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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 582/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel. dott. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 28.02.2024 avverso la sentenza n. 8520/2023 resa dal Tribunale di
Milano, pubblicata il 31.10.2023 e non notificata,
DA
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da delega allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
GIOVANNI MUZIO (C.F. ), con studio in Milano, Via Bainsizza n. 4, C.F._1 presso cui è elettivamente domiciliata
-APELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'Avv. FRANCESCO CISLAGHI (C.F. ), con studio in Milano, via C.F._2
Terraggio n. 17, presso cui è elettivamente domiciliata
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello: pagina 1 di 8 nel merito, e in totale riforma per tutti i suoi capi decisori della qui appellata Sentenza n.
8520/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31.10.2023:
• in via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto (N. 10908/2022 del Tribunale di
Milano) in quanto fondato su di un credito inesistente e conseguentemente mandare assolta la società da ogni e qualsiasi avversa pretesa;
Parte_1
• in subordine, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto (N. 10908/2022 del Tribunale di Milano), accertare le somme eventualmente effettivamente dovute da parte di in favore di Parte_1 CP_1
• condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla restituzione in favore di della somma di Parte_1
€ 25.949,48 versata in data 21.11.2023 in esecuzione spontanea, ma con riserva di ripetizione, di quanto previsto dal dispositivo della qui impugnata decisione del primo grado, provvedimento monitorio confermato in tale sede ricompreso;
il tutto oltre interessi dall'eseguito pagamento (21.11.2023: doc. E) sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e di competenze di difesa, del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore quale antistatario.”
Per CP_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 8520/2023 pronunciata e pubblicata
a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rubricato al n. rg. 32178/2022, dal Tribunale di Milano in data 31/10/2023.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dall'esponente in primo grado e che qui si ritrascrivono
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che la (C.F. è creditrice nei confronti della CP_1 P.IVA_2 società (C.F./P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in 20090 – Buccinasco (MI), Via Bodoni n. 24 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore della prima dell'importo di € 17.701,33 iva compresa in ragione del mancato pagamento delle fatture n. 11283054 del 25/08/2021 con scadenza al 30/09/2021 per € 1.390,80, n. 11366348 del 20/10/2021 con scadenza al
30/11/2021 per € 1.390,80, n. 11403004 del 18/11/2021 con scadenza al 31/12/2022 per € 17.536,79 e n. 11442510 del 15/12/2021 con scadenza al 15/01/2022 per € 2,28 (somma, la suddetta, già al netto del residuo importo di € 2.619,34, da imputarsi al capitale di più vecchia scadenza, e di cui alla nota di credito n. 11405353 del 18/11/2021), oltre agli interessi di mora
20 da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze indicate al saldo o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio, il tutto
pagina 2 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi interrogatorio formale nella persona del legale rappresentante pro tempore della società attrice opponente, nonché prova per testimoni mediante escussione delle persone appresso indicate, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, ha sottoscritto la proposta di contratto voce e dati della ENTER S.r.l. Parte_1 datata 24/02/2016 per il servizio di connettività HDSL 16 MBPS (doc. 01 che mi si rammostra);
2. Vero che, nelle settimane antecedenti alla conclusione del contratto di Fornitura Servizio di accesso Internet del 06/10/2020, la società ha manifestato al Sig. , Parte_1 Testimone_1 funzionario commerciale della l'esigenza di effettuare un upgrade dell'accesso CP_1 ad Internet passando da una connettività in HDSL ad una in FIBRA ottica per la propria sede sita in Via Bodoni n. 24 – Buccinasco (MI) (doc. 03 che mi si rammostra);
3. Vero che, prima della sottoscrizione del suindicato contratto, la società ha Parte_1 manifestato al Sig. , l'esigenza di poter usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi: Testimone_1
- Servizio di connettività erogato su porta Ethernet dedicata - Subnet 8 Indirizzi IP Pubblici;
-
Router in comodato d'uso; - n. 4 porte ISDN per un totale di 8 chiamate contemporanee;
- Flat
Fonia prepagato n. 5000 min/mese – M 1000 min/mese; - N. 1 Fax Mail;
- NP numerazioni da operatore attuale;
- Backup dati 3G/4G.
4. Vero che la bozza del contratto di cui ai precedenti capitoli, fu redatta in data 06/10/2020 e, sottoposta all'esame dell'attrice, da quest'ultima sottoscritto il successivo 07/10/2020 (doc. 03 che mi si rammostra);
5. Vero che la società per garantire il servizio di connettività in FIBRA di cui al CP_1 contratto del 06/10/2020 sottoscritto con la società (doc. 03 che mi si rammostra) Parte_1 ha dovuto sostenere costi per € 15.475,00 oltre IVA;
6. Vero che l'entità del canone mensile accordato alla per i servizi di cui al suindicato contratto era stata calcolata in Parte_1 funzione della durata minima contrattuale di mesi 36. Si indicano, quali testimoni, i Sigg.ri
e , tutti presso in Milano (MI), Viale Bodio n. 33/39 CP_2 Testimone_1 CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entri giudizio, ivi compresi quelli della fase monitoria” Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello e di primo grado.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva la condanna di al CP_1 Parte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 17.701,33, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a fronte del residuo di cinque fatture e note di credito emesse tra agosto e dicembre 2021 per la fornitura di servizio di accesso internet e fonia, come da contratti inter partes.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 10908/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 22.06.2022, eccependo l'ingiustificata richiesta di pagamento di “penali per recesso anticipato” e “costi di disattivazione anticipata”, per il complessivo importo di € 17.536,79, di cui alla fattura n.
11403004 del 18.11.2021, emessa a seguito di comunicazione di recesso del 07.09.2021; nello specifico, l'opponente sosteneva la non debenza della somma addebitata a seguito di recesso pagina 3 di 8 contrattuale, in quanto illegittima e contraria a norme imperative. Staff evidenziava inoltre l'impossibilità di verificare l'effettività dei poteri del procuratore speciale dott. Parte_2
che aveva rilasciato la procura alle liti al difensore avv. Cislaghi, la mancanza della
[...] sottoscrizione del Notaio in calce all'estratto autentico “notarile” e l'assenza di attestazione di conformità tanto del ricorso per decreto ingiuntivo quanto del decreto notificati.
si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni di controparte, in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 8520/2023, pubblicata il 31.10.2023, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta ritenendola infondata, confermava il decreto ingiuntivo n. 11403004 del
18.11.2021 e condannava al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.386,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello deducendo un unico motivo di Parte_1 appello ampiamente argomentato e formalizzando istanza di ripetizione della somma di €
25.949,48 pagata in esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 8520/2023 del Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 25.03.2025 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 01.04.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Con l'unico motivo di appello prospettato, parte appellante censura l'omessa ed errata motivazione da parte del Tribunale riguardo la dedotta violazione della disciplina di cui all'art. 1 del D.L. 31.1.2007 n. 7, la quale prevede che debbano ritenersi nulle le clausole contrattuali contenute nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e comunicazioni elettroniche che prevedano, a carico dell'utente finale per l'ipotesi di trasferimento di utenza o di semplice recesso contrattuale, spese che non siano giustificate da costi dell'operatore effettivamente sostenuti a riguardo, e con la specificazione che tali spese devono comunque essere commisurate al valore del contratto ed ai costi reali sopportati da parte dell'azienda, ovvero ai costi per disattivare la linea telefonica / trasferire il servizio.
A sostegno di tale prospettazione, e in particolare ai fini dell'inquadramento del contratto sottoscritto con l'appellata nello schema del contratto per adesione, Staff deduceva: a) la circostanza che il documento contrattuale fosse stato redatto e predisposto su modulistica di
Irideos; b) la circostanza che nel concreto si fosse trattato di “Condizioni Generali di Contratto” uniformemente e complessivamente predisposte da parte della stessa da parte del suo CP_1 interno comparto commerciale, come risultava emergere dal richiamo finale alle disposizioni pagina 4 di 8 di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.; c) la circostanza che nel complessivo corpo del documento contrattuale la denominazione del contraente – utente non venisse riportata neppure una volta
(uniformità di disposizioni commerciali verso terzi); d) la circostanza che l'indicazione specifica del soggetto contraente – utente, nel testo contrattuale e quando riportato, risultasse essere stata inserita solo alla fine delle varie clausole (quindi uniformemente predisposte tout court) e in forma di completamento del documento, a comprova della sua generale preesistenza in predisposizione uniforme.
Quanto all'applicabilità soggettiva della normativa protezionistica in esame a parte Parte_1 appellante rilevava da un lato la circostanza che il D.L. 7/2007 utilizzi l'espressione
“contraente”, escludendo così che la sua operatività possa essere limitata al solo “consumatore”, e dall'altro il fatto che il D.L. non risulti dare alcuna definizione del termine “consumatore”, né per via diretta né in forma di rinvio al D.Lgs. 205/2005, così non consentendo all'interprete limitazioni applicative arbitrarie ed ingiustificate;
peraltro, Staff evidenzia come sia stata la stessa a dare applicazione, nel concreto, al disposto dell'art. 1 del D.L. 7/2007, laddove CP_1 alla clausola 5 delle condizioni generali del contratto aveva previsto, in accordo con la disciplina protezionistica, un preavviso per l'ipotesi di recesso superiore a 30 giorni.
Infine parte appellante richiamava quanto disposto nelle linee guida della AGCOM, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e successive integrazioni, che hanno previsto che le suddette disposizioni restrittive per gli operatori a garanzia dei consumatori si applichino a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione con operatori di telefonia, reti televisive, comunicazioni elettronica, inclusi gli utenti finali non residenziali, esclusa la clientela business di maggiori dimensioni, con la precisazione che fra gli utenti non residenziali devono annoverarsi anche le piccole e medie imprese che siano limitate nell'esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell'aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore.
Il motivo non può che essere disatteso.
Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio la censura di omessa motivazione della sentenza impugnata per non avere il Tribunale, pur avendo accertato la natura di penale degli importi azionati in sede monitoria, preso posizione in punto di nullità della sottesa pattuizione contrattuale (in particolare l'art. 5 del contratto) per violazione della disposizione di cui all'art. 1 del D.L. 7/2007.
Se pure è vero, infatti, che il Giudice di primo grado non si è espressamente pronunciato sull'invocata applicazione nella normativa in questione, deve rilevarsi che l'intera impostazione logico-giuridica della motivazione del Tribunale appare escludere radicalmente l'esistenza del presupposto centrale per l'applicazione della disciplina consumeristica – la qualificazione dell'accordo inter partes quale contratto per adesione – risultando dunque incompatibile con l'accoglimento della pretesa avanzata da anche se non espressamente esaminata. Pt_1
È del resto principio affermato da costante giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
al contrario, deve ravvisarsi una pagina 5 di 8 statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando
l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con
l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. 7 aprile 2022, n. 11319; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass.
29 gennaio 2021, n. 2151).
Passando al profilo della correttezza dell'iter argomentativo seguito dal Tribunale nella decisione impugnata, questa Corte ritiene pienamente condivisibile la qualificazione del contratto operata dal Giudice di primo grado, che ha correttamente escluso la riconducibilità dello schema contrattuale in esame alla fattispecie dei contratti per adesione.
In particolare, sotto il profilo oggettivo, la giurisprudenza di legittimità afferma che possono essere qualificati contratti per adesione solo quegli accordi che, anche in vista del contenuto delle loro singole clausole, presentino la ricorrenza contestuale di determinate caratteristiche, quali la circostanza di essere predisposti unilateralmente da una sola parte e di essere destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale (perché predisposti da una parte che esplichi attività negoziale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti) sia da un punto di vista meramente formale (perché preordinati nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), tanto che l'altra parte del rapporto può unicamente accettare in blocco le condizioni ovvero rifiutarle integralmente senza alcuna facoltà di trattativa;
Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti (sul punto vd. Cass. Civ., sentenza n. 7605/2015; Cass.
Civ., sentenza n. 11757/2006; Cass. Civ. sentenza n. 2110/2008).
Nel caso di specie, deve rilevarsi, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che il rapporto contrattuale tra le parti è sorto a seguito di plurime pattuizioni susseguitesi negli anni, in particolare con la sottoscrizione dei contratti datati 24.02.2016, 12.09.2019 e 07.10.2020,
l'ultimo dei quali ha originato l'emissione delle fatture azionate con la procedura monitoria;
dai testi contrattuali emerge chiaramente come abbia nel tempo modellato l'assetto delle CP_1 pattuizioni contrattuali in conseguenza delle specifiche esigenze manifestatele da Staff, aggiornando in punto di corrispettivo ed implementazione il servizio di connettività e fonia.
Circostanze queste che, lette alla luce del principio sancito a livello giurisprudenziale per cui non è possibile “considerare unilateralmente predisposte non solo le condizioni contrattuali assunte a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti, ma anche quelle clausole contrattuali predisposte da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1166 del 17 gennaio 2022), portano ad escludere in radice che il contratto inter partes possa essere qualificato come contratto per adesione, con la conseguenza che allo stesso non possa ritenersi applicabile la disciplina del D.L. n. 7/2007 sotto il profilo oggettivo.
Per quanto attiene al profilo soggettivo, e in particolare alla riconducibilità dell'odierno appellante alla categoria degli “utenti finali non residenziali” nei cui confronti l'AGCOM estende la tutela offerta dal D.L. n. 7/2007 prevista per i consumatori, si osserva come tale interpretazione estensiva non sia applicabile al caso di specie, proprio in considerazione delle pagina 6 di 8 precisazioni della stessa Autorità, che si è così espressa sul punto: “L'Autorità ha ricevuto richieste di chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 1 comma 3 agli utenti non residenziali, spesso indicati come clientela business. In considerazione di tali richieste, l'Autorità ha ritenuto che le specifiche tutele previste dall'articolo 1, comma 3, in caso di recesso, si applichino anche agli utenti non residenziali che non godono di un sostanziale potere negoziale
e che, quindi, si limitano a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente “forte”. Anche questi utenti, infatti, tra i quali figurano numerose piccole e medie imprese, sono limitati nell'esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell'aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore” (cfr. Integrazione al punto 3 delle linee guida della Direzione Tutela dei
Consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art.1, comma 4, della
Legge n. 40/2007).
Dunque nel caso di specie, anche a voler ignorare l'incompatibilità oggettiva con la disciplina in esame non trattandosi di contratti per adesione, in ogni caso non potrebbe certamente Pt_1 essere considerata un contraente debole parificato al consumatore o, comunque, ad una realtà di dimensioni tali da dover necessitare della tutela dedicata ai consumatori, poiché il contratto sottoscritto con è chiaramente il frutto di una trattativa paritaria tra due società che non CP_1 possono soggiacere a dinamiche a cui sono protezionisticamente sottoposti i consumatori.
Deve quindi dedursi l'ulteriore inapplicabilità anche dal punto di vista soggettivo della disciplina prevista dal D.L. 40/2007 alla presente controversia, cui consegue il rigetto dell'appello proposto da e della domanda di restituzione presentata, con la conferma Parte_1 della sentenza n. 8520/2023 del Tribunale di Milano.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito all'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
8520/2023 pubblicata in data 31.10.2023 dal Tribunale di Milano così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna l pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida Parte_1 ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel. dott. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 28.02.2024 avverso la sentenza n. 8520/2023 resa dal Tribunale di
Milano, pubblicata il 31.10.2023 e non notificata,
DA
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da delega allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
GIOVANNI MUZIO (C.F. ), con studio in Milano, Via Bainsizza n. 4, C.F._1 presso cui è elettivamente domiciliata
-APELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'Avv. FRANCESCO CISLAGHI (C.F. ), con studio in Milano, via C.F._2
Terraggio n. 17, presso cui è elettivamente domiciliata
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello: pagina 1 di 8 nel merito, e in totale riforma per tutti i suoi capi decisori della qui appellata Sentenza n.
8520/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31.10.2023:
• in via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto (N. 10908/2022 del Tribunale di
Milano) in quanto fondato su di un credito inesistente e conseguentemente mandare assolta la società da ogni e qualsiasi avversa pretesa;
Parte_1
• in subordine, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto (N. 10908/2022 del Tribunale di Milano), accertare le somme eventualmente effettivamente dovute da parte di in favore di Parte_1 CP_1
• condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla restituzione in favore di della somma di Parte_1
€ 25.949,48 versata in data 21.11.2023 in esecuzione spontanea, ma con riserva di ripetizione, di quanto previsto dal dispositivo della qui impugnata decisione del primo grado, provvedimento monitorio confermato in tale sede ricompreso;
il tutto oltre interessi dall'eseguito pagamento (21.11.2023: doc. E) sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e di competenze di difesa, del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore quale antistatario.”
Per CP_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 8520/2023 pronunciata e pubblicata
a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rubricato al n. rg. 32178/2022, dal Tribunale di Milano in data 31/10/2023.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dall'esponente in primo grado e che qui si ritrascrivono
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che la (C.F. è creditrice nei confronti della CP_1 P.IVA_2 società (C.F./P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in 20090 – Buccinasco (MI), Via Bodoni n. 24 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore della prima dell'importo di € 17.701,33 iva compresa in ragione del mancato pagamento delle fatture n. 11283054 del 25/08/2021 con scadenza al 30/09/2021 per € 1.390,80, n. 11366348 del 20/10/2021 con scadenza al
30/11/2021 per € 1.390,80, n. 11403004 del 18/11/2021 con scadenza al 31/12/2022 per € 17.536,79 e n. 11442510 del 15/12/2021 con scadenza al 15/01/2022 per € 2,28 (somma, la suddetta, già al netto del residuo importo di € 2.619,34, da imputarsi al capitale di più vecchia scadenza, e di cui alla nota di credito n. 11405353 del 18/11/2021), oltre agli interessi di mora
20 da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze indicate al saldo o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio, il tutto
pagina 2 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi interrogatorio formale nella persona del legale rappresentante pro tempore della società attrice opponente, nonché prova per testimoni mediante escussione delle persone appresso indicate, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, ha sottoscritto la proposta di contratto voce e dati della ENTER S.r.l. Parte_1 datata 24/02/2016 per il servizio di connettività HDSL 16 MBPS (doc. 01 che mi si rammostra);
2. Vero che, nelle settimane antecedenti alla conclusione del contratto di Fornitura Servizio di accesso Internet del 06/10/2020, la società ha manifestato al Sig. , Parte_1 Testimone_1 funzionario commerciale della l'esigenza di effettuare un upgrade dell'accesso CP_1 ad Internet passando da una connettività in HDSL ad una in FIBRA ottica per la propria sede sita in Via Bodoni n. 24 – Buccinasco (MI) (doc. 03 che mi si rammostra);
3. Vero che, prima della sottoscrizione del suindicato contratto, la società ha Parte_1 manifestato al Sig. , l'esigenza di poter usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi: Testimone_1
- Servizio di connettività erogato su porta Ethernet dedicata - Subnet 8 Indirizzi IP Pubblici;
-
Router in comodato d'uso; - n. 4 porte ISDN per un totale di 8 chiamate contemporanee;
- Flat
Fonia prepagato n. 5000 min/mese – M 1000 min/mese; - N. 1 Fax Mail;
- NP numerazioni da operatore attuale;
- Backup dati 3G/4G.
4. Vero che la bozza del contratto di cui ai precedenti capitoli, fu redatta in data 06/10/2020 e, sottoposta all'esame dell'attrice, da quest'ultima sottoscritto il successivo 07/10/2020 (doc. 03 che mi si rammostra);
5. Vero che la società per garantire il servizio di connettività in FIBRA di cui al CP_1 contratto del 06/10/2020 sottoscritto con la società (doc. 03 che mi si rammostra) Parte_1 ha dovuto sostenere costi per € 15.475,00 oltre IVA;
6. Vero che l'entità del canone mensile accordato alla per i servizi di cui al suindicato contratto era stata calcolata in Parte_1 funzione della durata minima contrattuale di mesi 36. Si indicano, quali testimoni, i Sigg.ri
e , tutti presso in Milano (MI), Viale Bodio n. 33/39 CP_2 Testimone_1 CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entri giudizio, ivi compresi quelli della fase monitoria” Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello e di primo grado.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva la condanna di al CP_1 Parte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 17.701,33, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a fronte del residuo di cinque fatture e note di credito emesse tra agosto e dicembre 2021 per la fornitura di servizio di accesso internet e fonia, come da contratti inter partes.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 10908/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 22.06.2022, eccependo l'ingiustificata richiesta di pagamento di “penali per recesso anticipato” e “costi di disattivazione anticipata”, per il complessivo importo di € 17.536,79, di cui alla fattura n.
11403004 del 18.11.2021, emessa a seguito di comunicazione di recesso del 07.09.2021; nello specifico, l'opponente sosteneva la non debenza della somma addebitata a seguito di recesso pagina 3 di 8 contrattuale, in quanto illegittima e contraria a norme imperative. Staff evidenziava inoltre l'impossibilità di verificare l'effettività dei poteri del procuratore speciale dott. Parte_2
che aveva rilasciato la procura alle liti al difensore avv. Cislaghi, la mancanza della
[...] sottoscrizione del Notaio in calce all'estratto autentico “notarile” e l'assenza di attestazione di conformità tanto del ricorso per decreto ingiuntivo quanto del decreto notificati.
si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni di controparte, in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 8520/2023, pubblicata il 31.10.2023, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta ritenendola infondata, confermava il decreto ingiuntivo n. 11403004 del
18.11.2021 e condannava al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.386,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello deducendo un unico motivo di Parte_1 appello ampiamente argomentato e formalizzando istanza di ripetizione della somma di €
25.949,48 pagata in esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 8520/2023 del Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 25.03.2025 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 01.04.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Con l'unico motivo di appello prospettato, parte appellante censura l'omessa ed errata motivazione da parte del Tribunale riguardo la dedotta violazione della disciplina di cui all'art. 1 del D.L. 31.1.2007 n. 7, la quale prevede che debbano ritenersi nulle le clausole contrattuali contenute nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e comunicazioni elettroniche che prevedano, a carico dell'utente finale per l'ipotesi di trasferimento di utenza o di semplice recesso contrattuale, spese che non siano giustificate da costi dell'operatore effettivamente sostenuti a riguardo, e con la specificazione che tali spese devono comunque essere commisurate al valore del contratto ed ai costi reali sopportati da parte dell'azienda, ovvero ai costi per disattivare la linea telefonica / trasferire il servizio.
A sostegno di tale prospettazione, e in particolare ai fini dell'inquadramento del contratto sottoscritto con l'appellata nello schema del contratto per adesione, Staff deduceva: a) la circostanza che il documento contrattuale fosse stato redatto e predisposto su modulistica di
Irideos; b) la circostanza che nel concreto si fosse trattato di “Condizioni Generali di Contratto” uniformemente e complessivamente predisposte da parte della stessa da parte del suo CP_1 interno comparto commerciale, come risultava emergere dal richiamo finale alle disposizioni pagina 4 di 8 di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.; c) la circostanza che nel complessivo corpo del documento contrattuale la denominazione del contraente – utente non venisse riportata neppure una volta
(uniformità di disposizioni commerciali verso terzi); d) la circostanza che l'indicazione specifica del soggetto contraente – utente, nel testo contrattuale e quando riportato, risultasse essere stata inserita solo alla fine delle varie clausole (quindi uniformemente predisposte tout court) e in forma di completamento del documento, a comprova della sua generale preesistenza in predisposizione uniforme.
Quanto all'applicabilità soggettiva della normativa protezionistica in esame a parte Parte_1 appellante rilevava da un lato la circostanza che il D.L. 7/2007 utilizzi l'espressione
“contraente”, escludendo così che la sua operatività possa essere limitata al solo “consumatore”, e dall'altro il fatto che il D.L. non risulti dare alcuna definizione del termine “consumatore”, né per via diretta né in forma di rinvio al D.Lgs. 205/2005, così non consentendo all'interprete limitazioni applicative arbitrarie ed ingiustificate;
peraltro, Staff evidenzia come sia stata la stessa a dare applicazione, nel concreto, al disposto dell'art. 1 del D.L. 7/2007, laddove CP_1 alla clausola 5 delle condizioni generali del contratto aveva previsto, in accordo con la disciplina protezionistica, un preavviso per l'ipotesi di recesso superiore a 30 giorni.
Infine parte appellante richiamava quanto disposto nelle linee guida della AGCOM, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e successive integrazioni, che hanno previsto che le suddette disposizioni restrittive per gli operatori a garanzia dei consumatori si applichino a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione con operatori di telefonia, reti televisive, comunicazioni elettronica, inclusi gli utenti finali non residenziali, esclusa la clientela business di maggiori dimensioni, con la precisazione che fra gli utenti non residenziali devono annoverarsi anche le piccole e medie imprese che siano limitate nell'esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell'aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore.
Il motivo non può che essere disatteso.
Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio la censura di omessa motivazione della sentenza impugnata per non avere il Tribunale, pur avendo accertato la natura di penale degli importi azionati in sede monitoria, preso posizione in punto di nullità della sottesa pattuizione contrattuale (in particolare l'art. 5 del contratto) per violazione della disposizione di cui all'art. 1 del D.L. 7/2007.
Se pure è vero, infatti, che il Giudice di primo grado non si è espressamente pronunciato sull'invocata applicazione nella normativa in questione, deve rilevarsi che l'intera impostazione logico-giuridica della motivazione del Tribunale appare escludere radicalmente l'esistenza del presupposto centrale per l'applicazione della disciplina consumeristica – la qualificazione dell'accordo inter partes quale contratto per adesione – risultando dunque incompatibile con l'accoglimento della pretesa avanzata da anche se non espressamente esaminata. Pt_1
È del resto principio affermato da costante giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
al contrario, deve ravvisarsi una pagina 5 di 8 statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando
l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con
l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. 7 aprile 2022, n. 11319; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass.
29 gennaio 2021, n. 2151).
Passando al profilo della correttezza dell'iter argomentativo seguito dal Tribunale nella decisione impugnata, questa Corte ritiene pienamente condivisibile la qualificazione del contratto operata dal Giudice di primo grado, che ha correttamente escluso la riconducibilità dello schema contrattuale in esame alla fattispecie dei contratti per adesione.
In particolare, sotto il profilo oggettivo, la giurisprudenza di legittimità afferma che possono essere qualificati contratti per adesione solo quegli accordi che, anche in vista del contenuto delle loro singole clausole, presentino la ricorrenza contestuale di determinate caratteristiche, quali la circostanza di essere predisposti unilateralmente da una sola parte e di essere destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale (perché predisposti da una parte che esplichi attività negoziale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti) sia da un punto di vista meramente formale (perché preordinati nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), tanto che l'altra parte del rapporto può unicamente accettare in blocco le condizioni ovvero rifiutarle integralmente senza alcuna facoltà di trattativa;
Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti (sul punto vd. Cass. Civ., sentenza n. 7605/2015; Cass.
Civ., sentenza n. 11757/2006; Cass. Civ. sentenza n. 2110/2008).
Nel caso di specie, deve rilevarsi, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che il rapporto contrattuale tra le parti è sorto a seguito di plurime pattuizioni susseguitesi negli anni, in particolare con la sottoscrizione dei contratti datati 24.02.2016, 12.09.2019 e 07.10.2020,
l'ultimo dei quali ha originato l'emissione delle fatture azionate con la procedura monitoria;
dai testi contrattuali emerge chiaramente come abbia nel tempo modellato l'assetto delle CP_1 pattuizioni contrattuali in conseguenza delle specifiche esigenze manifestatele da Staff, aggiornando in punto di corrispettivo ed implementazione il servizio di connettività e fonia.
Circostanze queste che, lette alla luce del principio sancito a livello giurisprudenziale per cui non è possibile “considerare unilateralmente predisposte non solo le condizioni contrattuali assunte a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti, ma anche quelle clausole contrattuali predisposte da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1166 del 17 gennaio 2022), portano ad escludere in radice che il contratto inter partes possa essere qualificato come contratto per adesione, con la conseguenza che allo stesso non possa ritenersi applicabile la disciplina del D.L. n. 7/2007 sotto il profilo oggettivo.
Per quanto attiene al profilo soggettivo, e in particolare alla riconducibilità dell'odierno appellante alla categoria degli “utenti finali non residenziali” nei cui confronti l'AGCOM estende la tutela offerta dal D.L. n. 7/2007 prevista per i consumatori, si osserva come tale interpretazione estensiva non sia applicabile al caso di specie, proprio in considerazione delle pagina 6 di 8 precisazioni della stessa Autorità, che si è così espressa sul punto: “L'Autorità ha ricevuto richieste di chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 1 comma 3 agli utenti non residenziali, spesso indicati come clientela business. In considerazione di tali richieste, l'Autorità ha ritenuto che le specifiche tutele previste dall'articolo 1, comma 3, in caso di recesso, si applichino anche agli utenti non residenziali che non godono di un sostanziale potere negoziale
e che, quindi, si limitano a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente “forte”. Anche questi utenti, infatti, tra i quali figurano numerose piccole e medie imprese, sono limitati nell'esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell'aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore” (cfr. Integrazione al punto 3 delle linee guida della Direzione Tutela dei
Consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art.1, comma 4, della
Legge n. 40/2007).
Dunque nel caso di specie, anche a voler ignorare l'incompatibilità oggettiva con la disciplina in esame non trattandosi di contratti per adesione, in ogni caso non potrebbe certamente Pt_1 essere considerata un contraente debole parificato al consumatore o, comunque, ad una realtà di dimensioni tali da dover necessitare della tutela dedicata ai consumatori, poiché il contratto sottoscritto con è chiaramente il frutto di una trattativa paritaria tra due società che non CP_1 possono soggiacere a dinamiche a cui sono protezionisticamente sottoposti i consumatori.
Deve quindi dedursi l'ulteriore inapplicabilità anche dal punto di vista soggettivo della disciplina prevista dal D.L. 40/2007 alla presente controversia, cui consegue il rigetto dell'appello proposto da e della domanda di restituzione presentata, con la conferma Parte_1 della sentenza n. 8520/2023 del Tribunale di Milano.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito all'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
8520/2023 pubblicata in data 31.10.2023 dal Tribunale di Milano così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna l pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida Parte_1 ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. Roberto Aponte
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