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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RC NG Presidente dott.ssa RA EL Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 832/2024 RGA avverso la sentenza n. 1148/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1106/2024, pubblicata in data 13.09.2024, non notificata;
avente ad oggetto: pubblico impiego – graduatorie supplenze – risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20.11.2025; promossa da:
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F.
– PEC: , con domicilio legale presso C.F._1 Email_1
gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6
- appellante;
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._2 dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
1 del medesimo sito in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da procura in atti;
- appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, , adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del Controparte_3
lavoro, evocava in giudizio il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza per cattedra completa per il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Seconda Fascia – Provincia di Bologna per la classe di concorso “A012” – “A022” e “ADMM” incrociata di sostegno;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1
conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad €
6.984,18, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
2. A fondamento delle proprie domande, la ricorrente esponeva di aver partecipato - con domanda telematica presentata in data 28/07/2023 - alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/24, per la
2 seconda fascia, classe di concorso A012,- A022 E ADMM incrociata di sostegno, chiedendo supplenze annuali e fino a termine delle attività didattiche.
3. Deduceva, in particolare, che:
- a seguito della pubblicazione dei bollettini non otteneva alcun incarico poiché i docenti assegnatati erano in possesso del titolo di riserva;
- di essere stata pretermessa dagli incarichi di cui ai successivi bollettini giacché gli incarichi venivano assegnati a docenti con punteggio inferiore;
- che in data 27/09/2023 veniva nominata per un incarico di supplenza dalle
Graduatorie d'Istituto per insegnamento A012 con un incarico di 11 ore fino al 30/06/2023, laddove – se lo scorrimento della graduatoria fosse avvenuto correttamente – avrebbe ottenuto un incarico a 18 ore (cattedra completa), così subendo un danno – per mancata percezione della retribuzione dedotta – di euro 6984,18.
4. Argomentava che la mancata attribuzione dell'incarico ed il conseguente danno erano derivazione della “palese illegittimità della condotta del in quanto CP_1 erroneamente il c.d. algoritmo, nella attribuzione delle supplenze, l'aveva ingiustamente considerata rinunciataria per l'intera procedura di attribuzione delle supplenze da GPS, solo per aver richiesto sedi che nella prima convocazione non risultavano disponibili o risultavano assegnate a docenti con maggiore punteggio, e per tale ragione era stata considerata rinunciataria nelle successive convocazioni, anche rispetto alle sedi richieste e resesi disponibili successivamente, e ciò in violazione del criterio meritocratico”; ciò in ragione nel disposto della O.M. n. 112/2022, con specifico riguardo al combinato disposto dell'art. 12, comma 4, e dell'art. 10, secondo cui se un docente limita il numero delle preferenze nella domanda informatizzata ad un numero inferiore a 150, qualora in un turno di nomina non siano disponibili sedi dallo stesso richieste che vengano assegnate a docenti con un punteggio inferiore, nel turno di nomina successivo, quand'anche si rendano disponibili sedi preferite dal docente, il sistema informatizzato “considera la mancata indicazione di tali posti come una rinuncia, così come stabilito espressamente dall'art. 12 comma 4 dell'O.M n. 112/2022, conseguendone la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina".
5. Chiedeva, quindi, previo accertamento del proprio diritto “ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza per cattedra completa per il corrente anno
3 scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse”, la condanna dell'Amministrazione “al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite” per la somma di euro 6984,18.
6. Nella resistenza del - che argomentava la correttezza della propria CP_1
procedura informatizzata, in particolare valorizzando la lettura combinata dei commi 4 e 10 dell'art. 12 dell' O.M. n.112/2022 – il giudice di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e della documentazione in atti, emetteva sentenza con la quale - previo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata, in via pregiudiziale di rito, dalla parte resistente - accoglieva le domande di parte attrice avallando la lettura prospettata in ricorso e, posto l'esaurimento delle graduatorie, condannava il al pagamento del risarcimento del danno nella misura richiesta (non oggetto di CP_1
specifica contestazione), oltre al pagamento delle spese legali.
7. In particolare, il Giudice di prime cure avallava la lettura prospettata in ricorso circa l'erroneità dell'algoritmo utilizzato dal sistema informatizzato del , CP_1
prospettando che l'unica lettura aderente ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 cost. - e “del principio meritocratico” invocato da parte ricorrente - fosse quella secondo cui, in caso di successiva disponibilità di sedi, lo scorrimento della graduatoria dovesse ripartire dal primo in graduatoria dei docenti non assegnatari di supplenza, senza incidere quindi in alcun modo sulla posizione di tutti i docenti già soddisfatti bensì dal primo docente successivo all'ultimo assegnatario di incarico. A fini motivazionali significativamente richiamava la sentenza n. 1463/2023, resa dal Tribunale di
Roma il 10/02/2023 (motivazioni riportate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.) che, valorizzando lo stesso art. 12 della O.M. n.112 cit., con riguardo anche al comma 3 (non quindi al solo il comma 10 dell'O.M. come sostenuto dal ), ha affermato: “La CP_1 procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma/algoritmo informatico redatto e gestito dal , ed è regolata dall'art. 12 dell'Ordinanza 112/22. CP_1
L'ordinanza stabilisce che. "Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina".
4 Il , in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di CP_1
concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria ed in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda ed offre loro i posti disponibili e la relativa supplenza. Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per le tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il CP_1 non convocherà quel docente e proseguirà nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni.
Ove successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione o nel sostegno, il dovrà farà una nuova CP_1 convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre ed assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi […] In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate".
Nello stesso senso anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 320/2024 pubbl. il
23/05/2024, sempre offerta dalla ricorrente, che ha così ricostruito la procedura: "In base al citato art. 12 gli aspiranti supplenti devono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Secondo detta norma:.
-la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito;
-la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12, co 4). In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti, non soddisfatto per mancanza di sedi/posti per i quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel
5 momento disponibili e dallo stesso non indicate. (....)In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell 'O.M n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il docente e CP_1
prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve effettuare una nuova convocazione e, CP_1
ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato”.
Pertanto, il giudice di prime cure, alla luce della lettura interpretativa avallata, è pervenuto a ritenere errato l'algoritmo utilizzato dal , poiché elaborato in modo tale da non CP_1
dare attuazione alla citata O.M. nella parte di interesse, riconoscendo la posta risarcitoria invocata da parte ricorrente.
8. Il soccombente ha appellato - pur non riproponendo l'eccezione di CP_1
carenza di giurisdizione, dovendo, sul tema, ritenersi formato giudicato interno - limitandosi a veicolando, in guisa di censura alla sentenza, la tesi già sostenuta quanto al merito in I grado valorizzando la lettura combinata dei commi 4 e 10 dell'art. 12 della citata O.M., pur nella consapevolezza che questa Corte si è già pronunciata in senso favorevole al docente con sentenza n. 376/2024, invitando ad una rimeditazione.
9. Inoltre, in via subordinata e per la prima volta, ha sollevato l'eccezione ex art. 1127 c.c., nella parte in cui esclude la risarcibilità dei danni evitabili con ordinaria diligenza. eccezione ritenuta sollevabile anche in appello.
10. In particolare, si contesta all'appellata di non aver attivato “ogni rimedio giudiziale utile ad evitare il protrarsi del ritenuto pregiudizio, compresa la tutela cautelare, alla quale spesso si fa ricorso in materia di graduatorie”, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 1127 c.c. che, nell'escludere la risarcibilità
6 dei danni evitabili “…impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” (Cass. civ., sez. lav., n.
26157/2016, nonché conformi, tra le altre, Cass. civ. nn. 2422/2004 e n. 15231/2007).
11. La Corte, ricostituito il contraddittorio con la parte appellata, ritiene che il gravame sia infondato per le ragioni appresso indicate.
12. Con riguardo al I motivo di appello, si ritiene che le argomentazioni poste a sostegno della tesi riproposta in tale sede quanto al merito della vertenza, non colgano nel segno, ritenendo piuttosto di porsi in continuità con l'orientamento già espresso in subiecta materia da questa Corte con la pronuncia n. 376/2024 (pubblicata il 20/6/2024), che di seguito si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. nelle parti di interesse: “[…]
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
La norma regolamentare (art. 12 O.M. 112/22 cit.) dispone – per quanto qui rileva – che
“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata
7 indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. ...”.
Come correttamente valutato dal primo giudice, la rinuncia alla sede proposta che non sia tra quelle per le quali il docente ha espresso preferenza, determina l'esclusione da successive proposte per il medesimo tipo di sedi (quelle, cioè, per le quali non sia stata espressa la preferenza).
Non vi è alcun dato testuale nè sistematico che autorizzi un'interpretazione più ampia della portata normativa e delle conseguenze della rinuncia: sotto il primo profilo, la norma ribadisce il concetto dal punto di vista letterale (“... sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso / tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza...”); lo stesso comma 11 della norma in esame, secondo cui “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento” conferma la correttezza di questa lettura, perchè, se intesa nel senso ampio propugnato dal , renderebbe del tutto priva di significato la precisione del comma CP_1
4° sopra richiamato, che espressamente circoscrive gli effetti della rinuncia “con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Ancora, quando la norma menziona i candidati trattati dalla procedura (cfr. il comma 10 , valorizzato dalla difesa del appellante), intende coloro che abbiano avuto CP_1
“assegnazione di un incarico”, non già coloro che devono essere considerati rinunciatari
“con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
8 Sotto il secondo profilo, poi, la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità (che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria).
In altre parole, sarebbe contrario allo stesso principio di buon andamento della PA consentire bensì l'espressione di una preferenza, ma sanzionare poi con l'esclusione definitiva dalla procedura per l'anno scolastico chi a questa preferenza si voglia attenere, rifiutando incarichi altrove”.
13. Tale orientamento trova ulteriore supporto nella giurisprudenza di legittimità, ritenendo doveroso richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cit. la recente sentenza n. 653 del 14.2.2025 della C.d.A. di Milano la quale, nel riportare l'art. 10 dell'O.M. 112 cit., ritiene che l'interpretazione offerta dal – secondo cui “… la previsione CP_1 dell'ordinanza ministeriale autorizzi a considerare definitivamente rinunciatario il docente che al primo turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto per non aver richiesto le sedi /i posti / le classi di concorso in quel momento disponibili” (sovrapponibile a quella riproposta in tale sede) - non trova “alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame. Il comma 11 dell'articolo 12 in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita – e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi, i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti-non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza. Viceversa in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che, nel momento in cui, successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico, si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso, debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate.
Laddove, successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno, si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso, e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante, il è in effetti obbligato a ripercorrere la CP_1 graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico. Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili, con la conseguenza che, se successivamente all'accettazione di un
9 qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso, sede o posto ambiti, il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario (per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità. Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale, terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto, l'amministrazione possa procedere, ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi. Secondo
l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito, pur rientrante tra le preferenze espresse, e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto
–sede o classe di concorso -non indicata nelle preferenze. Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede, ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi. Nel primo caso e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali.
Allo stesso modo, laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede, egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione.
Viceversa, laddove egli abbia indicato un numero definito di posti, sedi e classi di concorso,
e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti, sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti, sedi, classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria”.
Tale pronuncia della Corte di Appello di Milano risulta particolarmente significativa in quanto offre una lettura costituzionalmente orientata alla opzione ermeneutica prospettata - avallata in tale sede - giacché evidenzia, del tutto condivisibilmente: “Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella
10 previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi, anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita (non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi); l'art.12, punto
10 , per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci. Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale, in un turno di nomina, non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite, sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati Part per posti, sedi, classi di concorso, invece, da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo Part prevede affatto. Operato questo, invece, da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento, laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione…”.
14. Tirando le fila di quanto esposto, assorbito ogni altro aspetto non espressamente trattato in quanto ritenuto ultroneo, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali sopra richiamati e che, attraverso la compiuta e prudente valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia motivato in modo puntuale e coerente, dovendosi perciò rigettare il primo motivo di appello.
11 15. Parimenti infondato è anche il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata.
16. Si rammenta che, col motivo di appello in esame, l'Avvocatura ha sollevato, per la prima volta in tale sede, l'eccezione ex art. 1127 c.c. al fine di escludere la risarcibilità dei danni evitabili con ordinaria diligenza;
segnatamente, si è contestato all'appellata di non aver attivato “ogni rimedio giudiziale utile ad evitare il protrarsi del ritenuto pregiudizio, compresa la tutela cautelare, alla quale spesso si fa ricorso in materia di graduatorie”.
17. Ora, l'eccezione in esame – seppur da ritenersi proponibile per la prima volta anche in appello, trattandosi di difesa in senso lato (si veda, da ultimo, Cass. Ordinanza n.
11138 del 28/04/2025) – deve ritenersi infondata giacché non si comprende come il mancato esperimento di rimedi giudiziali possa integrare “il fatto colposo del creditore, di cui al primo comma dell'art. 1227”, che invero “riguarda il profilo della causalità materiale (Cass. n. 1165 del 2020)” (come richiamato da Cass. 27258/2024).
18. Invero, l'unica condotta che ha generato responsabilità risarcitoria è riconducibile al , per non aver adeguato il sistema informatizzato di scorrimento delle CP_1
graduatorie alla corretta lettura dell'O.M. n.112 cit. come sopra avallata. V'è piuttosto da osservare come l'odierna appellata, proprio al fine di contenere le conseguenze negative della propria illegittima esclusione, abbia - in data 27/09/2023 – accettato l'incarico di supplenza per insegnamento A012 per 11 ore (fino al 30/06/2023), laddove – se lo scorrimento della graduatoria fosse avvenuto correttamente – avrebbe ottenuto un incarico a
18 ore (cattedra completa); di talché – del tutto correttamente - limitava la propria richiesta risarcitoria alla mancata percezione della retribuzione differenziale, pari alla somma di euro
6984,18 (peraltro incontestata dal ). CP_1
19. Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, ritenersi corretta la determinazione risarcitoria a cui è pervenuto il Giudice di prime cure nell'accogliere pienamente la domanda svolta dalla parte ricorrente.
20. All'integrale rigetto dell'appello, segue l'applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c.; di talché le spese processuali, così come liquidate in parte dispositiva, seguono la soccombenza e sono poste integralmente in capo alla parte appellante.
21. Infine, si osserva che non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115/2002 (ai fini e per gli effetti
12 precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020), perché la norma citata non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che - come le Amministrazioni dello Stato - mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
(Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione Lavoro - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1148/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 13/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge, da corrispondersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bologna, 20.11.2025
Il Consigliere estensore
RA EL
Il Presidente
RC NG
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RC NG Presidente dott.ssa RA EL Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 832/2024 RGA avverso la sentenza n. 1148/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1106/2024, pubblicata in data 13.09.2024, non notificata;
avente ad oggetto: pubblico impiego – graduatorie supplenze – risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20.11.2025; promossa da:
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F.
– PEC: , con domicilio legale presso C.F._1 Email_1
gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6
- appellante;
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._2 dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
1 del medesimo sito in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da procura in atti;
- appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, , adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del Controparte_3
lavoro, evocava in giudizio il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza per cattedra completa per il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Seconda Fascia – Provincia di Bologna per la classe di concorso “A012” – “A022” e “ADMM” incrociata di sostegno;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1
conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad €
6.984,18, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
2. A fondamento delle proprie domande, la ricorrente esponeva di aver partecipato - con domanda telematica presentata in data 28/07/2023 - alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/24, per la
2 seconda fascia, classe di concorso A012,- A022 E ADMM incrociata di sostegno, chiedendo supplenze annuali e fino a termine delle attività didattiche.
3. Deduceva, in particolare, che:
- a seguito della pubblicazione dei bollettini non otteneva alcun incarico poiché i docenti assegnatati erano in possesso del titolo di riserva;
- di essere stata pretermessa dagli incarichi di cui ai successivi bollettini giacché gli incarichi venivano assegnati a docenti con punteggio inferiore;
- che in data 27/09/2023 veniva nominata per un incarico di supplenza dalle
Graduatorie d'Istituto per insegnamento A012 con un incarico di 11 ore fino al 30/06/2023, laddove – se lo scorrimento della graduatoria fosse avvenuto correttamente – avrebbe ottenuto un incarico a 18 ore (cattedra completa), così subendo un danno – per mancata percezione della retribuzione dedotta – di euro 6984,18.
4. Argomentava che la mancata attribuzione dell'incarico ed il conseguente danno erano derivazione della “palese illegittimità della condotta del in quanto CP_1 erroneamente il c.d. algoritmo, nella attribuzione delle supplenze, l'aveva ingiustamente considerata rinunciataria per l'intera procedura di attribuzione delle supplenze da GPS, solo per aver richiesto sedi che nella prima convocazione non risultavano disponibili o risultavano assegnate a docenti con maggiore punteggio, e per tale ragione era stata considerata rinunciataria nelle successive convocazioni, anche rispetto alle sedi richieste e resesi disponibili successivamente, e ciò in violazione del criterio meritocratico”; ciò in ragione nel disposto della O.M. n. 112/2022, con specifico riguardo al combinato disposto dell'art. 12, comma 4, e dell'art. 10, secondo cui se un docente limita il numero delle preferenze nella domanda informatizzata ad un numero inferiore a 150, qualora in un turno di nomina non siano disponibili sedi dallo stesso richieste che vengano assegnate a docenti con un punteggio inferiore, nel turno di nomina successivo, quand'anche si rendano disponibili sedi preferite dal docente, il sistema informatizzato “considera la mancata indicazione di tali posti come una rinuncia, così come stabilito espressamente dall'art. 12 comma 4 dell'O.M n. 112/2022, conseguendone la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina".
5. Chiedeva, quindi, previo accertamento del proprio diritto “ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza per cattedra completa per il corrente anno
3 scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse”, la condanna dell'Amministrazione “al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite” per la somma di euro 6984,18.
6. Nella resistenza del - che argomentava la correttezza della propria CP_1
procedura informatizzata, in particolare valorizzando la lettura combinata dei commi 4 e 10 dell'art. 12 dell' O.M. n.112/2022 – il giudice di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e della documentazione in atti, emetteva sentenza con la quale - previo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata, in via pregiudiziale di rito, dalla parte resistente - accoglieva le domande di parte attrice avallando la lettura prospettata in ricorso e, posto l'esaurimento delle graduatorie, condannava il al pagamento del risarcimento del danno nella misura richiesta (non oggetto di CP_1
specifica contestazione), oltre al pagamento delle spese legali.
7. In particolare, il Giudice di prime cure avallava la lettura prospettata in ricorso circa l'erroneità dell'algoritmo utilizzato dal sistema informatizzato del , CP_1
prospettando che l'unica lettura aderente ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 cost. - e “del principio meritocratico” invocato da parte ricorrente - fosse quella secondo cui, in caso di successiva disponibilità di sedi, lo scorrimento della graduatoria dovesse ripartire dal primo in graduatoria dei docenti non assegnatari di supplenza, senza incidere quindi in alcun modo sulla posizione di tutti i docenti già soddisfatti bensì dal primo docente successivo all'ultimo assegnatario di incarico. A fini motivazionali significativamente richiamava la sentenza n. 1463/2023, resa dal Tribunale di
Roma il 10/02/2023 (motivazioni riportate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.) che, valorizzando lo stesso art. 12 della O.M. n.112 cit., con riguardo anche al comma 3 (non quindi al solo il comma 10 dell'O.M. come sostenuto dal ), ha affermato: “La CP_1 procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma/algoritmo informatico redatto e gestito dal , ed è regolata dall'art. 12 dell'Ordinanza 112/22. CP_1
L'ordinanza stabilisce che. "Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina".
4 Il , in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di CP_1
concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria ed in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda ed offre loro i posti disponibili e la relativa supplenza. Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per le tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il CP_1 non convocherà quel docente e proseguirà nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni.
Ove successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione o nel sostegno, il dovrà farà una nuova CP_1 convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre ed assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi […] In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate".
Nello stesso senso anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 320/2024 pubbl. il
23/05/2024, sempre offerta dalla ricorrente, che ha così ricostruito la procedura: "In base al citato art. 12 gli aspiranti supplenti devono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Secondo detta norma:.
-la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito;
-la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12, co 4). In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti, non soddisfatto per mancanza di sedi/posti per i quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel
5 momento disponibili e dallo stesso non indicate. (....)In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell 'O.M n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il docente e CP_1
prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve effettuare una nuova convocazione e, CP_1
ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato”.
Pertanto, il giudice di prime cure, alla luce della lettura interpretativa avallata, è pervenuto a ritenere errato l'algoritmo utilizzato dal , poiché elaborato in modo tale da non CP_1
dare attuazione alla citata O.M. nella parte di interesse, riconoscendo la posta risarcitoria invocata da parte ricorrente.
8. Il soccombente ha appellato - pur non riproponendo l'eccezione di CP_1
carenza di giurisdizione, dovendo, sul tema, ritenersi formato giudicato interno - limitandosi a veicolando, in guisa di censura alla sentenza, la tesi già sostenuta quanto al merito in I grado valorizzando la lettura combinata dei commi 4 e 10 dell'art. 12 della citata O.M., pur nella consapevolezza che questa Corte si è già pronunciata in senso favorevole al docente con sentenza n. 376/2024, invitando ad una rimeditazione.
9. Inoltre, in via subordinata e per la prima volta, ha sollevato l'eccezione ex art. 1127 c.c., nella parte in cui esclude la risarcibilità dei danni evitabili con ordinaria diligenza. eccezione ritenuta sollevabile anche in appello.
10. In particolare, si contesta all'appellata di non aver attivato “ogni rimedio giudiziale utile ad evitare il protrarsi del ritenuto pregiudizio, compresa la tutela cautelare, alla quale spesso si fa ricorso in materia di graduatorie”, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 1127 c.c. che, nell'escludere la risarcibilità
6 dei danni evitabili “…impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” (Cass. civ., sez. lav., n.
26157/2016, nonché conformi, tra le altre, Cass. civ. nn. 2422/2004 e n. 15231/2007).
11. La Corte, ricostituito il contraddittorio con la parte appellata, ritiene che il gravame sia infondato per le ragioni appresso indicate.
12. Con riguardo al I motivo di appello, si ritiene che le argomentazioni poste a sostegno della tesi riproposta in tale sede quanto al merito della vertenza, non colgano nel segno, ritenendo piuttosto di porsi in continuità con l'orientamento già espresso in subiecta materia da questa Corte con la pronuncia n. 376/2024 (pubblicata il 20/6/2024), che di seguito si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. nelle parti di interesse: “[…]
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
La norma regolamentare (art. 12 O.M. 112/22 cit.) dispone – per quanto qui rileva – che
“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata
7 indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. ...”.
Come correttamente valutato dal primo giudice, la rinuncia alla sede proposta che non sia tra quelle per le quali il docente ha espresso preferenza, determina l'esclusione da successive proposte per il medesimo tipo di sedi (quelle, cioè, per le quali non sia stata espressa la preferenza).
Non vi è alcun dato testuale nè sistematico che autorizzi un'interpretazione più ampia della portata normativa e delle conseguenze della rinuncia: sotto il primo profilo, la norma ribadisce il concetto dal punto di vista letterale (“... sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso / tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza...”); lo stesso comma 11 della norma in esame, secondo cui “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento” conferma la correttezza di questa lettura, perchè, se intesa nel senso ampio propugnato dal , renderebbe del tutto priva di significato la precisione del comma CP_1
4° sopra richiamato, che espressamente circoscrive gli effetti della rinuncia “con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Ancora, quando la norma menziona i candidati trattati dalla procedura (cfr. il comma 10 , valorizzato dalla difesa del appellante), intende coloro che abbiano avuto CP_1
“assegnazione di un incarico”, non già coloro che devono essere considerati rinunciatari
“con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
8 Sotto il secondo profilo, poi, la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità (che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria).
In altre parole, sarebbe contrario allo stesso principio di buon andamento della PA consentire bensì l'espressione di una preferenza, ma sanzionare poi con l'esclusione definitiva dalla procedura per l'anno scolastico chi a questa preferenza si voglia attenere, rifiutando incarichi altrove”.
13. Tale orientamento trova ulteriore supporto nella giurisprudenza di legittimità, ritenendo doveroso richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cit. la recente sentenza n. 653 del 14.2.2025 della C.d.A. di Milano la quale, nel riportare l'art. 10 dell'O.M. 112 cit., ritiene che l'interpretazione offerta dal – secondo cui “… la previsione CP_1 dell'ordinanza ministeriale autorizzi a considerare definitivamente rinunciatario il docente che al primo turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto per non aver richiesto le sedi /i posti / le classi di concorso in quel momento disponibili” (sovrapponibile a quella riproposta in tale sede) - non trova “alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame. Il comma 11 dell'articolo 12 in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita – e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi, i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti-non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza. Viceversa in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che, nel momento in cui, successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico, si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso, debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate.
Laddove, successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno, si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso, e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante, il è in effetti obbligato a ripercorrere la CP_1 graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico. Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili, con la conseguenza che, se successivamente all'accettazione di un
9 qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso, sede o posto ambiti, il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario (per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità. Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale, terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto, l'amministrazione possa procedere, ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi. Secondo
l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito, pur rientrante tra le preferenze espresse, e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto
–sede o classe di concorso -non indicata nelle preferenze. Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede, ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi. Nel primo caso e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali.
Allo stesso modo, laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede, egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione.
Viceversa, laddove egli abbia indicato un numero definito di posti, sedi e classi di concorso,
e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti, sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti, sedi, classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria”.
Tale pronuncia della Corte di Appello di Milano risulta particolarmente significativa in quanto offre una lettura costituzionalmente orientata alla opzione ermeneutica prospettata - avallata in tale sede - giacché evidenzia, del tutto condivisibilmente: “Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella
10 previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi, anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita (non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi); l'art.12, punto
10 , per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci. Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale, in un turno di nomina, non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite, sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati Part per posti, sedi, classi di concorso, invece, da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo Part prevede affatto. Operato questo, invece, da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento, laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione…”.
14. Tirando le fila di quanto esposto, assorbito ogni altro aspetto non espressamente trattato in quanto ritenuto ultroneo, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali sopra richiamati e che, attraverso la compiuta e prudente valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia motivato in modo puntuale e coerente, dovendosi perciò rigettare il primo motivo di appello.
11 15. Parimenti infondato è anche il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata.
16. Si rammenta che, col motivo di appello in esame, l'Avvocatura ha sollevato, per la prima volta in tale sede, l'eccezione ex art. 1127 c.c. al fine di escludere la risarcibilità dei danni evitabili con ordinaria diligenza;
segnatamente, si è contestato all'appellata di non aver attivato “ogni rimedio giudiziale utile ad evitare il protrarsi del ritenuto pregiudizio, compresa la tutela cautelare, alla quale spesso si fa ricorso in materia di graduatorie”.
17. Ora, l'eccezione in esame – seppur da ritenersi proponibile per la prima volta anche in appello, trattandosi di difesa in senso lato (si veda, da ultimo, Cass. Ordinanza n.
11138 del 28/04/2025) – deve ritenersi infondata giacché non si comprende come il mancato esperimento di rimedi giudiziali possa integrare “il fatto colposo del creditore, di cui al primo comma dell'art. 1227”, che invero “riguarda il profilo della causalità materiale (Cass. n. 1165 del 2020)” (come richiamato da Cass. 27258/2024).
18. Invero, l'unica condotta che ha generato responsabilità risarcitoria è riconducibile al , per non aver adeguato il sistema informatizzato di scorrimento delle CP_1
graduatorie alla corretta lettura dell'O.M. n.112 cit. come sopra avallata. V'è piuttosto da osservare come l'odierna appellata, proprio al fine di contenere le conseguenze negative della propria illegittima esclusione, abbia - in data 27/09/2023 – accettato l'incarico di supplenza per insegnamento A012 per 11 ore (fino al 30/06/2023), laddove – se lo scorrimento della graduatoria fosse avvenuto correttamente – avrebbe ottenuto un incarico a
18 ore (cattedra completa); di talché – del tutto correttamente - limitava la propria richiesta risarcitoria alla mancata percezione della retribuzione differenziale, pari alla somma di euro
6984,18 (peraltro incontestata dal ). CP_1
19. Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, ritenersi corretta la determinazione risarcitoria a cui è pervenuto il Giudice di prime cure nell'accogliere pienamente la domanda svolta dalla parte ricorrente.
20. All'integrale rigetto dell'appello, segue l'applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c.; di talché le spese processuali, così come liquidate in parte dispositiva, seguono la soccombenza e sono poste integralmente in capo alla parte appellante.
21. Infine, si osserva che non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115/2002 (ai fini e per gli effetti
12 precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020), perché la norma citata non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che - come le Amministrazioni dello Stato - mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
(Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione Lavoro - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1148/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 13/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge, da corrispondersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bologna, 20.11.2025
Il Consigliere estensore
RA EL
Il Presidente
RC NG
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