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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16575 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni presidente relatore dott.ssa Silvia Albano giudice dott.ssa Francesca Giacomini giudice ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da
, nato il [...] in [...], C.U.I.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano, via Fontana n. 16, presso lo studio dell'avv. Simona Lazzati, dalla quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
nei confronti di
– Questura di Latina domiciliati ex lege c/o l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato;
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale ed ex art. 19, comma 1 e 1.1 TUI. e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso per protezione speciale. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.'
Per parte resistente: pagina 1 di 5 'Piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese, competenze e onorari.'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1 della Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 18/03/2024 e notificatogli in data 20/07/2024 – Cat. A.11/2024, Prot. nr. 139/2024.
Premette il ricorrente di essere nato in [...]; di essere giunto in Italia nel 2008, dove ha formalizzato domanda di protezione internazionale;
di aver ricevuto un primo diniego di protezione internazionale da parte della commissione territoriale di Roma in data 13 febbraio 2009; di aver ripresentato domanda di protezione internazionale, quest'ultima dichiarata invece inammissibile in data 18 ottobre 2013; di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 Dlgs 286/98 da parte del Tribunale di Roma in data 30 gennaio 2015; di aver ottenuto, pertanto, un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido sino al 14 aprile 2017; di aver ottenuto il rinnovo del citato permesso di soggiorno sino all'anno 2019; di aver presentato istanza di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data 14 marzo 2019, la quale tuttavia veniva rigettata;
di aver presentato innanzi alla Questura di latina, in data 13 gennaio 2023, istanza volta alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, quest'ultima tuttavia rigettata, previo parere negativo della commissione territoriale di Roma, con provvedimento del Questore di Latina del 18 marzo 2024 e notificatogli in data 20 luglio 2024.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la Commissione territoriale nel parere espresso non hanno debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
2. In via preliminare, deve osservarsi che il ricorso di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150 non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa, ma ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dal ricorrente ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di rilascio del permesso di soggiorno proposta. Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi pagina 2 di 5 acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale negato in prima istanza.
3. Ciò posto, rileva questo Tribunale come, nel caso di specie, il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni nella legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1, si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
In punto di diritto occorre altresì premettere che, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs n. 286_1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti, intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
4. Nel caso di specie il ricorrente ha depositato una “denuncia di rapporto di lavoro domestico” presentata il mese di novembre del 2018. Sono state prodotte quattro buste paga riferibili al sopracitato rapporto di lavoro (novembre e dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019) e quattro versamenti all'Inps, tutti del 2019, anche questi riferibili al medesimo datore di lavoro. Si tratta di un rapporto di lavoro instaurato, come emerge dal ricorso, durante la vigenza del permesso di soggiorno umanitario, accordato nel 2015 e rinnovato nel 2017, e che tuttavia, come dedotto nel ricorso medesimo, si è interrotto a causa dell'ulteriore mancato rinnovo del predetto permesso e della mancata conversione in permesso di lavoro.
Non è stata prodotta altra documentazione lavorativa.
Si ha però in atti una dichiarazione di ospitalità a favore del ricorrente in un appartamento sito in Milano, relativamente recente (febbraio 2023) e senza limitazione di durata, atta a comprovare una capacità di sistemazione alloggiativa autonoma.
pagina 3 di 5 Un altro elemento rilevante, seppur in termini di presunzione, è il fatto stesso che il richiedente viva in Italia da moltissimo tempo, sin dal mese di aprile 2008, senza che risultino a suo carico - come si evince dall'assenza di indicazioni al riguardo nelle difese dell'Amministrazione costituita
- provvedimenti di espulsione dal territorio italiano e/o condanne penali o anche solo carichi pendenti o comunque atti giudiziari o pur solo atti di polizia denotanti la rilevazione nei suoi confronti di condotte illecite. Ciò consente di presumere che egli effettivamente, come dedotto nel ricorso, abbia potuto provvedere al proprio mantenimento svolgendo nel corso del tempo attività di lavoro, seppur non regolari. Presunzione, questa, che trova riscontro nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi prodotta in atti ai fini del patrocinio a spese dello Stato, nella quale il ricorrente ha dichiarato con riferimento all'anno 2023 la percezione di proventi da lavoro irregolare per un ammontare di € 7.200,00.
Per altro verso, l'assenza di contrattualizzazione di rapporti di lavoro posteriormente al lavoro domestico documentato in atti si spiega con il mancato ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno a partire dall'anno 2019 e, quindi, con la mancanza di un titolo di soggiorno spendibile con il datore di lavoro. Del resto, neppure la presentazione del ricorso qui in esame, contro il rigetto della domanda di protezione speciale presentata nel gennaio 2023, ha fatto acquisire al richiedente un titolo di soggiorno, considerato che non si verte in tema di protezione internazionale (la cui domanda, come noto, dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo) e che nel decreto con cui è stata disciplinata la trattazione del ricorso è stata semplicemente disposta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Come si ricava dalla documentazione in atti, il ricorrente è risultato sempre reperibile (a Roma o a Milano) dalle autorità per la notificazione dei provvedimenti che lo hanno riguardato, sino ancora al mese di luglio 2024, quando gli è stato notificato il provvedimento qui in discussione e gli è stata ritirata la carta d'identità.
Né, per contro, risulta che egli si sia recato in Patria - neppure nel quadriennio 2015–2019 in cui avrebbe potuto farlo legalmente, avendo il permesso di soggiorno per protezione speciale - o che coltivi legami familiari o comunque relazioni di vita con il proprio Paese. Il fatto stesso che egli sia giunto in Italia senza altri familiari con lui nel 2008 quando era ancora molto giovane e che sia poi rimasto qui in Italia per oltre 15 anni depone per l'assenza di legami, relazioni ed interessi significativi nel suo paese di provenienza.
La giurisprudenza di legittimità di recente, con la sentenza n. 29593/2025, ha ribadito che “la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata” e che la valutazione di proporzionalità e di bilanciamento necessaria ai fini della tutela della vita privata (o familiare) deve tener conto, fra l'altro, “della durata della presenza della persona sul territorio nazionale,
[…] del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole […] messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
La Suprema Corte nella predetta pronuncia ha osservato che il giudizio va compiuto con rigore, ma altresì “con umanità, perché, quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di
pagina 4 di 5 estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell'interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel dove- roso rispetto dell'equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta”.
Ebbene, a fronte di una persona soggiornante in Italia da oltre quindici anni, dopo esservi giunta appena ventenne, che ha saputo dar corso ad una civile convivenza (non risultando a suo carico, come detto, interventi di polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria penale), ha domandato subito la protezione internazionale e successivamente ha richiesto ed ottenuto per un certo arco di tempo la protezione umanitaria, si è mantenuta con attività di lavoro (in parte contrattualizzate e in parte irregolari), ha trovato una sistemazione alloggiativa, non ha manifestato legami ed interessi con il suo paese di origine e non ha ricevuto provvedimenti di espulsione, appare ragionevole affermare che un suo allontanamento dall'Italia comporterebbe una lesione della sua vita privata.
5. Le spese di lite vengono compensate, considerato che dal provvedimento impugnato si evince che il ricorrente non ha prodotto in sede amministrativa tutta la documentazione che è stata allegata, invece, al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, decisione del 15 settembre 2025
Il Presidente Francesco Frettoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni presidente relatore dott.ssa Silvia Albano giudice dott.ssa Francesca Giacomini giudice ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da
, nato il [...] in [...], C.U.I.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano, via Fontana n. 16, presso lo studio dell'avv. Simona Lazzati, dalla quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
nei confronti di
– Questura di Latina domiciliati ex lege c/o l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato;
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale ed ex art. 19, comma 1 e 1.1 TUI. e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso per protezione speciale. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.'
Per parte resistente: pagina 1 di 5 'Piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese, competenze e onorari.'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1 della Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 18/03/2024 e notificatogli in data 20/07/2024 – Cat. A.11/2024, Prot. nr. 139/2024.
Premette il ricorrente di essere nato in [...]; di essere giunto in Italia nel 2008, dove ha formalizzato domanda di protezione internazionale;
di aver ricevuto un primo diniego di protezione internazionale da parte della commissione territoriale di Roma in data 13 febbraio 2009; di aver ripresentato domanda di protezione internazionale, quest'ultima dichiarata invece inammissibile in data 18 ottobre 2013; di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 Dlgs 286/98 da parte del Tribunale di Roma in data 30 gennaio 2015; di aver ottenuto, pertanto, un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido sino al 14 aprile 2017; di aver ottenuto il rinnovo del citato permesso di soggiorno sino all'anno 2019; di aver presentato istanza di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data 14 marzo 2019, la quale tuttavia veniva rigettata;
di aver presentato innanzi alla Questura di latina, in data 13 gennaio 2023, istanza volta alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, quest'ultima tuttavia rigettata, previo parere negativo della commissione territoriale di Roma, con provvedimento del Questore di Latina del 18 marzo 2024 e notificatogli in data 20 luglio 2024.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la Commissione territoriale nel parere espresso non hanno debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
2. In via preliminare, deve osservarsi che il ricorso di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150 non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa, ma ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dal ricorrente ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di rilascio del permesso di soggiorno proposta. Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi pagina 2 di 5 acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale negato in prima istanza.
3. Ciò posto, rileva questo Tribunale come, nel caso di specie, il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni nella legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1, si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
In punto di diritto occorre altresì premettere che, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs n. 286_1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti, intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
4. Nel caso di specie il ricorrente ha depositato una “denuncia di rapporto di lavoro domestico” presentata il mese di novembre del 2018. Sono state prodotte quattro buste paga riferibili al sopracitato rapporto di lavoro (novembre e dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019) e quattro versamenti all'Inps, tutti del 2019, anche questi riferibili al medesimo datore di lavoro. Si tratta di un rapporto di lavoro instaurato, come emerge dal ricorso, durante la vigenza del permesso di soggiorno umanitario, accordato nel 2015 e rinnovato nel 2017, e che tuttavia, come dedotto nel ricorso medesimo, si è interrotto a causa dell'ulteriore mancato rinnovo del predetto permesso e della mancata conversione in permesso di lavoro.
Non è stata prodotta altra documentazione lavorativa.
Si ha però in atti una dichiarazione di ospitalità a favore del ricorrente in un appartamento sito in Milano, relativamente recente (febbraio 2023) e senza limitazione di durata, atta a comprovare una capacità di sistemazione alloggiativa autonoma.
pagina 3 di 5 Un altro elemento rilevante, seppur in termini di presunzione, è il fatto stesso che il richiedente viva in Italia da moltissimo tempo, sin dal mese di aprile 2008, senza che risultino a suo carico - come si evince dall'assenza di indicazioni al riguardo nelle difese dell'Amministrazione costituita
- provvedimenti di espulsione dal territorio italiano e/o condanne penali o anche solo carichi pendenti o comunque atti giudiziari o pur solo atti di polizia denotanti la rilevazione nei suoi confronti di condotte illecite. Ciò consente di presumere che egli effettivamente, come dedotto nel ricorso, abbia potuto provvedere al proprio mantenimento svolgendo nel corso del tempo attività di lavoro, seppur non regolari. Presunzione, questa, che trova riscontro nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi prodotta in atti ai fini del patrocinio a spese dello Stato, nella quale il ricorrente ha dichiarato con riferimento all'anno 2023 la percezione di proventi da lavoro irregolare per un ammontare di € 7.200,00.
Per altro verso, l'assenza di contrattualizzazione di rapporti di lavoro posteriormente al lavoro domestico documentato in atti si spiega con il mancato ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno a partire dall'anno 2019 e, quindi, con la mancanza di un titolo di soggiorno spendibile con il datore di lavoro. Del resto, neppure la presentazione del ricorso qui in esame, contro il rigetto della domanda di protezione speciale presentata nel gennaio 2023, ha fatto acquisire al richiedente un titolo di soggiorno, considerato che non si verte in tema di protezione internazionale (la cui domanda, come noto, dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo) e che nel decreto con cui è stata disciplinata la trattazione del ricorso è stata semplicemente disposta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Come si ricava dalla documentazione in atti, il ricorrente è risultato sempre reperibile (a Roma o a Milano) dalle autorità per la notificazione dei provvedimenti che lo hanno riguardato, sino ancora al mese di luglio 2024, quando gli è stato notificato il provvedimento qui in discussione e gli è stata ritirata la carta d'identità.
Né, per contro, risulta che egli si sia recato in Patria - neppure nel quadriennio 2015–2019 in cui avrebbe potuto farlo legalmente, avendo il permesso di soggiorno per protezione speciale - o che coltivi legami familiari o comunque relazioni di vita con il proprio Paese. Il fatto stesso che egli sia giunto in Italia senza altri familiari con lui nel 2008 quando era ancora molto giovane e che sia poi rimasto qui in Italia per oltre 15 anni depone per l'assenza di legami, relazioni ed interessi significativi nel suo paese di provenienza.
La giurisprudenza di legittimità di recente, con la sentenza n. 29593/2025, ha ribadito che “la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata” e che la valutazione di proporzionalità e di bilanciamento necessaria ai fini della tutela della vita privata (o familiare) deve tener conto, fra l'altro, “della durata della presenza della persona sul territorio nazionale,
[…] del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole […] messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
La Suprema Corte nella predetta pronuncia ha osservato che il giudizio va compiuto con rigore, ma altresì “con umanità, perché, quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di
pagina 4 di 5 estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell'interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel dove- roso rispetto dell'equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta”.
Ebbene, a fronte di una persona soggiornante in Italia da oltre quindici anni, dopo esservi giunta appena ventenne, che ha saputo dar corso ad una civile convivenza (non risultando a suo carico, come detto, interventi di polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria penale), ha domandato subito la protezione internazionale e successivamente ha richiesto ed ottenuto per un certo arco di tempo la protezione umanitaria, si è mantenuta con attività di lavoro (in parte contrattualizzate e in parte irregolari), ha trovato una sistemazione alloggiativa, non ha manifestato legami ed interessi con il suo paese di origine e non ha ricevuto provvedimenti di espulsione, appare ragionevole affermare che un suo allontanamento dall'Italia comporterebbe una lesione della sua vita privata.
5. Le spese di lite vengono compensate, considerato che dal provvedimento impugnato si evince che il ricorrente non ha prodotto in sede amministrativa tutta la documentazione che è stata allegata, invece, al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, decisione del 15 settembre 2025
Il Presidente Francesco Frettoni
pagina 5 di 5