TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAVIGLIA BRUNO
CONTRO
- SEDE DI SCIACCA IC01 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Pt_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' - SEDE DI SCIACCA IC01 “ CP_1
oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.08.2024, ha impugnato l'ordinanza di Parte_1
ingiunzione nr. n. OI-001407733 notificata il 12.07.2024, con cui gli è stato viene ingiunto il pagamento della somma di € 4.360,50 (oltre € 9,05 a titolo di spese notifica) per la violazione dell'art. 2 c° 1-bis DL 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3 c° 6 Dlgs 8/2016 e novellato dall'art. 23 DL 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023 (mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2017).
Ha contestato:
I. ILLEGITTIMITA' 4 e 18 Controparte_2
L. 689/1981.
II. NON DEBENZA SOMME INGIUNTE PER INTERVENUTA ESTINZIONE DELL'
OBBLIGO DI PAGAMENTO EX ART. 14 COMMA 6 L. 689/1981. III. NON DEBENZA SOMME INGIUNTE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
QUINQUENNALE EX ART. 28 L. 689/1981
IV. ILLEGITTIMITA' ORDINANZA-INGIUNZIONE PER DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.
Ha, anche, formulato istanza di sospensione.
Inaudita altera parte è stata disposta la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L' sebbene regolarmente citata non si è costituita e disposto il rinnovo della notifica, CP_1 fissata nuova udienza il ricorrente ha prodotto provvedimento pervenuto dall' con il quale CP_1
veniva annullata l'ordinanza impugnata, per cui chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese.
Considerato che tuttavia la declaratoria di cessata materia del contendere presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (“la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (Cassazione civile, sezione lavoro, 9 novembre
1996, n. 9808, Cassazione Civile, sezione lavoro, 11.1.1990 n.46) e nel caso di specie la mancata costituzione dell' impedisce la dichiarazione di cessata materia del contendere. CP_1
Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione avverso l'ordinanza impugnata.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
Lo stesso documento prodotto da parte ricorrente da parte dell' ha provveduto ad annullare CP_1
l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001407733 prot. .0101.03/07/2024.0045808 emessa per CP_1
il mancato pagamento delle quote a carico dei dipendenti trattenute nell'anno 2017 con la espressa dicitura che “l'ordinanza di ingiunzione è illegittima per violazione dell'art. 14 legge
n. 689/1981 secondo il quale l'illecito va contestato al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.”
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, va pertanto accolto, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto della serialità della questione e della contumacia della stessa . CP_1
P.Q.M
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda,
- in accoglimento dell'opposizione: annulla l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001407733 prot. .0101.03/07/2024.0045808; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 643,00 di cui € 43,00 per CP_1
spese vive oltre rimborso forfettario IVA e CpA da distrarre a favore dei procuratori distrattari..
Sciacca 10/07/2025
Il giudice onorario
Anna Sandra Bandini