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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/09/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. r.g. 2699-2025 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Falco del foro di Bergamo, giusta procura in atti. contro
( , ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
( ), tutti nella qualità di eredi del fratello CP_3 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Vilma Angela Pisoni del foro di Persona_1
Bergamo come da procura in atti.
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co., c.p.c.
Conclusioni
Per la parte attrice: come da ricorso introduttivo.
Per i convenuti: come processo verbale del 9.9.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte per brevità.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti processuali di cui ai verbali di udienza e provvedimenti fuori udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
(come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
1
-attrice opponente- Con ricorso del 8.5.2025 la signora proponeva opposizione alla Parte_1
minacciata esecuzione dei creditori , e (eredi di CP_1 CP_2 CP_3
con atto di precetto del 14.4.2025 per l'importo di euro Persona_1
13.274,22.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva la insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione dei signori per mancanza di legittimazione attiva poiché Per_1
non avevano provato la loro qualità di eredi;
allegava inoltre che i signori avevano Per_1
illegittimamente rifiutato ogni accordo conciliativo.
Concludeva per la richiesta di accertamento della nullità del precetto con il favore delle spese.
In data 13.8.2025 si costituivano i creditori opposti rappresentando la propria qualità di eredi, allegando l'infondatezza delle deduzioni della creditrice ed il comportamento processuale dilatorio della ricorrente, ragione per la quale concludevano per la reiezione del ricorso e per la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il tutto con il favore delle spese di procedura.
In occasione della prima udienza di comparizione del 9.9.2025 parte ricorrente non compariva. I ricorrenti, dal canto loro, insistevano ex art. 181, secondo comma, cpc per la prosecuzione del giudizio sicché il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc con termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
L'opposizione è infondata e andrà respinta per i motivi di seguito esposti. Come noto la parte processuale ha l'onere di provare il fatto posto a fondamento della domanda. Se al momento della decisione la parte non ha provato il fatto non vedrà soddisfatte le proprie pretese. L'art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento. L'attore è tenuto a provare i fatti costitutivi del suo diritto. Se per il giudice tale prova non è sufficiente rigetta la domanda. Tanto premesso rileva il Tribunale che le allegazioni della parte ricorrente sono rimaste sfornite di ogni prova sicché la domanda giudiziale di va disattesa, Parte_1
anche alla luce del comportamento processuale della stessa che si è costituita, ma disertava il processo fallendo l'onere probatorio su di essa gravante (in tema di contestazione della qualità di erede si veda Cass. n. 390/2025 secondo cui “la parte che
2 ha un titolo legale che conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di provare
l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”).
Per completezza, peraltro, si rileva la infondatezza della allegazione della in Pt_1
merito al difetto di legittimazione attiva dei fratelli Invero, questi ultimi Per_1
producevano dichiarazione di successione del 7.1.2025 inviata alla Agenzia delle
Entrate comprovante la loro qualità di eredi (doc.17).
La domanda dei resistenti avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avente ad oggetto il risarcimento del danno, è accoglibile, in quanto nella condotta processuale della parte ricorrente è ravvisabile una “lite temeraria” connotata da mala fede.
La responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si pone con carattere di specialità rispetto al generale precetto del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c. Tale responsabilità processuale, pur rientrando concettualmente nel genus responsabilità da illecito, ricade in tutte le sue ipotesi sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c. (Cass. n.
5069/2010).
L'illecito è riscontrabile tutte le volte in cui l'esercizio del diritto di difesa, garantito costituzionalmente, assuma i caratteri di “abuso di quel diritto”, consistente in un esercizio al di fuori dello schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
La dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale può essere desunta, in via indiretta, da nozioni di comune esperienza (Cass. n. 1031/2001), in particolare, considerando il pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare diverse iniziative ingiustificate dell'avversario (Cass. n. 2193/2005), che si concreta nell'impatto negativo che il processo ha determinato sulla quotidianità del soggetto leso.
Non c'è dubbio che, nella specie, i convenuti abbiano subito un danno non patrimoniale caratterizzato dall'affrontare il processo di opposizione a fronte dell'avventata ed infondata azione giudiziaria della signora che notificava un ricorso, ma non Pt_1
coltivava l'azione giudiziaria causando altresì uno spreco di energie processuali. Appare
3 così equo determinare il risarcimento nella somma di euro 500,00 per ciascuno dei resistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono poste a carico della parte ricorrente. La liquidazione segue come in dispositivo tenuto conto del valore del precetto e degli importi medi delle singole fasi del giudizio ex d.m. 147/22, con esclusione delle fasi di trattazione e decisione, poiché la prima non si è sostanzialmente tenuta, mentre, per ciò che riguarda la seconda, non si riscontra il deposito di scritti finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1-rigetta l'opposizione;
2-dichiara che ha promosso la causa con colpa grave e per l'effetto la Parte_1
dichiara tenuta e condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore dei ricorrenti che sono liquidati nella somma di € 500,00 per ciascuno di essi oltre interessi legali dalla data del deposito al saldo;
3-condanna al rimborso delle spese processuali in favore dei resistenti Parte_1
che sono liquidate in euro 1.696,00 per compenso professionale (per la fase di studio euro 919,00, per la fase introduttiva euro 777,00, nulla per la fase di trattazione e per la fase decisoria) oltre ad IVA e CAP come e se dovute oltre rimborso spese generali al
15%.
Così deciso in Bergamo, il 11.9.2025
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. r.g. 2699-2025 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Falco del foro di Bergamo, giusta procura in atti. contro
( , ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
( ), tutti nella qualità di eredi del fratello CP_3 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Vilma Angela Pisoni del foro di Persona_1
Bergamo come da procura in atti.
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co., c.p.c.
Conclusioni
Per la parte attrice: come da ricorso introduttivo.
Per i convenuti: come processo verbale del 9.9.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte per brevità.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti processuali di cui ai verbali di udienza e provvedimenti fuori udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
(come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
1
-attrice opponente- Con ricorso del 8.5.2025 la signora proponeva opposizione alla Parte_1
minacciata esecuzione dei creditori , e (eredi di CP_1 CP_2 CP_3
con atto di precetto del 14.4.2025 per l'importo di euro Persona_1
13.274,22.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva la insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione dei signori per mancanza di legittimazione attiva poiché Per_1
non avevano provato la loro qualità di eredi;
allegava inoltre che i signori avevano Per_1
illegittimamente rifiutato ogni accordo conciliativo.
Concludeva per la richiesta di accertamento della nullità del precetto con il favore delle spese.
In data 13.8.2025 si costituivano i creditori opposti rappresentando la propria qualità di eredi, allegando l'infondatezza delle deduzioni della creditrice ed il comportamento processuale dilatorio della ricorrente, ragione per la quale concludevano per la reiezione del ricorso e per la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il tutto con il favore delle spese di procedura.
In occasione della prima udienza di comparizione del 9.9.2025 parte ricorrente non compariva. I ricorrenti, dal canto loro, insistevano ex art. 181, secondo comma, cpc per la prosecuzione del giudizio sicché il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc con termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
L'opposizione è infondata e andrà respinta per i motivi di seguito esposti. Come noto la parte processuale ha l'onere di provare il fatto posto a fondamento della domanda. Se al momento della decisione la parte non ha provato il fatto non vedrà soddisfatte le proprie pretese. L'art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento. L'attore è tenuto a provare i fatti costitutivi del suo diritto. Se per il giudice tale prova non è sufficiente rigetta la domanda. Tanto premesso rileva il Tribunale che le allegazioni della parte ricorrente sono rimaste sfornite di ogni prova sicché la domanda giudiziale di va disattesa, Parte_1
anche alla luce del comportamento processuale della stessa che si è costituita, ma disertava il processo fallendo l'onere probatorio su di essa gravante (in tema di contestazione della qualità di erede si veda Cass. n. 390/2025 secondo cui “la parte che
2 ha un titolo legale che conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di provare
l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”).
Per completezza, peraltro, si rileva la infondatezza della allegazione della in Pt_1
merito al difetto di legittimazione attiva dei fratelli Invero, questi ultimi Per_1
producevano dichiarazione di successione del 7.1.2025 inviata alla Agenzia delle
Entrate comprovante la loro qualità di eredi (doc.17).
La domanda dei resistenti avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avente ad oggetto il risarcimento del danno, è accoglibile, in quanto nella condotta processuale della parte ricorrente è ravvisabile una “lite temeraria” connotata da mala fede.
La responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si pone con carattere di specialità rispetto al generale precetto del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c. Tale responsabilità processuale, pur rientrando concettualmente nel genus responsabilità da illecito, ricade in tutte le sue ipotesi sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c. (Cass. n.
5069/2010).
L'illecito è riscontrabile tutte le volte in cui l'esercizio del diritto di difesa, garantito costituzionalmente, assuma i caratteri di “abuso di quel diritto”, consistente in un esercizio al di fuori dello schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
La dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale può essere desunta, in via indiretta, da nozioni di comune esperienza (Cass. n. 1031/2001), in particolare, considerando il pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare diverse iniziative ingiustificate dell'avversario (Cass. n. 2193/2005), che si concreta nell'impatto negativo che il processo ha determinato sulla quotidianità del soggetto leso.
Non c'è dubbio che, nella specie, i convenuti abbiano subito un danno non patrimoniale caratterizzato dall'affrontare il processo di opposizione a fronte dell'avventata ed infondata azione giudiziaria della signora che notificava un ricorso, ma non Pt_1
coltivava l'azione giudiziaria causando altresì uno spreco di energie processuali. Appare
3 così equo determinare il risarcimento nella somma di euro 500,00 per ciascuno dei resistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono poste a carico della parte ricorrente. La liquidazione segue come in dispositivo tenuto conto del valore del precetto e degli importi medi delle singole fasi del giudizio ex d.m. 147/22, con esclusione delle fasi di trattazione e decisione, poiché la prima non si è sostanzialmente tenuta, mentre, per ciò che riguarda la seconda, non si riscontra il deposito di scritti finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1-rigetta l'opposizione;
2-dichiara che ha promosso la causa con colpa grave e per l'effetto la Parte_1
dichiara tenuta e condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore dei ricorrenti che sono liquidati nella somma di € 500,00 per ciascuno di essi oltre interessi legali dalla data del deposito al saldo;
3-condanna al rimborso delle spese processuali in favore dei resistenti Parte_1
che sono liquidate in euro 1.696,00 per compenso professionale (per la fase di studio euro 919,00, per la fase introduttiva euro 777,00, nulla per la fase di trattazione e per la fase decisoria) oltre ad IVA e CAP come e se dovute oltre rimborso spese generali al
15%.
Così deciso in Bergamo, il 11.9.2025
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
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