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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 5797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5797 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato esponeva di Parte_1
aver prestato la propria attività lavorativa, senza regolarizzazione contrattuale e contributiva, alle dipendenze della società Edil Crv srls dal primo luglio 2021 al 15.02.2022 data in cui veniva licenziato, di essere stato assunto da di essere stato adibito a Parte_2
mansioni di muratore presso i cantieri gestiti dalla convenuta in Latina,
Viterbo e prevalentemente Roma, di aver svolto la propria prestazione lavorativa conformandosi agli ordini e alle direttive impartire dall' il quale decideva su quale cantiere dovesse essere adibito, di Pt_2
aver rispettato l'orario fisso e predeterminato dal datore di lavoro, ossia dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, qualche volta di sabato, con un'ora di pausa per il pranzo, di aver svolto mansioni di operaio muratore addetto alle opere di muratura, al rifacimento di muri
1 ed intonaci, alla rasatura, di piastrellista, pittore, di essersi occupato della pulizia del cantiere, di portare via calcinacci, guidare il furgone con il quale trasportava i materiali dal rivenditore grossista di materiali edili fino ai vari cantieri;
di aver utilizzato strumenti e materiali di proprietà datoriale, di aver lavorato in coppia con il padre
[...]
, dipendente della società, di essere stato assoggettato al Parte_1
potere datoriale per eventuali assenze e permessi, di aver fruito di 15 giorni di ferie, mai retribuite;
di aver ricevuto quale corrispettivo della prestazione resa la retribuzione fissa mensile di € 1.418,21 a mezzo pagamenti accreditati presso Postepay evolution intestato al ricorrente.
Quindi lamentava che a partire dal mese di dicembre 2021 fino alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto nulla a titolo di retribuzione, rimanendo così creditore di € 3.545,52 (€ 1418,21 per dicembre 2021, € 1.418,21 per gennaio 2022, € 709,19 per febbraio
2022), di essere altresì creditore a titolo di maggiorazione cassa edile della somma di € 1.344,00, a titolo di maggiorazione permessi edili della somma di € 96,00 e a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di € 932,98. Deduceva che con lettera del 26.04.2022, inoltrata a mezzo pec il 9.05.2022, chiedeva per il tramite dell'Avv. D'Amico il pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, che non sortiva riscontro alcuno.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e/o
2 eccezione: A. Preliminarmente accertare e dichiarare che il Sig. nel periodo corrente tra il 01.07.2021 ed il Parte_1
15.02.2022 ha reso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di B. Accertare e dichiarare CP_1
il diritto del Sig. ad essere inquadrato nel livello Parte_1
1°, di classificazione del personale ex ccnl di categoria;
C.
Condannare in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di € 5.918,50 della somma maggiore o minore che sarà determinata dal giudice, per i titoli di cui in premessa e comunque ex art. 36 Cost. e 2099 Cod Civ., oltre al pagamento dei contributi previdenziali omessi per tutta la durata del rapporto lavorativo in favore di INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dal maturare del singolo credito;
D. Con vittoria di compensi di avvocato, i.v.a. e c.p.a.; E. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
F. Con ogni altra conseguenza di legge”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio la società convenuta.
Si costituiva invece l'Inps chiedendo, ove accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e delle rispettive differenze retributive dovute dalla società convenuta, di condannare la stessa al pagamento
3 dei contributi evasi ovvero omessi, nonché al pagamento della maxisanzione se accertato il lavoro in nero.
All'udienza del 29.01.2024 veniva dichiarata la contumacia della società convenuta e ammesso interrogatorio formale nonché la prova per testi rinviando per l'esame al 25.09.2024. All'udienza del
25.09.2024 venivano escussi i testi di parte ricorrente e rinviata la causa per discussione. All'udienza del 19.05.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
La parte ricorrente ha adito questo Giudice al fine di sentir accertare, anzitutto, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le odierne parti del giudizio, nel periodo dal primo luglio
2021 al 15.02.2022, inquadramento nel livello 1° del CCNL Edilizia
Artigianato e la corresponsione delle differenze retributive, comprensive del trattamento di fine rapporto, indicate specificatamente nel ricorso relative a tale periodo.
Osserva questo Giudice che l'onere probatorio in ordine alle allegazioni ed alle conseguenti domande formulate dal ricorrente in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.p.c. grava inequivocabilmente sulla medesima.
Il requisito della "subordinazione" nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, comporta una rigorosa indagine probatoria al
4 fine di evidenziare la configurabilità del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione.
In altri termini, costituisce indefettibile onere di chi invoca tale qualificazione dimostrare che la dedotta "subordinazione" si è di fatto realizzata in fase di esecuzione delle prestazioni, con l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo svolgimento;
non solo, è necessaria la prova dell'esistenza del potere disciplinare perché diversamente l'incidenza sull'attività altrui non potrebbe assumere quei caratteri sanzionatori-conformativi propri delle sanzioni disciplinari conservative(cfr. ad esempio Cass. Sez. lav. 2728/2010).
Va rilevato che la parte ricorrente ha puntualmente dedotto l'esistenza degli elementi tipici della natura subordinata del rapporto, i quali, peraltro, hanno trovato piena conferma nell'istruttoria espletata.
I testi escussi hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti in causa nel periodo indicato nel ricorso e la sua natura subordinata nonché la sottoposizione del ricorrente alle direttive del
Sig. Persona_1
5 Il teste , dipendente della convenuta e collega del Testimone_1
ricorrente, all'udienza del 25.09.2024 riferiva di aver lavorato insieme al ricorrente a far data dall'anno 2019/2020 (“ricordo che lui aveva appena finito la scuola….cominciò a lavorare una settimana dopo aver finito la scuola;
io ho lavorato fino al 2021 o 2022 e lui c'era ancora);
e ancora nel prosieguo dell'escussione precisava: “era a dare Pt_2
gli orari di lavoro”; ha altresì confermato che il rapporto di lavoro non era regolarizzato (le ferie venivano pagate tramite la cassa edile ma solo per i regolarizzati ma lui non lo era) .
Il teste padre del ricorrente, nonché dipendente Testimone_2
della società convenuta come da busta allegata al ricorso, sempre all'udienza del 25.09.2024 riferiva: “abbiamo lavorato per la stessa società….lui ha cominciato a lavorare forse due anni fa e ha lavorato quasi un anno e mezzo” e ancora: “io e mio figlio lavoravamo in coppia ma io ero regolarizzato”.
Confermava la circostanza dell'esistenza di un orario di lavoro fisso e predeterminato da parte datoriale ( “a dare gli orari era il principale che però non stava con noi sui cantieri ma veniva ogni Parte_2
P giorno a dire quello che dovevamo fare”) e quindi che era a Pt_2
dare le direttive.
I testi escussi hanno altresì confermato le modalità e gli orari indicati in ricorso, ossia un orario full time di otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana.
6 Il teste riferiva: “ lavoravamo dalle ore 7.30 alle Testimone_1
ore 16,30 con un'ora di paura pranzo dal lunedì al venerdì e per qualche sabato”; il teste affermava che Testimone_2
“l'orario era dalle 7.30 alle 16.30 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì”.
Entrambi i testimoni confermavano le mansioni del ricorrente come descritte nel ricorso;
il teste sul punto riferiva: “il Testimone_1
ricorrente lavorava come manovale e autista (prendeva il furgone per trasportare il materiale e per gli interventi). Abbiamo lavorato insieme nel cantiere di Monterosi ma a volte eravamo in squadre diverse e lui era con il padre, io con altri”. Il teste Testimone_2
confermava che il ricorrente lavorava per la convenuta come manovale.
Entrambi i testi riferivano che il ricorrente non aveva più percepito la retribuzione a far data dal mese di dicembre 2021 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, i testi del ricorrente hanno reso dichiarazioni univoche, idonee a soddisfare l'onere probatorio gravante su parte ricorrente per cui, tenuto anche conto ai sensi dell'art. 232 c.p.c. della mancata risposta di parte convenuta all'interrogatorio formale ritualmente notificato, risulta accertato che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro avente naturata subordinata e ciò in considerazione del provato assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, dell'osservanza di un orario fisso e predeterminato,
7 della corresponsione di una retribuzione fissa nonché della continuità della prestazione lavorativa.
***
Quanto ai crediti vantati dal ricorrente, giova osservare che coerentemente con la regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, l'orientamento della Suprema Corte è granitico nel ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione debba provare unicamente il fatto costitutivo da cui trae origine il diritto invocato, mentre incombe sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento.
A fronte della prova fornita dal ricorrente in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro e alla deduzione circa il mancato adempimento da parte datoriale dell'obbligazione retributiva, sarebbe stato onere di quest'ultima fornire prova di aver regolarmente adempiuto al pagamento delle voci retributive rivendicate.
8 Nel caso di specie, stante anche la contumacia della Edil Crv Srls la prova dell'avvenuto regolare pagamento dell'obbligazione retributiva non è stata fornita.
Conseguentemente nella quantificazione della pretesa del ricorrente questo Giudice ha ritenuto di far riferimento ai conteggi allegati dal ricorrente, rimasti incontestati in ragione della contumacia della società convenuta, che scegliendo anche dopo la notifica dell'interrogatorio formale di restare contumace, non ha offerto un alcun valido motivo per poter ritenere che non siano corretti.
Ne consegue il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive calcolate sull'inquadramento al livello 1° del CCNL Edilizia
Artigianato con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.918,50, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Va altresì condannata la società convenuta al versamento all'INPS dei contributi previdenziali omessi e relative sanzioni.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
9 Roma, decisa il 19 maggio 2025
10
Il Giudice
NA TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato esponeva di Parte_1
aver prestato la propria attività lavorativa, senza regolarizzazione contrattuale e contributiva, alle dipendenze della società Edil Crv srls dal primo luglio 2021 al 15.02.2022 data in cui veniva licenziato, di essere stato assunto da di essere stato adibito a Parte_2
mansioni di muratore presso i cantieri gestiti dalla convenuta in Latina,
Viterbo e prevalentemente Roma, di aver svolto la propria prestazione lavorativa conformandosi agli ordini e alle direttive impartire dall' il quale decideva su quale cantiere dovesse essere adibito, di Pt_2
aver rispettato l'orario fisso e predeterminato dal datore di lavoro, ossia dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, qualche volta di sabato, con un'ora di pausa per il pranzo, di aver svolto mansioni di operaio muratore addetto alle opere di muratura, al rifacimento di muri
1 ed intonaci, alla rasatura, di piastrellista, pittore, di essersi occupato della pulizia del cantiere, di portare via calcinacci, guidare il furgone con il quale trasportava i materiali dal rivenditore grossista di materiali edili fino ai vari cantieri;
di aver utilizzato strumenti e materiali di proprietà datoriale, di aver lavorato in coppia con il padre
[...]
, dipendente della società, di essere stato assoggettato al Parte_1
potere datoriale per eventuali assenze e permessi, di aver fruito di 15 giorni di ferie, mai retribuite;
di aver ricevuto quale corrispettivo della prestazione resa la retribuzione fissa mensile di € 1.418,21 a mezzo pagamenti accreditati presso Postepay evolution intestato al ricorrente.
Quindi lamentava che a partire dal mese di dicembre 2021 fino alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto nulla a titolo di retribuzione, rimanendo così creditore di € 3.545,52 (€ 1418,21 per dicembre 2021, € 1.418,21 per gennaio 2022, € 709,19 per febbraio
2022), di essere altresì creditore a titolo di maggiorazione cassa edile della somma di € 1.344,00, a titolo di maggiorazione permessi edili della somma di € 96,00 e a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di € 932,98. Deduceva che con lettera del 26.04.2022, inoltrata a mezzo pec il 9.05.2022, chiedeva per il tramite dell'Avv. D'Amico il pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, che non sortiva riscontro alcuno.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e/o
2 eccezione: A. Preliminarmente accertare e dichiarare che il Sig. nel periodo corrente tra il 01.07.2021 ed il Parte_1
15.02.2022 ha reso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di B. Accertare e dichiarare CP_1
il diritto del Sig. ad essere inquadrato nel livello Parte_1
1°, di classificazione del personale ex ccnl di categoria;
C.
Condannare in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di € 5.918,50 della somma maggiore o minore che sarà determinata dal giudice, per i titoli di cui in premessa e comunque ex art. 36 Cost. e 2099 Cod Civ., oltre al pagamento dei contributi previdenziali omessi per tutta la durata del rapporto lavorativo in favore di INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dal maturare del singolo credito;
D. Con vittoria di compensi di avvocato, i.v.a. e c.p.a.; E. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
F. Con ogni altra conseguenza di legge”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio la società convenuta.
Si costituiva invece l'Inps chiedendo, ove accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e delle rispettive differenze retributive dovute dalla società convenuta, di condannare la stessa al pagamento
3 dei contributi evasi ovvero omessi, nonché al pagamento della maxisanzione se accertato il lavoro in nero.
All'udienza del 29.01.2024 veniva dichiarata la contumacia della società convenuta e ammesso interrogatorio formale nonché la prova per testi rinviando per l'esame al 25.09.2024. All'udienza del
25.09.2024 venivano escussi i testi di parte ricorrente e rinviata la causa per discussione. All'udienza del 19.05.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
La parte ricorrente ha adito questo Giudice al fine di sentir accertare, anzitutto, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le odierne parti del giudizio, nel periodo dal primo luglio
2021 al 15.02.2022, inquadramento nel livello 1° del CCNL Edilizia
Artigianato e la corresponsione delle differenze retributive, comprensive del trattamento di fine rapporto, indicate specificatamente nel ricorso relative a tale periodo.
Osserva questo Giudice che l'onere probatorio in ordine alle allegazioni ed alle conseguenti domande formulate dal ricorrente in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.p.c. grava inequivocabilmente sulla medesima.
Il requisito della "subordinazione" nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, comporta una rigorosa indagine probatoria al
4 fine di evidenziare la configurabilità del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione.
In altri termini, costituisce indefettibile onere di chi invoca tale qualificazione dimostrare che la dedotta "subordinazione" si è di fatto realizzata in fase di esecuzione delle prestazioni, con l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo svolgimento;
non solo, è necessaria la prova dell'esistenza del potere disciplinare perché diversamente l'incidenza sull'attività altrui non potrebbe assumere quei caratteri sanzionatori-conformativi propri delle sanzioni disciplinari conservative(cfr. ad esempio Cass. Sez. lav. 2728/2010).
Va rilevato che la parte ricorrente ha puntualmente dedotto l'esistenza degli elementi tipici della natura subordinata del rapporto, i quali, peraltro, hanno trovato piena conferma nell'istruttoria espletata.
I testi escussi hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti in causa nel periodo indicato nel ricorso e la sua natura subordinata nonché la sottoposizione del ricorrente alle direttive del
Sig. Persona_1
5 Il teste , dipendente della convenuta e collega del Testimone_1
ricorrente, all'udienza del 25.09.2024 riferiva di aver lavorato insieme al ricorrente a far data dall'anno 2019/2020 (“ricordo che lui aveva appena finito la scuola….cominciò a lavorare una settimana dopo aver finito la scuola;
io ho lavorato fino al 2021 o 2022 e lui c'era ancora);
e ancora nel prosieguo dell'escussione precisava: “era a dare Pt_2
gli orari di lavoro”; ha altresì confermato che il rapporto di lavoro non era regolarizzato (le ferie venivano pagate tramite la cassa edile ma solo per i regolarizzati ma lui non lo era) .
Il teste padre del ricorrente, nonché dipendente Testimone_2
della società convenuta come da busta allegata al ricorso, sempre all'udienza del 25.09.2024 riferiva: “abbiamo lavorato per la stessa società….lui ha cominciato a lavorare forse due anni fa e ha lavorato quasi un anno e mezzo” e ancora: “io e mio figlio lavoravamo in coppia ma io ero regolarizzato”.
Confermava la circostanza dell'esistenza di un orario di lavoro fisso e predeterminato da parte datoriale ( “a dare gli orari era il principale che però non stava con noi sui cantieri ma veniva ogni Parte_2
P giorno a dire quello che dovevamo fare”) e quindi che era a Pt_2
dare le direttive.
I testi escussi hanno altresì confermato le modalità e gli orari indicati in ricorso, ossia un orario full time di otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana.
6 Il teste riferiva: “ lavoravamo dalle ore 7.30 alle Testimone_1
ore 16,30 con un'ora di paura pranzo dal lunedì al venerdì e per qualche sabato”; il teste affermava che Testimone_2
“l'orario era dalle 7.30 alle 16.30 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì”.
Entrambi i testimoni confermavano le mansioni del ricorrente come descritte nel ricorso;
il teste sul punto riferiva: “il Testimone_1
ricorrente lavorava come manovale e autista (prendeva il furgone per trasportare il materiale e per gli interventi). Abbiamo lavorato insieme nel cantiere di Monterosi ma a volte eravamo in squadre diverse e lui era con il padre, io con altri”. Il teste Testimone_2
confermava che il ricorrente lavorava per la convenuta come manovale.
Entrambi i testi riferivano che il ricorrente non aveva più percepito la retribuzione a far data dal mese di dicembre 2021 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, i testi del ricorrente hanno reso dichiarazioni univoche, idonee a soddisfare l'onere probatorio gravante su parte ricorrente per cui, tenuto anche conto ai sensi dell'art. 232 c.p.c. della mancata risposta di parte convenuta all'interrogatorio formale ritualmente notificato, risulta accertato che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro avente naturata subordinata e ciò in considerazione del provato assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, dell'osservanza di un orario fisso e predeterminato,
7 della corresponsione di una retribuzione fissa nonché della continuità della prestazione lavorativa.
***
Quanto ai crediti vantati dal ricorrente, giova osservare che coerentemente con la regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, l'orientamento della Suprema Corte è granitico nel ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione debba provare unicamente il fatto costitutivo da cui trae origine il diritto invocato, mentre incombe sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento.
A fronte della prova fornita dal ricorrente in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro e alla deduzione circa il mancato adempimento da parte datoriale dell'obbligazione retributiva, sarebbe stato onere di quest'ultima fornire prova di aver regolarmente adempiuto al pagamento delle voci retributive rivendicate.
8 Nel caso di specie, stante anche la contumacia della Edil Crv Srls la prova dell'avvenuto regolare pagamento dell'obbligazione retributiva non è stata fornita.
Conseguentemente nella quantificazione della pretesa del ricorrente questo Giudice ha ritenuto di far riferimento ai conteggi allegati dal ricorrente, rimasti incontestati in ragione della contumacia della società convenuta, che scegliendo anche dopo la notifica dell'interrogatorio formale di restare contumace, non ha offerto un alcun valido motivo per poter ritenere che non siano corretti.
Ne consegue il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive calcolate sull'inquadramento al livello 1° del CCNL Edilizia
Artigianato con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.918,50, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Va altresì condannata la società convenuta al versamento all'INPS dei contributi previdenziali omessi e relative sanzioni.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
9 Roma, decisa il 19 maggio 2025
10
Il Giudice
NA TT