Art. 33.
In corrispondenza di quanto puo' competere al titolare da parte della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali a titolo di pensione d'invalidita' e vecchiaia, quando se ne verifichino le condizioni, la pensione spettante alla famiglia del salariato o del pensionato incorso nella perdita totale o, nella sospensione del diritto alla liquidazione o al godimento della pensione statale, deve, a decorrere dal verificarsi delle condizioni suddette, essere ridotta in relazione alla quota parte di pensione d'invalidita' e vecchiaia corrispondente ai servizi prestati allo Stato ai sensi degli articoli 18 a 21. La pensione ridotta si determina all'atto della liquidazione della pensione spettante alla famiglia in conseguenza della perdita della pensione diretta, deducendo da questa, diminuita se del caso del quarto ai sensi dell' art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 , la suddetta quota parte di pensione di invalidita' e vecchiaia, e applicando sulla rimanenza le aliquote di riversibilita'.
Anche nei casi di liquidazione di pensione alla famiglia come sopra, si da' comunicazione della liquidazione stessa alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, che, a sua volta, e' tenuta agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 21.
Nel caso di morte del titolare della pensione di invalidita' e vecchiaia la pensione alla vedova o agli orfani e' liquidata senza alcuna deduzione, a termini del secondo comma dell'articolo 18.
In corrispondenza di quanto puo' competere al titolare da parte della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali a titolo di pensione d'invalidita' e vecchiaia, quando se ne verifichino le condizioni, la pensione spettante alla famiglia del salariato o del pensionato incorso nella perdita totale o, nella sospensione del diritto alla liquidazione o al godimento della pensione statale, deve, a decorrere dal verificarsi delle condizioni suddette, essere ridotta in relazione alla quota parte di pensione d'invalidita' e vecchiaia corrispondente ai servizi prestati allo Stato ai sensi degli articoli 18 a 21. La pensione ridotta si determina all'atto della liquidazione della pensione spettante alla famiglia in conseguenza della perdita della pensione diretta, deducendo da questa, diminuita se del caso del quarto ai sensi dell' art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 , la suddetta quota parte di pensione di invalidita' e vecchiaia, e applicando sulla rimanenza le aliquote di riversibilita'.
Anche nei casi di liquidazione di pensione alla famiglia come sopra, si da' comunicazione della liquidazione stessa alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, che, a sua volta, e' tenuta agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 21.
Nel caso di morte del titolare della pensione di invalidita' e vecchiaia la pensione alla vedova o agli orfani e' liquidata senza alcuna deduzione, a termini del secondo comma dell'articolo 18.