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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2503/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EL IC - Via Delle Rimembranze, Snc 89064 EL IC RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNORA n. 207708 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
EA RL e Comune di EL IC l'atto di pignoramento presso terzi n. 207708 notificato al terzo in data 9 aprile 2025 di euro 1.855,01– comunicazione n.24836128 del
01.04.25 in relazione alla tari 2015
Eccepiva;
- la mancata indicazione dei crediti per i quali si procede
- il mancato invio della prova della notifica degli atti sottesi indicati nell'atto di pignoramento al contribuente
- prescrizione
- omessa notifica cartelle
Chiedeva annullamento con distrazione
Il Comune di EL IC si costituiva in data 29 gennaio 2026 (solo l giorno prima della prima udienza fissata) evidenziando la regolare notifica dell'avviso di accertamento
Costituendosi EA RL, costituendosi in data 4 giugno 2025, premetteva che;
- Il Comune di EL Ionico ha comunicato ad EA S.r.l. di essere creditore nei confronti dell'odierno ricorrente in virtù dell'avviso di accertamento esecutivo n. 772 che dichiarava di avere notificato al contribuente in data 22/03/2022, relativo a TARI 2015, così come indicato da EA S.r.l. negli atti della riscossione coattiva di EA S.r.l (doc.3).
- . EA s.r.l., in virtù dell'incarico e delle istruzioni ricevute dal Mandante, emetteva il sollecito di pagamento ai sensi della L. n. 160/2019 n. 19021505, relativo a TARI 2015 che notificava alla contribuente in data
07/11/2023 (cfr. docc. 4 - 5).
- Infine, perdurando l'inadempimento, in data 15/05/2024 EA S.r.l. notificava all'odierna ricorrente l'intimazione di pagamento n. 21537312 (cfr. docc. 6-7).
- La controparte con ricorso del 22/05/2024 conveniva in giudizio EA RL per chiedere l'annullamento della suddetta intimazione. - Il giudizio, instaurato presso la Corte di Giustizia, iscritto al RGN. 5478/2024, veniva deciso con sentenza n.8740/2024, con la quale la sezione 6 respingeva il ricorso di Ricorrente_1 (doc.8).
- In seguito, EA Srl procedeva pertanto con la notifica del pignoramento in data 27/03/2025.
Il concessionario rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
All'udienza la difesa del Ricorrente_1 evidenziava la tardività sia della costituzione del concessionario che del Comune di EL IC
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Il Comune di EL Jonio si è costituito solo il giorno prima dell'udienza, sicchè è ammissibile la sua partecipazione al giudizio, ma non si possono ritenere utilizzabili i documenti dallo stesso prodotti, inerenti la notifica dell'avviso di accertamento.
E' regolare la costituzione di EA avvenuta nel giugno 2025 e pienamente utilizzabile è la sua produzione documentale.
Da essa si evince che, prima dell'atto impugnato, il Concessionario ebbe a notificare al contribuente un sollecito di pagamento in data 7 novembre 2023 e una intimazione di pagamento n data 15 maggio 2024.
Del tutto sprovvista di fondamento si appalesa pertanto l'eccezione di irregolarità della procedura notificatoria che ha condotto all'emissione dell'atto opposto così come dell'eccezione riguardante lo spirare della prescrizione.
Tra l'altro, la mancata impugnazione del sollecito nei termini di legge ed il rigetto dell'annullamento della intimazione di pagamento ha reso incontrovertibile la pretesa tributaria.
In tale contesto, non rileva l'impossibilità di utilizzo e valutazione dei documenti prodotti dall'Ente impositore fuori termine
Il ricorso deve essere rigettato. Secondo le regole della soccombenza, al rigetto del ricorso consegue che le spese di giudizio liquidate in euro 300,00 complessivamente devono essere liquidate nella misura di euro 150,00 in favore del Comune di EL IC e 150,00 in favore di EA RL con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione ottava di Reggio Calabria rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 300,00 complessivamente che devono essere versate nella misura di euro 150,00 in favore del Comune di
EL IC e 150,00 in favore di EA RL con distrazione in favore del procuratore antistatario
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2503/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EL IC - Via Delle Rimembranze, Snc 89064 EL IC RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNORA n. 207708 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
EA RL e Comune di EL IC l'atto di pignoramento presso terzi n. 207708 notificato al terzo in data 9 aprile 2025 di euro 1.855,01– comunicazione n.24836128 del
01.04.25 in relazione alla tari 2015
Eccepiva;
- la mancata indicazione dei crediti per i quali si procede
- il mancato invio della prova della notifica degli atti sottesi indicati nell'atto di pignoramento al contribuente
- prescrizione
- omessa notifica cartelle
Chiedeva annullamento con distrazione
Il Comune di EL IC si costituiva in data 29 gennaio 2026 (solo l giorno prima della prima udienza fissata) evidenziando la regolare notifica dell'avviso di accertamento
Costituendosi EA RL, costituendosi in data 4 giugno 2025, premetteva che;
- Il Comune di EL Ionico ha comunicato ad EA S.r.l. di essere creditore nei confronti dell'odierno ricorrente in virtù dell'avviso di accertamento esecutivo n. 772 che dichiarava di avere notificato al contribuente in data 22/03/2022, relativo a TARI 2015, così come indicato da EA S.r.l. negli atti della riscossione coattiva di EA S.r.l (doc.3).
- . EA s.r.l., in virtù dell'incarico e delle istruzioni ricevute dal Mandante, emetteva il sollecito di pagamento ai sensi della L. n. 160/2019 n. 19021505, relativo a TARI 2015 che notificava alla contribuente in data
07/11/2023 (cfr. docc. 4 - 5).
- Infine, perdurando l'inadempimento, in data 15/05/2024 EA S.r.l. notificava all'odierna ricorrente l'intimazione di pagamento n. 21537312 (cfr. docc. 6-7).
- La controparte con ricorso del 22/05/2024 conveniva in giudizio EA RL per chiedere l'annullamento della suddetta intimazione. - Il giudizio, instaurato presso la Corte di Giustizia, iscritto al RGN. 5478/2024, veniva deciso con sentenza n.8740/2024, con la quale la sezione 6 respingeva il ricorso di Ricorrente_1 (doc.8).
- In seguito, EA Srl procedeva pertanto con la notifica del pignoramento in data 27/03/2025.
Il concessionario rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
All'udienza la difesa del Ricorrente_1 evidenziava la tardività sia della costituzione del concessionario che del Comune di EL IC
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Il Comune di EL Jonio si è costituito solo il giorno prima dell'udienza, sicchè è ammissibile la sua partecipazione al giudizio, ma non si possono ritenere utilizzabili i documenti dallo stesso prodotti, inerenti la notifica dell'avviso di accertamento.
E' regolare la costituzione di EA avvenuta nel giugno 2025 e pienamente utilizzabile è la sua produzione documentale.
Da essa si evince che, prima dell'atto impugnato, il Concessionario ebbe a notificare al contribuente un sollecito di pagamento in data 7 novembre 2023 e una intimazione di pagamento n data 15 maggio 2024.
Del tutto sprovvista di fondamento si appalesa pertanto l'eccezione di irregolarità della procedura notificatoria che ha condotto all'emissione dell'atto opposto così come dell'eccezione riguardante lo spirare della prescrizione.
Tra l'altro, la mancata impugnazione del sollecito nei termini di legge ed il rigetto dell'annullamento della intimazione di pagamento ha reso incontrovertibile la pretesa tributaria.
In tale contesto, non rileva l'impossibilità di utilizzo e valutazione dei documenti prodotti dall'Ente impositore fuori termine
Il ricorso deve essere rigettato. Secondo le regole della soccombenza, al rigetto del ricorso consegue che le spese di giudizio liquidate in euro 300,00 complessivamente devono essere liquidate nella misura di euro 150,00 in favore del Comune di EL IC e 150,00 in favore di EA RL con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione ottava di Reggio Calabria rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 300,00 complessivamente che devono essere versate nella misura di euro 150,00 in favore del Comune di
EL IC e 150,00 in favore di EA RL con distrazione in favore del procuratore antistatario