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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 03/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 04/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico,
fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6839 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Luigi Basile, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Salerno, alla Via F. P. Volpe, n. 8;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per AR Per_1
di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al
[...]
1 Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché
presso il domicilio digitale
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento ed handicap grave - Opposizione ad A.T.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 30/12/2024, esponeva Parte_1
che, versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 2. Si costituiva in giudizio l in data 09/04/2025, il quale concludeva per CP_1
l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Nel corso del giudizio veniva disposto il rinnovo della C.T.U. e conferito incarico a un diverso Consulente per l'effettuazione di una nuova perizia volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 04/11/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta con specifico riguardo al solo riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 dell'11/02/1980, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del suddetto beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente, successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P., ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
La domanda non è, invece, fondata e va, pertanto, disattesa con riguardo al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
3 2. In rito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto resistente, emergendo dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita e della naturale evoluzione delle patologie,
ha riscontrato una diagnosi di “GRAVI DIFFICOLTA' NELLA DEAMBULAZIONE E NEI
PASSAGGI POSTURALI IN SOGGETTO CON
[...]
; DEPRESSIONE INVOLUTIVA DEL Controparte_2
TONO DELL'UMORE”, tale da impedire alla ricorrente di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana.
Ed, invero, il C.T.U. ha evidenziato che l'attuale obiettività risulta peggiorata dalla precedente visita sull'aspetto della mobilità con un evidente viraggio verso la perdita dell'autonomia sul piano motorio.
Si legge nella perizia che la deambulazione ed i passaggi posturali non avvengono autonomamente e sono possibili soltanto con l'assistenza ed il sostegno di terze persone,
attesa la grave compromissione funzionale dell'apparato locomotore (“…L'attuale visita del
sottoscritto in verità ha evidenziato un quadro peggiore, soprattutto sul piano della motricità,
con un'evidenza di gravi difficoltà nella deambulazione e nei passaggi posturali, al punto da
rendersi necessaria la presenza
di altre persone per gli spostamenti e per i cambi posturali. Tale peggioramento, del tutto
comprensibile se si considera l'essenza anatomopatologica delle patologie sofferte, rende
allo stato attuale la signora dipendente da terzi per gli spostamenti e per molte Parte_1
delle funzioni semplici della vita di tutti i giorni, per cui ritengo di poter affermare che
4 vengano soddisfatti i requisiti di legge per la concessione dell'indennità di
accompagnamento”).
Non è più sussistente, quindi, l'autonomia necessaria per gli spostamenti e lo svolgimento delle semplici funzioni della vita di tutti i giorni.
Conclude, dunque, l'ausiliario affermando che allo stato attuale vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalle vigenti normative per la concessione dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di persona che ha perso l'autonomia sufficiente per gli spostamenti e per lo svolgimento dei fabbisogni quotidiani della vita.
Quanto alla decorrenza del godimento del beneficio, il C.T.U. ha affermato che, in base all'evoluzione della disabilità, desumibile dalla documentazione sanitaria acquisita, le condizioni cliniche della ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto alla indennità
richiesta a partire dal mese di maggio 2025.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato si è concretizzato, a parere del C.T.U., dal mese di maggio 2025, cioè in epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione
medica dell' ma anche al deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito avvenuto CP_1
il 02/12/2024).
Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere il beneficio invocato si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute della ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere l'indennità richiesta.
Per quanto concerne, invece, i benefici connessi con la condizione di portatrice di handicap con la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/92,
secondo il parere del Consulente, nessuna delle patologie da cui è affetta la ricorrente
5 comporta una minorazione tale per cui si renda necessaria un'assistenza globale,
continuativa e permanente nella sfera individuale o in quella relazionale.
Infatti, presentando la signora un quadro morboso caratterizzato Parte_1
essenzialmente da patologie che incidono sulle sue capacità motorie, il coinvolgimento della sfera psichica e cognitiva risulta essere poco rilevante, in altre parole sul piano psichico la ricorrente non presenta condizioni che impediscano la socializzazione od il relazionarsi con il mondo circostante.
In buona sostanza la presenza di deficit motorio, in assenza di altre importanti patologie a carico della sfera psichica, rende certamente la ricorrente soggetto portatrice di handicap,
ma senza la connotazione di gravità.
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte qua
accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza del solo beneficio dell'indennità di accompagnamento indicata dal C.T.U. a far tempo dal mese di maggio 2025.
5. Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire all'integrale compensazione delle stesse.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva, messe a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6839 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
, contro l in persona del
[...] Controparte_3
legale rappresentante p.t., così provvede:
6 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88, con decorrenza dal mese di maggio 2025;
2) dichiara, all'opposto, insussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dello status
di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
4) pone le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto quanto alla presente fase di giudizio, a definitivo carico dell' CP_4
, 14.11.2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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