Articolo 5 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 4Articolo 6
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1 marzo 2006
Art. 5. 1. L' articolo 517 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 517. - (Scelta delle cose da pignorare). - Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione".
Entrata in vigore il 1 marzo 2006