, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. A ciò si aggiunga che nessuna norma prevede che lo stato di bisogno per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività, come si ricava dalla lettura congiunta della disposizione secondo cui il requisito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» e quella secondo cui l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»).
In conclusione, a parere del giudicante, la ricorrente ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravata circa la sussistenza dello stato di bisogno con riferimento all'anno di presentazione della domanda amministrativa all' volta ad CP_1 ottenere la provvidenza in parola, mentre invece l' non ha fornito la prova Pt_2 contraria dei fatti costitutivi del diritto azionato dalla richiedente, ossia dimostrare - anche attraverso indizi che potessero essere ritenuti, nella loro valutazione complessiva- gravi, precisi e concordanti, e che dunque concretizzassero i presupposti di cui all'art. 272 c.c.- la mancanza nel concreto dei requisiti richiesti dalla legge.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come in dispositivo ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 5 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3696/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Angelozzi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Assegno Sociale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dell'assegno Parte_1 sociale, di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, con decorrenza dal primo giorno pagina 1 di 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa inoltrata il 4.04.2022.
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a corrispondere CP_1 alla ricorrente i ratei maturandi e maturandi della prestazione di cui sub 1., oltre interessi legali da calcolarsi dal 120° giorno dalle rispettive scadenze al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.300,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. in data
20.06.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t. e CP_1 riferisce:
– Di avere presentato in data 4.04.2022 domanda amministrativa alla competente
Sede territoriale dell' per ottenere l'assegno sociale previsto dall'art. 3 Pt_2 comma 6 della L. 335/1995;
– Che l' con provvedimento del 6.05.2022, le comunicava di avere rigettato la CP_1 domanda per la ritenuta insussistenza dello stato di bisogno economico;
– Di avere proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'Istituto, rimasto senza esito alcuno, rappresentando di non poter gravare sul coniuge in questo questi, negli anni 2021, 2022 e 2023 aveva percepito CP_2 redditi per € 6.702,00, € 6.871,00 ed € 7.855,55, quindi inferiori ai tetti reddituali cumulati;
Sulla base di tale premessa fattuale, sull'assunto di versare in uno stato di bisogno economico e di essere, altresì, in possesso di tutti gli ulteriori requisiti di legge per accedere al beneficio assistenziale in parola, chiede al Tribunale di condannare l Pt_2 convenuto al pagamento dei ratei dell'assegno sociale maturati dal giorno successivo al mese di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori di legge. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e in diritto. Afferma che la ricorrente è titolare di quote societarie pari al 15% della
Olivella S.r.l., amministrata dal coniuge , che nel 2021 ha dato corso a 4 CP_2 operazioni di compravendita immobiliare per un ammontare complessivo di €
1.378.000,00, ciò senza contare ulteriori negozi di compravendita di terreni e fabbricati documentati per gli anni dal 2018 al 2020. Evidenzia, infine, che la ricorrente nel 2015
pagina 2 di 6 aveva presentato una prima domanda di assegno sociale in prossimità della quale aveva donato due appartamenti del valore dichiarato di € 100.000 ciascuno ai due figli economicamente indipendenti, ed aveva venduto un fabbricato del valore dichiarato di €
57.710. Conclude, quindi, che l'operato dell' è stato del tutto legittimo. Allega Pt_2 documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale in atti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che l'Assegno Sociale, istituito dall' art. 3, comma 6, della L. 335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1996, che ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di carattere assistenziale non reversibile, prevista in favore delle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (oggi rileva l'età di almeno 67 anni), che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia e si trovano nelle condizioni reddituali e nelle ulteriori condizioni soggettive previste dalla legge. Si tratta, quindi, di una prestazione avente natura assistenziale, essendo volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 co. 1 Cost.).
In relazione all'entità del reddito personale e dell'eventuale reddito cumulato, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
Ed infatti, per il richiedente non coniugato, o legalmente ed effettivamente separato anche in via provvisoria, si deve tenere conto della differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato per cui: a) se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione;
b) se si posseggono redditi in misura inferiore all'assegno sociale si ha diritto alla misura ridotta fino alla concorrenza dell'importo dell'assegno medesimo;
c) se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale non si ha diritto alla prestazione. Nel caso di separazione legale, si ribadisce, non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge.
Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, invece, ai fini della liquidazione della prestazione si deve tenere conto dei redditi percepiti da entrambi i coniugi, e il limite è ex lege raddoppiato. Anche in tal caso, qualora la soglia reddituale raddoppiata venga superata, il richiedente non ha diritto all'assegno sociale;
se invece il reddito cumulato dei due coniugi è inferiore alla somma prefissata, l' deve corrispondere, CP_1 mensilmente, una somma ridotta, integrativa, fino al raggiungimento della soglia massima.
pagina 3 di 6 Alla formazione del “reddito soglia” per la concessione dell'assegno sociale concorrono una serie di voci: i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non sono computabili, invece: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità e assegni di accompagnamento e di assistenza, compresi gli assegni conferiti per l'assistenza personale continuativa erogati ai pensionati per inabilità; il proprio assegno sociale e il reddito dell'abitazione principale.
Inoltre non concorre a formare reddito, la pensione liquidata secondo il metodo contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo del suo ammontare e comunque non oltre un terzo dell'ammontare dell'assegno sociale.
In sintesi quindi: a) se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione;
b) se si posseggono redditi in misura inferiore all'assegno sociale si ha diritto alla misura ridotta fino alla concorrenza dell'assegno medesimo;
c) se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale non si ha diritto alla prestazione. Il superamento del tetto reddituale determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
Il legislatore, dunque, dando attuazione al principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione, ha previsto in favore delle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (nel 2022 ad oggi rileva l'età di 67 anni) e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia, la corresponsione di detta prestazione avente natura assistenziale che, in quanto tale, è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 comma 1 Cost.). Il relativo diritto si fonda, infatti, esclusivamente sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
Nel caso in esame può dirsi pacifico tra le parti, oltre che provato per tabulas dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate prodotte dal procuratore della sig.ra Parte_1 che la corrente, negli anni 2021 e 2022, che qui rilevano, non ha prodotto redditi propri e che quelli prodotti dal coniuge, , non hanno determinato il superamento CP_2 del tetto soglia cumulato annualmente previsto per il richiedente coniugato (€ 11.967,28 nel 2021 e € 12.194,78 nel 2022). Non rilevano, quindi, i redditi eventualmente propri pagina 4 di 6 percepiti dalla ricorrente negli anni dal 2015 al 2020.
Con specifico riferimento alle operazioni di compravendita immobiliare poste in essere dalla società Olivella S.r.l., amministrata dal coniuge della ricorrente e di cui la stessa è socia al 15%, si impongono alcune osservazioni.
Dalla documentazione prodotta dal procuratore dell' risulta che la società: nel CP_1 periodo di imposta 2021 ha avuto perdite d'impresa per € 5.175,00; eccedenze di ROL
(reddito operativo lordo che è la differenza tra entrate e uscite delle operazioni caratteristiche da cui vengono esclusi interessi attivi, rivalutazioni, entrate o uscite) per €
42.062,00; riserve di utili per € 15.520,00 ed un saldo finale di € 96.001,00; nel periodo di imposta 2022 ha avuto perdite d'impresa per € 1.184,00; eccedenze di ROL per €
42.062,00; riserve di utili per € 96.001,00.
Se ne desume che la società negli anni d'imposta 2021 e 2022 non ha provveduto a redistribuire utili ai soci.
Ma anche a prescindere dai richiamati principi diritto sulla sussistenza oggettiva dello stato di bisogno, è bene precisare che nella determinazione del reddito complessivo del richiedente occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura" (secondo il dettato normativo), dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno nell'anno cui il reddito si riferisce. In tale ottica lo stesso Pt_2 resistente, con il Messaggio n. 4424/2017, ha precisato che l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per il solo anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad
IRPEF". Ne consegue che nel caso in esame l'eventuale reddito avrebbe dovuto essere considerato per il solo anno 2021.
La S.C. di Cassazione ha, inoltre, precisato che deve aversi riguardo agli incrementi concretamente verificatisi nella sfera patrimoniale del richiedente, e non a quelli meramente potenziali ed ipotetici "In tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (Cassazione civile, sez. lav., 18/03/2010, n. 6570).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi pagina 5 di 6 dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale - spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere-, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. In conclusione, secondo l'orientamento che questo giudice condivide, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, il cui onere della prova grava sul richiedente, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. A ciò si aggiunga che nessuna norma prevede che lo stato di bisogno per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività, come si ricava dalla lettura congiunta della disposizione secondo cui il requisito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» e quella secondo cui l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»).
In conclusione, a parere del giudicante, la ricorrente ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravata circa la sussistenza dello stato di bisogno con riferimento all'anno di presentazione della domanda amministrativa all' volta ad CP_1 ottenere la provvidenza in parola, mentre invece l' non ha fornito la prova Pt_2 contraria dei fatti costitutivi del diritto azionato dalla richiedente, ossia dimostrare - anche attraverso indizi che potessero essere ritenuti, nella loro valutazione complessiva- gravi, precisi e concordanti, e che dunque concretizzassero i presupposti di cui all'art. 272 c.c.- la mancanza nel concreto dei requisiti richiesti dalla legge.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come in dispositivo ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 5 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6